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Incarto n.
36.2000.00070-71

 

grw/nh

Lugano

27 giugno 2000

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Giovanna Roggero-Will

 

 

statuendo sul ricorso/petizione del 23 maggio 2000 di

 

 

__________

rappr. da: __________, 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 12 aprile 2000 emanata da

 

__________

 

in materia di assicurazione contro le malattie

 

 

ritenuto che,                -   con ricorso (e petizione per quanto attiene alle pretese derivanti dalle assicurazioni complementari) 23 maggio 2000 __________, rappr. da __________, ha chiesto l'annullamento della decisione su opposizione 12.4.2000 con cui l'__________ aveva confermato la decisione 21 gennaio 2000 in cui aveva riconosciuto:

 

"  … il principio della necessità di un periodo di cura ma limitatamente al periodo 20 novembre -3 dicembre 1999 quale caso acuto, poi, e meglio fino al 10 dicembre quale fattispecie rientrante nel concetto di casa anziani medicalizzata…" (doc. _)

 

                                         chiedendo la condanna dell'__________ a che "la degenza ospedaliera alla Clinica __________ dal 20 novembre al 10 dicembre 1999 venga riconosciuta interamente nel concetto di cura acuta" (I);

 

                                     -   con atto 7 giugno 2000 l'__________ ha comunicato allo scrivente TCA quanto segue:

 

"  In riferimento all'oggetto a margine le comunico che, dopo aver conferito con i diversi servizi competenti, la __________ procederà a corrispondere alla signora __________, limitatamente il periodo 4/10 dicembre 1999, delle prestazioni rientranti nel concetto di caso acuto.

 

Pertanto, preso atto che l'oggetto del contendere inerente la procedura succitata è divenuto privo d'oggetto la invito cortesemente a voler stralciare la causa dai ruoli." (III)

 

                                     

Pertanto, in applicazione degli art. 23 LPTCA, 352 cpv. 1 e 2 CPC, 58 cpv. 3 LPA

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Le cause sono stralciate dai ruoli per intervenuta acquiescenza.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Intimazione alle parti.

 

 

                                                                                La vicepresidente

                                                                                del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                                Giovanna Roggero-Will