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Incarto n.
36.99.00030-32

 

grw/nh

Lugano

6 aprile 1999

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Giovanna Roggero-Will

 

statuendo sulla petizione del 18 febbraio 1999 di

 

 

1. __________, 

2. __________, 

3. __________, 

rappresentati da: __________,

__________, 

 

 

contro

 

 

 

__________, 

 

in materia di assicurazione contro le malattie

 

 

ritenuto,                       -   che, con petizione 18.2.1999 __________,  __________ e  __________ __________, rappr. da __________, hanno  adito lo scrivente TCA relativamente alla questione della  validità della disdetta delle assicurazioni complementari da loro stipulate presso la __________ (I);

 

                                     -   che la petizione é stata intimata alla cassa convenuta con l'assegnazione di un termine per la risposta (II);

 

                                     -   che, con atto 31.3.1999, la rappresentante degli attori ha comunicato quanto segue al TCA:

 

"  ... La Cassa __________ in data 16 marzo (vedi allegato) mi inviava una lettera nella quale prendeva posizione in merito alla vertenza indicata in epigrafe e si dichiarava d'accordo di accettare la disdetta delle assicurazioni complementari della famiglia __________ con effetto al 31.12.1998.

La Cassa malati __________ accogliendo la petizione da me inoltrata a favore di __________, __________ e __________ mi chiedeva di valutare la possibilità di ritirare la stessa.

Il mio scritto va in tal senso

 

Considerando che la Cassa __________ è disposta ad accettare la disdetta di tutte le assicurazioni complementari nei contratti della signora __________ e dei signori __________ per il 31 dicembre 1998, prego lo spettabile Tribunale di stralciare la summenzionata lite dai ruoli." (V)

 

                                     -   che, giusta l'art 352 cpv 1 e 2 CPC, applicabile in forza del rinvio di cui all'art 23 LPTCA, la desistenza così come l'acquiescenza di una parte pongono fine alla lite e il giudice ne dà atto alle parti stralciando la lite dal ruolo;

 

                                     

Per questi motivi

 

in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   La petizione é stralciata dai ruoli.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Intimazione alle parti.

 

 

                                                                                La vicepresidente

                                                                                del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                                Giovanna Roggero-Will