Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2001.9

 

ir/fz

2 aprile 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

visto il ricorso dell' 8 febbraio 2001 interposto da

 

 

__________

rappr. da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 8 gennaio 2001 emanata da

 

Istituto assicurazioni sociali, Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

letti ed esaminati gli atti;

 

richiamata la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni 12 ottobre 2001 / 26 ottobre 2001 con cui il ricorso è stato respinto;

 

preso atto che con sentenza 18.02.03 il Tribunale federale delle assicurazioni ha rinviato la causa a questo Tribunale affinché, tenuto conto dell'esito definitivo della lite, statuisca sulle ripetibili e spese di parte di prima istanza;

 

viste le disposizioni di legge di procedura 6 aprile 1961

 

decreta                          1.   l' Istituto delle Assicurazioni Sociali, Ufficio Assicurazione malattia, Bellinzona verserà alla parte ricorrente 200.-- a titolo di ripetibili (IVA compresa);

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

                                         3.   intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

                                                                                Il Giudice delegato

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Ivano Ranzanici