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Incarto n.
36.2001.00021

 

ir/nh

Lugano

11 aprile 2001

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Ivano Ranzanici

 

 

 

statuendo sul ricorso del 1 marzo 2001 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 2 febbraio 2001 emanata da

 

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona, 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

ritenuto,                       -   che con scritto 1° marzo 2001 __________ ha interposto ricorso contro la decisione 2 febbraio 2001 dell'Ufficio dell'assicurazione malattia con cui è stato negato il sussidio postulato per l'anno in corso;

 

                                     -   che il ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata e la concessione del sussidio;

 

                                     -   che, come rettamente indica la decisione in questione a pagina 2 in fine, avverso detta decisione è data facoltà di interporre reclamo, nel termine di 30 giorni, all'IAS;

 

                                     -   che contro la decisione dell'UAM è infatti (art. 48 RLCAMal) dato il rimedio del reclamo all'IAS;

 

 

 

                                     -   che, di riflesso, il ricorso al TCA appare irricevibile, copia del gravame 1° marzo 2001 viene trasmessa - a valere quale reclamo ex art. 48 RLCAMal - all'Istituto della assicurazioni sociali di Bellinzona per decisione;

 

                                     -   che non si prelevano tasse e spese.

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso 1° marzo 2001 formulato da __________ è  irricevibile.

 

                                 2.-   Copia del gravame viene trasmessa all'Istituto delle assicurazioni sociali, Bellinzona, a valere quale reclamo ex art. 48 Reg. LCAMal.

 

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 4.-   Intimazione alle parti.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti