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RACCOMANDATA |
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Incarto
n.
grw/nh |
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In nome |
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La vicepresidente |
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Giudice Giovanna Roggero-Will |
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statuendo sul ricorso del 23 giugno 1999 di
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__________, rappr. da: __________,
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contro |
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la decisione del emanata da |
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__________,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
ritenuto, - che, con ricorso 23.6.1999, __________, rappr. dall'avv. __________, ha chiesto la condanna della cassa malati __________ "a comunicarle una decisione motivata a' sensi dell'art 80 LAMal" (I);
- che, con risposta 14.6.1999, la __________ ha chiesto la reiezione del gravame (III)
- che, con comunicazione 11 agosto 1999, la patrocinatrice della ricorrente ha comunicato al TCA quanto segue:
" ... Preso atto delle spiegazioni e delle scuse della __________ in questa vertenza prego di stralciare dal ruolo il ricorso per diniego di giustizia.
A nome della ricorrente mi riservo espressamente d'impugnare un'eventuale decisione motivata della Cassa e, se del caso, di azionare quest'ultima, qualora le Convenzioni tra l'Ente ospedaliero __________, rispettivamente tra l'Ospedale regionale di __________ e la __________ non fossero opponibili al paziente perché da considerarsi "res inter alios acta", sia nell'assicurazione complementare." (III)
- che la facoltà unilaterale del ricorrente di ritirare il proprio gravame costituisce un'ipotesi di applicazione del principio di disposizione, il quale assegna alla parte il dominio dell'oggetto del processo (DTF 119 V 38 consid. 1b, DTF 118 V 188 consid. 2d, DTF 109 V 280 consid. 2, DTF 107 V 248 consid. 1a; STFA 1° ottobre 1993 in re E.K.);
Per questi motivi
in applicazione degli art 23 LPTCA e 351 e 352 CPC
dichiara e pronuncia
1.- La causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna Roggero-Will