RACCOMANDATA |
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Incarto n.
ir/nh |
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In nome |
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Il
giudice delegato |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2001 di
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__________,
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contro |
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la decisione del 10 gennaio 2001 emanata da |
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Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 10 gennaio 2001, l'IAS ha respinto il reclamo di __________ attiva professionalmente quale dipendente) contro la decisione 31 ottobre 2000 dell’Ufficio assicurazione malattia con cui è stata respinta la richiesta di sussidio per l'assicurazione contro le malattie riferita all’anno 2000.
__________ aveva infatti postulato la concessione del sussidio per l’anno 2000 mediante l’allestimento dell’apposito formulario in data 15 settembre 2000 in cui rilevava di essere salariata. La ricorrente è stata tassata in data 11 dicembre 2000 per l’imposta cantonale 1999 – 2000 ed il reddito ritenuto in quella sede è stato di CHF 21'077.-, in precedenza, per il biennio 1997 – 1998, con decisione 25 ottobre 1999, la competente autorità fiscale aveva ritenuto un reddito imponibile di CHF 24'242.-. A fronte di tale situazione l’Ufficio assicurazione malattia aveva respinto la richiesta di sussidio con decisione 31 ottobre 2000 poi oggetto di reclamo evaso con la decisione impugnata.
1.2. __________ ha interposto ricorso contro la decisione su reclamo rilevando come la sua tassazione per l’anno 1999 – 2000 fissi un reddito inferiore all’importo di CHF 22'000.- ritenuto quale limite per la concessione del sussidio.
1.3. In risposta, l'IAS ha postulato la reiezione del gravame osservando come i dati fiscali di riferimento appaiono incontestati ed inequivocabili e non permettano la concessione del sussidio.
Considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 18.11.1997)
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie.
Per il 2000, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante è rilevato dalle classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione 1997/1998 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza ( D.E. 27.10.1999 CdS).
2.3. In concreto, risulta dagli atti che la ricorrente è stata oggetto della tassazione per il periodo fiscale d’interesse ai fini della concessione o meno del sussidio richiesto, il 25 ottobre 1999. In questa decisione, cresciuta in giudicato, l’Ufficio circondariale di __________ ha ritenuto un reddito imponibile di CHF 24'242.-. Tale importo impedisce quindi la concessione del sussidio essendo superiore (arrotondato ai CHF 25'000.-) a quanto stabilito dall’esecutivo cantonale nel DE citato (CHF 22'000.-).
La decisione impugnata va, dunque, confermata ed il gravame respinto senza carico di tasse e spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti