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Incarto n.
36.99.00069

 

grw/nh

Lugano

2 giugno 1999

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

 

vista la petizione del 29 gennaio 1999 interposta da

 

 

__________, 

 

 

contro

 

 

 

__________, 

 

in materia di assicurazione contro le malattie

 

 

ritenuto                        -   che, con petizione 29.1.1999, __________ ha chiesto l'intervento del  TCA  nei confronti del__________ (I);

 

                                     -   che, con risposta 21.4.1999, la cassa convenuta, ha chiesto la reiezione del gravame rilevando, in particolare, quanto segue:

 

"  ... Per quanto concerne il merito della questione, come precisato nello scritto del 21 gennaio 1999 del__________ al signor __________, il premio mensile valido dal 1° gennaio 1999 per la copertura __________, gruppo d'età 50, seconda opinione, ammonta a fr. 244.30. La polizza d'assicurazione inviata il 20 ottobre 1998 è invece errata e riporta il premio valido nel 1998 per la medesima copertura. Di tale errore la convenuta non può che scusarsi.... " (V pag 2)

 

                                     -   che, all'udienza del 27.5.1999, indetta su richiesta della cassa convenuta, dopo discussione, le parti hanno trovato un accordo che ha posto fine alla vertenza che le opponeva (VIII);

 

                                     -   che, giusta l'art 352 cpv 1 e 2 CPC, applicabile in forza del rinvio di cui all'art 23 LPTCA, la transazione conclusa tra le parti davanti al giudice o consegnata al giudice per essere registrata a verbale pone fine alla lite e il giudice ne dà atto alle parti stralciando la lite dal ruolo;

Per questi motivi

 

in applicazione degli art 23 LPTCA e 351 e 352 CPC

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   La causa é stralciata dai ruoli.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Intimazione alle parti.

 

 

                                                                                La vicepresidente

                                                                                del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                                Giovanna Roggero-Will