Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2002.104

 

TB

Lugano

24 marzo 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 2 settembre 2002 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

 

 

Cassa malati __________

 

 

in materia di negata giustizia in ambito di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   __________ è assicurato (n. ___) contro le malattie presso la Cassa Malati __________ beneficiando dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

 

Con fattura del 20 marzo 2001, la Cassa Malati __________ ha intimato all'assicurato in questione di corrisponderle entro il 30 aprile 2001 l'importo di Fr. 821,15 quale partecipazione ai costi (doc. _).

 

 

                               1.2.   Il 3 settembre 2001 la medesima Cassa ha nuovamente invitato l'assicurato a pagarle entro il 28 settembre 2001 detto ammontare (doc. _).

 

                               1.3.   Non avendo ottenuto il pagamento richiesto, l'Amministrazione ha sollecitato l'assicurato emettendo il 9 ottobre 2001 una fattura di Fr. 836,15 - comprensiva di Fr. 15.- per le spese di sollecito - con l'invito a saldarla entro il 9 novembre 2001 (doc. _).

 

                               1.4.   Con scritto del 19 ottobre 2001 (doc. _) la Cassa __________ ha inviato all'interessato uno scritto di questo tenore:

 

"  Nei giorni scorsi, avrà sicuramente ricevuto un richiamo per il pagamento di uno o più premi, i quali forse sono già stati pagati ma con delle cedole di versamento la cui scadenza non corrispondeva al periodo che le è stato richiesto.

 

Voglia considerare, in questo caso, il nostro invio del 9 ottobre "sollecito e ingiunzione legale" come non avvenuto. Le spese che le sono state fatturate saranno naturalmente annullate." (…)

 

                               1.5.   Il 13 dicembre 2001 la Cassa Malati __________ ha escusso __________ con PE n. __________ fatto spiccare dall'Ufficio esecuzione di __________ per l'ammontare di Fr. 836,15 oltre interessi al 5% dal 30 novembre 2001, a cui il debitore ha interposto opposizione totale (doc. _).

 

                               1.6.   Con decisione del 26 aprile 2002 (doc. _) l'Amministrazione ha avvisato l'assicurato di quanto segue:

 

"  (…)

L'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, ci ha rilasciato il precetto esecutivo no __________, con l'indicazione "opposizione totale", per un importo di CHF 836,15

 

 

Lei ci deve l'importo seguente:

 

- ammontare secondo precetto esecutivo no __________:

 

 

                                      CHF 836,15  + interessi al 5 % dal 01/12/2001

spese esecutive           CHF  50,00

 

 

Causa dell'obbligazione : Partecipazione ai costi LAMal dal 09/06/2001 al 09/062001. Spese di sollecito LAMal dal 09/06/2001 al 09/06/2001. IN GIUDICATO."

 

 

assortita dalle seguenti argomentazioni giuridiche:

 

"  Questa somma ci è dovuta poiché, durante il periodo fatturato, lei era affiliata(o) presso la nostra cassa, in virtù della legge sull'assicurazione malattia obbligatoria (LAMal) e dalle sue ordinanze di applicazione.

 

Del resto, non ha mai dato seguito all'invito di pagamento che le abbiamo inoltrato e non ha mai fatto valere la sua liberazione (dietro pagamento). Dal punto di vista giuridico, non può negare l'esistenza del nostro credito, il quale risulta a tutt'oggi scaduto e ampiamente esigibile.

 

Di conseguenza, a torto ha fatto opposizione al precetto esecutivo no __________ notificatole il 15/12/2001. Questa opposizione deve essere dunque rigettata.

 

In una pratica DARBRE, il Tribunale delle assicurazioni del cantone Vaud (sentenza del 14.11.97) confermando la giurisprudenza del Tribunale federale (vedi STF 107 III p 60; 109 V. p. 46; 119 V p. 329; e STF 121 V p. 109, motivazioni 2 e 3b) ha riconosciuto alla nostra cassa il diritto di pronunciare, per via di decisione amministrativa, il rigetto di un'opposizione."

 

L’Amministrazione ha quindi concluso

 

"  di rigettare l'opposizione formulata in seguito al precetto esecutivo

no __________, notificato il 15/12/2001, dall'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, di CHF 836,15 + interessi al 5 % dal 01/12/2001 + spese esecutive di CHF 50,00."

 

L’assicurato è stato informato del suo diritto di inoltrare opposizione alla suddetta decisione nel termine di 30 giorni presso la sede della Cassa Malati __________.

 

                               1.7.   Il 7 maggio 2002 (doc. _) l'assicurato ha scritto alla Cassa __________ affermando quanto segue:

 

"  (…)

personalmente sono certo di aver pagato tale importo da voi contestatomi con l'esecuzione sopraccitata, purtroppo da parte mia non ho più un giustificativo che dimostra che il pagamento è avvenuto.

Ho ricevuto da parte vostra tre lettere, la prima del 09.ottobre 2001 e la seconda del 11 ottobre 2001, ribadivano il mio mancato pagamento con relativo sollecito ed ingiunzione, ma con il terzo scritto del 19 ottobre 2001, mi annunciavate di considerare come non avvenuto tale sollecito quindi da parte mia sembrava che tale contenzioso era stato chiarito, quindi non mi sono preoccupato più di tale fattura pensando che da parte vostra il contenzioso era risolto.

Quindi, quando mi sono visto arrivare il precetto esecutivo mi è sembrato doveroso da parte mia fare opposizione, visto che con la lettera del 19 ottobre mi comunicavate il contrario, adesso gradirei dei chiarimenti in merito, inoltre non mi sembra giusto da parte vostra, che prima mi venga comunicato di considerare nulla tale ingiunzione, poi mi venga inviato un precetto senza un avvertimento preventivo. Restando in attesa di una vostra sollecita risposta (…)".

 

                               1.8.   Producendo copia della decisione del 26 aprile 2002 sulla quale, a pié di pagina, v'è la dichiarazione della Cassa Malati __________ attestante che l'assicurato non ha interposto alcuna opposizione contro la stessa, il 12 luglio 2002 l'Amministrazione ha chiesto al competente UE di proseguire l'esecuzione nei confronti di __________ (cfr. gli atti presenti nell'incarto della Camera Esecuzione e Fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello richiamato da questo TCA). Pertanto, il 26 agosto 2002 l'UE di __________ ha emesso un avviso con cui si comunicava all'escusso che in data 1° ottobre 2002 si sarebbe proceduto al pignoramento al fine di incassare un credito di Fr. 944,10, interessi e spese compresi (doc. _).

 

                               1.9.   Con atto del 2 settembre 2002 __________ ha chiesto al TCA l'emanazione di misure cautelari urgenti, in particolare di sospendere la procedura esecutiva in corso. Inoltre, egli si è lamentato della mancata emissione di una decisione su opposizione che avrebbe dovuto far seguito alla sua comunicazione del 7 maggio 2002. Infine, l'assicurato ha postulato l'accertamento dell'inesistenza della pretesa vantata dalla Cassa Malati __________ (doc. _).

 

                             1.10.   Sulla scorta di quanto precede, con decreto del 6 settembre 2002 questo TCA ha concesso effetto sospensivo al presente ricorso, facendo quindi divieto all'UE di __________ di proseguire nell'esecuzione n. __________ (doc. _).

 

                             1.11.   Con risposta del 17 ottobre 2002 (doc. _) la Cassa Malati __________ ha proposto di respingere il ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento della fattura di Fr. 821,15 e quindi di rigettare in via definitiva l'opposizione al PE n. __________. Essa ha in particolare evidenziato quanto segue:

 

"  (…)

In questo caso, il ricorrente contesta essere debitore della somma di CHF 821.15, oggetto del precetto esecutivo N° __________. Nella sua lettera del 23 marzo 2001, infatti, egli stima non dover assumere la fattura della Clinica __________ di CHF 821,15, nella misura in cui l'importo della sua franchigia era già sorpassato per l'anno 2000. A questo proposito, pretende aver già pagato le fatture dell'Istitut Dr. __________ di CHF 194.- e di CHF 217.-, come pure la fattura del Dr __________ di CHF 1'069.60 e quelle delle farmacie di CHF 50,10 (44,45 + 5.65), rappresentanti un importo totale di CHF 1'530,70.

 

Ora, sulla base dell'estratto delle prestazioni, l'intimata costata che la fattura di CHF 1'069,60 è stata rimborsata al ricorrente, conformemente al sistema del terzo garante, previa deduzione della partecipazione ai costi del 10% e del saldo della franchigia. Precisa per altro che questo rimborso di CHF 905.90 è stato effettuato, per girata postale, il 20 marzo 2001.

 

In queste condizioni, bisogna chiaramente ammettere che l'importo della franchigia non era raggiunto e che la somma di CHF 821.15 resta dovuta." (…)

 

                             1.12.   Con scritti del 18 dicembre 2002 questo Tribunale ha chiesto alla convenuta (doc. _) ed al ricorrente (doc. _) di comprovare l'una di aver riversato a __________ il 20 marzo 2001 l'ammontare di Fr. 905,90, l'altro di aver pagato l'importo di

Fr. 821,15.

 

                             1.13.   Il 27 gennaio 2003 (doc. _) il ricorrente ha ribadito a questo TCA di non essere in possesso del giustificativo che provi l'avvenuto pagamento del dovuto, ma ha comunque confermato e comprovato (doc. _) di aver ricevuto il rimborso di Fr. 905,90 da parte della sua Cassa Malati.

 

                             1.14.   Con comunicazione del 5 marzo 2003 (doc. _) la __________ ha documentato di aver rimborsato il 22 marzo 2001 all'assicurato l'importo di Fr. 905,90 (doc. _) secondo il relativo conteggio allestito sulla scorta della nota d'onorario del Dr. __________ (docc. _ e _).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   Va innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, che tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo (STFA del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02, consid. 1.3, pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b).

Per cui, ogni riferimento alle norme applicabili in concreto va inteso nel loro tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002.

 

                               2.2.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.3.   L'insorgente contesta la validità della procedura adottata dalla Cassa, la quale avrebbe proceduto nelle vie esecutive senza precedentemente intimargli una decisione formale su opposizione. La decisione sarebbe pertanto nulla, considerato pure come l'importo di Fr. 836,15 richiestogli sarebbe già stato versato alla creditrice.

 

Giusta l'art. 80 capoverso 1 LAMal vigente fino alla fine del 2002, se l'assicurato non accettava una risoluzione dell'assicuratore, quest'ultimo doveva emanare una decisione scritta entro 30 giorni a decorrere dall'esplicita domanda dell'assicurato.

Il capoverso 2 della medesima norma prevedeva che l'assicuratore doveva motivare la decisione ed indicare il rimedio giuridico; la notifica irregolare di una decisione non poteva essere di pregiudizio all'assicurato.

 

Le decisioni rese dagli assicuratori sulla base del citato art. 80 vLAMal erano poi impugnabili facendo opposizione entro 30 giorni all'organo che le ha notificate (art. 85 cpv. 1 vLAMal). La procedura d'opposizione era gratuita (art. 85 cpv. 2 vLAMal). Entro trenta giorni l'assicurato poteva impugnare mediante ricorso la decisione su opposizione davanti a questo Tribunale (art. 86 cpv. 1 vLAMal). Se tale termine trascorreva infruttuoso, le decisioni dell'assicuratore acquistavano forza di cosa giudicata.

 

Questo era l'iter procedurale posto in essere dalla LAMal nel caso di richieste di prestazioni non accolte o accolte soltanto parzialmente dall’assicuratore sino al 31 dicembre 2002. Dal

1° gennaio 2003 la procedura, come detto, è retta dalla nuova LPGA e dalle nuove norme degli artt. 80 e segg. LAMal, e non è dissimile da quella precedentemente in vigore.

I rapporti fra le parti iniziavano con una richiesta di prestazioni proveniente dall'assicurato (o da un suo rappresentante), a cui faceva seguito una decisione formale dell'assicuratore. In caso di disaccordo, l'assicurato poteva inoltrare al medesimo organo un'opposizione, sulla base della quale veniva emanata una decisione su opposizione cui poteva seguire l'avvio della procedura giudiziaria prevista dall'art. 86 vLAMal.

 

                               2.4.   In concreto, dalla corrispondenza consegnata agli atti non risulta che vi sia stata l'emanazione di una decisione formale su opposizione impugnabile presso questo TCA.

 

Il 26 aprile 2002 (doc. _) il ricorrente ha ricevuto una decisione formale della sua Cassa malati con cui quest'ultima d'un lato gli chiedeva il pagamento dell'importo di Fr. 836,15 oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2001, nonché le spese esecutive di Fr. 50.- dovute all'emissione del precetto esecutivo n. __________; dall'altro, rigettava l'opposizione formulata dall'assicurato al summenzionato PE (cfr. consid. 1.6.).

 

Non d'accordo con quanto deciso dalla Cassa malati __________, nel termine assegnatogli di trenta giorni, __________ ha immediatamente reagito facendo pervenire all'assicuratore malattia lo scritto del 7 maggio 2002 (doc. _, il cui tenore è riportato per esteso al considerando 1.7.). In questa missiva l’assicurato ha contestato la presa di posizione della Cassa, negando di dovere ancora l’importo di Fr. 836,15 e si è lamentato dell’agire dell’Amministrazione che ha proceduto a far spiccare nei suoi confronti un precetto esecutivo.

 

A mente di questo Tribunale, la frase "personalmente sono certo di aver pagato tale importo da voi contestatomi con l'esecuzione sopraccitata, purtroppo da parte mia non ho più un giustificativo che dimostra che il pagamento è avvenuto" - e comunque il tenore dello scritto nel suo complesso (si veda in particolare l'ultimo paragrafo) - non lascia dubbi sulle reali intenzioni del ricorrente di opporsi alla citata decisione formale della Cassa.

D’avviso di questo TCA lo scritto del 7 maggio 2002 di __________ costituisce un'opposizione alla decisione del 26 aprile 2002 della Cassa e tale sua caratteristica non poteva sfuggire alla Cassa Malati __________.

 

Ciò stante, secondo quanto esposto in ingresso, alla suddetta opposizione del ricorrente doveva fare obbligatoriamente seguito una formale decisione su opposizione.

La Cassa non ha invece reagito allo scritto del 7 maggio 2002 di __________, che costituiva chiaramente una opposizione. Peraltro l’Amministrazione, come traspare dalla risposta di causa, ha effettivamente ricevuto detta comunicazione e l'ha pure definita un'opposizione. Conscia delle lamentele espresse dall'assicurato, essa ha tuttavia ugualmente chiesto la continuazione della procedura esecutiva, giungendo all'avviso di pignoramento (doc. _ punto 7).

Parte convenuta si è quindi limitata a far attestare il 25 luglio 2002 da un membro della direzione e da un responsabile del contenzioso che nessuna opposizione è stata inoltrata nei termini contro la propria decisione del 26 aprile 2002 (cfr. gli atti dell'incarto della CEF). Pertanto, in possesso della certificazione della crescita in giudicato di detta decisione, la Cassa malati __________ ha così potuto ottenere dall'UE la continuazione della procedura esecutiva fino all'avviso di pignoramento, fissato per il 1° ottobre 2002, ma poi sospeso con decreto del 6 settembre 2002 di questo Tribunale concedente effetto sospensivo al presente ricorso (doc. _).

