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RACCOMANDATA |
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Incarto
n.
grw/nh |
In nome |
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La vicepresidente |
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Giudice Giovanna Roggero-Will |
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vista la petizione del 8 febbraio 1999 interposta da
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__________,
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contro |
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__________,
in materia di assicurazione contro le malattie |
ritenuto - che, con petizione 8.2.1999, la __________ ha adito lo scrivente TCA in merito ad un'assicurazione collettiva di indennità giornaliera stipulata con la _______
- che la petizione è stata intimata alla __________ per la risposta (VI);
- che la cassa convenuta, con atto 22.4.1999, ha comunicato al TCA di avere dato seguito alla richiesta della __________ (X, Xbis);
- che, con atto 29.4.1999, la __________ ha comunicato al TCA quanto segue:
" Vista la lettera 22.04.1999/gim della Cassa malati __________, che conferma la rimessa in vigore del contratto di assicurazione collettiva contro le malattie no. __________, consideriamo soddisfatta la richiesta oggetto del nostro ricorso del 08.02.1999, e ritiriamo di conseguenza la petizione a margine.
Ringraziamo per la vostra decisiva collaborazione e porgiamo i nostri migliori distinti saluti." (XI)
- che, giusta l'art 352 cpv 1 e 2 CPC, applicabile in forza del rinvio di cui all'art 23 LPTCA, la desistenza di una parte pone fine alla lite e il giudice ne dà atto alle parti stralciando la lite dal ruolo;
Per questi motivi
in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC
dichiara e pronuncia
1.- La causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna Roggero-Will