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RACCOMANDATA |
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Incarto
n.
grw/nh |
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In nome |
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La vicepresidente |
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Giudice Giovanna Roggero-Will |
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statuendo sulla petizione del 18 febbraio 1999 di
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__________, rappr. da: __________
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contro |
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la decisione del emanata da |
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__________,
in materia di assicurazione contro le malattie |
ritenuto, - che, con petizione 18.2.1999 __________, rappr. da __________, ha adito lo scrivente TCA relativamente alla questione della validità della disdetta delle assicurazioni complementari da lui stipulate presso la __________ (I);
- che la petizione é stata intimata alla cassa convenuta con l'assegnazione di un termine per la risposta (II);
- che, con atto 31.3.1999, la rappresentante degli attori ha comunicato quanto segue al TCA:
" ... La Cassa __________ in data 16 marzo (vedi allegato) mi inviava una lettera nella quale prendeva posizione in merito alla vertenza indicata in epigrafe e si dichiarava d'accordo di accettare la disdetta delle assicurazioni complementari della famiglia __________ con effetto al 31.12.1998.
La Cassa malati __________ accogliendo la petizione da me inoltrata a favore di __________, __________ e __________ à mi chiedeva di valutare la possibilità di ritirare la stessa.
Il mio scritto va in tal senso.
In considerazione del fatto che la Cassa __________ è disposta ad annullare il contratto stipulato dal signor __________, con effetto al 31 dicembre 1998, prego lo spettabile Tribunale di stralciare la lite summenzionata dai ruoli." (V)
- che, giusta l'art 352 cpv 1 e 2 CPC, applicabile in forza del rinvio di cui all'art 23 LPTCA, la desistenza così come l'acquiescenza di una parte pongono fine alla lite e il giudice ne dà atto alle parti stralciando la lite dal ruolo;
Per questi motivi
in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC
dichiara e pronuncia
1.- La petizione é stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna Roggero-Will