Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
35.2025.92

 

PC/sc

Lugano

23 marzo 2026                    

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Paola Carcano, cancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 10 novembre 2025 di

 

 

RI1, ______

rappr. da: avv. RA1, ______

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione dell’8 ottobre 2025 emanata da

 

CO1, ______

rappr. da: RA2, ______

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  In data 8 novembre 2023, RI1, nata nel 1970, di formazione impiegata di commercio e da ultimo attiva quale collaboratrice logistica con piccoli lavori amministrativi presso l’azienda del marito dal 1° gennaio 2014, verso le ore 9.55, mentre si trovava al lavoro nel magazzino di ______, a seguito di un giramento di testa, è caduta a terra da un’altezza di ca. 2.5 metri, riportando, secondo quanto indicato dalla lettera di dimissione del Servizio di chirurgia dell’______, ______ - dove è stata degente fino al 12 novembre 2023 - una “frattura con affossamento emipiatto tibiale laterale a sinistra” e una “contusio capitis con ferita lacero-contusa occipitale lunga ca. 6 cm suturata” (doc. 1 e 37).

La citata frattura è stata trattata chirurgicamente il 10 novembre 2023 mediante “Riduzione e sintesi con placca e viti e innesto osseo” (doc. 37). Il materiale di osteosintesi è stato asportato il 24 maggio 2024, a causa di “Dolore residuo e intolleranza ai mezzi di osteosintesi laterale di tibia prossimale.” (doc. 57). Le operazioni sono state eseguite dal dr. med. ______.

L’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e corrisposto le prestazioni di legge.

 

                          1.2.  Esperiti gli accertamenti medici e amministrativi del caso, con comunicazione del 17 dicembre 2024, l’CO1 ha dichiarato stabilizzato lo stato di salute dell’assicurata ex art. 19 LAINF, riconoscendo le prestazioni di corta durata fino al 1° febbraio 2025 (doc. 123).

Preso atto del disaccordo dell’assicurata, rappresentata dall’avv. RA1, alla chiusura del caso (doc. 126) e dopo avere esperito ulteriori accertamenti, il 12 marzo 2025 l’CO1 ha comunicato al patrocinatore che confermava la precedente posizione del 17 dicembre 2024, riconoscendo però in via eccezionale le prestazioni fino al 31 marzo 2025 (doc. 145).

Il 24 marzo 2025 l’avv. RA1 ha ribadito la propria opposizione alla chiusura del caso, chiedendo una formale decisione soggetta a ricorso (doc. 153).

 

                          1.3.  Con decisione formale dell’8 aprile 2025, l’CO1 ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) a contare dal 1° aprile 2025, ha negato il diritto a una rendita d’invalidità (considerata una capacità lavorativa residua del 100%, presenza e rendimento, in attività sostitutive adeguate e vista l’assenza, dopo raffronto dei redditi, di una perdita di guadagno) e ha assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 10% (doc. 165).

In tale occasione l’CO1 ha peraltro puntualizzato quanto segue:

 

" (…) Nella nostra valutazione non abbiamo considerato i disturbi di spondiloartrite sieronegativa prevalentemente assiale, di sindrome femore-rotulea del ginocchio con possibile tendinite inserzionale

rotulea e sofferenza della bandelletta ileo-tibiale e della sindrome da dolore cronico con segni di sensibilizzazione centrale in quanto non possono essere messi in relazione causale probabile con l'evento del 8 novembre 2023.

Se a causa dell'infortunio lo stato di salute richiedesse una nuova cura medica, l’assicurato ha il diritto di riannunciarsi alla CO1 che esaminerà il diritto a prestazioni assicurative. (…).” (doc. 165, pag. 2).

 

                          1.4.  Con opposizione del 21 maggio 2025 (doc. 180), l’avv. RA1 ha chiesto l’annullamento della citata decisione, in particolare contestando, in via principale, la stabilizzazione dello stato di salute della sua patrocinata ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF rispettivamente, in via subordinata, che l’assicurata presentasse una capacità lavorativa residua del 100% (presenza e rendimento) in attività adeguate dal 1° aprile 2025.

In quell’occasione, l’avv. RA1 ha pure puntualizzato quanto segue:

 

" Di transenna, segnalo che nei primi giorni del mese di giugno 2025 la signora RI1 verrà visitata da uno specialista di oltre Gottardo (secondo parere). Vi farò pervenire il relativo referto medico, non appena disponibile” (doc. 180, pag. 2).

 

                          1.5.  Esperiti gli accertamenti medici e amministrativi del caso (in particolare, dopo avere acquisito agli atti la valutazione 28 luglio 2025 della dr.ssa med. ______, medico specialista in medicina fisica e riabilitazione - cfr. doc. 197), in data 29 luglio 2025, l’amministrazione ha confermato integralmente il contenuto della sua prima decisione (doc. 200).

 

                                  Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

 

                          1.6.  Nel frattempo, in data 25 luglio 2025 (doc. 196) l’avv. RA1 ha inviato all’CO1 uno scritto del seguente tenore:

 

" (…). faccio seguito all'opposizione del 21 maggio 2025 e vi confermo che lo scorso 11 giugno 2025 la signora RI1 è stata visitata dal PD Dr. med. ______ presso il ______ a ______.
Gli ulteriori esami medici esperiti in quella sede hanno evidenziato delle marcate alterazioni degenerative post-traumatiche con cedimento della superficie articolare anterolaterale.

A mente dello specialista, fattuale quadro diagnostico giustifica un intervento di endoprotesi parziale laterale.

Alla luce di quanto precede, l'impugnata decisione 8 aprile 2025 appare a maggior ragione prematura e deve dì conseguenza essere annullata, non potendo l'infortunio dell'08.11.2023 (purtroppo) ancora essere considerato stabilizzato.

Naturalmente, successivamente all'intervento per rimpianto della protesi parziale, la signora RI1 dovrà anche svolgere un percorso riabilitativo.

In vista di poter pianificare l'intervento con il PD Dr. med. ______, e alleviare così i dolori e le marcate limitazioni che affliggono la signora RI1, confido in un sollecito riscontro.
Resto a disposizione per ogni eventuale seguito e vi invio cordiali saluti.”

 

In quell’occasione, l’avv. RA1 ha versato agli atti il rapporto “Ambulante Kontrolle” dell’11 giugno 2025 (doc. 195) del citato specialista.

 

                          1.7.  In data 30 luglio 2025 (doc. 204), l’avv. RA2 dell’CO1, ha comunicato al patrocinatore dell’assicurata quanto segue:

 

" (…) il suo scritto del 25 c.m. mi è stato recapitato dopo la trasmissione alla Posta della decisione su opposizione.
Non appena possibile il Centro _______ si esprimerà in merito alla presa a carico dell’intervento a titolo di ricaduta”.

 

                          1.8.  Con decisione formale del 1° settembre 2025 (doc. 224), l’CO1 ha rifiutato di concedere ulteriori prestazioni assicurative, in quanto “secondo la valutazione del nostro servizio medico, per le sole conseguenze dell’infortunio non è ravvisabile un peggioramento della situazione, inoltre il ventilato intervento chirurgico non è ritenuto indicato.” (doc. 224, pag. 1).

 

                          1.9.   Con opposizione del 2 ottobre 2025 (doc. 226), l’avv. RA1 ha chiesto l’annullamento della citata decisione con relativa assunzione dei costi dell’intervento di protesi del ginocchio sinistro della sua patrocinata. In particolare, egli ha contestato la valutazione del medico assicurativo, producendo l’“Ambulante Kontrolle” del 24 settembre 2025 del PD dr. med. ______ (doc. 227) e la certificazione 2 ottobre 2025 del dr. med. ______, specialista FMH in medicina interna e medico di famiglia dell’assicurata (doc. 228).

Nella medesima occasione, il rappresentante ha pure osservato quanto segue:

 

" (…) Resta altresì pacifico che, come già segnalato nelle mie precedenti comparse, la decisione di chiusura delle cure a far data dal 01.04.2025 (cfr. vostro scritto 12.03.2025), è pure errata, ritenuto che l'infortunio patito dalla signora RI1 non può a tutt'oggi essere considerato stabilizzato ai sensi dell'art. 19 LAINF.

In esito all'accoglimento della presente opposizione, chiedo pertanto anche che vengano riconosciute retroattivamente le prestazioni assicurative legali (indennità giornaliere e spese di cura) ingiustificatamente negate alla mia assistita per il periodo successivo al 31.03.2025 (…)” (doc. 226, pag. 2).

 

                        1.10.   In data 8 ottobre 2025, l’amministrazione ha confermato il suo primo provvedimento (doc. 230).
In tale occasione l’CO1 ha in particolare rilevato quanto segue:

 

" (…).

1. L'assicurata pretende che la decisione di chiusura delle cure con il 31.3.2025 è errata e chiede il ripristino delle prestazioni da tale data.

2. Tale richiesta non è ricevibile in quanto non solo esula dal tenore della decisione delI'1.9.2025 ma è già stata decisa dalla CO1 in una pregressa procedura sfociata con la decisione su opposizione del 29.7.2025.

3. L'assicurata, se avesse voluto contestare la chiusura dell'infortunio, avrebbe dovuto inoltrare ricorso davanti al competente Tribunale delle assicurazioni.

4. La CO1 non intende entrare nel merito di un'eventuale domanda di riconsiderazione della decisione su opposizione del 29.7.2025.

(…).

6. La CO1 prende nota che in data 24.9.2025 il PD dott. ______ ha prospettato la posa di una protesi. Una RM permetterà di chiarire se si tratta di una protesi totale o parziale.
(…).


7. Dagli atti risulta che l’assicurata attualmente è abile al lavoro in misura completa in attività alternative confacenti più leggere rispetto a quella svolta al momento dell'infortunio. Essendo, come già rilevato, la decisione su opposizione del 29.7.2025 formalmente cresciuta in giudicato l’assicurata non può mettere in discussione tali conclusioni.


8. È innegabile che lo stato di salute dell'assicurata non è peggiorato dal 29.7. al 24.9.2025.

 

9. Questo significa che gli estremi per prendere a carico l'intervento non sono dati, nemmeno a titolo di ricaduta.

10. Peraltro nessun elemento agli atti permette di ammettere che, grazie alla posa di una protesi, l’assicurata potrà riprendere a svolgere la sua attività originaria.” (doc. 230, pag. 2 e 3).

 

                        1.11.  Con tempestivo ricorso del 10 novembre 2025, RI1, sempre patrocinata dall’avv. RA1, ha chiesto l’annullamento della decisione e, in via principale, che le venga riconosciuto il diritto “alla presa a carico da parte della CO1 dei costi relativi all’intervento di protesi al ginocchio sinistro”, in subordine la retrocessione dell’incarto “alla CO1 per l’esecuzione degli accertamenti medici necessari, ovvero per l’effettuazione di una perizia medica esterna indipendente ai sensi degli art. 43 e 44 LPGA, e successiva nuova decisione” (doc. I, pag. 12).

 

                                  In quell’occasione, il patrocinatore della ricorrente, riferendosi alla procedura amministrativa sfociata nella decisione su opposizione del 29 luglio 2025, ha puntualizzato quanto segue:

 

" (…) Nelle more della sopraccitata procedura di opposizione, il 25.07.2025 la ricorrente ha inoltrato alla CO1 il rapporto medico 11.06.2025 del PD Dr. med. ______, segnalando che gli ulteriori esami medici esperiti in quella sede hanno evidenziato delle marcate alterazioni degenerative post-traumatiche con cedimento della superficie articolare anterolaterale, tali da - a mente dello specialista - rendere giustificato (necessario) un intervento di endoprotesi parziale laterale (doc. L; n.d.r.: scritto del 25 luglio 2025 dell’avv. RA1 riportato integralmente al consid. 1.6.).

II citato referto medico del PD Dr. med. ______ non è stato considerato nell'ambito della decisione su opposizione 29.07.2025, ritenuto comunque che il Centro ______ è stato incaricato di valutare la situazione e di esprimersi in merito alla presa a carico dell'intervento di protesi a titolo di ricaduta (doc. M; n.d.r.: scritto del 30 luglio 2025 dell’avv. RA2 riportato integralmente al consid. 1.7.).” (cfr. doc. I, pag. 4).

 

                                  D’altro canto, con riferimento alla decisione su opposizione impugnata, l’avv. RA1 ha invece osservato che:

 

" (…) Pretendendo - in modo contrario al vero - che il rapporto del PD Dr. ______ dell'11.06.2025 figurasse già agli atti al momento in cui è stata rilasciata la decisione su opposizione del 29.07.2025, senza minimamente confrontarsi con le constatazioni di cui al rapporto 24.09.2025 del citato specialista e, addirittura, dimenticando che l'estinzione del diritto alle prestazioni di corta durata risale al più tardi al 01.04.2025 (non al 29.07.2025), l'assicuratore infortuni ha infatti ritenuto che "è innegabile che lo stato di salute dell'assicurata non è peggiorato dal 29.7 al 24.09.2025", respingendo l'opposizione.

Da qui la necessità del presente ricorso.” (doc. I, pag. 5).

 

                                  In sostanza, il patrocinatore dell’assicurata contesta la valutazione espressa dal medico fiduciario dell’CO1, in particolare sottolineando quanto segue:

 

" (…) Nel caso concreto, la documentazione agli atti evidenzia discrepanze significative tra le valutazioni del PD Dr. med ______ (peraltro non medico curante della ricorrente) e quelle del medico CO1 (Dr.ssa ______).

In particolare, quest'ultima minimizza l'evoluzione clinica e nega l’esistenza di un peggioramento, mentre il PD Dr. med. ______ descrive un chiaro aggravamento delle condizioni cliniche della ricorrente e indica la necessità di un intervento protesico.

Sennonché, anche volendo per assurdo prescindere dalle differenti qualifiche professionali dei citati medici - (…) - la Dr.ssa ______ non ha più visitato la signora RI1 dopo il 10.12.2024 e le sue conclusioni si fondano su una mera analisi degli atti, in parte obsoleti (in particolare non risulta infatti che l'interessata abbia preso visione degli accertamenti strumentali eseguiti dal PD. Dr. med. ______ il 24.09.2025).
Ora, se, in linea di principio, una valutazione basata esclusivamente sulla documentazione potrebbe ritenersi sufficiente nei casi semplici, la situazione è diversa nell'evenienza concreta.

Si tratta infatti di una ricaduta - dunque, per sua natura, successiva alla visita del 10 dicembre 2024 e anche all'esame del 3 marzo 2025 presso la ______ - rispetto alla quale esistono qualificati pareri discordanti fondati su due visite dirette della ricorrente (11 giugno 2025 e 24 settembre 2025) e su nuove risultanze radiologiche e cliniche, le quali attestano un aggravamento funzionale oggettivo.

Confrontato con la decisione qui impugnata e con le limitazioni funzionali fissate dalla CO1 nel mese di dicembre 2024 (che la Dr.ssa ______ non ha più modificato, neppure fronte al primo rapporto medico del mese di giugno 2025 del PD Dr. ______), lo scorso 2 novembre 2025 il citato specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore ha del resto ulteriormente segnalato il proprio stupore (e totale disaccordo) per la situazione (…).
Alla luce di quanto precede, risulta evidente che la valutazione del PD Dr. med. ______, fondata su esami clinici e strumentali aggiornati e su un contatto diretto con la ricorrente, debba essere considerata quale base medica attendibile e determinante ai fini del presente procedimento.
Le conclusioni della Dr.ssa ______, formulate in assenza di una nuova visita e su documentazione parziale e datata, non possono infatti prevalere su quelle di uno specialista di comprovata esperienza nel campo dell'ortopedia e della chirurgia protesica del ginocchio.

Ne consegue che le condizioni cliniche della signora RI1 devono ritenersi oggettivamente aggravate rispetto alla situazione valutata dalla CO1 nel dicembre 2024 e che l'indicazione all'intervento protesico formulata dal PD Dr. med. ______ appare non solo giustificata ma anche necessaria per la stabilizzazione del quadro funzionale e per la riduzione dei disturbi.

In tale contesto, il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento della decisione impugnata e riconoscimento del diritto della ricorrente alla presa a carico da parte della CO1 dei costi relativi all'intervento di protesi totale del ginocchio sinistro. (…)” (doc. I, pag. 9-11).

 

                                  Egli produce ulteriore documentazione (doc. A-0), in gran parte già presente agli atti, in particolare il messaggio di posta elettronica 2 novembre 2025 del PD dr. med. ______ (doc. P), di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

                                  Il rappresentante chiede inoltre l’esperimento di “una perizia giudiziaria, da affidare ad uno specialista in ortopedia e traumatologia, atta a chiarire se vi sia stato un peggioramento clinico dopo la chiusura del caso (01.04.2025), se tale peggioramento è causalmente collegato all’infortunio dell’8.11.2023 e se la necessità di un intervento protesico può essere ricondotta al menzionato sinistro” (doc. I, pag. 11).

 

                        1.12.  Con risposta di causa del 28 novembre 2025, l’CO1 ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

                                  In quell’occasione, dopo avere ricordato che la decisione su opposizione del 29 luglio 2025 “è formalmente cresciuta in giudicato”, l’assicuratore convenuto ha rilevato quanto segue:

 

" (…) Dato che il PD dott. ______, con rapporto 11.6.2025 versato agli atti il 28.07.2025, ha indicato che la posa di una protesi deve essere discussa, l’CO1 ha esaminato se gli estremi per prendere a carico una ricaduta erano o meno adempiuti.

L'CO1 ha risposto negativamente.” (doc. III pag. 2).

 

                        1.13.  Nel successivo scambio di allegati del 10 e 19 dicembre 2025 rispettivamente del 7 e 16 gennaio 2026, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie tesi e domande (cfr. doc. V, VII, IX e XI) e hanno versato agli atti, a sostegno delle proprie argomentazioni, ulteriore documentazione medica (doc. Q, R e VII-1).

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16 maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  In concreto, è litigiosa la questione di sapere se l’CO1 era legittimato a rifiutare la presa a carico dei costi dell’intervento di protesi del ginocchio sinistro, così come proposto dal PD dr. med. ______ con rapporto dell’11 giugno 2025, versato agli atti dal patrocinatore dell’assicurata il 25 luglio 2025 (cfr. consid. 1.6. e 1.7.).

 

                          2.3.  Il TCA constata innanzitutto che, con l’opposizione 21 maggio 2025 interposta contro la decisione formale dell’8 aprile 2025, il patrocinatore ha segnatamente informato l’assicuratore resistente che nei primi giorni di giugno l’assicurata si sarebbe sottoposta a una visita di secondo parere in Svizzera Interna e che avrebbe fatto “pervenire il relativo referto medico, non appena disponibile” (doc. 180, pag. 2).

 

                                  Il 25 luglio 2025, il rappresentante della ricorrente ha trasmesso all’amministrazione il referto (“Ambulante Kontrolle”) 11 giugno 2025 (doc.195), relativo alla consultazione eseguita in quella medesima data dal PD ______ (doc. 196).

 

                                  L’invio appena citato si è incrociato con la decisione su opposizione che l’CO1 ha emanato in data 29 luglio 2025.

 

                                  In data 30 luglio 2025, l’avv. RA2 dell’CO1 ha quindi informato l’avv. RA1 che il suo scritto del 25 luglio 2025 le era stato recapitato dopo l’emanazione della decisione su opposizione e che non appena possibile il Centro ________ si sarebbe espresso in merito alla presa a carico dell’intervento a titolo di ricaduta (cfr. doc. 204).

 

                                  In questo contesto, il TCA segnala che, in virtù dell’art. 52 cpv. 2, la decisione su opposizione deve essere emanata entro un termine adeguato e constata, d’altra parte, che il referto relativo alla visita specialistica che ha avuto luogo l’11 giugno 2025, è stato trasmesso all’assicuratore LAINF soltanto il 25 luglio 2025.

 

                                  La decisione su opposizione del 29 luglio 2025 reca la seguente indicazione relativa ai rimedi di diritto:

 

" Contro la presente decisione può essere interposto ricorso scritto presso il competente tribunale cantonale delle assicurazioni entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione. Detto termine non può essere prolungato.

Competente è il tribunale delle assicurazioni del cantone di domicilio dell'assicurato al momento del ricorso. (…).
Il ricorso deve contenere un'esposizione succinta dei fatti, le conclusioni e una breve motivazione.

La decisione impugnata deve essere allegata al ricorso.

Il termine di 30 giorni non decorre dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso e dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.” (doc. 200, pag. 8 e 9).

 

                                  Ora, non essendo stata impugnata dall’assicurata, la decisione su opposizione del 29 luglio 2025 è cresciuta in giudicato. Essa potrebbe quindi essere rimessa in discussione unicamente attraverso i rimedi straordinari di diritto (revisione processuale o riconsiderazione), aspetto che questa Corte esaminerà in seguito (cfr. infra, consid. 2.6. e 2.7.).

 

                                  A titolo abbondanziale, occorre comunque osservare che, quand’anche l’avv. RA1 avesse ricorso contro la decisione del 29 luglio 2025 fondandosi sull’avviso del dr. med. ______, la sua patrocinata non ne avrebbe tratto vantaggio.

                                  Infatti, alla luce del parere unanime dei medici della ______ di ______ (cfr. doc. 150), del Servizio di ortopedia e traumatologia dell’______ (cfr. doc. 155) e di quello assicurativo (cfr. doc. 220), l’intervento chirurgico proposto dallo specialista consultato privatamente dall’assicurata, non risulta essere medicalmente indicato. Pertanto, l’opinione (isolata) del PD ______ non avrebbe ostato alla chiusura del caso a contare dal 1° aprile 2025. Inoltre, anche la capacità lavorativa residua dell’assicurata (del 100% in attività sostitutive adeguate) stabilita dal medico fiduciario, il quale, giova sottolinearlo, ha tenuto conto solo ed esclusivamente dei postumi infortunistici, risulta corretta. In questo senso, è utile ricordare che il TCA ha in passato regolarmente riconosciuto una piena capacità lavorativa in attività adeguate trattandosi di assicurati con lesioni traumatiche agli arti inferiori (cfr., tra le tante, la STCA 35.2017.111 del 20 giugno 2018 consid. 2.4.5; 35.2018.69 dell’11 febbraio 2019 consid. 2.3.5; 35.2020.98 del 26 aprile 2021 consid. 2.4.3; 35.2021.85 del 14 marzo 2022 consid. 2.3.6; 35.2022.7 del 28 aprile 2022 consid. 2.4.6; 35.2023.95 del 18 marzo 2024 consid. 2.10).

 

                          2.4.  Giusta l’art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

                                  D’altro canto, l’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza (cpv. 2).

 

                                  I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1; STF K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine, U 149/03 del 22 marzo 2004 consid. 1.2., I 133/04 dell’8 febbraio 2005 consid. 1.2; STCA 35.2021.95 del 25 aprile 2022, consid. 2.3).

                                  L'amministrazione è tenuta a procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione RA2 differente (cfr. STFA C 227/03 del 23 marzo 2004, C 349/00 del 12 febbraio 2004, C 19/03 del 17 dicembre 2003, C 81/03 del 21 luglio 2003, C 354/01 del 7 marzo 2003; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80).

                                  Nuove, secondo costante giurisprudenza federale, vanno considerate quelle circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione, erano sconosciute all’istante (cfr. STFA C 354/01 del 7 marzo 2003; DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).

                                  Inoltre, i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento giuridico, a una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; RAMI 1991 K 855, p. 16; A. Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.; U. Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 53, n. 10).

 

                                  Relativamente alle nuove prove, va sottolineato che l'art. 53 cpv. 1 LPGA non fa menzione del fatto che esse debbano essere rilevanti. Ciò si spiega ponendo mente alla circostanza che, alla luce dei quesiti fattuali spesso complessi, il criterio della rilevanza dei mezzi di prova spesso è difficile da chiarire (U. Kieser, op. cit., ad art. 53, n. 11).

                                  I nuovi mezzi di prova devono comunque essere tali da provare fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti nel procedimento precedente, ma che non hanno potuto essere provati a detrimento dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura.

                                  Un mezzo di prova è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa (STFA del 13 aprile 1993 nella causa G.P.). In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (DTF 110 V 141, consid. 2). Non è pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che facciano apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che, successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura principale. Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati (sul tema, cfr. DTF 144 V 245; si veda pure la STCA 35.2021.95 del 25 aprile 2022 consid. 2.3).

 

                          2.5.  Nel caso di specie, è incontestato che l’assicurata è affetta da una complessa problematica reumatologica di origine morbosa preesistente all’evento traumatico (in particolare, da disturbi di spondiloartrite sieronegativa prevalentemente assiale e da sindrome di dolore cronico).

Ciò premesso, dalle tavole processuali emerge che, anche dopo l’AMO eseguita il 22 maggio 2024, la problematica algica e funzionale al ginocchio sinistro di cui soffriva RI1, è persistita. Per questo motivo ella è stata visitata il 4 novembre 2024 dal dr. med. ______, il quale nel rapporto del 18 novembre 2024 (doc. 96) ha attestato quanto segue:

 

" Diagnosi principali

1. Esiti di una frattura del piatto tibiale laterale al ginocchio sinistro, una condropatia severa e un intervento ormai 6 mesi fa di asportazione dei mezzi di osteosintesi e artroscopia diagnostica.
(…).

Valutazione e procedere

Dal mio punto di vista non esiste correlazione tra quelli che sono i sintomi della paziente, stranamente forti e che si concentrano, non solo a livello della gamba ma anche a livello cervicale, adesso anche a livello addominale, per i quali ha fatto anche una TAC.

Tuttavia, nonostante questo, le sue sensazioni soggettive sono estremamente limitate dal movimento del ginocchio, lo riferisce con dei blocchi articolari e, pertanto, le ho consegnato un ulteriore

certificato di inabilità lavorativa in infortunio per 2 settimane. Dal mio punto di vista, questa inabilità lavorativa può andare esaurendosi, in quanto ribadisco che non vedo correlazione tra i sintomi locali

e sistemici che riferisce la paziente, con quanto avvenuto in maniera traumatica.

(…) a livello del ginocchio certamente non ha una problematica meniscale che le causa i blocchi o quantomeno non di natura traumatica in quanto in sede dell'intervento di rimozione die mezzi di osteosintesi avevo eseguito anche un'artroscopia diagnostica evidenziando sane le fibrocartilagini triangolari meniscali. (…).

Non prevedo altre visite ma rimango a disposizione solo in caso di bisogno.”

 

Sempre a causa della persistenza della nota problematica al ginocchio sinistro, in data 17 gennaio 2025 (cfr. referto del 20 gennaio 2025: doc. 129), RI1 si è sottoposta a una “RM ginocchio sin nativa” presso l’Istituto ______ che ha messo in evidenza quanto segue:

 

" (…) Presenza di alcune cisti intraossea livello dell'emipiatto tibiale laterale in verosimili esiti di frattura.

Concomita a tale livello aspetto disomogeneo della cartilagine versante tibiale ma senza aree di

completa erosione.

Regolare il menisco mediale.

Lievemente disomogeneo del menisco esterno come nei quadri di iniziale meniscosi.

Integri i crociati. Regolari i legamenti collaterali.

Non condropatia femoro-rotulea. Non versamento intrarticolare.

Non edema osseo.

 

Conclusioni

Meniscopatia laterale non evidenti rotture.

Esiti di frattura del piatto tibiale esterno.”

 

In data 4 marzo 2025 (doc. 150) l’assicurata si è sottoposta anche ad una visita specialistica presso la ______ di ______. In quell’occasione il Prof. dr. med. ______ ha attestato quanto segue:

" (…)
Zusätzliche Untersuchungen


Orthoradiogramm vom 04.03.2025 (n.d.r.: cfr. doc. 188 LAINF):

Bestimmung der mechanischen Achsen:

- rechts: 3° Varus

-links: 2°Valgus


CT Knie CARD links vom 04.03.2025 (n.d.r.: cfr. doc. 187 LAINF):

Status nach OSME mit noch weiterhin gut abgrenzbaren Bohrkanalen. Posttraumatische Veränderungen des lateralen Tibiaplateaus mit fokaler Mehrsklerosierung. Multiple subchondrale Zyste in der lateralen tibialen Hauptbelastungszone. Kein Gelenkerguss. Keine Fraktur.

Beurteilung und Prozedere


Knapp 1.5 Jahre posttraumatisch zeigen sich CT graphisch lateral tibial posttraumatische Veränderungen mit vermehrter subchondraler Sklerose und Zystenbildungen. Die Reposition der Gelenksflächen ist CT graphisch entsprechend der vorgelegenen, mehrfragmentären lateralen Plateaufraktur gut gelungen und die Achsenanalyse korrekt. Bei bereits konservativ ausgeschöpfter Therapie hier können wir die Patientin aus orthopädischer Sicht keine weiteren Massnahmen anbieten. (…). Auch spielt die vorbekannte rheumatoide Arthritis und Fibromyalgie im Bereich der Schmerzwahrnehmung sicherlich eine entsprechende Rolle, sodass möglicherweise auch eine spezialisierte Schmerztherapie helfen könnte.
(…).” (doc. 150, pag. 3).

                                  In data 31 marzo 2025 (doc. 155) il dr. med. ______, del Servizio di Ortopedia e Traumatologia dell’______ del Dipartimento di chirurgia dell’______, ha attestato quanto segue:

 

" (…)
Diagnosi principali

1. Esiti di rimozione placca e viti per frattura scomposta del piatto tibiale al ginocchio sinistro.

Anamnesi

La paziente giunge a controllo per la diagnosi summenzionata. Aveva rimosso la placca con le viti ed aveva eseguito un'artroscopia e successivi accertamenti. La paziente lamenta ancora algie a livello

del ginocchio. Adesso è in causa perché la CO1 le ha chiuso il caso e ha fatto una valutazione presso un ortopedico del ______ che, sostanzialmente, non valuta ulteriori provvedimenti di tipo ortopedico.
(…)
Valutazione e procedere

Si consiglia alla paziente di proseguire l'attività fisioterapica di rinforzo della muscolatura che visto l'ipotrofia della coscia è sicuramente di aiuto. Mi trovo d'accordo con il collega ortopedico del ______ sul fatto che il dolore residuo siano gli esiti della frattura ma che siano sicuramente aggravati dalla patologia di base della paziente. Non vi sono ulteriori provvedimenti di tipo chirurgico.”

 

                                  Interpellata a tale proposito dall’amministrazione, il 28 luglio 2025 (doc. 200) la dr.ssa med. ______, specialista in medicina fisica e riabilitazione, ha attestato quanto segue:

 

" (…) Ho personalmente visionato le immagini delle indagini strumentali finora eseguite.
(…).

Per quanto riguarda l'attività lavorativa, ho definito un'esigibilità in occasione della mia precedente visita, che confermo.

L'assicurata è abile secondo l'esigibilità, senza limitazioni di tempo o rendimento, ne pause aggiuntive, per le sole conseguenze dell'infortunio, senza prendere in considerazione le ulteriori limitazioni funzionali legate alle patologie di base come dolori muscolo-scheletrici cronici legati alla fibromialgia e alla patologia reumatica e i dolori alle spalle, lombosacrali e cervicobrachiali che erano già presenti prima dell'attuale trauma e certificati anche dal reumatologo

curante, Dr. med. ______.
(…).
Per quanto concerne gli esiti dell'infortunio, l’assicurata è abile al lavoro al 100 % nei limiti dell'esigibilità definita in occasione della visita del 12.12.2024. (…)” (doc. 200, pag. 4).

 

                                  Il 25 luglio 2025 (doc. 196) l’avv. RA1 ha trasmesso all’CO1 la valutazione dell’11 giugno 2025 (doc. 195), nella quale il PD dr. med. ______ ha attestato quanto segue:

 

 

 

" (…)

Radiologie:

CT und MRI zeigt deutliche degenerative Veränderungen posttraumatisch mit eingesunkener anterolateraler Gelenkflache. Osteosynthesematerial bereits entfernt.


Beurteilung / Procedere:

Im Rahmen der Gesamtsituation handelt es sich um klassische posttraumatische Veränderungen. Diesbezuglich durfte hier bei abgelaufener Konsolidation uber einen endoprothetischen Teilersatz lateral diskutiert werden. Dies haben wir heute beginnend diskutiert Die Problematik ist die mit der CO1. Diesbezuglich hat die Patientin einen Rechtsbeistand. Sobald dies geklart istwird sie sich melden dann Terminierung der Operation mit Implantation einer TeiIprothese.”

 

                                  Interpellata a tal proposito dall’amministrazione, in data 29 agosto 2025 (doc. 220) la dr.ssa med. ______, medico specialista in medicina fisica e riabilitazione, ha attestato quanto segue:

 

" (…) II rapporto del PD Dr. ______ non riporta un esame obiettivo meticoloso del ginocchio sinistro, ma globalmente

Riferisce:

- dolore alla palpazione della regione interessata dalla pregressa frattura, ovvero sintomo noto anche alle visite mediche

precedenti;

- valgismo al carico, caratteristica già indagata con radiogramma in data 4.3.25 e noto come 2° di valgismo;

- zoppia, anch'essa già nota ai precedenti esami obiettivi (Prof. Dr. med. ______, dr. ______ e della sottoscritta).

Per quanto riguarda le indagini strumentali, il PD Dr. ______ si basa sulla precedente CT richiesta e valutata dal Prof. Dr. med. ______ della ______ ed eseguita in data 04.03.2025 e sulla MRI del 17.01.2025 richiesta e valutata dal dr. ______ dell'______.

Pertanto non individuo nel rapporto del PD Dr. ______ dati aggettivi o strumentali che possano giustificare un peggioramento

oggettivabile.

Inoltre non vengono riportate nemmeno le note comorbidità (fibromialgia, dolore cronico, spondiloarite prevalentemente assiale), che in letteratura sono individuate come fattori predittivi negativi per il buon outcome chirurgico e in relazione con possibili complicanze post-operatorie e uso prolungato di oppiacei nel periodo post-operatorio.”.

 

                          2.6.  Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA rileva che il parere 11 giugno 2025 del PD dr. med. ______, essendo fondato sulle risultanze delle indagini strumentali eseguite (da ultimo) il 4 marzo 2025 presso la ______ e, pertanto, non apportando nuovi elementi oggettivi rispetto a quelli a conoscenza dei dottori ______, ______ e ______, rappresenta soltanto una diversa valutazione medica della medesima fattispecie che, come tale, non costituisce un motivo di revisione giusta l’art. 53 cpv. 1 LPGA.

                          2.7.  Il TCA constata inoltre che con la decisione su opposizione dell’8 ottobre 2025, qui impugnata, l’CO1 ha esplicitamente dichiarato che non intende entrare nel merito di un’eventuale domanda di riconsiderazione della decisione su opposizione del 29 luglio 2025 (doc. 230, pag. 3).

                                  L’agire dell’amministrazione non presta il fianco a critiche.

                                  In effetti, per costante giurisprudenza federale, l'amministrazione non può essere obbligata né dagli interessati né dai tribunali ad effettuare una riconsiderazione (cfr. STF I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50; 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; U 17/05 del 27 ottobre 2006; I 206/06 del 13 marzo 2007; STCA 35.2021.95 del 25 aprile 2022 consid. 2.6).

 

                          2.8.  Dal momento che la decisione su opposizione del 29 luglio 2025  è cresciuta in giudicato e che, come appena visto, non può essere rimessa in discussione nemmeno attraverso i rimedi straordinari di diritto, l’assicurata deve essere ritenuta totalmente abile al 100% in attività adeguate (conformemente all’esigibilità lavorativa formulata dal medico assicurativo a margine della visita del 12 dicembre 2024 [cfr. doc. 156, pag. 9], confermata il 4 aprile [doc. 165, pag. 23] e il 28 luglio 2025 [doc. 200, pag. 16]) a far tempo dal 1° aprile 2025 (data di chiusura del caso ex art. 19 cpv. 1 LAINF).

 

                          2.9.  Resta ancora da valutare se, come preteso dall’insorgente (cfr. doc. I), possa entrare in considerazione una ricaduta dell’infortunio dell’8 novembre 2023.

 

                                  In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Lausanne 1992, p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

                                  Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

                                  Secondo la giurisprudenza, si è in presenza di una ricaduta quando un danno alla salute, che si presumeva guarito, si riacutizza, di modo che esso necessita di cura medica e causa incapacità lavorativa. Per contro, si parla di postumi tardivi quando un danno alla salute apparentemente guarito produce, nel corso di un periodo di tempo prolungato, delle modificazioni organiche o psichiche, comportanti sovente uno stato patologico differente (cfr. DTF 118 V 296 consid. 2c e riferimenti, 105 V 35 consid. 1c e riferimenti).

 

                        2.10.  Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

 

                        2.11.  Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3).

 

                                  Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in: Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

 

                                  Il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l'evento dannoso e il danno alla salute.

 

                                  La giurisprudenza ha stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso (DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts, in SZS 2/1994, p. 104s; M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

 

                        2.12.  Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

 

                                  Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

                                  Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

 

                                  In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

 

                                  In proposito cfr. pure STF 8C_67/2024 del 15 luglio 2024 consid. 4.2.; STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.3.; STF 8C_447/2023 del 18 aprile 2024 consid. 3.3.; STF 8C_47/2024 del 20 marzo 2024 consid. 2.1.; STF 8C_668/2023 del 18 marzo 2024 consid. 6.1.; STF 8C_370/2022 del 1° marzo 2023 consid. 5.1.; STF 8C_622/2021 del 21 dicembre 2021 consid. 4.1.; STF 8C_434/2020 del 26 ottobre 2020 consid. 3.3.; STF 8C_616/2018 del 3 giugno 2019 consid. 4.1.; DTF 145 V 97 consid. 8.5 (cfr. la STCA 35.2024.18 del 7 ottobre 2024, consid. 2.2.5).

