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Incarto n.
36.2000.00137

 

grw/fz

Lugano

8 gennaio 2001

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

 

visto il ricorso del 28 novembre 2000 di

 

 

__________

rappr. da: __________, 

 

 

contro

 

 

 

 

 

Cassa Malati __________

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

rilevato che il ricorso è stato introdotto ai sensi dell'art. 86 cpv. 2 LAMal a seguito del ritardo della Cassa ad emanare la decisione formale sull'assunzione di spese fisioterapiche ed ergoterapiche a carico dell'assicurazione sociale contro le malattie

 

 

visto lo scritto 21 dicembre 2000 della Cassa che comunica al Tribunale di aver in data 20.12.2000 emanato la decisione formale oggetto della vertenza (doc. _);

 

 

vista la lettera 5.1.2001 dell'insorgente che, rilevato che la vertenza è divenuta priva di oggetto, comunica di ritirare il ricorso (V);

 

 

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

 

 

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

 

 

decreta                          1.   la causa è stralciata dai ruoli:

 

                                         2.   non si prelevano né tasse né spese;

 

                                         3.   intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

 

 

                                                                               La vicepresidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Giovanna Roggero-Will