Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2002.130

 

cs/gm

Lugano

11 marzo 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

vista la petizione del 6 novembre 2002 interposta da

 

 

__________

rappr. da: __________

 

 

contro

 

 

 

Cassa malati __________

 

 

in materia di assicurazione contro le malattie

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

vista la risposta 20 gennaio 2003 della parte convenuta che propone la reiezione del gravame;

 

 

vista la lettera 27 febbraio 2003 del __________ del seguente tenore:

 

"                                       Facciamo seguito al ricorso presentato a nome e per conto del richiamato in oggetto per informavi che la convenuta Cassa Malati, con scritto 24.2, ha deciso di riconoscere l'indennità per malattia per il periodo 11.4.2002 - 23.4.2002.

Ciò premesso, e come richiesto dalla __________, ritiriamo la petizione presentata a nome e per conto del sig. __________. (…)" (cfr. Doc. _)

 

 

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

 

 

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

 

 

decreta                          1.   la causa è stralciata dai ruoli:

 

                                         2.   non si prelevano né tasse né spese;

 

                                         3.   intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

 

 

                                                                               Il giudice delegato

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Ivano Ranzanici