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Incarto n.
36.2001.00002

 

grw/gm

Lugano

25 gennaio 2001

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

 

visto il ricorso del 9 gennaio 2001 interposto da

 

 

__________

rappr. da: __________, 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 15 dicembre 2000 emanata da

 

__________

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

letti ed esaminati gli atti;

 

vista la lettera 19 gennaio 2001 della parte convenuta che precisa di aver annullato la decisione qui impugnata (III);

 

ricordato che, ai sensi dell'art. 3a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

 

visto lo scritto 25 gennaio 2001 dell'__________ la quale, dopo aver rilevato che il ricorso è stato provocato dal grave disordine amministrativo della Cassa malati __________, postula l'assegnazione di adeguate ripetibili (V);

 

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

 

 

decreta                          1.   il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

 

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese; la Cassa malati __________ verserà alla parte ricorrente fr. 500.-- a titolo di ripetibili;

                                         3.   intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

 

                                                                               La vicepresidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Giovanna Roggero-Will