RACCOMANDATA

 

 

Incarto n.
36.99.00033-36

 

grw/nh

Lugano

14 giugno 1999

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

 

 

statuendo sul ricorso del 23 febbraio 1999 di

 

 

1. __________, 

2. __________, 

3. __________, 

4. __________, 

rappresentati da: __________,

__________, 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 11 febbraio 1999 emanata da

 

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona, 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   __________ , __________ , __________  e __________  __________ risultano essere domiciliati a __________.

 

                                         Affermando che "la famiglia a margine ha attività lucrativa all'estero (Italia) ed obbligatoriamente devono essere assicurati secondo la legge vigente in questo Stato" e che "le prestazioni che essi hanno sono superiori a quelle dell'obbligatorietà Svizzera" (doc _), l'__________, ha chiesto per i componenti la famiglia __________ l'esonero dall'obbligo assicurativo.

 

                                         La richiesta è stata respinta con decisione 30.12.1998.

                                         Il rifiuto dell'esonero è stato confermato, poi, con decisione su reclamo 11.2.1999.

 

                               1.2.   Con tempestivo ricorso __________, in rappresentanza della famiglia __________, ha chiesto, con l'annullamento della citata decisione, l'esonero dall'obbligo assicurativo affermando quanto segue:

 

"  ... corrisponde al vero che i nostri assistiti hanno un domicilio in Svizzera, ma è altrettanto vero che esplicano un'attività lucrativa e risiedono all'estero, precisamente in __________ e la loro presenza in Svizzera è solamente limitata a qualche week-end e durante le ferie.

Pertanto nella fattispecie essi sono, obbligatoriamente per legge, assicurati nel paese dove svolgono attività lucrativa (Italia), dove l'obbligatorietà di essere assicurati alla legge sanitaria nazionale è vigente dal secolo scorso ..." (I pag 2)

 

                               1.3.   In risposta l'ICAS ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito.

 

 

Considerato                   in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.

 

                                         Nel merito

                                        

                               2.2.   Per l’art 3 LAMal, deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante per le cure medico-sanitarie ogni persona domiciliata in Svizzera.

                                         Nel suo Messaggio del 6 novembre 1991 alle Camere, il Consiglio federale ha precisato che “il concetto di domicilio è quello degli art 23 a 26 del Codice civile”.

 

                                         Giusta l’art 23 cpv 1 CCS, il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente

                                         Perchè possa crearsi domicilio ai sensi di questa disposizione, occorre, di principio, che siano realizzate cumulativamente due condizioni: la prima, oggettiva, di residenza effettiva in un determinato luogo e, la seconda, soggettiva, dell’intenzione di stabilirvisi durevolmente (DTF 97 I 3 consid 3; 92 I 218; Bucher, Berner Kommentar zum ZGB, ad art 23 N. 3seg; Grossen , Das Recht der Einzelpersonen, in Schweizerisches Privatrecht, Vol. II, p. 286seg).

 

                                         Vi è residenza ai sensi dell’art 23 CCS quando una persona soggiorna per un certo periodo in un determinato luogo, costituendo ed intrattenendo con esso rapporti di intensità tale da fare apparire detto luogo come il centro delle sue relazioni interpersonali (DTF 41 III 51).

 

                                         L’intenzione di stabilirsi nel luogo di residenza deve emergere dall’insieme delle circostanze - rapporti familiari e interpersonali, situazione abitativa (cfr Pedrazzini/Oberholzer, Grundriss des Personenrechts, 3. ed. Berna, pag. 107) -  e dev’essere riconoscibile per i terzi.

 

                                         Secondo il TF, di regola, il centro dell’esistenza di una persona si trova là dove sono i suoi interessi  personali e familiari, vale a dire dove vive la sua famiglia (DTF 88 III 135).

                                         Per contro, il luogo in cui sono depositati i documenti di identità, dove vengono pagate le tasse e dove vengono esercitati i diritti politici (DTF 97 II 6; 102 IV 164; 90 I 28) possono unicamente avere valore di indizio: tali circostanze non sono, di per sé, determinanti.

                                         Va, peraltro, rilevato che non è necessario che la persona abbia l’intenzione di rimanere per sempre o per un tempo indeterminato in quel luogo: è sufficiente che egli si proponga di fare di questo luogo il centro della sua esistenza , delle sue relazioni personali e professionali, in modo da dare al soggiorno una certa stabilità (DTF 41 II 51; 85 II 322).

 

                               2.3.   In concreto, dagli atti risulta che __________ e __________ lavorano l'uno quale "agente di commercio" iscritto alla sede I.N.P.S. di __________ e l'altra alle dipendenze della __________ di __________ (cfr allegati doc _).

 

                                         Il segretario comunale di __________, interrogato dal TCA, ha dichiarato quanto segue:

 

"  __________ __________ e famigliari.

 

In merito alla sua richiesta odierna comunico:

 

domicilio dal 6.2.1987 proveniente da __________

 

residenza effettiva: non a __________, si ritiene in Italia

 

__________, frequenta le scuole a __________ (conferma odierna del nonno materno)

 

anche l'altro figlio __________ () non risulta a __________."(VIII)

 

                                         In assenza già del presupposto della residenza effettiva, non si può che concludere rilevare che la famiglia __________ non è domiciliata in Ticino ai sensi dell'art 23 CCS: il domicilio presuppone, infatti, che una persona soggiorni in un luogo allo  scopo di viverci e di avervi il centro dei suoi interessi. La residenza in sé deve essere lo scopo (cfr H. Deschenaux, P.H. Steinauer, Personnes physiques et tutelle, Ed. Stämpfli Berne, pag 97 e giurisprudenza ivi citata).

                                         Appare con evidenza da quanto sopra che la famiglia __________ non soggiorna a __________: essa non può, pertanto, essere considerata domiciliata in quel Comune, irrilevante essendo al riguardo l'iscrizione nell'albo dei domiciliati.

 

                                         Pertanto, non essendo domiciliati in Ticino, i membri della famiglia __________ non soggiacciono all'obbligo assicurativo contro le malattie.

                                         La decisione impugnata va, dunque, annullata.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é accolto.

                                          Di conseguenza, la decisione 11 febbraio 1999 è annullata ed è accertato che __________, __________, __________ __________ e __________ __________, non soggiaciono all'obbligo assicurativo di cui all'art. 3 LAMal.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Intimazione alle parti.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

 

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti