RACCOMANDATA

 

 

Incarto n.
36.99.00003

 

grw/nh

Lugano

22 marzo 1999

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Giovanna Roggero-Will

 

statuendo sul ricorso del 11 gennaio 1999 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

__________

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

ritenuto,                       -   che, con ricorso 11.1.1999, __________ ha adito lo scrivente TCA contestando l'operato della cassa malati __________ (cfr I);

 

                                     -   che l'art 80 LAMal prevede che, se un assicurato non accetta una risoluzione dell'assicuratore, quest'ultimo deve emanare una decisione scritta entro 30 giorni a decorrere dall'esplicita domanda dell'assicurato;

 

                                     -   che, giusta l'art 85 LAMal, tali decisioni  possono essere impugnate entro 30 giorni facendo opposizione presso l'assicuratore che le ha notificate;

 

                                     -   che, giusta l'art 86 LAMal, eccezion fatta per i casi in cui l'assicuratore, malgrado la richiesta in tal senso, non emana alcuna decisione o decisione su opposizione, l'interessato può adire il TCA mediante ricorso soltanto contro le decisioni su opposizione emesse dagli assicuratori ai sensi dell'art 85 LAMal;

 

                                     -   che, dunque, l'opposizione é una via di diritto precedente e necessaria ad ogni ricorso giudiziario (art 46 LPA; cfr, per analogia, Ghélew, Ramelet et Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, p. 286; S.J. 1997 p. 452ss);

                                     -   che, in assenza di disposizioni transitorie specificamente relative alle norme procedurali, gli art 80ss LAMal si applicano a partire dalla loro entrata in vigore anche se le vertenze cui le decisioni si riferiscono sono sorte quando ancora la LAMal non era in vigore (cfr, per l'immediata applicabilità dei rimedi di diritto, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. ed., p. 52);

 

                                     -   che, in concreto, sulla questione portata all'attenzione del tribunale l'assicuratore non ha ancora emesso una decisione

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é irricevibile.

                                         Gli atti sono inviati alla __________ affinché  si esprima, nel più breve termine possibile, sulla questione sollevata dall'assicurata mediante una decisione formale.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

 

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti