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Incarto n.
36.2002.00014

 

ir/nh

Lugano

5 marzo 2002

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Ivano Ranzanici

 

 

 

statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2002 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

le decisioni del 20 dicembre 2001 emanate da

 

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona, 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

ritenuto,                       -   che __________ ha postulato la concessione del sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria per gli anni 2001 e 2002;

 

                                     -   che l’Ufficio dell'assicurazione malattia ha respinto la richiesta dell’assicurato con decisione del 31 ottobre 2001;

 

                                     -   che avverso tale decisione __________ ha interposto ricorso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni in data 29 gennaio 2002;

 

                                     -   che in sede di risposta l’amministrazione ha comunicato che, in seguito a riesame, “i servizi amministrativi cantonali hanno completamente accolto le richieste della parte ricorrente, assegnando in particolare alla stessa il sussidio nell’assicurazione sociale contro le malattie per gli anni 2001 e 2002” (risposta di causa del 14 febbraio 2002);

 

                                     -   che l’Ufficio dell'assicurazione malattia ha comunicato all’assicurato il 12 febbraio 2002 la sua intenzione di concedere il sussidio;

 

                                     -   che il giudice delegato del TCA ha quindi interpellato l’assicurato in merito agli intendimenti dell’amministrazione ed in merito all’interesse giuridico al mantenimento del ricorso;

 

                                     -   che, in data 28 febbraio 2002, __________ ha comunicato al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni il ritiro dell’impugnativa in discussione;

 

                                     -   che il ritiro del gravame rende la procedura priva d’oggetto con conseguente suo stralcio senza conseguenza di carico di tasse e spese.

 

 

Per questi motivi

 

in applicazione degli art. 23 LPTCA, 352 cpv. 1 e 2 CPC, 58 cpv. 3 LPA

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso formulato il 29 gennaio 2002 da __________ è stralciato dai ruoli siccome divenuto privo di oggetto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                 3.-   Intimazione alle parti.

 

 

                                                                                Il giudice delegato

                                                                                del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                                Ivano Ranzanici