Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2002.106

 

ir/cd

Lugano

8 aprile 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 2 settembre 2002 di

 

 

____________________

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 3 luglio 2002 emanata da

 

Cassa Malati __________

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

ritenuto,                           in fatto

                                     

                               1.1.   __________ è assicurato presso la __________ per le cure medico sanitarie obbligatorie volute con l’introduzione della nuova LAMal. Nel 1996 e nel 1997 il signor __________ beneficiava di una copertura per l’assicurazione di base con una franchigia opzionale di CHF 300.-, negli anni 1998 e 1999 la franchigia opzionale era invece di CHF 400.- e la copertura prevedeva il rischio di infortunio.

 

                                         L’assicurato ha accumulato, secondo la Cassa, durante gli anni dal 1996 arretrati nel pagamento dei premi e nel pagamento di partecipazioni alle spese (doc. _) per complessivi CHF 12'292,95 (cui sono state aggiunti CHF 440.- per spese di richiamo ed amministrative) che sono stati oggetto di procedura esecutiva (PE __________ del 5 maggio 2000). __________ ha interposto opposizione al PE e l’amministrazione ha emanato, il successivo 5 giugno 2000, decisione con cui __________ ha ribadito l’importo del suo credito e rigettato l’opposizione interposta all’esecuzione avviata. __________ si è opposto alla decisione dell’amministrazione con scritto del 4 luglio 2000 e le parti, successivamente a ciò, si sono incontrate per cercare di trovare una soluzione alla situazione debitoria dell’assicurato.

 

                                         Agli inizi del mese di agosto 2000 il signor __________ della Cassa e l’assicurato hanno concordato che:

 

"  lei si impegnava ad effettuare un versamento di CHF 2'000.- entro il

04.09.2000, quale acconto sull'esecuzione in questione; avrebbe pure ritirato l'opposizione interposta al precetto esecutivo. Da parte nostra, considerata la dimostrazione di buona volontà, avremmo concesso, a titolo del tutto eccezionale, l'annullamento dell'esecuzione, anche considerate le motivazioni esposte allora. Con il ritiro dell'opposizione lei avrebbe riconosciuto integralmente l'importo per arretrati da lei dovuti nei confronti della __________.

Purtroppo lei non ha rispettato in nessun modo quanto pattuito." (cfr. doc. _)

 

                                         Alla luce dell’asserito mancato rispetto delle pattuizioni concordate __________ ha emesso la sua decisione su opposizione 3 luglio 2002 con cui ha ribadito, nella sostanza, la decisione amministrativa del precedente 5 giugno 2000, confermando l’importo del debito dell’assicurato e delle spese ritenute.

 

                                         Con invio raccomandato datato 2 settembre 2002 e pervenuto a questo TCA il successivo 3 settembre 2002 il signor __________ si è aggravato a questo TCA contro la decisione su opposizione indicando come l’importo richiesto dall’amministrazione non sarebbe corretto siccome non riterrebbe il “bonus” a suo favore desumibile dal materiale informativo della __________. Da tale materiale si rileverebbe uno sconto del 20% fino al 30% in favore di coloro che non hanno beneficiato di prestazioni. L’assicurato ha inoltre contestato l’importo delle spese amministrative ritenute sproporzionate.

 

                               1.2.   In data 15 ottobre 2002 (dopo avere ottenuto proroga del termine da parte del giudice delegato) __________ ha chiesto la reiezione del gravame indicando in particolare:

 

"  (…)

II credito fatto valere con il precetto esecutivo n. __________ non è esplicitamente contestato dal ricorrente con il suo ricorso del 2 settembre 2002. Per questo, nell'intento di evitare ripetizioni superflue, ci permettiamo il riferimento all'esposizione dei fatti indicata nella decisione su opposizione del 3 luglio 2002.

 

(…)

 

Fondamentalmente la __________ richiama le motivazioni indicate nella decisione su opposizione del 3 luglio 2002, che ribadisce integralmente. Esse vengono qui dichiarate parte integrante della presente risposta al ricorso.

 

II ricorrente giustifica il suo ricorso del 2 settembre 2002 essenzialmente con il fatto che, con riferimento all'informazione agli assicurati del mese di ottobre 1999, la __________ non gli ha accordato il ribasso promesso per assenza di prestazioni.

 

L'assicuratore fissa i premi per gli assicurati dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo le norme dell'art. 61 LAMal in combinazione con l'art. 91 OAMal. Secondo l'art. 61 cpv. 5 LAMal in combinazione con l'art. 92 OAMal, le tariffe dei premi devono essere approvate dal competente ufficio federale. Con l'introduzione delle forme particolari d'assicurazione (art. 62 LAMal), il legislatore ha dato la possibilità di riduzione dei premi quando l'assicurato opta in favore di una di tali forme d'assicurazione. Le premesse ed in particolare la misura delle relative riduzioni dei premi, sono disciplinate in maniera esaustiva dell'art. 93 e seguenti OAMal. II legislatore non ha previsto riduzioni dei premi che vadano oltre quanto detto. Ciò sarebbe pertanto in contravvenzione alla legge.

 

Nel 1996 e 1997 il ricorrente aveva stipulato presso la __________ un'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie con franchigia opzionale di CHF 300.- e nel 1998 e 1999 con franchigia opzionale di CHF 400.- (rischio d'infortunio incluso), con una periodicità bimestrale per quanto riguarda il pagamento dei premi. II premio mensile ammontava per il 1996 a CHF 169.30, per il 1997 a CHF 210.70, per il 1998 a CHF 245.40 (più CHF 0.20 per il contributo ai sensi dell'art. 18 cpv. 5 LAMal) e per il 1999 a CHF 257.80 (più CHF 0.20 per il contributo ai sensi dell'art. 18 cpv. 5 LAMal). Ciò corrisponde alla tariffa dei premi per l'assicurazione con franchigia opzionale, approvata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali per gli anni 1996 - 1999. II ribasso massimo secondo l'art. 95 cpv. 2 lett. d OAMal per l'assicurazione con franchigia opzionale di CHF 300.- per il 1996 e 1997 del 10% nei confronti dell'assicurazione con franchigia legale è stato concesso. Per l'assicurazione con franchigia opzionale di CHF 400.- per il 1998 e per il 1999 il ribasso massimo secondo l'art. 95 cpv. 2 lett. d OAMal era dell'8%. La __________ ha concesso negli anni 1998 e 1999 una riduzione del 5% nei confronti dell'assicurazione con franchigia legale. Ciò è ammesso in quanto l'art. 95 OAMal fissa il ribasso massimo, ma non l'obbligo dell'assicuratore a concedere lo stesso.

