RACCOMANDATA |
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Incarto n.
IR/cd |
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In nome |
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Il
giudice delegato |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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statuendo sul ricorso del 19 dicembre 2001 di
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__________,
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contro |
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Cassa malati __________,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
ritenuto, in fatto
1.1. __________ è assicurata presso la Cassa Malati __________ alla quale si è affiliata con l’inizio del 2000 per la copertura delle prestazioni obbligatorie volute dalla LAMal.
Con atto del 19 dicembre 2001 __________ si è rivolta al TCA indicando come, su prescrizione del medico curante, essa abbia fatto capo al medicamento Xenical Caps. L’assicuratore malattia ha rifiutato di assumere il costo della medicina nonostante – secondo il dire dell’assicurata – verbalmente le sia stata data garanzia del pagamento.
Sempre nell’esposto della ricorrente si rammenta come la Cassa abbia avviato procedura esecutiva (giunta sino al verbale di pignoramento). In precedenza (il 18 settembre 2000) la CM __________ aveva comunicato alla signora __________ la non assunzione del costo della medicina poiché “Xenical viene pagato solo se il BMI è più di 35, ma come scritto sulla ricetta medica il suo BMI è di 33.05”.. Il 7 novembre 2001 si è rivolta alla Cassa con il seguente scritto:
" mi riferisco ancora una volta al contenzioso relativo al mancato pagamento da parte vostra del medicamento Xenical Caps e meglio come al vostro conteggio del 19 giugno 2000 qui allegato sub. _. Intanto non capisco perché indicate fr. 589.75 mentre il prezzo è di soli fr. 163.50 per scatola per totali fr. 327.--.
Quando mi avete intimato la decisione 11 maggio 2001 (Doc. _) di rigetto dell'opposizione io vi ho immediatamente scritto per fax il mio dissenso e voi non avete emanato una decisione su tale mia opposizione e, addirittura non mi avete nemmeno risposto procedendo nella pratica esecutiva che è giunta in questi giorni al pignoramento.
Tutto ciò premesso vi invito ad emanare una decisione formale entro 30 giorni nella quale indicate i motivi per cui rifiutate il pagamento del medicamento in questione e da cui risulti in dettaglio come siete arrivati alla cifra di fr. 589.75 (cfr. doc. _).
Ripeto ancora una volta che i vostri funzionari di __________ e di __________ mi hanno garantito a voce che su prescrizione medica avrebbero pagato lo Xenical Caps. Ricordo ad esempio di aver parlato con il sig. __________, la sig.ra __________, la sig.ra __________ ecc.." (Doc. _)
Il successivo 27 novembre 2001 la Cassa ha reagito alla lettera dell’assicurata con comunicazione del seguente tenore:
" Le confermiamo che il 18.Settembre 2000, Le abbiamo fatto avere una nostra lettera che confermava il nostro annullamento del conteggio Nr.__________ , Fr. 589.75, e corretto con quello del 09.10.2000, Nr. __________ di Fr. 550.45, ( tutt'ora ancora scoperto ) per il motivo che l'__________ aveva conteggiato sbagliato l'importo del medicamento.
Per il rimborso del medicamento Xenical non possiamo prendere in considerazione la copertura, come regolamento dalla Lista specialità / Ufficio federale dell' assicurazione previdenza sociale, vuol dire che il BMl deve essere di 35 e più. Purtroppo come anche scritto sulla ricetta medica del Dr. med. __________, il suo BMI e` di sole 33.05." (Doc. _)
Nelle conclusioni del suo ricorso __________ rileva come:
" (…)
Trovo quindi stranissimo che la lettera 27 novembre 2001 della CM __________ sia priva dei rimedi di diritto. Sono sicura che è una tattica della Cassa per far perdere tempo agli assicurati e scoraggiarli a intraprendere le vie legali.
Pertanto inoltro il presente ricorso ai sensi dell'art. 86 cpv. 2 LAMaI e chiedo che il Tribunale obblighi la Cassa ad assumere le spese per il medicamento e a sospendere (eventualmente annullare) la procedura esecutiva, fino alla decisione del Tribunale che spero mi sia favorevole."(Doc. _)
1.2. Con risposta di causa del 27 dicembre 2001 la CM __________ ha preso posizione in merito all’impugnativa rilevando come:
" Il medicamento Xenical come conforme la legge dall'ufficio Federale dell'assicurazione previdenza sociale ( Lista specialità) è limitato ad un BMI (Obesi con indice di massa corporea) di 35 è più. Come può vedere sulla ricetta medica del Dr. med. __________, il BMI della Signora __________ è di sole 33.05. perciò non abbiamo potuto coprirle le spese del medicamento. (Abbiamo bisogno del nome della persona che le aveva garantito la copertura del medicamento che sicuramente non era di sua competenza e perciò le aveva dato un informazione non corretta.)
Il conteggio Nr. __________ Fr. 589.75 è stato annullato e corretto con quello del 09.10.2000 Nr. __________ Fr. 550.45, per il motivo che l'__________ aveva conteggiato sbagliato l' importo del medicamento (tutt'ora scoperto, vedere l'allegato)." (Doc. _)
Le parti non hanno offerto l’assunzione di alcuna altra prova. La signora __________ ha prodotto, il 9 gennaio 2002, una lettera con annessi, in particolare uno scritto del 16 maggio 2001 con cui la ricorrente ha reagito alla decisione 11 maggio 2001 dal tenore decisamente poco comprensibile della Cassa in cui si rileva:
" Le quote sotto indicate non sono state saldate. Perciò siamo stati obbligati ad avviare un procedimento contro di Lei al quale avete fatto opposizione. In seguito rilasciamo la seguente disposizione:
1. Nel procedimento Nr. __________ del 02.05.2001 abbiamo richiesto il pagamento della somma scoperta.
2. L' opposizione della pratica sopra menzionata viene sospesa e decretata definitivamente la riapertura del procedimento a favore della __________, per la somma conforme cifra no1.
Richiesta Fr. 550.45
Costi del procedimento finora pervenute Fr. 55.00
Spese di sollecito Fr. 55.00
Indicazione giuridiche
" Questa disposizione entra in vigore entro 30 giorni dalla notificazione, se non viene interposto ricorso alla cassa malati. Questo termine non può essere prolungato. L'atto di ricorso deve essere indirizzato alla __________, Contabilità, Signora __________ e contenere un'esposizione coincisa dei fatti, le conclusioni e una breve motivazione." (Doc. _)
Come indicato la signora __________ ha reagito a tale comunicazione con lo scritto 16 maggio 2001 (doc. _) del seguente tenore:
" Ho ricevuto nei giorni scorsi un'altra delle vostre raccomandate fasulle! Tengo a precisare alcune cose, spero per l'ultima volta.
1. Mi sono permessa di prendere le pastiglie ZENIKAL perché mi avevate promesso che me le pagavate!!! Da notare che prima di acquistare tale pastiglie mi sono assicurata presso le nostre casse.
2. Voi mi avete fatturato un prezzo, mentre il prezzo giusto è un altro.
3. Mi venite a dire ora che le ho comperate, che non le ho pagate, però mi permettete di aggiungere la franchigia. A questo punto chiedo, se non le pagate, perché devo pagare la franchigia. Inoltre perché non mi restituite le ricette? Non ho la minima intenzione di pagare codesta fattura! Perché non date seguito alle mie raccomandate. Se da voi ci sono persone incompetenti io non posso farci nulla." (Doc. _)
Alla luce della documentazione prodotta (doc. _) il giudice delegato ha chiesto all’UE di __________ di consegnare agli atti “l’incarto completo” concernente il PE __________ (doc. _), e, con ulteriore missiva (doc. _), è stato chiesto alla Cassa di prendere posizione in merito allo scritto 9 gennaio 2002 della ricorrente chiedendo la produzione dell’incarto completo relativo al caso.
Con scritto 10 gennaio 2002 l’UE ha trasmesso l’incarto richiesto. In data 11 gennaio 2002 la Cassa Malati __________ ha prodotto alcuni documenti relativi al caso di specie ed il successivo 14 gennaio 2002 il giudice delegato ha dovuto nuovamente intervenire preso l’amministrazione per ottenere tutti gli atti.
Il 1 febbraio 2002 la __________ ha prodotto 18 documenti mentre, dal canto suo, la signora __________ ha trasmesso al TCA, il 5 febbraio 2002, ulteriore documentazione che la Cassa non ha trasmesso. Di nuovo il giudice delegato ha chiesto la produzione di documentazione con lo scritto del seguente tenore:
" La signora __________ ha prodotto a questo TCA copie di scritti che nel vostro incarto non figurano.
La invito pertanto, come ho già fatto con lettera 14 gennaio 2002, a volere trasmettere TUTTI i documenti relativi all'incarto.
Comprese le corrispondenze della signora __________.
La signora ha prodotto, in particolare, uno scritto denominato __________ che annetto.
Voglia comunicarmi:
- se avete ricevuto lo scritto 16 maggio 2001 __________
- come avete trattato questo scritto."(Doc. _)
A questa lettera la Cassa Malati __________ ha reagito mediante la produzione di vari documenti tra cui anche il manoscritto del 16 maggio 2001 della ricorrente, con attestazione implicita di ricevuta dell’atto da parte dell’amministrazione. Il 4 marzo successivo il Giudice delegato ha nuovamente chiesto a __________ di volere precisare il modo in cui lo scritto 16 maggio 2001 è stato recepito dall’assicurazione e perché lo stesso non sia stato recepito quale opposizione alla decisione 11 maggio 2001.
Soltanto in data 8 aprile 2002 l’assicurazione ha preso posizione in merito indicando:
" (…)
Come abbiamo potuto constatare insieme alla contabilità, abbiamo visto che sicuramente è stato dimenticato alla lettera del 16.05.2001, perciò non è stata presa una opposizione da parte nostra. Come abbiamo potuto vedere nei nostri atti (già in Vostro possesso) abbiamo risposto alla lettera della Signora __________ (del 07.11.2001) il 27.11.2002, per il motivo del nostro procedimento del 11.05.2001." (Doc. _)
1.3. Dall’incarto dell’UE di __________ va evidenziato come siano contenuti la decisione 11 maggio 2001 dell’assicuratore, seguita da una attestazione 27 giugno 2001 della responsabile delle finanze della stesa amministrazione __________ in cui attesta:
" RECHTSKRAFTBESCHEINIGUNG
Sehr geehrte Frau __________
Bitte bestätigen Sie, dass in der Betreibungs.-Nr. __________ vom 02.05.2001 bis zum heutigen Datum keine Einsprache gegen die Aufhebung des Rechtsvorschlages im zentralen Betreibungsdienst eingegangen ist.
(…)
Wir bestätigen, dass in der obenerwähnten Angelegenheit bis heute keine Einsprache eingegangen ist.
__________, 27. Juni 2001"
a seguito di tale attestazione di mancata presentazione di una opposizione la procedura esecutiva è proseguita sino al pignoramento.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Giusta l'art 80 LAMal, se l'assicurato non accetta una risoluzione dell'assicuratore, quest'ultimo deve emanare una decisione scritta entro 30 giorni a decorrere dall'esplicita domanda dell'assicurato. L'assicuratore deve motivare la decisione e indicare il rimedio giuridico: la notifica irregolare di una decisione non può essere di pregiudizio all'assicurato. Le decisioni rese dagli assicuratori sulla base del citato art 85 sono, poi, impugnabili entro 30 giorni mediante opposizione all'organo decisionale. Trascorso infruttuoso tale termine, le decisioni acquistano forza di cosa giudicata.
Questo è l'iter procedurale posto in essere dalla LAMal nel caso di richieste di prestazioni non accolte o accolte soltanto parzialmente dall’assicuratore.
I rapporti fra le parti iniziano con una richiesta di prestazioni proveniente dall'assicurato (o da un suo rappresentante) e proseguono, poi, in caso di disaccordo, con la richiesta di una decisione formale, con l'inoltro, contro di essa, di un'opposizione, e, infine, con l'emanazione di una decisione su opposizione cui può fare seguito l'avvio della procedura giudiziaria prevista dall'art 86 LAMal.
2.3. In concreto niente di tutto ciò sembra essere avvenuto. __________ ha beneficiato di medicamenti. Dal documento 9 della Cassa sembra che il 16 marzo 2000 siano stati forniti alla ricorrente Zoloft cpr 50 mg 30 pce, 1 scatola, per complessivi CHF 97,20 ed ancora Pantozol cpr 40 mg 30 pce, 1 scatola, per CHF 126’25. Il giorno seguente sono state fornite all’assicurata – sempre presso la Farmacia __________ – 2 scatole di Xenical caps 120 mg 84 pce. Sulla fattura dell’11 maggio 2000 alla Cassa quest’ultimo medicamento è stato fatturato CHF 366,30 complessivamente. L’ammontare globale della fattura 11 maggio 2000 assomma a CHF 589,75 per quanto (non facilmente) desumibile dagli atti (estratti di computer) prodotti dall’assicuratore. Dalla documentazione appare che il medicamento Xenical sarebbe stato fatturato in maniera errata.
Alla luce della scarna e comunque non ordinata documentazione prodotta dall’amministrazione risulta quindi che l’importo delle medicine di cui si tratta ammonterebbe a CHF 550,45 (ossia Zoloft per CHF 97.20, Pantozol per CHF 126’25 e Xenical per CHF 327.-). Per la Cassa detta fattura sarebbe da porre a carico dell’assicurata. Da un lato vi sarebbe un importo di CHF 223,45 da imputare sulla franchigia mentre la cifra di CHF 327.- relativa al Xenical non è stata riconosciuta dalla CM __________.
__________ – dopo un carteggio - risulta avere ricevuto una decisione (doc. _) che la Cassa non ha neppure prodotto agli atti con la sua presa di posizione. Con detto scritto l’amministrazione rileva di avere chiesto il pagamento della “somma scoperta” con contestuale sospensione della “opposizione della pratica sopra menzionata” ed ancora “riapertura del procedimento a favore della __________ ” per la somma di CHF 550,45. Questa decisione, linguisticamente ostica da capire, è stata assoggettata alla possibilità di “ricorso alla cassa malati” nel termine di 30 giorni all’attenzione della signora __________. La signora __________ ha immediatamente reagito a tale scritto, ha redatto una lettera (doc. _) il cui tenore è stato riportato più sopra, all’attenzione della signora __________. In questa missiva l’assicurata contesta la presa di posizione della Cassa, contesta di dovere l’importo di CHF 550,45 di cui chiede ragguagli, fa valere suoi diritti e si lamenta dell’agire dell’amministrazione.
La Cassa non ha reagito a fronte dello scritto 16 maggio 2001 della signora __________, che costituiva chiaramente una opposizione rispettivamente il “ricorso” indicato quale rimedio di diritto dalla decisione stessa, e comunque chiaramente diretto contro quella che viene definita “un’altra delle vostre raccomandate fasulle”. L’amministrazione, che ha ricevuto detto scritto e non ne contesta la forma e la tempestività quale opposizione alla decisione 11 maggio 2001, non ha reagito. Essa ha fatto attestare dalla signora __________ (quella stessa signora __________ cui era destinato lo scritto 16 maggio 2001 della signora __________) la crescita in giudicato della decisione dell’11 maggio 2001 per poi ottenere la prosecuzione dell’esecuzione fino al pignoramento.
La Cassa ha ricevuto, come detto, la comunicazione di opposizione della signora __________ e, come indicato, non ne ha contestato la tempestività e la forma. Essa ha semplicemente “dimenticato” lo scritto che avrebbe dovuto invece trattare come una opposizione alla decisione gravida di conseguenze e che avrebbe dovuto evadere in termini ragionevoli.
Anzi la Cassa Malati __________ meglio avrebbe fatto a redigere una decisione linguisticamente comprensibile destinata a persone di lingua madre italiana. Purtroppo infatti lo scritto __________ è poco chiaro.
2.4. Nel caso di specie quindi la Cassa non ha emanato una decisione su opposizione a seguito del provvedimento da essa promulgato, con tutte le lacune di detto scritto a livello di comprensione, ed ha attestato invece che la decisione era cresciuta in giudicato. La decisione su opposizione, e l’evasione dell’eventuale ricorso al competente TCA, avrebbe dovuto precedere la prosecuzione dell’esecuzione che ha portato al pignoramento di mobili dell’assicurata.
Come rammenta la dottrina infatti, l’amministrazione deve emanare nel termine di 30 giorni, come alla lettera della norma, le decisioni richieste dall’assicurato in caso di posizioni contrastanti tra le parti. Gerhard Eugster, Kranken- versicherung in Schweizerischen Bundesverwaltungsrecht, 1998, Helbing & Lichtenhahn, Basilea, nota 1039 pag. 229 ricorda infatti che:
" Verfügungen sind innerhalb von 30 Tagen seit Eingang des entsprechenden Gesuchs zu erlassen (Art. 80 Abs. 1 KVG). Wo der Versicherer objektiv nicht in der Lage ist, die notwendigen Sachverhaltsabklärungen innerhalb dieser Frist abzuschliessen, ist die der versicherten Person innerhalb dieser Frist unter Angabe der Gründe und der mutmasslichen Wartezeit anzuzeigen, wobei die Berufung auf Arbeitsüberlastung als Begründung nicht genügt. Bei ausreichender Begründung muss der Rechtsweg der Beschwerde nach Art. 86 Abs. 2 KVG verschlossen belieben."
La mancata decisione nel termine di 30 giorni permette all’assicurato di rivolgersi al competente tribunale per ottenere l’emanazione di una decisione e non solo per l’ottenimento di una decisione su opposizione. La giurisprudenza del TFA va in questa direzione, infatti nella sentenza K 50/99 sentenza dell’8 febbraio 2000 nella causa J, la Corte federale così si è espressa:
" On relèvera d'autre part que la caisse aurait dû rendre une décision formelle quant à la prise en charge des frais litigieux en vertu de l'assurance obligatoire des soins (art. 80 LAMal) et ensuite, le cas échéant, une décision sur opposition (art. 85 LAMal). Elle ne pouvait se contenter, par une simple lettre, d'exprimer l'avis que les prestations légales selon la LAMal avaient été allouées à l'assurée et que seul demeurait litigieux le droit à des prestations découlant de l'assurance complémentaire. Cette informalité n'a toutefois pas eu d'incidence négative pour l'assurée. En effet, selon l'art. 86 al. 2 LAMal, le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur n'a pas rendu de décision ni de décision sur opposition, en dépit de la demande de l'assuré. La recourante a précisément fait usage de cette faculté en saisissant d'un recours le Tribunal des assurances du canton de Vaud.”
L'art. 86 cpv. 2 LAMal prevede poi che l'interessato può presentare ricorso nell'ipotesi in cui la Cassa malati non emani, come detto, la decisione o la decisione su opposizione. Si tratta di un ricorso per denegata giustizia (M. Maurer, Das Neue Krankenversicherungsrecht, Basilea 1996, p. 171). La legge fissa, per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 80 cpv. 1 LAMal, un termine di 30 giorni – mentre un termine analogo non esiste per la decisione su opposizione. In caso di applicazione dell’art. 86 cpv. 2 alla mancata emanazione di una decisione su opposizione, in assenza di una disposizione speciale, occorre richiamare i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di ritardata giustizia. Non va invece applicato per analogia il termine di trenta giorni di cui al citato art. 80 LAMal (DTF 125 V 189). È dato in particolare ritardo ingiustificato se l'autorità differisce la pronuncia della decisione al di là di un termine ragionevole. Il carattere ragionevole della durata della procedura si valuta in funzione delle circostanze concrete di causa. Si deve in particolare considerarne l'ampiezza e la difficoltà, così come il comportamento dell'interessato. Circostanze estranee alla vertenza, quali il carico di lavoro dell'autorità, non entrano in linea di conto (DTF 125 V 188 e giurisprudenza citata). Nella sentenza citata il TFA ha ritenuto che non sussisteva denegata giustizia in presenza di una fattispecie relativamente complessa che necessitava approfondita istruttoria nonostante il trascorrere di quattro mesi tra opposizione e ricorso (in proposito cfr. anche STCA inedita del 12 aprile 1999 in re G.T).
2.5. Nel caso di specie la Cassa ha emanato, spontaneamente, una decisione di difficile leggibilità e comprensione, con cui apparentemente ha tolto l’opposizione al PE __________ (doc. __________). Avverso tale decisione è stata comunque formulata una opposizione con parole semplici ma ampiamente comprensibili. L’opposizione è stata ricevuta dalla Cassa come la trasmissione degli atti al TCA lascia chiaramente intendere. L’assicuratore nulla ha eccepito sulla forma dell’opposizione. Di questo atto non è stato tenuto conto da parte della Cassa che ha ottenuto, come detto, la prosecuzione dell’esecuzione sino al verbale di pignoramento a fronte della certificazione di crescita in giudicato, 27 giugno 2001, citata. Nessuna decisione a fronte dell’opposizione della signora __________ (doc. _ del 16 maggio 2001) è stata emanata dall’amministrazione. Visto il tempo trascorso ed i solleciti della signora __________ (doc. _) il ritardo accumulato dalla Cassa appare decisamente insostenibile ed inammissibile. Vi è stato, nel caso di specie, una manifesta denegata giustizia.
All'assicuratore malattia va quindi fatto obbligo di emanare una decisione impugnabile nei tempi più contenuti. Ne discende che la domanda di prosecuzione dell'esecuzione appariva prematura e fondata su una decisione 11 maggio 2001 non cresciuta in giudicato. In altri termini la procedura esecutiva non appariva sorretta da una decisione formale dell’amministrazione cresciuta in giudicato.
Giusta l'art. 17 cpv. 1 LEF, salvo i casi in cui la legge prescriva la via giudiziale, contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti è ammesso il ricorso, nel termine di dieci giorni, all'autorità di vigilanza e ciò per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento. L'art. 22 LEF prevede invece la nullità delle decisioni che violano prescrizioni emanate nell'interesse pubblico o nell'interesse di persone che non sono parte del procedimento. L'autorità di vigilanza constata d'ufficio la nullità anche quando la decisione non sia stata impugnata. Da rammentare che la nullità di un atto è rilevata d'ufficio anche dal TF (DTF 125 III 337).
L'art. 23 LEF prevede che i Cantoni designano le autorità giudiziarie competenti per le decisioni deferite al giudice dalla legge.
In virtù dell'art. 10 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LALEF) la Camera d'esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (CEF) esercita, in sede unica cantonale, la vigilanza sugli uffici d'esecuzione e fallimenti. L'autorità di vigilanza è autorità cantonale unica di ricorso contro i provvedimenti degli organi di esecuzione e fallimento.
Nei casi in cui un Ufficio Esecuzioni faccia proseguire l'esecuzione in presenza di opposizione alla decisione della Cassa malati, rispettivamente quando sia stato inoltrato un ricorso, autorità competente per decidere circa la nullità della decisione dell'autorità esecutiva è l'autorità di vigilanza, ossia la CEF, in conformità dei sopra esposti art. 22 LEF e 10 LALEF.
Il TCA per contro può e deve rigettare in via definitiva l'opposizione ad un precetto esecutivo in tutto od in parte laddove la decisione dell'autorità amministrativa si riveli corretta (almeno in parte). Il TFA, per costante giurisprudenza, ha precisato che "auf dem Gebiete der Sozialversicherung ist dabei die erstinstanzlich verfügende Verwaltungsbehörde, die kantonale Rekursbhörde bzw. das Eidg. Versicherungsgericht ordentlicher Richter im Sinne von Art. 79 SchKG, der zum materiellen Entscheid über die Aufhebung des Rechtsvorschlags zuständig ist (BGE 109 V 51, 107 III 65seg). (….) Die Verwaltungsbehörde hat demnach in ihre Verfügung nicht bloss einen sozialversicherungsrechtlichen Sachentscheid über die Verpflichtung des Versicherten zu einer Geldzahlung zu fällen, sondern gleichzeitig auch als Rechtsöffnungsinstanz über die Aufhebung des Rechtsvorschlags zu befinden (BGE 107 III 65)" (DTF 119 V 329).
Il TCA deve quindi potere accertare la correttezza rispettivamente la validità dell’opposizione interposta al PE e quindi constatare che la decisione della Cassa non sia cresciuta in giudicato mentre non ha competenza in merito alla questione a sapere se un atto dell'Ufficio esecuzione e fallimenti è nullo (cfr. art. 20 LEF e 10 della legge di applicazione della LEF).
Si giustifica quindi il rinvio degli atti e di copia della presente sentenza alla CEF per il giudizio di sua competenza.
2.6. Alla luce di quanto precede nella misura in cui il gravame tende all’accertamento di un ingiustificato ritardo da parte della Cassa Malati nell’emanazione della decisione su opposizione, lo stesso va accolto. L’assicuratore va quindi invitato a volere emanare nei tempi più contenuti la decisione conseguente all’opposizione inoltrata dall’assicurata alla decisione 11 maggio 2001.
Visto quanto precede non vengono caricate tasse e spese alle parti e non vengono concesse ripetibili. Infatti, secondo l’art. 87 lett. g LAMal, "il ricorrente che vince la causa ha diritto alla rifusione delle spese ripetibili nella misura stabilita dal tribunale. Il loro importo è determinato in relazione alla fattispecie e alla difficoltà del processo, senza tener conto del valore litigioso".
L'indennità è concessa non soltanto se l'assicurato è patrocinato da un avvocato - in effetti la disposizione in questione non si esprime in termini di rimborso spese d’avvocato bensì, genericamente, di spese di rappresentanza (RCC 1983 p. 329; RCC 1980 p. 116; DTF 108 V 111) - ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (RCC 1992 pag. 433 consid. 2a, RCC 1985 pag. 411 consid. 4, DTF 108 V 271 = RCC 1983 pag. 329). Nell’ipotesi in cui i Cantoni autorizzano a rappresentare anche persone prive del brevetto di avvocato, devono regolamentare anche le indennità che li concernono (DTF 108 V 111).
Nel caso concreto la ricorrente non è rappresentata, ha agito sola ed ha provveduto a salvaguardare adeguatamente i suoi diritti. Non si giustifica quindi il riconoscimento di ripetibili nell’ambito della procedura relativa all’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto nel senso dei considerandi.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non vengono attribuite ripetibili.
3.- Gli atti della procedura e copia del presente giudizio sono trasmessi alla CEF del Tribunale d’Appello per quanto di sua competenza.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti