RACCOMANDATA

 

 

Incarto n.
36.99.00102

 

grw/nh

Lugano

19 agosto 1999

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Giovanna Roggero-Will

 

 

statuendo sul ricorso del 23 giugno 1999 di

 

 

__________, 

rappr. da: __________, 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del  emanata da

 

__________, 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

ritenuto,                       -   che, con ricorso 23.6.1999, __________, rappr. dall'avv. __________, ha chiesto la condanna della cassa malati __________ "a comunicarle una decisione motivata a' sensi dell'art 80 LAMal" (I);

 

                                     -   che, con risposta 14.6.1999, la __________ ha chiesto la reiezione del gravame (III)

 

                                     -   che, con comunicazione 11 agosto 1999, la patrocinatrice della ricorrente ha comunicato al TCA quanto segue:

 

"  ... Preso atto delle spiegazioni e delle scuse della __________ in questa vertenza prego di stralciare dal ruolo il ricorso per diniego di giustizia.

 

A nome della ricorrente mi riservo espressamente d'impugnare un'eventuale decisione motivata della Cassa e, se del caso, di azionare quest'ultima, qualora le Convenzioni tra l'Ente ospedaliero __________, rispettivamente tra l'Ospedale regionale di __________ e la __________ non fossero opponibili al paziente perché da considerarsi "res inter alios acta", sia nell'assicurazione complementare." (III)

 

                                     -   che la facoltà unilaterale del ricorrente di ritirare il proprio gravame costituisce un'ipotesi di applicazione del principio di disposizione, il quale assegna alla parte il dominio dell'oggetto del processo (DTF 119 V 38 consid. 1b, DTF 118 V 188 consid. 2d, DTF 109 V 280 consid. 2, DTF 107 V 248 consid. 1a; STFA 1° ottobre 1993 in re E.K.);

 

 

Per questi motivi

 

in applicazione degli art 23 LPTCA e 351 e 352 CPC

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   La causa é stralciata dai ruoli.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Intimazione alle parti.

 

 

                                                                                La vicepresidente

                                                                                del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                                Giovanna Roggero-Will