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RACCOMANDATA |
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Incarto
n.
grw/nh |
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In nome |
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La vicepresidente |
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Giudice Giovanna Roggero-Will |
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statuendo sulle petizioni del 10 marzo 1999 di
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1. __________,
2. __________, 3. __________, rappresentati da: __________,
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contro |
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Cassa Malati __________,
in materia di assicurazione contro le malattie |
ritenuto - che, con petizioni 10.3.1999, __________, __________ e __________ i, rappr. da __________, hanno chiesto al TCA di accertare che la disdetta delle assicurazioni complementari da loro stipulate presso la __________ ha avuto effetto il 31.12.1998 (I);
- che la petizione è stata intimata per risposta alla cassa convenuta (II);
- che, con risposta 10.5.1999, la __________ ha chiesto la reiezione della petizione (VI);
- che, con atto 21.5.1999, gli attori, hanno comunicato al TCA quanto segue:
" Con riferimento alla vostra lettera dell'11.05.1999/sc, con la presente vi confermiamo che abbiamo deciso di RITIRARE la nostra PETIZIONE contro la spett.le __________, datata 10 marzo 1999." (VIII)
- che, giusta l'art 352 cpv 1 e 2 CPC, applicabile in forza del rinvio di cui all'art 23 LPTCA, la desistenza di una parte pone fine alla lite e il giudice ne dà atto alle parti stralciando la lite dal ruolo;
Per questi motivi
in applicazione degli art 23 LPTCA e 351 e 352 CPC
dichiara e pronuncia
1.- Le cause sono stralciate dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna Roggero-Will