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RACCOMANDATA |
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Incarto n.
ir/gm |
8 agosto 2001 |
In nome |
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Il
giudice delegato |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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visto il ricorso del 5 luglio 2001 interposto da
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__________,
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contro |
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la decisione del 26 giugno 2001 emanata da |
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Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto 2.8.01 della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 31 luglio 2001 una nuova decisione (cfr. Doc. _) con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata (III);
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che, comunque, anche la ricorrente, con scritto 6.8.01, ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alla nuova decisione della cassa (V);
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici