Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2002.27

 

cs

Lugano

22 novembre 2002

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

visto il ricorso del 1° marzo 2002 interposto da

 

 

__________

rappr. da: __________

rappr. da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 1° febbraio 2002 emanata da

 

Cassa malati __________

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

vista la risposta 2 aprile 2002 della parte convenuta;

 

 

rilevato che in data 20 novembre 2002 l'insorgente ha trasmesso al TCA uno scritto con il quale indica:

 

"                                                                               Le comunico che le parti hanno ora raggiunto un accordo transattivo che pone fine alla lite ed alla procedura ricorsuale evidenziata a margine.

 

                                                                               Allego in originale l'atto di transazione e La prego cortesemente di stralciare la causa dal ruolo." (doc. _)

 

preso atto della transazione del 12.11.2002/18.11.2002 del seguente tenore:

 

"                                                           TRANSAZIONE

 

tra la spett.le __________ Cassa malattia e infortuni della , ed il signor __________,

 

richiamati

 

- la decisione 14 novembre 2001 con la quale la __________ ha rifiutato il pagamento di un soggiorno presso il centro di cure di riabilitazione __________,

- l'opposizione 12 dicembre 2001 del signor __________,

- la decisione su opposizione 1/5 febbraio 2002 della __________,

- il ricorso 1. Marzo 2002 del signor __________ (inc. __________)

 

allo scopo di dirimere la vertenza mediante un accordo transattivo

 

 

si conviene quanto segue:

 

1.  La spett.le __________ assume, per il signor __________, le spese legate alle sedute, presso la __________, con il logopedista e con il fisioterapista. Il tutto, entro i limiti della legge, in particolare della LAMal e delle ordinanze allegate.

 

2.  Con quanto sopra il ricorso 1.3.2002 può essere stralciato per intervenuta transazione. Le eventuali spese con l'eventuale tassa di giustizia vengono assunte dalle parti in ragione di metà ciascuno. Le ripetibili sono compensate." (doc. _)

 

 

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto;

 

 

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

 

 

 

 

decreta                    1.   la causa è stralciata dai ruoli;

 

                                   2.   non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili;

 

                                   3.   intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge.

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato

 

                                                                           Ivano Ranzanici