RACCOMANDATA

 

 

Incarto n.
36.2000.00105

 

grw/gm

Lugano

18 dicembre 2000

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

 

statuendo sul rinvio del Tribunale Federale delle Assicurazioni di Lucerna del 22 agosto 2000 e in relazione al ricorso del 25 marzo 1998 interposto da

 

 

__________

rappr. da: __________, 

 

 

contro

 

 

 

__________

rappr. da: __________, 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

letti ed esaminati gli atti;

 

rilevato che in occasione dell'udienza di data odierna su proposta della giudice delegata le parti sono giunte alla soluzione transattiva della vertenza sulle seguenti basi:

 

"   - L'__________ verserà al sig. __________ l'importo di fr. 1'500.- a titolo di indennità giornaliere per il periodo di incapacità lavorativa dicembre 1997 - febbraio 1998.

-    Nulla è dovuto dal sig. __________ a titolo di premi.

 

-    L'__________ verserà al sig. __________ l'importo di fr. 800.- a titolo di ripetibili."

(cfr. doc. _);

 

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176;  DTF 104 V 162);

 

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

 

decreta                    1.   la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, che viene omologata;

 

                                   2.   non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

 

                                   3.   intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                          Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

                                                                               La vicepresidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Giovanna Roggero-Will