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Incarto n.
36.99.00072

 

grw/nh

Lugano

17 agosto 1999

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Giovanna Roggero-Will

 

 

statuendo sul ricorso del 19 aprile 1999 di

 

 

__________, 

 

 

contro

 

 

 

Cassa Malati __________, 

rappr. da: __________, 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

ritenuto                        -   che, con ricorso 19 aprile 1999, __________ ha chiesto la condanna della cassa malati __________ "al pagamento del sussidio dell'assicurazione malattia per l'anno 1999 a favore del ricorrente" (I);

 

 

                                     -   che, con risposta 15.6.1999, la cassa convenuta ha affermato quanto segue:

 

"  La convenuta non ha nulla da dire, oltre al ripetere che il problema, d'ordine informatico, non è ancora stato risolto. Tuttavia, come si evince dall'ultima corrispondenza a voi inviata in copia, il signor __________ non ha ricevuto le fatture relative ai premi dell'assicurazione di base, né per il mese di maggio, né per quello di giugno, benché la copertura assicurativa sia integralmente garantita. Questo appunto perché il programma informatico non consente ancora oggi di dedurre il sussidio dal premio mensile. A questa spiegazione, peraltro - ne siamo coscienti - piuttosto inconsistente, non possiamo aggiungere alcunché, se non che appunto non saranno inviati né fatture e né richiami fino a definitiva risoluzione dello spiacevole inconveniente. Come pure garantito al signor __________, non appena venuti a capo della questione, egli riceverà un conteggio riportante il saldo eventualmente a suo favore." (X)

                                     -   che, con atto 4 agosto 1999, il ricorrente ha comunicato quanto segue:

 

"  Pervenuto il rimborso ad opera della Cassa malati __________, comunico che intendo ritirare il ricorso." (XVI)

 

                                     -   che la facoltà unilaterale del ricorrente di ritirare il proprio gravame costituisce un'ipotesi di applicazione del principio di disposizione, il quale assegna alla parte il dominio dell'oggetto del processo (DTF 119 V 38 consid. 1b, DTF 118 V 188 consid. 2d, DTF 109 V 280 consid. 2, DTF 107 V 248 consid. 1a; STFA 1° ottobre 1993 in re E.K.);

 

 

Per questi motivi

 

in applicazione degli art 23 LPTCA e 351 e 352 CPC

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   La causa é stralciata dai ruoli.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Intimazione alle parti.

 

 

                                                                                La vicepresidente

                                                                                del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                                Giovanna Roggero-Will