RACCOMANDATA

 

 

Incarto n.
36.2000.00080

 

grw/nh

Lugano

14 settembre 2000

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Giovanna Roggero-Will

 

 

 

statuendo sulla petizione del 15 giugno 2000 di

 

 

__________

rappr. da: avv. __________, 

 

 

contro

 

 

 

Cassa malati __________

 

in materia di assicurazione contro le malattie

 

 

ritenuto che,                -   con petizione 15 giugno 2000, __________, rappr. dall'avv. __________, ha chiesto la condanna della __________ "al versamento delle indennità per perdita di guadagno a seguito di malattia dal mese di settembre 1998 sino al 31 marzo 1999 in misura del 100%" (I);

 

                                     -   la petizione è stata intimata alla cassa convenuta con l'assegnazione di un termine per la presentazione della risposta (II);

 

                                     -   con atto 7 luglio 2000 la cassa ha chiesto la proroga del termine assegnatole (III);

 

                                     -   il 30 agosto 2000 la __________ ha comunicato al TCA quanto segue:

 

"  Ci riferiamo alla procedura succitata e le notifichiamo che tra la __________ e il signor __________ è stata raggiunta una transazione (vedi allegato). Accertato questo dato di fatto, la __________ ritiene superflua una risposta di causa e, essendo venuto a mancare l'oggetto della controversia, chiede di stralciare la causa dai ruoli." (IV);

                                     -   con scritti 5 e 11 settembre 2000 l'avv. __________, rappr. del ricorrente, ha comunicato il ritiro della petizione per il raggiunto accordo tra le parti (VI) e la rinuncia alla domanda di assistenza giudiziaria (VII).

 

 

Per questi motivi

 

in applicazione degli art. 23 LPTCA, 352 cpv. 1 e 2 CPC, 58 cpv. 3 LPA

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   La causa é stralciata dai ruoli.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Intimazione alle parti.

 

 

                                                                                La vicepresidente

                                                                                del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                                Giovanna Roggero-Will