Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2025.91

 

mm

Lugano

15 dicembre 2025

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 6 novembre 2025 di

 

 

RI1, ________

rappr. da: RA1, ________

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 6 ottobre 2025 emanata da

 

CO1, ________

rappr. da: RA2, ________

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  In data 16 aprile 2025, RI1, nato nel 1977, di professione carrozziere e assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO1, è scivolato scendendo da uno sgabello alto circa 30 cm e ha risentito un forte dolore al ginocchio destro (cfr. doc. 13).

 

                                  L’esame di risonanza magnetica del 30 aprile 2025 ha mostrato la presenza di una rottura complessa del corno posteriore e del corpo del menisco mediale, come pure di un leggero edema osseo sia del condilo femorale mediale che del piatto tibiale nella regione mediale (doc. 16).

 

                                  L’assicuratore LAINF ha assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge.

 

                          1.2.  Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 20 agosto 2025, l’amministrazione ha dichiarato estinto dal 1° settembre 2025 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento dell’aprile 2025, ritenuto che, a partire da quella data, i disturbi al ginocchio destro non costituirebbero più una conseguenza naturale dell’infortunio (cfr. doc. 23).

 

                                  A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (doc. 39), in data 6 ottobre 2025, l’CO1 ha confermato in sostanza la sua prima decisione (cfr. doc. 43).

 

                          1.3.  Nel corso del mese di ottobre 2025, l’assicurato è stato sottoposto a un intervento artroscopico di meniscectomia mediale parziale (cfr. doc. B e doc. III1).

 

                          1.4.  Con tempestivo ricorso del 6 novembre 2025, RI1, rappresentato dall’avv. RA1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano retrocessi all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione (cfr. doc. I).

 

                          1.5.  In data 24 novembre 2025, l’assicuratore convenuto ha chiesto al TCA di accogliere l’impugnativa dell’assicurato, ritenuto che “il medico assicurativo è giunto alla conclusione che l’infortunio ha comportato un peggioramento direzionale della situazione pregressa.” (doc. III + allegati).

 

                                  Con scritto del 4 dicembre 2025, l’avv. RA1 ha comunicato al Tribunale il proprio “(…) accordo a procedere nel senso proposto dall’assicuratore, ovvero l’accoglimento del ricorso inoltrato dal signor RI1.” (doc. V).

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  In concreto, è litigiosa la questione di sapere se l’istituto convenuto era legittimato a porre fine alle proprie prestazioni a contare dal 1° settembre 2025, oppure no.

 

                          2.3.  Giusta l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

 

                          2.4.  Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3).

 

                                  Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in: Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

 

                                  Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103).

 

                          2.5.  Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha dichiarato estinto dal 1° settembre 2025 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento traumatico del 16 aprile 2025, facendo capo al parere del proprio medico fiduciario (cfr. doc. 43, p. 4).

 

                                  In effetti, con apprezzamento (sintetico) dell’11 agosto 2025, il dott. ________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha in particolare sostenuto che il danno al ginocchio destro, oggetto dell’intervento a quel momento prospettato dal medico curante specialista, non sarebbe stato imputabile all’infortunio dell’aprile 2025 (cfr. doc. 21).

 

                                  Agli atti figurano le certificazioni del Prof. dott. ________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia.

                                  In particolare, con quella datata 26 agosto 2025, il curante specialista ha chiesto all’assicuratore di rivedere la propria posizione, tenuto conto che “il paziente era asintomatico prima dell’infortunio e ritengo dunque che l’attuale situazione sia diretta conseguenza dell’infortunio subito.” (doc. 27, p. 2).

 

                          2.6.  Preso atto, con l’impugnativa, che il ginocchio dell’insorgente era stato nel frattempo sottoposto a un intervento di meniscectomia parziale, l’CO1 ha acquisito il relativo rapporto operatorio e l’ha sottoposto al proprio fiduciario per una sua presa di posizione.

 

                                  Con apprezzamento (sintetico) del 17 novembre 2025 (doc. III2), il dott. ________ ha dichiarato di non poter confermare il parere secondo il quale i disturbi al ginocchio destro non sarebbero (più) imputabili all’infortunio dell’aprile 2025, precisando che “la lettura del rapporto operatorio redatto dal Dr. ________ il 03.10.2025, dove viene descritta la presenza di “… flap meniscali instabili” ma soprattutto “… compartimento femorotibiale interno: nessuna condropatia”, porta a modificare la precedente valutazione poiché tali aspetti, pur non negando la presenza di condrocalcinosi, tolgono sostegno alla tesi della responsabilità preponderante dei fatti degenerativi: una condrocalcinosi meccanicamente significativa, determina una progressiva condropatia che in questo caso specifico è assente.”.

                                  A suo avviso, l’evento infortunistico assicurato ha quindi causato, con probabilità preponderante, un “(…) peggioramento direzionale della situazione condrocalcinosica pregressa.”.

 

                          2.7.  Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale non ha alcun valido motivo per scostarsi dal parere 17 novembre 2025 del dott. ________.

 

                                  Del resto, non a caso, con scritto del 24 novembre 2025, l’amministrazione ha domandato che l’impugnativa venga accolta, proprio alla luce della valutazione del medico fiduciario appena citato (cfr. doc. III).

 

                                  In esito a tutto quanto precede, il TCA ritiene dunque dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi interessanti il ginocchio destro di RI1 hanno costituito una conseguenza naturale dell’evento traumatico accaduto il 16 aprile 2025 anche dopo il 31 agosto 2025.

 

                                  La decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’assicuratore resistente ha posto fine alle proprie prestazioni a decorrere dal 1° settembre 2025, deve di conseguenza essere annullata.

 

                          2.8.  Considerato l’esito del ricorso, l’assicuratore infortuni verserà all’insorgente, rappresentato da un avvocato, l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

 

                          2.9.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                  Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

                                  Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  Nella presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2023.76 del 21 febbraio 2024 consid. 2.9.; 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.; 35.2022.50 del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.14.).

 

                                  Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è accolto.

                                  §   La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                  §§ L’CO1 è condannato a ripristinare il diritto alle prestazioni a              far tempo dal 1° settembre 2025.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                  L’CO1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti