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Incarto n.
36.2000.00007

 

mm/gm

Lugano

8 novembre 2000

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

 

visto la petizione del 12 gennaio 2000 interposta da

 

 

__________

rappr. da: avv. __________, 

 

 

contro

 

 

 

__________ __________, 

rappr. da: avv. __________, __________, 

 

in materia di assicurazione contro le malattie

 

letti ed esaminati gli atti;

 

vista la risposta 29 febbraio 2000 della parte convenuta;

 

rilevato che le parti sono giunte direttamente alla soluzione transattiva della vertenza sulle seguenti basi:

 

"       1.                             La __________ si impegna a versare all'assicurato, signor __________, le prestazioni d'indennità giornaliera a seguito dell'incapacità lavorativa totale a causa di malattia per il periodo 15.10.99 - 31.12.99.

2.    A titolo di ripetibili viene versato al signor __________ un importo unico di CHF 1'000.--.

3.    Con l'adempimento degli obblighi risultanti dalla presente convenzione vengono indennizzate tutte le eventuali pretese o rivendicazioni (comprese spese legali, ripetibili ecc.) del signor __________ nei confronti della __________ a seguito del caso di malattia iniziato il 18.8.99. Il pagamento dell'indennità giornaliera per il periodo menzionato alla cfr. 1 non comporta l'estinzione del contratto d'assicurazione tra le parti.

4.    La __________ rinuncia risp. non fa valere nei confronti del signor __________ pretese inerenti i premi assicurativi fino al 31.12.99. A partire da tale data l'obbligo al pagamento dei premi da parte dell'assicurato è subordinato al passaggio all'assicurazione individuale di __________.

5.    Sulla base della presente convenzione viene richiesto al Tribunale delle Assicurazioni di Lugano lo stralcio dai ruoli della causa __________ (incarto n. __________)."

(e meglio come alla transazione inviata in data 7 novembre 2000 al Tribunale dall'avv. ________);

 

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176;  DTF 104 V 162);

 

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

 

decreta                    1.   la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione;

 

                                   2.   non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

 

                                   3.   intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                          Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

                                                                               La vicepresidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Giovanna Roggero-Will