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Incarto n.
36.99.00080

 

grw/nh

Lugano

6 luglio 1999

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

 

vista la petizione del 23 aprile 1999 interposta da

 

 

__________, 

rappr. da: __________, 

 

 

contro

 

 

 

Cassa malati __________, 

 

in materia di assicurazione contro le malattie

 

 

ritenuto                        -   che, con petizione 23.4.1999, __________, rappr. da __________ ha chiesto la  condanna della __________ al versamento nelle sue mani "dell'indennità giornaliera integrale dal 13 luglio 1998 fino al 12 ottobre dello stesso anno" (I),

 

                                     -   che la cassa convenuta,  con risposta 16.6..1999, ha dichiarato di aderire alla richiesta dell'attrice affermando:

 

"  ... la __________ è disposta a concedere le prestazioni d'indennità giornaliera richieste dall'attrice. Dunque le chiediamo di voler stralciare la petizione dell'attrice dai ruoli, in quanto divenuta priva d'oggetto." (IV)

 

                                     -   che il 2 luglio 1999 il __________, per l'attrice, ha comunicato al TCA quanto segue:

 

"  Considerato che la Cassa malati del datore di lavoro della signora __________ ha accettato di versare le indennità giornaliere per malattia, formuliamo istanza affinché la presente causa venga stralciata di ruoli.

 

Alleghiamo inoltre alla presente una copia della transazione, con la quale le parti in lite hanno regolato la questione delle prestazioni assicurate e delle ripetibili." (VIII)

                                     -   che, giusta l'art 352 cpv 1 e 2 CPC, applicabile in forza dell'art. 75 cpv. 2 LCAMal e del rinvio di cui all'art 23 LPTCA, l'acquiescenza  di una parte così come la transazione   pongono fine alla lite e il giudice ne dà atto alle parti stralciando la lite dal ruolo;

 

 

Per questi motivi

 

in applicazione degli art 23 LPTCA e 351 e 352 CPC

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   La causa é stralciata dai ruoli.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Intimazione alle parti.

 

 

                                                                                La vicepresidente

                                                                                del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                                Giovanna Roggero-Will