Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.1999.173

 

IR/fz

Lugano

1 aprile 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

visto il ricorso del 9 dicembre 1999 interposto da

 

 

__________

rappr. da: __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione del  4.11.1999  emanata da

 

Istituto assicurazioni sociali, Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

richiamata la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni 25 aprile 2000 /

26 aprile 2000 con cui il ricorso è stato respinto;

 

preso atto che con sentenza 23.12.02 il Tribunale federale delle assicurazioni ha rinviato la causa a questo Tribunale affinché, tenuto conto dell'esito definitivo della lite, statuisca sulle ripetibili e spese di parte di prima istanza;

 

considerato quanto esposto al considerando 4 della sentenza federale secondo cui

 

"                                                                               Per quanto attiene all'applicazione dei summenzionati disposti al caso di specie, la Corte cantonale ha ammesso essere evidente che l'affiliazione della ricorrente non era stata tempestiva e che di conseguenza a ragione l'autorità competente aveva affiliato __________ alla Cassa malati __________ con effetto dal 1° ottobre 1999. Tale conclusione risulta corretta e merita conferma. Dev'essere però precisato che l'insorgente non ne ha contestato la pertinenza nel suo gravame."

 

mentre l'Alta Corte federale ha evidenziato che erroneamente l'allora vicepresidente del TCA

 

"                                                                               … si è ritenuta competente per statuire sul tema di sapere se a ragione il ritardo di affiliazione  fosse stato qualificato come ingiustificabile. Ha invece considerato, per quanto riguardava le altre questioni suesposte, premessa l'incompetenza dell'UAM/ISA a vagliarle, non potersi pronunciare sulle stesse per carenza di decisione vincolante. Ora, sia il tema relativo al carattere ingiustificato del ritardo che le questioni riguardanti il supplemento di premio richiesto e la proporzionalità di tale misura non rientravano nella competenza dell'UAM/ISA. La precedente istanza non avrebbe quindi dovuto statuire sul primo tema né limitarsi ad accertare nei considerandi del proprio giudizio che quelli del supplemento di premio richiesto e della proporzionalità della misura non rientravano nella competenza dell'UAM/ISA, bensì avrebbe dovuto accogliere il gravame della ricorrente. …"

 

alla luce di ciò il TFA ha accolto il gravame della signora __________ "a prescindere dal tema di cui al consid. 4" ordinando all'Ufficio dell'assicurazione malattia di versare alla ricorrente CHF 2'500.-- a titolo di ripetibili ed ordinando al TCA di statuire sulla questione delle spese ripetibili di prima istanza alla luce della sentenza federale;

 

considerato il tenore della sentenza cantonale, l'esito del gravame a livello federale, nonché il tenore del considerando della sentenza del TFA appare giustificato fissare l'importo delle spese ripetibili in CHF 1'500.--, ciò anche alla luce della prassi federale in questa materia (v. TFA 18 febbraio 2003, K 151/01 in re DH);

 

viste le disposizioni di legge di procedura 6 aprile 1961

 

 

 

decreta                          1.   la Istituto Assicurazioni Sociali, Ufficio assicurazione malattia, Bellinzona verserà alla parte ricorrente 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA compresa);

 

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

 

                                         3.   intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

 

 

 

                                                                               Il giudice delegato

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Ivano Ranzanici