 

In conclusione, malgrado la Cassa abbia ricevuto lo scritto di contestazione dell'insorgente, essa l'ha ignorato anziché trattarlo come un'opposizione alla decisione gravida di conseguenze e, conseguentemente, non l'ha evaso come avrebbe dovuto fare.

 

                               2.5.   Nel caso di specie, quindi, la Cassa non ha emanato una decisione su opposizione a seguito del provvedimento da essa promulgato ed ha invece attestato che la decisione era cresciuta in giudicato. La decisione sulla scorta della quale l'Amministrazione ha domandato il proseguimento della procedura non risultava invece cresciuta in giudicato essendo stata introdotta un'opposizione. La Cassa non poteva quindi ottenere la prosecuzione dell’esecuzione forzata nei confronti dell’assicurato.

 

Come rammenta la dottrina, l’Amministrazione deve emanare nel termine di 30 giorni le decisioni richieste dall’assicurato in caso di posizioni contrastanti tra le parti.

In particolare, Gerhard Eugster, Krankenversicherung in Schweizerischen Bundesverwaltungsrecht, 1998, Helbing & Lichtenhahn, Basilea, nota 1039 pag. 229, ricorda che:

 

"  Verfügungen sind innerhalb von 30 Tagen seit Eingang des entsprechenden Gesuchs zu erlassen (Art. 80 Abs. 1 KVG). Wo der Versicherer objektiv nicht in der Lage ist, die notwendigen Sachverhaltsabklärungen innerhalb dieser Frist abzuschliessen, ist die der versicherten Person innerhalb dieser Frist unter Angabe der Gründe und der mutmasslichen Wartezeit anzuzeigen, wobei die Berufung auf Arbeitsüberlastung als Begründung nicht genügt. Bei ausreichender Begründung muss der Rechtsweg der Beschwerde nach Art. 86 Abs. 2 KVG verschlossen belieben."

 

La mancata decisione nel termine di trenta giorni permetteva all’assicurato di rivolgersi al competente tribunale per ottenere l’emanazione di una decisione e non solo per l’ottenimento di una decisione su opposizione (art. 86 cpv. 2 vLAMal). La giurisprudenza del TFA andava in questa direzione. Nella sentenza dell’8 febbraio 2000 nella causa J. (K 50/99), la Corte federale così si è infatti espressa:

 

"  On relèvera d'autre part que la caisse aurait dû rendre une décision formelle quant à la prise en charge des frais litigieux en vertu de l'assurance obligatoire des soins (art. 80 LAMal) et ensuite, le cas échéant, une décision sur opposition (art. 85 LAMal). Elle ne pouvait se contenter, par une simple lettre, d'exprimer l'avis que les prestations légales selon la LAMal avaient été allouées à l'assurée et que seul demeurait litigieux le droit à des prestations découlant de l'assurance complémentaire. Cette informalité n'a toutefois pas eu d'incidence négative pour l'assurée. En effet, selon l'art. 86 al. 2 LAMal, le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur n'a pas rendu de décision ni de décision sur opposition, en dépit de la demande de l'assuré. La recourante a précisément fait usage de cette faculté en saisissant d'un recours le Tribunal des assurances du canton de Vaud.”

 

L'art. 86 cpv. 2 vLAMal prevedeva dunque che l'interessato poteva presentare ricorso nell'ipotesi in cui la Cassa malati non emanasse, come detto, la decisione o la decisione su opposizione. Si tratta in tal caso di un ricorso per denegata giustizia (MAURER, Das Neue Krankenversicherungsrecht, Basilea 1996, pag. 171).

La legge fissava, per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 80 cpv. 1 vLAMal, un termine di 30 giorni, mentre un termine analogo non esisteva per la decisione su opposizione. In caso d'applicazione dell’art. 86 cpv. 2 vLAMal alla mancata emanazione di una decisione su opposizione, in assenza di una disposizione speciale occorreva dunque richiamare i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di ritardata giustizia. Non andava invece applicato per analogia il termine di trenta giorni previsto dal citato art. 80 vLAMal (DTF 125 V 189).

È dato in particolare ritardo ingiustificato se l'autorità differisce la pronuncia della decisione al di là di un termine ragionevole. Il carattere ragionevole della durata della procedura si valuta in funzione delle circostanze concrete di causa. Si deve in particolare considerarne l'ampiezza e la difficoltà, così come il comportamento dell'interessato. Circostanze estranee alla vertenza, quali il carico di lavoro dell'autorità, non entrano in linea di conto (DTF 125 V 188 e giurisprudenza citata). Nella predetta sentenza il TFA ha ritenuto che non sussisteva denegata giustizia in presenza di una fattispecie relativamente complessa che necessitava approfondita istruttoria nonostante il trascorrere di quattro mesi tra opposizione e ricorso (in proposito cfr. anche STCA inedita del 12 aprile 1999 in re G.T.).

 

                               2.6.   In concreto, la Cassa ha emanato, spontaneamente, una decisione con cui apparentemente ha tolto l’opposizione al PE n. __________ (doc. _). Avverso tale decisione è stata comunque formulata un'opposizione con parole semplici ma ampiamente comprensibili (doc. _). L’opposizione è stata ricevuta dalla Cassa e la medesima nulla ha eccepito sulla forma dello scritto. Tuttavia, l'assicuratore non ha tenuto conto di questo atto, tanto che ha ottenuto, come detto a fronte dell'autocertificazione della crescita in giudicato, la prosecuzione dell’esecuzione sino alla definizione della data in cui doveva aver luogo il pignoramento. Nessuna decisione conseguente all’opposizione del 7 maggio 2002 di __________ è stata emanata dall’Amministrazione. Ad ora, visto il tempo trascorso, il ritardo accumulato dalla Cassa appare decisamente insostenibile ed inammissibile. Vi è stato, nel caso di specie, una manifesta denegata giustizia nel non rendere una decisione formale su opposizione.

 

Stante quanto precede, all'assicuratore malattia va quindi fatto obbligo di emanare una decisione impugnabile in tempi più contenuti.

La domanda di prosecuzione dell'esecuzione della Cassa malati __________ appariva indubbiamente prematura e fondata sulla decisione del 26 aprile 2002, non regolarmente cresciuta in giudicato.

 

                               2.7.   Giusta l'art. 17 cpv. 1 LEF, salvo i casi in cui la legge prescriva la via giudiziale, contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti è ammesso il ricorso, nel termine di dieci giorni, all'autorità di vigilanza e ciò per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.

L'art. 22 LEF prevede invece la nullità delle decisioni che violano prescrizioni emanate nell'interesse pubblico o nell'interesse di persone che non sono parte del procedimento. L'autorità di vigilanza constata d'ufficio la nullità anche quando la decisione non sia stata impugnata. Da rammentare che la nullità di un atto è rilevata d'ufficio anche dal TF (DTF 125 III 337).

L'art. 23 LEF prevede che i Cantoni designano le autorità giudiziarie competenti per le decisioni deferite al giudice dalla legge.

In virtù dell'art. 10 della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LALEF), la Camera d'esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (CEF) esercita, in sede unica cantonale, la vigilanza sugli uffici d'esecuzione e fallimenti. L'autorità di vigilanza è autorità cantonale unica di ricorso contro i provvedimenti degli organi di esecuzione e fallimento.

 

Nei casi in cui un Ufficio esecuzioni faccia proseguire l'esecuzione in presenza di opposizione alla decisione della Cassa malati, rispettivamente quando sia stato inoltrato un ricorso, l'autorità competente per decidere circa la nullità della decisione dell'autorità esecutiva è l'autorità di vigilanza, ossia la CEF, in conformità dei sopra esposti artt. 22 LEF e 10 LALEF.

 

Il TCA, per contro, può e deve rigettare in via definitiva l'opposizione ad un precetto esecutivo in tutto od in parte, laddove la decisione dell'autorità amministrativa si riveli corretta (almeno in parte). Il TFA, per costante giurisprudenza, ha precisato che:

 

"  (…) auf dem Gebiete der Sozialversicherung ist dabei die erstinstanzlich verfügende Verwaltungsbehörde, die kantonale Rekursbehörde bzw. das Eidg. Versicherungsgericht ordentlicher Richter im Sinne von Art. 79 SchKG, der zum materiellen Entscheid über die Aufhebung des Rechtsvorschlags zuständig ist (BGE 109 V 51, 107 III 65seg). (….) Die Verwaltungsbehörde hat demnach in ihre Verfügung nicht bloss einen sozialversicherungsrechtlichen Sachentscheid über die Verpflichtung des Versicherten zu einer Geldzahlung zu fällen, sondern gleichzeitig auch als Rechtsöffnungsinstanz über die Aufhebung des Rechtsvorschlags zu befinden (BGE 107 III 65)" (DTF 119 V 329).

 

Questo Tribunale deve quindi potere accertare la correttezza rispettivamente la validità della decisione di merito. La decisione della Cassa in discussione non è cresciuta in giudicato. Non è data competenza al TCA circa la questione a sapere se un atto dell'Ufficio esecuzione e fallimenti è nullo (cfr. artt. 20 LEF e 10 LALEF).

 

Nella fattispecie si giustifica pertanto il rinvio degli atti e di copia della presente sentenza alla CEF per il giudizio di sua competenza.

 

                               2.8.   Alla luce di quanto precede, nella misura in cui il gravame tende all’accertamento di un ingiustificato ritardo da parte della Cassa malati __________ nell’emanazione della decisione su opposizione, lo stesso va dunque accolto. L’assicuratore è quindi invitato a volere emettere in tempi più contenuti una decisione formale conseguente all’opposizione inoltrata dal ricorrente contro la decisione del 26 aprile 2002.

 

Visto quanto sopra, non vengono caricate tasse e spese alle parti e non vengono concesse ripetibili. Infatti, secondo l’art. 87 lett. g vLAMal – ora abrogato e ripreso dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA - il ricorrente che vince la causa ha diritto alla rifusione delle ripetibili nella misura stabilita dal tribunale. Il loro importo è determinato in relazione alla fattispecie e alla difficoltà del processo, senza tener conto del valore litigioso.

 

Orbene, l'indennità è concessa non soltanto se l'assicurato è patrocinato da un avvocato - in effetti la disposizione in questione non si esprime in termini di rimborso spese d’avvocato bensì, genericamente, di spese di rappresentanza (RCC 1983 pag. 329; RCC 1980 pag. 116; DTF 108 V 111) -, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (RCC 1992 pag. 433 consid. 2a, RCC 1985 pag. 411 consid. 4, DTF 108 V 271 = RCC 1983 pag. 329). Nell’ipotesi in cui i Cantoni autorizzano a rappresentare anche persone prive del brevetto di avvocato, devono regolamentare anche le indennità che li concernono (DTF 108 V 111).

 

Nel caso in esame il ricorrente non è rappresentato, ha agito da solo ed ha provveduto a salvaguardare adeguatamente i suoi diritti. Non si giustifica quindi il riconoscimento di ripetibili nell’ambito della procedura relativa all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

 

1.1.                                 Di conseguenza è accertata una denegata giustizia da parte della Cassa Malati __________ nell’omessa emanazione di una decisione su opposizione in seguito all’opposizione interposta il 7 maggio 2002 dal ricorrente alla decisione 26 aprile 2002 dell’Amministrazione.

 

                                         1.2.  E’ accertata la mancata crescita in giudicato della decisione del 26 aprile 2002 della Cassa Malati __________ e l’esistenza di una valida opposizione al PE n. __________ del 13 dicembre 2001.

 

                                         1.3.  Gli atti della procedura e copia del presente giudizio sono trasmessi alla CEF del Tribunale d’Appello di __________ per il giudizio di sua competenza (inc. N° __________).

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non vengono attribuite ripetibili.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti