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Incarto n.
36.99.00090

 

grw/nh

Lugano

17 agosto 1999

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Giovanna Roggero-Will

 

 

statuendo sulla petizione del 25 maggio 1999 di

 

 

__________, 

rappr. da: __________, 

 

 

contro

 

 

 

__________, 

 

in materia di assicurazione contro le malattie

 

 

ritenuto                        -   che, con petizione 25 maggio 1999, __________ ha chiesto la  condanna della __________ "al riconoscimento dell'incapacità lavorativa ed il versamento delle prestazioni di indennità giornaliera" anche dopo il 1.2.1999" (I);

 

                                     -   che la petizione è stata intimata al __________ con il termine di 20 giorni per l'inoltro della risposta  (II);

 

                                     -   che, con istanza 2.6.1999, l'__________ ha chiesto la sospensione della causa per potere procedere a nuovi accertamenti medici ritenuti necessari visto il contenuto di un documento prodotto con la petizione e "mai pervenuto prima alla convenuta" (III);

 

                                     -   che l'istanza di sospensione è stata accolta (IV);

 

                                     -   che, il 9 luglio 1999, la cassa convenuta ha comunicato quanto segue al TCA :

 

"  Nella causa summenzionata, sospesa dietro nostra richiesta a causa di ulteriori indagini istruttorie, posso comunicare che l'assicurata è stata sottoposta ad una visita da parte di un altro fiduciario. Dal relativo rapporto si evince che si giustifica il riconoscimento di un'inabilità lavorativa totale anche oltre il 31 gennaio 1999 ed a tutt'oggi. La convenuta riprenderà quindi il pagamento dell'indennità giornaliera assicurata, dal 1° febbraio 1999, riservandosi comunque il diritto di far visitare nel futuro l'assicurata da parte di un medico fiduciario, per verificare l'inabilità. I versamenti non verranno sospesi fino al momento in cui l'inabilità sarà certificata. Con queste premesse, proponiamo di dichiarare la petizione come divenuta priva d'oggetto." (VII)

 

                                     -   che, giusta l'art 352 cpv 1 e 2 CPC, applicabile in forza del rinvio di cui all'art 23 LPTCA, l'acquiescenza  di una parte così come la transazione   pongono fine alla lite e il giudice ne dà atto alle parti stralciando la lite dal ruolo;

 

 

Per questi motivi

 

in applicazione degli art 23 LPTCA e 351 e 352 CPC

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   La causa é stralciata dai ruoli.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Intimazione alle parti.

 

 

                                                                                La vicepresidente

                                                                                del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                                Giovanna Roggero-Will