 

Nel 1996 il ricorrente aveva assicurazioni complementari secondo LAMal (art. 102 cpv. 2 LAMal). Con effetto dal 1° gennaio1997 le stesse sono state trasformate in assicurazioni complementari secondo LCA e a causa del mancato pagamento dei premi sono state

annullate alla fine del 1997. Nel 1998 e 1999 il ricorrente non aveva assicurazioni complementari. Nell'esecuzione n. __________ la __________ ha richiesto il pagamento degli arretrati in ambito LAMal, vale a dire per il 1996 i premi per l'assicurazione obbligatoria e per le assicurazioni complementari, per gli anni 1997 - 1999 soltanto i premi per l'assicurazione obbligatoria e diverse partecipazioni ai costi secondo LAMal. Per quanto riguarda il periodo 1997, nell'esecuzione e nella decisione su opposizione c'è un errore di trascrizione. Non si

tratta del periodo da febbraio a dicembre, bensì del periodo da gennaio a dicembre 1997.

 

(…)

 

Dall'informazione agli assicurati del mese di ottobre 1999, alla quale il ricorrente si riferisce per la prima volta, si rileva chiaramente che il ribasso per assenza di prestazioni indicato, del 20, rispettivamente 30%, è limitato esclusivamente alle assicurazioni complementari rette dalla LCA. Alla luce di quanto esposto fin qui, un ribasso supplementare del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, sarebbe stato illegale. A questo punto va nuovamente precisato esplicitamente che il ricorrente ha optato per la forma particolare di assicurazione con franchigie opzionali (art. 93 - 95 OAMal) e non per l'assicurazione con bonus (art. 96 - 98 OAMal). La concessione del ribasso per assenza di prestazioni nell'ambito delle assicurazioni complementari è stata disciplinata dal 1° gennaio 2000 esclusivamente in caso di assenza di prestazioni corrisposte dalle assicurazioni complementari. Va inoltre detto che il ricorrente non può pretendere questo ribasso per assenza di prestazioni già solo per il fatto che, in seguito al mancato pagamento dei premi, non ha più assicurazioni complementari fin dal 1997. Per il resto va tenuto conto del fatto che il sistema di ribasso per assenza di prestazioni è stato introdotto dalla __________ soltanto a partire dal 1° gennaio 1999. Inoltre, contrariamente a quanto afferma, negli anni in questione il ricorrente ha anche percepito prestazioni. Questa motivazione del suo ricorso è completamente fuori luogo.

 

Le diverse partecipazioni ai costi non pagate secondo LAMal fino al 1999, sono a loro volta state incluse nell'esecuzione n. __________, per un totale di CHF 744.15.

 

(…)

 

Inoltre il ricorrente contesta le spese di sollecitazione e amministrative addebitate. In tale contesto richiamiamo le spiegazioni della cfr. 5 delle motivazioni nella decisione su opposizione del 3 luglio 2002. Resta da citare che il ricorrente è costantemente in mora con il pagamento dei premi e che senza sollecitazioni, esecuzioni e procedure amministrative la __________ non ottiene mai il pagamento dei premi." (cfr. doc. _)

 

In sostanza quindi __________ ha ribadito la richiesta di pagamento dei premi per i periodi da gennaio a dicembre 1996, 1997, 1998 e 1999. A ciò si aggiungono le partecipazioni che l’amministrazione ha, su richiesta del giudice delegato (doc. _ del 19 novembre 2002), dettagliatamente elencato (doc. _) annesso al doc. _) con trasmissione del dettaglio al signor __________ per eventuali osservazioni.

 

__________ ha prodotto copia delle Condizioni generali d’assicurazione riferite all’assicurazione obbligatoria e valide per gli anni in discussione dal 1996.

 

Il giudice delegato ha inoltre acquisito delle informazioni presso l’UFAS con trasmissione alle parti della risposta dell’amministrazione (doc. _ lettera 8 gennaio 2003) e con assegnazione di un termine per la formulazione di eventuali osservazioni. Il TCA ha anche acquisito documentazione dall’istituzione comune LAMal di __________, pure messa a disposizione delle parti, ed i regolamenti relativi ai premi della __________. La Cassa ha inoltre scritto al TCA una lettera il 12 febbraio 2003 di precisazione, documento trasmesso al ricorrente con facoltà di prendere posizione in merito.

 

In diritto

 

                               2.1.   L'assicurazione contro le malattie è stata retta, sino al 31 dicembre 1995, dalla LAMI che è stata sostituita, con effetto a decorrere dal 1. gennaio 1996, dalla nuova legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) che, secondo il suo art. 102 cpv. 1, regge le previgenti assicurazioni delle cure medico-sanitarie e d'indennità giornaliera continuate dalle casse malati riconosciute a decorrere dalla sua entrata in vigore.

 

Giusta l'art. 12 cpv. 3 LAMal, le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati sono rette dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

 

                                         Alla netta divisione materiale fra assicurazione sociale contro le malattie e assicurazioni complementari operata dalla LAMal corrisponde un'altrettanto netta cesura dei rimedi giuridici: se per la prima le vie di diritto sono quelle previste dalla procedura amministrativa, per le seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile (cfr. R. Spira, Le nouveau régime de l'assurance-maladie complémentaire, Revue suisse d'assurances/ Schweizerische Versicherung-Zeitschrift 1995, N. 7/8, p. 192-200; R. Spira, Le contentieux de la nouvelle assurance-maladie, Sécurité sociale 5/1995, p. 256-259; P.-Y. Greber, Quelques questions relatives à la nouvelle loi fédérale sur l'assurance-maladie, in Revue de droit administratif et de droit fiscal, 3/4, 1996, p. 225-251). Giusta l'art. 47 cpv. 2-4 della legge federale sulla sorveglianza degli istituti di assicurazione privata (LSA; modificata in occasione dell'adozione della LAMal il 1 gennaio 1996) per le contestazioni relative all'assicurazione complementare all'assicurazione sociale contro le malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove. Il 1. gennaio 1996 il Canton Ticino si è dotato della LCAMal che dell'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal TCA, che applicherà per analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA.

 

L’art. 102 cpv. 2 LAMal recita che le disposizioni delle casse in materia di prestazioni medico-sanitarie eccedenti quelle menzionate all’articolo 34 capoverso 1 (prestazioni statutarie, assicurazioni complementari) devono essere adeguate al nuovo diritto entro un anno a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge. I diritti e gli obblighi degli assicurati sono retti dal previgente diritto sino all’effettuazione dell’adeguamento.

 

                                         Trattandosi dell’assicurazione di base, il caso di specie deve, dunque, essere esaminato secondo la LAMal per i premi dovuti dal 1.1.1996 e secondo la LAMI le prestazioni dovute in precedenza.

 

                                         Va qui infine rammentato che sia ai sensi dell'art. 6bis LAMI che giusta l'art. 61 LAMal, l'assicurato è tenuto al pagamento dei premi fintanto che dura l'affiliazione.

 

                               2.2.   L'oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se il ricorrente deve pagare i premi dal 1996, e quindi successivi all'adozione della LAMal e le partecipazioni alle spese chiesti con la decisione impugnata in parte antecedenti al gennaio 1996.

 

                               2.3.   Giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempre che la legge non preveda eccezioni l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).

                                         L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. Sono possibili al massimo tre graduazioni regionali per Cantone (cpv. 2).

                                         Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni, l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni e che stanno svolgendo una formazione (cpv. 3).

                                         L'ammontare dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 4).

 

                                         L'art. 90 OAMal prevede che di regola i premi devono essere pagati mensilmente.

 

                               2.4.   Giusta l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5).

 

                                         Secondo l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a della legge ammonta a 230 franchi per anno civile dal 1° gennaio 1998 (cfr. RU 1997 2435, in precedenza fr. 150). L'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale secondo l'articolo 64 cpv. 2 lett. b della legge ammonta a 600 franchi per gli assicurati adulti e a 300 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (cpv. 2). Per la riscossione della franchigia e dell'aliquota percentuale è determinante la data della cura (cpv. 3).

 

                                         A norma dell'art. 93 cpv. 1 OAMal, oltre all’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare un’assicurazione per la quale gli assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella prevista nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie opzionali ammontano a partire dal 1° gennaio 1998 a fr. 400, 600, 1200 e 1500 (cfr. RU 1997 2435; in precedenza a 300, 600, 1200 e 1500 franchi) per gli assicurati adulti e a 150, 300 e 375 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni. L’assicuratore che esercita questa forma d’assicurazione deve offrire tutte le franchigie opzionali.

 

                               2.5.   Nel caso concreto il ricorrente non contesta di essere astretto al pagamento dei premi ed ammette l’ammontare degli stessi. __________ lamenta la mancata concessione di ribassi e sconti promessi sulle pubblicazioni dell’amministrazione. Agli atti egli ha prodotto una pubblicazione di __________ destinata agli assicurati in cui vengono specificate talune informazioni relative alla polizza 2000. Lo scritto data dell’ottobre 1999 (doc. _). Va rilevato come il documento in questione riporti alla pagina 3 indicazioni relative alla possibilità di ottenere sconti sui premi. La brochure spiega correttamente, per quanto attiene alla copertura per le cure medico sanitarie obbligatoria, come l’innalzamento della franchigia comporti una diminuzione del premio in maniera percentuale. In altri termini l’assicuratore ha ripreso i concetti legali più sopra esposti.

                                         A __________ __________ ha chiesto, per l’anno 1996 un pagamento di premio accettato dall’autorità federale e ribassato del 10% per l’esistenza di una franchigia opzionale, lo stesso vale per l’anno successivo, ossia il 1997, mentre il ribasso era del 5% nei due anni successivi ossia 1998 e 1999 con una franchigia di CHF 400.-, come rammenta l’assicuratore stesso nella sua risposta di causa.

                                         Come indicato dall’UFAS a seguito di richiesta di informazioni del giudice delegato i premi verificati a seguito della richiesta risultano corretti.

 

                                         In merito all’aggiunta al premio dell’importo di CHF -.20 per il contributo dovuto ai sensi dell’art. 18 cpv. 5 LAMal si vedano le considerazioni che seguono (cfr. consid. 2.8.).

 

                               2.6.   L’assicuratore ha inoltre chiesto il pagamento di partecipazioni, come detto, riferite agli anni 1992, 1993, 1995, 1996, 1997 e 1998 per complessivi CHF 744,15. Anche in questo caso gli importi come tali esposti dall’assicuratore malattia non sono stati contestati da parte dell’assicurato e trovano conferma nei documenti prodotti dall’amministrazione (doc. _a _).

 

                               2.7.   A proposito delle partecipazioni alle spese riferite agli anni dal 1992 al 1998 va preliminarmente esaminato se l'importo chiesto dall'amministrazione non sia perento.

 

                                         Come noto all’assicuratore (siccome oggetto della sentenza del 3 giugno 2002 nella causa _. Inc. __________) il TFA, in una sentenza del 30 aprile 1996 pubblicata in DTF 122 V 331, ha precisato quanto segue:

 

"      a) A ragione i giudici di prime cure hanno constatato che la LAMI non contiene disposizioni disciplinanti la prescrizione dei crediti relativi ai premi assicurativi e che al riguardo nulla dicono le disposizioni interne della Cassa malati __________. Non può invece essere tutelato il parere della giurisdizione cantonale quando essa afferma che troverebbero applicazione in concreto le norme riguardanti l'estinzione delle obbligazioni secondo il Codice delle obbligazioni: queste disposizioni prevedono che le azioni per prestazioni periodiche si prescrivono con il decorso di 5 anni (art. 128 cifra 1 CO), che la prescrizione è interrotta mediante atti di esecuzione (art. 135 cifra 2 CO), e che con l'interruzione incomincia a decorrere una nuova prescrizione (art. 137 cpv. 1 CO).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, in caso di restituzione di premi dell'assicurazione malattia pagati in eccesso, ove sia carente una disposizione statutaria, è applicabile per analogia l'art. 16 cpv. 3, prima frase, LAVS al credito di restituzione dell'assicurato (DTF 119 V 300 consid. 4). Ammesso questo principio in caso di diritto dell'assicurato alla restituzione dei contributi indebitamente pagati, si giustifica di applicare per analogia l'art. 16 LAVS anche per quanto concerne la perenzione dell'esigibilità di crediti delle casse malati relativi ai premi assicurativi rimasti insoluti. A norma dell'art. 16 cpv. 1 LAVS, i contributi il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati. L'art. 16 cpv. 2, prima frase, LAVS dispone che il credito per contributi, fissato in una decisione notificata conformemente al capoverso 1, si estingue tre anni dopo la fine dell'anno civile in cui la decisione è passata in giudicato.

    b) Nell'evenienza concreta, la Cassa malati opponente ha informato l'interessato, per decisione formale del 24 ottobre 1988, rimasta inimpugnata, che avrebbe riscosso per le vie esecutive l'importo dei premi assicurativi dovuti per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1988.

Mediante tale provvedimento, il credito per i premi assicurativi ancora insoluti è stato pertanto fissato in una decisione notificata conformemente all'art. 16 cpv. 1 LAVS. Ne discende che, giusta l'art. 16 cpv. 2, prima frase, LAVS, esso si è estinto tre anni dopo la fine dell'anno civile in cui la decisione è passata in giudicato, vale a dire il 31 dicembre 1991.

In esito a quanto precede, alla data in cui la Cassa malati __________ ha fatto spiccare il contestato precetto esecutivo del 27 settembre 1993 nei confronti di G., la perenzione del suo credito era intervenuta da quasi due anni."  (DTF 122 V 331, sottolineature del redattore)

 

                                         L'Alta Corte, allorquando era ancora in vigore la LAMI, ha pertanto stabilito che, in assenza di disposizioni statutarie della Cassa relative alla prescrizione o alla perenzione delle pretese (cfr. anche DTF 119 V 298, in particolare pag. 299, consid. 3) l'art. 16 LAVS va applicato anche per quanto concerne la perenzione dell'esigibilità di crediti di casse malati relativi ai premi assicurativi rimasti insoluti. Non trovano per contro applicazione le norme del CO.

 

                                         Va ancora aggiunto che, considerato che la LAMal non prevede termini per la riscossione dei premi, la giurisprudenza del TFA rimane d'attualità anche con l'entrata in vigore della nuova legge l'1.1.1996 (cfr. in tal senso G. Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, pag. 185, n. 340; vedi anche: DTF 126 V 23 sul richiamo all'art. 47 LAVS in materia di restituzione delle prestazioni).

 

                                         Giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS i contributi il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti, non possono essere né pretesi né pagati. Si tratta di un termine di perenzione (RCC 1988 pag. 60 consid. 3a, RCC 1975 pag. 201 consid. 2a; P. - Y. Greber, J. - L. Duc, G. Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, ad art. 16, pag. 405).

 

                                         I termini di perenzione non possono, differentemente da quelli di prescrizione, né essere interrotti, né essere sospesi e vanno esaminati d'ufficio (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 59). In particolare, come visto nella sentenza pubblicata in DTF 122 V 331, non trattandosi di prescrizione, non si applicano gli art. 127 segg. CO.

 

                                         In concreto, dalle CGA e dai regolamenti prodotti dalla __________ (come d’altra parte era stato considerato per i periodi ritenuti nella sentenza del 3 giugno 2002 nella causa V. citata che aveva preso in esame CGA e regolamenti dei premi per il periodo antecedente l’entrata in vigore della LAMal), non emerge alcuna norma afferente alla prescrizione o alla perenzione dell'esigibilità dei premi o delle partecipazioni essendo prevista unicamente l’esecuzione forzata per l’incasso dei premi nel regolamento 1994 come rammenta la sentenza citata a pag. 12 e come emerge anche dal Regolamento riferito all’anno 1996 che ha sostituito quello precedentemente in vigore dell’11 aprile 1994 (doc. _). L'art. 28 delle CGA del 1994 prevedeva in particolare che se il premio scaduto, o la partecipazione ai costi, non vengono pagati, nonostante i debiti richiami, l'agenzia competente procede all'incasso e può, se necessario, procedere al rigetto dell'opposizione nella procedura d'esecuzione (TCA 3 giugno 2002 in re __ citata, loc. cit.).

 

                                         In queste circostanze va applicato l'art. 16 LAVS sia per gli importi dovuti per i periodi in cui era ancora in vigore la LAMI, sia per quelli dovuti per i periodi successivi. Del resto anche nella sentenza 3 giugno 2002  __________ stessa aveva fatto riferimento alla perenzione di cinque anni riferendosi alla giurisprudenza qui sopra riportata. Anche alla luce della documentazione richiesta dal giudice delegato relativa alla regolamentazione in vigore precedentemente al 1994 di cui è cenno, __________ non ha prodotto nulla che permetta di fare riferimento ad una regolamentazione diversa rispetto a quella qui ritenuta.

 

                                         Ora, come visto in precedenza, dagli atti emerge che la Cassa ha chiesto il pagamento degli arretrati con una decisione formale del 5 giugno 2000. Tra queste partecipazioni ai costi arretrate ve ne sono conteggiate rispettivamente il 26 maggio 1992 ed il 5 novembre 1993 doc. _ a _ che appaiono palesemente di oltre 5 anni precedenti la decisione formale 5 giugno 2000 dell’amministrazione. __________ non ha prodotto agli atti, riferendosi alle partecipazioni in discussione, ulteriori e precedenti decisioni relative a queste partecipazioni. Non vi è traccia in questo senso nel plico doc. _ a _ e l'importanza di tali atti era nota alla Cassa proprio per la sentenza 3 giugno 2002 di questo TCA nella causa in re V. citata.

 

                                         Il 5 maggio 2000 __________ aveva fatto spiccare il precetto esecutivo __________ emesso dall’UEF di __________. A mente del TCA il precetto non ha valenza di decisione formale con la quale viene fissato il premio da versare o la partecipazione richiesta. L'art. 16 LAVS impone infatti di fissare i contributi tramite una decisione. Un precetto esecutivo non è pertanto sufficiente. Va poi rilevato che, proprio perché si tratta di perenzione e non di prescrizione, il termine non può essere interrotto tramite atti esecutivi.

 

Alla luce di quanto precede, dall’esame della documentazione prodotta da __________ emerge che le partecipazioni elencate nel doc. _ ai numeri 12 e 11, siccome conteggi antecedenti di oltre cinque anni la fine dell'anno in cui erano dovuti, partecipazioni esatte con la decisione 5 giugno 2000, non possono essere ritenuti dovuti da __________ siccome il credito dell’amministrazione è perento.

 

Da quanto precede si deve ritenere come gli importi delle partecipazioni richieste dalla Cassa appaiano tutti giustificati e non sono contestati d’altra parte dall’assicurato, gli stessi sono dovuti tranne gli importi conteggiati il 26 maggio 1992 ossia CHF 29,35 ed il 5 novembre 1993 ossia CHF 48,60. __________ deve quindi, a titolo di partecipazioni, l’importo di CHF 666,20.

 

                               2.8.   A proposito del supplemento di premio fissato dall’assicuratore in CHF -.20 negli anni 1998 e 1999 ed inizialmente (cfr. I) motivato con gli scopi di cui all’art. 18 cpv. 5 LAMal va qui rammentato come il legislatore federale, partendo dal presupposto che alcuni compiti legati all'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie non potessero essere adempiuti dai singoli assicuratori malattia, ha fissato nella LAMal, all’art. 18 cpv. 1, la creazione da parte degli assicuratori malattia di un'istituzione comune nella forma di una fondazione (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione dell'assicurazione malattia del 6 novembre 1991, all'articolo 15 del disegno di legge FF 1992 I 65).

 

                                         Adempiendo al compito stabilito all'art. 18 cpv. 1 LAMal, il Concordato degli assicuratori malattia svizzeri e l'Associazione svizzera degli assicuratori malattia e infortuni privati, hanno dato vita all'Istituzione comune LAMal con sede a Soletta (cfr. articolo 1 dell'atto di fondazione). L'atto di fondazione e i regolamenti dell'istituzione sono stati approvati, come stabilito all'art. 18 cpv. 1 LAMal, dal Dipartimento Federale dell'Interno. I compiti dell'istituzione comune sono enumerati all'art. 18 LAMal, e meglio:

 

"  2  L'istituzione comune assume i costi delle prestazioni legali in vece

    degli assicura­tori insolvibili.

3 Il Consiglio federale può assegnare all'istituzione comune altri compiti, segnata­mente in materia d'esecuzione di obblighi internazionali.

4   Gli assicuratori possono conferirle di comune accordo determinati compiti d'inte­resse generale, segnatamente d'ordine amministrativo e tecnico.

5   Per finanziare l'esecuzione dei compiti secondo i capoversi 2 e 4, gli assicuratori devono versare contributi all'istituzione comune, a carico dell'assicurazione sociale malattie. L'istituzione comune riscuote questi contributi e, in caso di pagamento tar­divo, un interesse di mora. L'importo dei contributi e dell'interesse di mora è stabi­lito dai regolamenti dell'istituzione comune.18

6   Il Consiglio federale disciplina il finanziamento dei compiti assegnati all'istitu­zione comune giusta il capoverso 3.

7   L'istituzione comune tiene conti distinti per ognuno dei compiti. Essa beneficia della stessa esenzione fiscale prevista per gli assicuratori (art. 17).      "

                                     

                                         Con effetto dal 1 giugno 2002, in concomitanza con l’entrata in vigore degli accordi bilaterali conclusi dalla Svizzera con l’UE in particolare con riferimento all’accordo sulla libera circolazione, la legge ha subito importanti modifiche nel senso che i compiti dell’istituzione comune sono stati così precisati:

 

"  2 L’istituzione comune assume i costi delle prestazioni legali in vece degli assicuratori insolvibili.

 

2bis L’Istituzione comune decide delle domande di esenzione dall’obbligo di assicurazione di beneficiari di rendite e dei loro familiari che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.

2ter Essa assegna a un assicuratore i beneficiari di rendite e i loro familiari che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia e che non hanno assolto tempestivamente l’obbligo di assicurazione.

2quater Essa assiste i Cantoni nell’applicazione della riduzione dei premi a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia, conformemente all’articolo 65a.

2quinquies Essa effettua la riduzione dei premi conformemente all’articolo 66a.

2sexies Essa può assumere dai Cantoni ulteriori compiti d’esecuzione contro indennità.

 

3 Il Consiglio federale può assegnare all’istituzione comune altri compiti, segnatamente in materia d’esecuzione di obblighi internazionali.

 

4 Gli assicuratori possono conferirle di comune accordo determinati compiti d’interesse generale, segnatamente d’ordine amministrativo e tecnico.

 

5 Per finanziare l’esecuzione dei compiti secondo i capoversi 2 e 4, gli assicuratori devono versare contributi all’istituzione comune, a carico dell’assicurazione sociale malattie. L’istituzione comune riscuote questi contributi e, in caso di pagamento tardivo, un interesse di mora. L’importo dei contributi e dell’interesse di mora è stabilito dai regolamenti dell’istituzione comune.

5bis La Confederazione assume il finanziamento dei compiti di cui ai capoversi 2bis–2quinquies.

 

6 Il Consiglio federale disciplina il finanziamento dei compiti assegnati all’istituzione comune giusta il capoverso 3.

 

7 L’istituzione comune tiene conti distinti per ognuno dei compiti. Essa beneficia della stessa esenzione fiscale prevista per gli assicuratori (art. 17).”

 

Per quanto qui d’interesse, visto il periodo cui si riferiscono i premi reclamati dall’assicuratore, andrebbe ritenuto il testo legale precedente le modifiche entrate in vigore il 1 giugno 2002 con la precisazione che la compensazione dei rischi tra assicuratori avviene a livello cantonale ed è eseguita dall’Istituzione comune (cfr. articolo 105 cpv. 3 LAMal). I compiti dell’Istituzione comune sono inoltre precisati nell’OAMal agli art. 19 a 22.

 

                                         Come indicato in precedenza per finanziare l'esecuzione di questi compiti, il cpv. 5 dell'art. 18 LAMal ha previsto che gli assicuratori devono versare all'Istituzione comune dei contributi, a carico dell'assicurazione sociale malattie. L'Istituzione comune provvede a riscuotere questi contributi e, in caso di pagamento tardivo, percepisce anche un interesse di mora. L'importo dei contributi e dell'interesse di mora è stabilito dai regolamenti dell'Istituzione comune.

 

                                         Come indicato l'Istituzione comune, fra i propri compiti, ha anche quello di assumere i costi delle prestazioni legali al posto degli assicuratori insolvibili (cfr. art. 18 cpv. 2 LAMal). Al riguardo, il Consiglio federale, nel suo Messaggio del 6 novembre 1991 concernente la revisione dell'assicurazione malattia, aveva osservato che era opportuno prevedere la creazione di un fondo di garanzia contro il rischio di insolvenza degli assicuratori, anche se la realizzazione di un'evenienza di questo tipo avrebbe dovuto essere alquanto rara.

                                         Il Consiglio di Fondazione dell'Istituzione comune LAMal ha deciso di creare un fondo d'insolvenza a partire dal 1998, che nel giro di un paio di anni avrebbe dovuto raggiungere l'ammontare di 50-60 milioni di franchi. Per ottenere questo importo il consiglio di fondazione ha stabilito per gli anni 1998, 1999 e 2000 un contributo annuale di fr. 2.- per ogni persona assicurata, mentre invece per l'anno 2001 il contributo annuale è stato fissato in fr. 1.- per ogni persona assicurata (cfr. rapporto di gestione 2001 dell'Istituzione comune LAMal, rapporto che in base all'art. 21 OAMal deve essere consegnato ogni anno all'UFAS).

 

                                         Il regolamento dell’Istituzione comune relativo alla presa a carico delle prestazioni legali al posto degli assicuratori insolvibili prevede, al punto 2, la creazione di un fondo di garanzia, costituito dai contributi versati dagli assicuratori in base all'art. 18 cpv. 5 LAMal e dal patrimonio delle casse malati organizzate secondo il diritto privato che si sono sciolte (art. 99 cpv. 3 LAMal), mentre al punto 6 precisa che il fondo d'insolvenza è formato dai contributi versati dagli assicuratori malattia in proporzione del numero di persone assicurate per le cure obbligatorie; l'importo del contributo da versare, come anche il termine di pagamento, sono fissati dal consiglio di fondazione.

 

                                         Dal canto suo il regolamento sull'esecuzione della coordinazione internazionale nell'assicurazione malattia prevede, al punto 3, che il finanziamento dei compiti dell'Istituzione comune in ambito internazionale spetta alla Confederazione in base all'art. 19 cpv. 3 terza frase OAMal; ai Cantoni in virtù dell'art. 18 cpv. 2 sexies LAMal ed agli assicuratori malattia in base all'art. 19 cpv. 3 prima frase OAMal. Anche in questo caso i costi sono presi a carico dagli assicuratori malattia proporzionalmente al numero di persone assicurate per le cure obbligatorie, compresi gli assicurati residenti in un paese membro della CE, in Islanda o in Norvegia.

 

                               2.9.   Alla luce di quanto precede occorre analizzare se il premio per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie che il Consiglio Federale approva  (art. 61 cpv. 4 LAMal) deve comprendere la parte dei costi che l’assicuratore può ripercuotere sull’assicurato e che deve poi destinare all’Istituzione comune ai sensi dell'art. 18 cpv. 5 LAMal.

                                         Questo TCA ritiene di dovere rispondere affermativamente.

                                         In effetti la legge appare chiara circa l’obbligo degli assicuratori di indicazione separata e dettagliata dei premi agli assicurati, con obbligo di indicazione specifica del premio per la copertura obbligatoria e con indicazione separata del premio per il caso d’infortunio. Per la fissazione del premio della copertura obbligatoria l’assicuratore deve trasmettere all’UFAS il preventivo dell’anno contabile in corso e di quello successivo e deve quindi produrre bilancio e conto d’esercizio. Tali formali e rigorose esigenze appaiono giustificate alla luce dell’obbligatorietà della copertura assicurativa e del conseguente obbligo di controllo e di verifica dei premi imposti all’insieme degli assicurati. Il premio così fissato deve quindi essere ritenuto comprensivo di tutto, anche dei contributi da versare, da parte dell’assicuratore, all’Istituzione comune (gli allibramenti alla stessa apparendo nei conti che l’assicuratore è astretto a presentare all’UFAS per l’approvazione dei premi fissati).

 

                                         Con scritto dell’11 dicembre 2002 il giudice delegato ha sottoposto alla direzione dell’UFAS i seguenti quesiti:

 

"  nella trattazione di alcuni incarti relativi alla Cassa Malati __________ di

__________ si impone il chiarimento di un fatto avente rilevanza giuridica.

__________ ha fissato, per un assicurato domiciliato in Ticino (a __________

per la precisione), i seguenti premi per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie:

 

nell’anno 1998 il premio fissato assommava (comprensivo del rischio d’infortunio)a CHF 245,40 con una franchigia di CHF 400.-. Al premio ____ ha aggiunto CHF -.20 a titolo di “contributo ai sensi dell’art. 18 cpv. 5 LAMal”. All’assicurato sono stati chiesti CHF 245,60 mensili.

 

nell’anno 1999 il premio assommava 257,80 (rischio d’infortunio compreso) con franchigia a CHF 400.-. Al premio __________ ha aggiunto CHF -.20 a titolo di “contributo ai sensi dell’art. 18 cpv. 5 LAMal”. All’assicurato sono stati chiesti CHF 258.-- mensili.

 

nell’anno 2000 il premio assommava (compreso il rischio d’infortunio), con una franchigia di CHF 400.- a CHF 270,40 cui nuovamente sono stati aggiunti CHF -.20 a titolo di “contributo ai sensi dell’art. 18 cpv. 5 LAMal”. All’assicurato sono stati chiesti CHF 270,60 mensili.

 

nell’anno 2001 il premio assommava, con una franchigia di CHF 1'500.-(compreso il rischio d’infortunio) a CHF 170,80 cui nuovamente sono stati aggiunti CHF -.20 a titolo

di “contributo ai sensi dell’art. 18 cpv. 5 LAMal”. All’assicurato sono stati chiesti CHF 171.-- mensili.

 

Il contributo ai sensi dell’art. 18 cpv. 5 LAMal – secondo quanto appare dalle corrispondenze della __________– è stato quindi aggiunto al premio approvato dal Consiglio Federale.

 

Vi sarei grato per un chiarimento in merito, in particolare è di rilievo accertare se, al momento della presentazione dei premi per la loro approvazione da parte dell’autorità federale, la Cassa Malati indica premi che comprendono anche i contributi ai sensi dell’art. 18 LAMal. Rispettivamente se è data la possibilità alla Cassa Malati (in questo caso alla __________) di aumentare il premio approvato dall’autorità federale con un supplemento fondandosi all’art. 18 cpv. 5 LAMal.

In particolare il cpv. 5 dell’art. 18 LAMal prevede che per finanziare i compiti fissati dalla legge e dall’ordinanza di cui si fa carico l’Istituzione comune (Fondazione che ha iniziato la sua attività il 1 gennaio 1996 sotto forma di Fondazione con sede a Soletta e denominata Istituzione comune LAMal) la legge prevede che gli assicuratori debbono versare dei contributi a carico dell’assicurazione obbligatoria." (cfr. doc. _)

 

L’UFAS dal canto suo ha evaso le richieste con lettera dell’8 gennaio 2003 nel seguente modo:

 

"  (…)

I premi approvati dall'UFAS sono da considerarsi premi netti nel senso che le contribuzioni secondo l'art. 18 al 5 LAMal sono comprese.

Contrariamente il montante annuo di CHF 2.40, concernente la contribuzione per la promozione della salute (art. 19 e 20 LAMal) e fissato dal CF, è contabilizzato dagli assicuratori secondo modalità differenti le quali non sono, tenuto conto della modesta somma, regolamentate dal legislatore; questo montante può essere chiesto dalla cassa malattia come supplemento al premio approvato." (cfr. doc._)

 

ciò che conforta e conferma le conclusioni di questo TCA.

 

                             2.10.   Come anticipato nelle considerazioni di fatto __________, con scritto del 12 febbraio 2003 al TCA, ha comunicato che:

 

"  (…)

E' giusto che, come indica l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali nella sua lettera dell'8 gennaio 2003, il contributo annuo di CHF 2.40 concerne la contribuzione per la promozione della salute. Secondo l'art. 20 cpv. 1 LAMal, questo contributo deve essere pagato da ogni persona soggetta all'obbligatorietà assicurativa ai sensi di tale legge. Questo contributo serve al finanziamento dell'Istituzione comune secondo l'art. 19 LAMal. Nella nostra risposta al ricorso del 15 ottobre 2002 e nella nostra lettera del 2 dicembre 2002 abbiamo erroneamente fatto riferimento all'art. 18 cpv. 5 LAMal. Purtroppo non ci è più possibile ricostruire come si è giunti a questo equivoco e chiediamo comunque di volerlo gentilmente scusare. Sulle relative fatture dei premi, come pure nel sistema d'informatica, l'importo di CHF -.20 al mese è corret­tamente registrato come contributo alla promozione della salute (CPS) (vedi caso n. 36.2002.132, allegato 9 alla risposta del 13 settembre 2002; caso n. 36.2002.87, allegato 10 alla risposta dei 2 settembre 2002). Questo contributo non è indicato soltanto sulle fatture dei premi, bensì anche sulle polizze che gli assicurati ricevono ogni anno." (cfr. doc. _)

 

                                         A non averne dubbio, dunque, __________ ha chiesto l'incasso del premio approvato - per i diversi anni in discussione - dal Consiglio Federale, premio cui ha aggiunto l'importo mensile di CHF -.20 non a titolo d'incasso degli importi di cui all'art. 18 cpv. 5 LAMal ma quale contributo alla promozione della salute.

 

                                         La dimostrazione di quanto precede sono i documenti dei conteggi richiamati dalla stessa amministrazione, da un lato, e l'importo percepito (annualmente CHF 2,40 contro gli importi di cui all'art. 18 cpv. 5 LAMal che assommavano a CHF 2.-- per poi scendere a CHF 1.-- annualmente).

 

                                         L'importo di CHF -.20 mensili va quindi ammesso quale supplemento al premio fissato dal CF, come rammenta in maniera pertinente l'UFAS nello scritto 8 gennaio 2003 più sopra riportato.

 

                                         Alla luce di questa circostanza il premio massimo al cui versamento era astretto il ricorrente nel corso del 1998 è di CHF 245,60, mentre per l’anno 1999 ammonta a CHF 258.--. Per gli anni precedenti, il premio per gli adulti con una franchigia di CHF 300.- era di CHF 169,30 per il 1996 mentre per l’anno successivo (1997) con la medesima franchigia e comprensivo dell’infortunio assommava a CHF 210,70 al mese.

 

                             2.11.   Alla luce di quanto precede il signor __________ deve essere  condannato al pagamento dei seguenti importi:

 

                                                      "Premi 1996 (12 mesi)                                                          169,30 x 12      2'031,60

                                                       Premi 1997 (12 mesi)                                                          210,70 x 12      2'528,40

                                                       Premi 1998 (12 mesi)                                                          245,60 x 12      2'947,20

                                                       Premi 1999 (12 mesi)                                                          258,--   x 12      3'096,--

                                                       Partecipazioni ai costi                                                                                  666,20

 

                                                       Per un totale di                                                                                          11'269,40. "

 

                             2.12.   La Cassa chiede inoltre il pagamento di spese amministrative e di sollecito per complessivi CHF 440.-.

 

                                         Come già rammentato in una sentenza del 23 aprile 2002 in re J (36.2001.64-66) relativa al medesimo assicuratore qui in causa, nella sentenza pubblicata in DTF 125 V 276 il TFA ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.

 

                                         Il TFA ha in particolare precisato:

 

"  Im gegensatz zu Art. 1 Abs. 2 KUVG, wonach sich die Krankenkassen nach ihrem Gutfinden einrichteten, soweit das Gesetz keine entgegestehenden Vorschriften enthielt, fehlt im neuen Recht ein entsprechender Hinweis auf eine Autonomie der Versicherer. Das Gesetzmässigkeitsprinzip hat das Autonomieprinzip abgelöst, indem das KVG die Krankenpfelgeversicherung in wesentlichen Bereichen vollständig und detailliert regelt (BGE 124 V 359 f. Erw 2d mit Hinweisen; zur sozialen Krankentaggeldversicherung vgl. Demgegenüber BGE 124 V 205 Erw. 3d). In Bereichen, in denen die gesetzliche Regelung nicht detailliert ist, sind kasseninterne Bestimmungen hingegen nicht von vornherein unzulässig (Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, S. 9; zurückhaltender Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Rz. 5). Davon geht auch Art. 12 Abs. 2 lit. b KVV aus, wonach die Krankenkassen dem Anerkennungsgesuch an das Bundesamt für Sozialversicherung allfällige allgemeine Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der Versicherten beizulegen haben.

Bezüglich der Erhebung von Mahngebühren beim Verzug in der Zahlung von Prämien und Kostenbeteilungen vertritt Eugster (a.a.O., Rz 341) die Auffassung, dass autonome Regelungen der Versicherer zulässig sind, sofern die versicherte Person die (unnötigen) Kosten schuldhaft verurscht hat und die Entschädigung angemessen ist (anders bezüglich Kosten, die beim Gesetzesvollzug notwendigerweise entstehen; vgl. Hiezu auch RKUV 1992 Nr. K 891 S. 72 Erw. 2b betreffend KUVG sowie SVR 1994 BVG Nr. 18 S. 47 Erw. 4 betreffend BVG). Nachdem die Durchsetzung der finanziellen Verpflichtungen der Versicherten gegenüber den Versicherern weder gesetzlich noch verordnungsmässig ausführlich geregelt ist und die Erhebung von Mahngebühren nicht in gesetzliche Ansprüche eingreift, kann dieser Auffassung gefolgt werden.

cc) Da Art. 12 Abs 4 der Allgemeinen Versicherungbedingungen (der Kasse) … die Erhebung von Umtriebsspesen bis zu einem Beitrag von Fr. 50.-- pro Fall bei Verletzung der Mitwirkungspflichten des Versicherten (Prämieninkasso/Leistungsauszahlung) ausdrücklich vorsieht und der Beschwerdeführer mehrmals gemahnt werden musste, erging der vorinstanzliche Entscheid, soweit er die Auferlegung von Mahn- und  Umtriebsspesen in der Höhe von ingesamt Fr. 70.-- schützt, zu Recht."

 

 

                                         In concreto le CGA prodotte dall’assicuratore (doc. _ a _ per gli anni in discussione) prevedono (art. 28 CGA 1996; art. 4.5 CGA 1997; art. 4.6 CGA 1998 e 1999) che i costi di una procedura d'incasso per via esecutiva e altre spese, sono addebitati all'assicurato in mora. Nel caso di una sollecitazione o di una procedura esecutiva è richiesto un indennizzo per i lavori amministrativi. Per cui, nel caso di specie, anche la richiesta delle spese di sollecito e amministrative va confermata alla luce dell’importanza del lavoro amministrativo cagionata dalla mora dell’assicurato riportata su più anni e dalle procedure resesi necessarie. L'importo di CHF 440.- appare proporzionato all'onere amministrativo provocato.

 

 

                             2.13.   Per quanto concerne l'incasso forzato di simili somme, il TFA ha più volte dichiarato applicabile alle casse malati (DTF 121 V 109ss.; RAMI 1983, p. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984, p.197), la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può rigettare un'eventuale opposizione ad un P. E. con una decisione formale riferentesi precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima aver formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, é dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF.

 

                                         Alla luce degli argomenti sviluppati in precedenza, la decisione su opposizione del 3 luglio 2002 della __________ merita tutela limitatamente all’importo complessivo di CHF 11'269,40 cui si aggiungono CHF 440.- per le spese amministrative rammentate, e quindi complessivamente CHF 11'709,40.

 

 

                                         Di conseguenza l’opposizione interposta al P.E. n. __________ dell'UE di __________ del 5 maggio 2000 è rigettata limitatamente all’importo di CHF 11'709,40. Alla creditrice sono inoltre dovute le spese esecutive.

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                 1.-   Il ricorso é parzialmente accolto e la decisione su opposizione 3 luglio 2002 è parzialmente confermata. Di conseguenza:

 

                                         1.1.    __________ è condannato a versare alla Cassa Malati __________ l'importo complessivo di CHF 11'709,40 per premi dal 1996 al 1999 e per partecipazioni, oltre alle spese esecutive.

 

                                         1.2.    Di conseguenza l'opposizione interposta al PE n. __________

dell'UE di __________ del 5 maggio 2000 è rigettata limitatamente all'importo di CHF 11'709,40.

 

                                 2.-   Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti