RACCOMANDATA

 

 

Incarto n.
36.99.00045

 

grw/nh

Lugano

30 aprile 1999

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Giovanna Roggero-Will

 

statuendo sul ricorso del 3 marzo 1999 di

 

 

__________, 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 1 marzo 1999 emanata da

 

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona, 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione 30.12.1998, l'ICAS ha respinto l'istanza con cui __________, chiedeva il sussidio previsto dalla legge cantonale sull'assicurazione contro le malattie (in seguito: LCAMal) per l’anno 1999.

 

                                         Analoga sorte ha avuto, il 1.3. 1999, il reclamo interposto dall'istante contro tale decisione.

 

                               1.2.   Con tempestivo ricorso  __________ ha riproposto la propria richiesta affermando quanto segue:

 

"  ... Il sottoscritto ricorre contro tale decisione poiché a mio modesto avviso, l'esigua differenza del reddito imponibile (fr. 464) non può essere determinante per l'assegnazione del sussidio.

Provvedendo io stesso a compilare i moduli di tassazione, può anche essermi sfuggita qualche riduzione.

In una famiglia di 5 persone non sono pochi spiccioli di reddito imponibile che fanno la differenza... " (I)

 

                               1.3.   In risposta, l'ICAS ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito.

 

 

Considerato                   in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.

 

                                         Nel merito

                                        

                               2.2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

 

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.

                                    Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr art 1 lett. c D.E. 18.11.1997)

 

                                         Di regola, il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

 

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

 

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte ecceden­te l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie.

 

                                         (art 30 LCAMal)

 

                                         Per il 1999, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1997/98 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 20.10.1998).

 

                               2.3.   Giusta l'art 25 LCAMal costituiscono famiglia

 

a)   i coniugi con o senza figli

b)   i celibi o le nubili con figli  conviventi fino alla fine dell'anno in cui quest'ultimi compiono 18 anni;

c)   il vedovo, la vedova, il divorziato, la divorziata, nonché il coniuge separato per sentenza giudiziaria, con figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui questi compiono 18 anni.

                                        

                                         L'art 27 LCAMal precisa, poi, che, ai fini dell'applicazione della regolamentazione sul sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie, é considerato figlio la persona che ha lo statuto giuridico di figlio o di affiliato ai sensi del CCS fino alla fine dell'anno in cui compie i 18 anni.

 

                               2.4.   In concreto, non é contestato che, nel biennio di riferimento, il ricorrente ha avuto un reddito imponibile pari a fr. 34.464.-, dunque,  un reddito determinante di fr. 35.000.-.

                                         Si tratta, dunque, di un reddito imponibile superiore al limite fissato dalla legge per il diritto  al sussidio delle famiglie: il fatto che il limite previsto sia superato soltanto di poco è irrilevante.

 

                                        

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Intimazione alle parti.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

 

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti