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Incarto n.
36.1999.00046

 

grw/nh

Lugano

13 gennaio 2000

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

 

vista la petizione del 5 marzo 1999 interposta da

 

 

__________

rappr. da: __________, 

 

 

contro

 

 

 

__________

 

in materia di assicurazione contro le malattie

 

 

ritenuto che,                -   con petizione 5 marzo 1999 __________, rappr. dall'avv. __________,  ha chiesto la condanna dell'__________ a versarle le indennità giornaliere ridotte al 50% a partire dal 1. febbraio 1999  (I);

 

                                     -   con risposta 31.3.1999 __________ ha postulato la reiezione del gravame (III);

 

                                     -  il 7 maggio 1999 la giudice delegata ha ordinato l'allestimento di una perizia a cura del dott. __________, spec. FMH in reumatologia (VIII);

 

                                     -   il 5. ottobre 1999 il dott. __________ ha consegnato al TCA  la sua perizia (XIII) che subito è stata intimata alle parti per osservazioni (XIV);

 

                                     -   le parti hanno preso posizione rispettivamente il 19.10.1999  (XXV) e il 25.10.1999 (XVI);

 

 

                                     -   infine, il 7.12.1999, l'avv. __________i ha comunicato al TCA di avere sottoscritto con l'__________ una convenzione con cui la cassa convenuta si è impegnata a versare all'assicurata le indennità di malattia  richieste con la petizione 5.3.1999 ed ha, perciò, chiesto lo stralcio della causa dai ruoli (XX);

 

                                     -  la facoltà unilaterale della parte attrice di ritirare la propria petizione costituisce un'ipotesi di applicazione del principio di disposizione che assegna alla parte il dominio dell'oggetto del processo (DTF 119 V 38 consid. 1b, DTF 118 V 188 consid. 2d, DTF 109 V 280 consid. 2, DTF 107 V 248 consid. 1a; STFA 1° ottobre 1993 in re E.K.) e, giusta l'art 352 CPC - applicabile in forza del rinvio di cui all'art 23 LPTCA - la desistenza di una parte così come la transazione  pongono fine alla lite e il giudice ne dà atto alle parti stralciando la lite dal ruolo.

 

 

Per questi motivi

 

in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   La causa é stralciata dai ruoli.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Intimazione alle parti.

 

 

                                                                                La vicepresidente

                                                                                del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                                Giovanna Roggero-Will