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RACCOMANDATA |
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Incarto
n.
grw/nh |
In nome |
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La vicepresidente |
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Giudice Giovanna Roggero-Will |
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vista la petizione del 29 gennaio 1999 interposta da
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__________,
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contro |
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__________,
in materia di assicurazione contro le malattie |
ritenuto - che, con petizione 29.1.1999, __________ ha chiesto l'intervento del TCA nei confronti del__________ (I);
- che, con risposta 21.4.1999, la cassa convenuta, ha chiesto la reiezione del gravame rilevando, in particolare, quanto segue:
" ... Per quanto concerne il merito della questione, come precisato nello scritto del 21 gennaio 1999 del__________ al signor __________, il premio mensile valido dal 1° gennaio 1999 per la copertura __________, gruppo d'età 50, seconda opinione, ammonta a fr. 244.30. La polizza d'assicurazione inviata il 20 ottobre 1998 è invece errata e riporta il premio valido nel 1998 per la medesima copertura. Di tale errore la convenuta non può che scusarsi.... " (V pag 2)
- che, all'udienza del 27.5.1999, indetta su richiesta della cassa convenuta, dopo discussione, le parti hanno trovato un accordo che ha posto fine alla vertenza che le opponeva (VIII);
- che, giusta l'art 352 cpv 1 e 2 CPC, applicabile in forza del rinvio di cui all'art 23 LPTCA, la transazione conclusa tra le parti davanti al giudice o consegnata al giudice per essere registrata a verbale pone fine alla lite e il giudice ne dà atto alle parti stralciando la lite dal ruolo;
Per questi motivi
in applicazione degli art 23 LPTCA e 351 e 352 CPC
dichiara e pronuncia
1.- La causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna Roggero-Will