 

                                  Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_458/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

 

                                  Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

                                  L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

 

                                  È anche utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b; cfr. STCA 35.2024.81 del 24 dicembre 2024, consid. 2.3.4 e STCA 35.2024.89 del 17 febbraio 2025, consid. 2.6 e STCA 35.2025.17 del 19 maggio 2025, consid. 2.7.2).

Va infine segnalato che, in una sentenza 9C_311/2024 del 6 maggio 2025 consid. 6.2.4, l’Alta Corte ha ribadito che:

 

" … la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l’avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/cc), come pure in relazione allo scopo di trattamento del curante rispetto a quello di un medico perito (cfr. sentenza 9C_662/2021 del 2 agosto 2022 consid. 5.2.1), per cui, secondo l’esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest’ultimo.” (cfr. pure la STCA 35.2024.62 del 16 giugno 2025, consid. 2.7).

                        2.13.  Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha negato il diritto alle prestazioni previste in caso di ricaduta, in quanto, fondandosi sul parere espresso dal proprio medico fiduciario (in particolare sull’apprezzamento 29 agosto 2025 della dr.ssa ______ [doc.220]), ha ritenuto che i postumi dell’infortunio assicurato non hanno subito modifiche oggettivabili rispettivamente che il ventilato intervento chirurgico non è ritenuto indicato (doc. 224, pag. 1 e doc. 230, pag. 3).   

Dalle tavole processuali emerge che il 24 settembre 2025 (doc. Q), RI1 si è sottoposta a una “RX Orthographie und knie, link” presso la ______ di ______ che ha messo in evidenza quanto segue:

 

" Befund | Beurteilung

Mutmasslich Status nach OSME Tibia links lateral (Status nach Osteotomie?).

Soweit beurteilbar keine signifikanten degenerativen Veränderungen der Hüfte und Kniegelenke. Keine frischen ossären Läsionen.


Beinlänge

rechts 722 mm und links 711 mm

Beinachse

rechts 2,4 Grad varus und links 1,9 Grad valgus. (…).”

 

Sempre in data 24 settembre 2025 (doc. 227), il PD dr. med. ______ ha attestato quanto segue:

 

" (…)
Konsultationsgrund, Anamnese:

Die Patientin erscheint nochmals zur Verlaufsbesprechung. Interessanterweise hat die CO1 die sekundären Veränderungen im linken Knie als Unfallfolge abgelehnt. lch kann dies in keiner Weise

nachvollziehen. Vielleicht ist hier sogar eine Verwechslung der Patienten aufgetreten. Von Seiten der Beschwerden sind diese bei der Patientin persistent und zunehmend.


Befunde:

Kleinschrittiges Gangbild. Deutliches Einsinken in der Standphase mitteilweise Blockadeerscheinungen.


Radiologie:

Valgisation der Gelenksachse. Ventrales Tibiaplateau massiv imprimiert.


Beurteilung / Procedere:

Es besteht die sekundäre Einsinterung des Tibiaplateaus lateral und anterolateral. Dies ist ausschliesslich als Unfallfolge zu sehen. Andere Grunde dafur gibt es keine. Die einzige realistische Chance hier der Patientin wieder ein beschwerdearmes Leben zu ermoglichen ist die endoprothetische Versorgung. Ob

eine Teil- bzw. Vollprothese notig ist, ware noch mittels MRI abzuklären. Andere Optionen gibt es leider nicht.

Diesbezuglich verbleibe ich mit freundlichen Grüssen und stehe für weitere Fragen geme zur Verfugung. (…).”

 

                                  In data 2 ottobre 2025 (doc. 228) il medico di famiglia della ricorrente ha certificato quanto segue:

 

" (…) Confermo che la paziente ad ogni visita si lamenta di dolori al ginocchio sinistro e in queste condizioni non può lavorare. In questo contesto concordo pienamente con il rapporto del 24.09.2025 del PD Dr. med. ______ e credo che un intervento di protesi parziale del ginocchio sinistro sia indispensabile affinché la paziente possa

ritornare a una vita normale senza disturbi camminando. (…).”

                                  In data 2 novembre 2025 (doc. P), il PD dr. med. ______ ha precisato quanto segue:

 

" (…) Wie bereits in meinem letzten Bericht geschrieben verstehe ich nun wahrhaftig nicht was hier das Problem ist. Die Patientin hat sich eine Fraktur zugezogen, die wurde operativ versorgt. Wie gut ist dahingestellt und hat ja nichts zu sagen. Letztlich kam es dann recht bald zu einem einem Einbrechen der Rekonstruktion (vielleicht fehlende adäquate Abstützung), was zu einer Fehlstellung im Gelenkgeführt hat. Diesbezüglich zeigt sich nun die Fehlstellung der Fraktur mit deutlich Einbruch im Gelenkstragenden Bereich. Klinisch ist die Patientin wenige Meter mit stark hinten im Gangbild mobil. Wahrscheinlich wäre es sogar noch günstig hier in der Patientin zu empfehlen, dass sie Krücken nehmen sollte, da sicherlich im Laufeder Zeit es zu einer funktionellen Fehlstellung im Bereich des Beckens sowie der Wirbelsäule kommen kann. lch kann auch in keinster Weise nachvolliehen wie die CO1 zur der Aussage kommt, dass die Patientin gewisse Lasten heben und tragen kann. Vor allem da aktuell kein normales Gangbild in keinster Weise möglich ist. Die einzigste sinnvotle Therapie die Situation zu beruhigen, ist Implantation einer Knietotalprothese. Alles andere wird nicht zum gewünschten Erfolg zur Reduktion der Beschwerden führen.”

 

                                  Interpellata a tal proposito dall’amministrazione, in data 17 dicembre 2025 (doc. VII-1) la dr.ssa med. ______ ha osservato quanto segue:

 

" (…).

Immagini (visionate / refertazione propria)

Ho personalmente visionato le immagini delle indagini strumentali finora effettuate.


Diagnosi

Esiti di frattura piatto tibiale a sinistra (08.11.2023) trattata con riduzione e sintesi con placca e viti e innesto osseo (10.11.2023) e successiva rimozione dei mezzi di sintesi in data 28.05.2024.

Contusio capitis con ferita lacero-contusa occipitale di circa 6 cm.

Contusione gluteo e trocanterica sinistra con /su:

RM bacino (15.01.2024) entesite trocanterica bilaterale.


Diagnosi secondarie

Spondiloartrite sieronegativa prevalentemente assiale (HLA-B27 positiva)

Sindrome da dolore cronico con segni di sensibilizzazione centrale (Widspread pain index 8, SSS 1 0, pain catastrophizing scale 38/52, soprattutto helplessness e rumination) e segni di sensibilizzazione periferica (almeno 10/1 8 TP fibromialgici).

Valutazione


Risposte alle domande

1) Alla luce della nuova documentazione agli atti conferma che lo stato di salute dell'assicurata in relazione con l'infortunio non è peggiorato rispetto a quanto constatato in occasione della visita dell'1.4.2025?

Si tratta di una assicurata che ha avuto una frattura del piatto tibiale in data 08.11.2023, trattata chirurgicamente in data 10.11.2023 e con successiva rimozione dei mezzi di sintesi in data 28.05.2024.

Il PD Dr. med. ______ scrive:

«Die Patientin hat sich eine Fraktur zugezogen, die wurde operativ versorgt. Wie gut ist dahingestellt und hat ja nichts

zu sagen. [...]».

Lo stesso Prof. Dr. med. ______ scrive:

« [...] Die Reposition der Gelenksflächen ist CT graphisch entsprechend der vorgelegenen, mehrfragmentaren lateralen Plateaufraktur gut gelungen und die Achsenanalyse korrekt. [...]».

Si conferma pertanto che l'intervento chirurgico effettuato è stato condotto con buoni risultati, sia dal punto di vista

strumentale, che ortopedico, ma l’assicurata ha sempre lamentato un dolore al ginocchio sinistro e una zoppia.

Le due radiografie eseguite per la valutazione dell'asse mostrano una situazione stabile, in quanto in quelle eseguite presso la ______ del 04.03.2025 a sinistra c'è un asse 2° valgo e a destra 3° di varo, quelle del 24.09.2025, ovvero sei mesi dopo, mostrano ugualmente 1,9° di valgo a sinistra e 2,4° di varo a destra.

Possiamo quindi confermare che in questi ultimi sei mesi l'asse meccanico della gamba non si è modificato, quindi non si può parlare di un cedimento/collasso del piatto tibiale, nel momento in cui ho uno stesso asse in ortostatismo.

In una persona senza deformità o patologie l'asse fisiologico della gamba è formato dalla linea che collega il centro della testa femorale con il centro della caviglia, passando attraverso il centro dell'articolazione del ginocchio.

Idealmente questa linea nell'età adulta passa al centro dell'articolazione del ginocchio. Pertanto, il ginocchio sinistro ha un valore molto simile al valgismo fisiologico.

Non da ultimo, alle radiografie del 24.09.2025 non vi è presente degenerazione artrosica del ginocchio sinistro («keine signifikanten degenerativen Veränderungen der Hüfte und Kniegelenke»), che era stata esclusa anche nelle precedenti radiografie del 04.03.2025 («Kniegelenke ap / lat: Geringe Degeneration bds)».

Ancora una volta, il PD Dr. med. ______ non cita le ulteriori diagnosi extra-infortunistiche dell'assicurata, pertanto considera la frattura del plateau tibiale come unico elemento diagnostico responsabile del dolore atipico e della limitazione funzionale.

Vorrei ricordare come nella mia visita, così come in quella del Prof. Dr. med. ______ alla ______, vi sono sempre stati dolori al ginocchio sinistro, sia al carico ma anche a riposo, accompagnati da sintomi aspecifici come il bruciore nella zona della cicatrice e le disestesie.

Ecco quindi che con sicurezza posso affermare che non vi è stata una modifica dell'asse meccanico del ginocchio sinistro, né una precoce o progressiva artrosi. L'osteosintesi e quindi la guarigione del piatto tibiale laterale è considerata sia dal Dr. med. ______, dal Prof. Dr. med. ______ che dallo stesso Dr. med. ______ un intervento ben riuscito, Quello che è sempre stato persistente è il dolore e le relative limitazioni funzionali dell'assicurata che hanno però una causa sia infortunistica che legata alle malattie preesistenti.” (doc. VII-1, pag. 2 e 3).

In data 5 gennaio 2026 (doc. R), il PD dr. med. ______ ha certificato quanto segue:

" (…) Wie bereits im Sprechstundenbericht vom 24.09.2025 festgehalten, ist fur mich nicht nachvollziehbar, weshalb die CO1 den vorliegenden Fall ablehnt. Die Patientin ist stark leidend und klinisch deutlich beeinträchtigt und grösstenteils auf Krucken

angewiesen. Ein normales Aktivitätsniveau ist aufgrund der ausgeprägten Kniebeschwerden in keiner Weise möglich.

Andere Gründe für die bestehenden Beschwerden und die deutlich eingeschränkte Lebensqualität sind nicht ersichtlich. Soll eine klinische wie auch objektive Verbesserung der Situation für die Patientin erreicht werden, ist eine endoprothetische Versorgung indiziert. Diese ist ausschliesslich auf die posttraumatischen Veränderungen zurückzufuhren”.

 

In data 16 gennaio 2026 (doc. XI), l’CO1 ha rilevato che:

 

" la stringata presa di posizione del PD dott. ______ - che peraltro non entra nel merito degli argomenti enunciati dal medico assicurativo nel suo apprezzamento del 17.12.2025 - non contiene nessun elemento di giudizio.”

                        2.14.   Attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questa Corte ritiene di poter confermare la decisione su opposizione impugnata, nella misura in cui, facendo capo al parere della dr.ssa med. ______, ha segnatamente stabilito che i postumi residuali dell’infortunio assicurato non sono oggettivamente peggiorati rispetto a quelli refertati in occasione della chiusura del caso risalente al 1° aprile 2025, rispettivamente che l’intervento chirurgico prospettato dal PD dr. med. ______ non è indicato dal profilo medico.

Il TCA non ravvede alcun valido motivo per discostarsi dal parere espresso dalla dr.ssa med. ______, specialista FMH in medicina fisica e riabilitazione che vanta un’ampia esperienza nella medicina assicurativa e infortunistica (in questo contesto, va segnalato che, secondo una costante giurisprudenza, i medici _______, così come gli specialisti del Centro _______ dell’CO1, sono considerati, per la loro funzione e per la loro posizione professionale, come degli specialisti in materia di traumatologia, a prescindere dalla loro specializzazione medica - cfr. STF 8C_108/2020 del 22 dicembre 2020 consid. 4.4.2; 8C_219/2022 del 2 giugno 2022 consid. 3.2 con rinvii; 8C_355/2022 del 2 novembre 2022 consid. 7.2; 8C_51/2023 del 15 giugno 2023 consid. 5.2), la quale, interpellata in più occasioni dall’amministrazione, si è confrontata in maniera approfondita con la documentazione medica prodotta dall’assicurato, in particolare con le certificazioni del PD dr. med. ______ - da ultimo, con l’apprezzamento medico del 17 dicembre 2025 (doc. VII-1) - giungendo appunto alla conclusione che non è stato dimostrato un aggravamento oggettivo delle sequele infortunistiche, rispettivamente che l’intervento chirurgico prospettato dal PD ______ non è indicato dal profilo medico.
La documentazione radiologica del 24 settembre 2025 ha in effetti evidenziato, come giustamente lo rileva il medico assicurativo, una situazione stabile, rispetto a quella del 4 marzo 2025 (cfr. doc. 150, 187 e 188), in particolare assenza di una modifica dell'asse meccanico del ginocchio sinistro (con un valore molto simile al valgismo fisiologico) - e, quindi, di un cedimento/collasso del piatto tibiale - rispettivamente di una precoce o progressiva artrosi (doc. Q) nel contesto di un intervento di osteosintesi considerato ben riuscito sia dall’operatore come pure dal Prof. dr. med. ______ e dalla dr.ssa med. ______ e anche dal PD dr. med. ______ nel rapporto del 2 novembre 2025 (doc. P: “Die Patientin hat sich eine Fraktur zugezogen, die wurde operativ versorgt. Wie gut ist dahingestellt und hat ja nichts zu sagen”).
Inoltre, lo specialista consultato privatamente dall’assicurata ha proposto un intervento chirurgico, tuttavia senza avere considerato (non avendole riportate nelle proprie certificazioni) le note comorbidità che in letteratura (cfr., in particolare, quella - copiosa - indicata nell’apprezzamento medico del 29 agosto 2025 della fiduciaria: cfr. doc. 220 in fine), sono definite come fattori predittivi negativi per la buona riuscita chirurgica e in relazione con possibili complicanze post-operatorie e uso prolungato di oppiacei nel periodo post-operatorio. Del resto, il parere della fiduciaria è corroborato anche dalle valutazioni dei Prof. dr. med. ______ e il dr. med. ______ che hanno sconsigliato, tenuto conto della complessa problematica reumatologica di origine morbosa presentata dall’assicurata, un approccio chirurgico.


In questo contesto, deve anche essere sottolineato che, al momento in cui il caso iniziale è stato chiuso (1° aprile 2025), la ricorrente denunciava ancora disturbi algici e funzionali al ginocchio - di origine sia infortunistica che legata ai noti problemi reumatologici preesistenti all’evento traumatico -, che erano stati ritenuti stabilizzati, in quanto non esistevano più provvedimenti terapeutici atti a migliorare notevolmente lo stato di salute infortunistico (cfr. il rapporto del 10 marzo 2025 della dr.ssa med. ______: “Considerando che l'intervento di riduzione e sintesi con placca, viti e innesto osseo è avvenuto in data 10.11.2023 e l'asportazione dei mezzi di sintesi è avvenuta in data 28.05.2024, è passato un tempo sufficiente al fine di guarigione ossea e pertanto anche di esaurimento della reazione infiammatoria correlata. Le problematiche dolorose e funzionali residue sono anche da associare alle diagnosi collaterali note. (…) è improbabile che vi possa essere un ulteriore miglioramento del trofismo muscolare, che peraltro alla mia visita (n.d.r. del 10 dicembre 2024) era pressoché comparabile all’arto controlaterale.”: doc. 165, pag. 12 e 13; cfr. anche il rapporto del 4 aprile 2025 della fiduciaria: “(…), per le sole conseguenze del trauma, con il proseguimento delle cure, non si attende alcun miglioramento”: doc. 165, pag. 22). In quell’occasione, inoltre, l’amministrazione - sulla base dell’apprezzamento medico del 4 aprile 2025 della dr.ssa med. ______ (“Si fa riferimento alla tabella 5.2 CO1 per quanto riguarda le menomazioni all'integrità per artrosi. Nel caso del ginocchio sinistro, siamo in presenza di una frattura del piatto tibiale laterale trattata chirurgicamente con osteosintesi e impianto di innesto osseo, che potrebbe evolvere in futuro in patologia artrosica del compartimento femoro-tibiale laterale. Secondo la tabella 5.2 CO1, per una artrosi femoro-tibiale (mediale e laterale) moderata, è prevista un'IMI del 5-15%. Si ritiene pertanto in questa assicurata di poter stabilire un'IMI omnicomprensiva del 10%.”: doc. 165, pag. 5) le aveva poi assegnato un’IMI del 10% (cfr. doc. 165, pag. 3).

Va inoltre constatato che dalla restante documentazione medica non emergono elementi suscettibili di generare dei dubbi, neppure lievi, a proposito dell’affidabilità della valutazione del medico di fiducia dell’CO1 (per dei casi in cui la Corte federale ha negato l’esistenza di minimi dubbi circa la fondatezza della posizione difesa da medici interni all’amministrazione, cfr. STF 8C_324/2024 del 27 maggio 2025 consid. 4.3; 8C_737/2024 del 22 maggio 2025 consid. 7; 8C_624/2024 del 24 aprile 2025 consid. 7.1.3; 8C_555/2024 del 4 aprile 2025 consid. 8.4.1; 8C_640/2024 del 28 marzo 2025 consid. 6.2).

Per quanto riguarda le certificazioni del PD dr. med. ______, il TCA rileva innanzitutto che, come correttamente rilevato dall’CO1 nella decisione avversata e contrariamente a quanto ritenuto dallo specialista consultato privatamente dall’assicurata, l’amministrazione non ha rifiutato di assumersi l’infortunio dell’8 novembre 2023, quanto piuttosto la presa a carico dei costi dell’intervento a titolo di ricaduta, in assenza di postumi residuali dell’infortunio assicurato oggettivamente peggiorati rispetto alla chiusura del caso risalente al 1° aprile 2025 (ove l’assicurata è stata considerata abile al 100%, presenza e rendimento, in attività adeguate per i soli postumi infortunistici) rispettivamente in assenza di un’indicazione medica condivisa (tanto dalla fiduciaria quanto dai Prof. dr. med. ______ e dal dr. med. ______) dell’operazione chirurgica in questione, sulla base delle dettagliate, motivate e convincenti prese di posizione della fiduciaria (cfr., in particolare, doc. 220 e doc. VII-1), ampiamente corroborate sia dalla dottrina medica da ella menzionata sia dalla documentazione medica agli atti di cui si è già ampiamente detto ai considerandi precedenti. Ora, su questi aspetti - decisivi ai fini del presente giudizio - il PD dr. med. ______ ha omesso di confrontarsi (anche da ultimo, con il certificato del 5 gennaio 2026 di cui al doc. R), di modo che le sue valutazioni - non essendosi espresse su tali circostanze, tutt’altro che trascurabili ai fini della presente vertenza - risultano essere sommarie e sono sufficientemente motivate. Le medesime considerazioni valgono anche per le svariate certificazioni agli atti del medico di famiglia della ricorrente (in particolare, da ultimo, per quella del 2 ottobre 2025 - doc. 228).

 

                                  Inoltre, trattandosi dell’argomentazione ricorsuale secondo cui l’insorgente non è stato visitato personalmente dal medico fiduciario, giova qui ricordare che la giurisprudenza federale non esige che la persona assicurata venga visitata personalmente affinché si possa ammettere il valore probatorio di un documento medico, purché l’incarto su cui si fonda tale documento contenga sufficienti apprezzamenti medici elaborati in base a un esame concreto (cfr. STF 8C_469/2020 del 26 maggio 2021 consid. 3.2 e i riferimenti ivi menzionati). Di norma, una valutazione sulla base dei soli atti medici (“Aktegutachten”) è difatti possibile se il medico SMR (e, quindi, anche il medico fiduciario) dispone, come in concreto (cfr., in particolare, la documentazione medica riassunta ai consid. 2.3.1.1 e 2.10), di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali (cfr., tra le tante, STCA 35.2018.113 del 5 marzo 2019 consid. 2.9; 35.2022.12 del 16 agosto 2022 consid. 2.9; 35.2022.70 del 24 aprile 202, consid. 2.7 e rinvii giurisprudenziali ivi citati; 35.2023.69 del 21 febbraio 2024 consid. 2.9; 35.2024.83 del 3 febbraio 2025 consid. 2.8.3).


In esito alle considerazioni che precedono, questa Corte non ritiene dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che successivamente alla chiusura del caso iniziale (1° aprile 2025), le sequele infortunistiche al ginocchio sinistro siano oggettivamente peggiorate a tal punto da configurare una ricaduta, rispettivamente che l’intervento proposto dal PD dr. med. ______ sia medicalmente indicato nel caso di specie.

Del resto, come correttamente rilevato anche dall’CO1 nella decisione avversata, il TCA sottolinea che l’assicurata è abile al 100% in attività adeguate dal 1° aprile 2025 e che né il PD dr. med. ______ né tantomeno il medico di famiglia pretendono che, grazie al prospettato intervento, ella possa riacquistare una piena capacità lavorativa nell’attività originaria di collaboratrice logistica con piccoli lavori amministrativi.

 

Stante ciò, l’istituto assicuratore convenuto era dunque legittimato a rifiutare la presa a carico a titolo di ricaduta dei costi dell’intervento di protesi del ginocchio sinistro proposto dal PD dr. med. ______.

La decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.

 

                        2.15.  Il TCA rinuncia a disporre ulteriori misure istruttorie (in particolare, l’esperimento di una perizia medica giudiziaria, come richiesto dal patrocinatore), visto che esse non fornirebbero verosimilmente nuovi e rilevanti elementi di valutazione. In proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove, senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 144 V 361 consid. 6.5; STF 8C_739/2020 del 17 febbraio 2021 consid. 5.4).

 

                        2.16.   L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                  Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

                                  Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  Nella presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2023.76 del 21 febbraio 2024 consid. 2.9.; 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.; 35.2022.50 del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.14.).

 

                                  Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti