RACCOMANDATA

 

 

Incarto n.
36.2002.00060

 

IR/cd

Lugano

6 febbraio 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 17 maggio 2002 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

le 13 decisioni del 18 aprile 2002 emanate da

 

Cassa malati __________

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

 

                               1.1.   __________, cittadina originaria di Santo Domingo, nata il __________ 1976 a __________ nella Repubblica Dominicana, si è unita in matrimonio con __________, cittadino svizzero nato a __________ nel 1966, il __________ 1998.

 

                                         Dal 1 gennaio 1999 __________ è assicurato alla Cassa Malati __________ per le cure medico sanitarie obbligatorie ai sensi della LAMal con un premio mensile da ultimo di CHF 274,80 (doc. _ riferito al periodo dal 1 gennaio 2002).

 

                                         __________ è stato in mora con il pagamento dei premi della Cassa Malattia motivo per cui sono stati emanati numerosi precetti esecutivi. La procedura esecutiva è sfociata nell’emanazione di attestati di carenza beni.

 

                                         L’assicuratore malattia si è quindi rivolto alla moglie dell’assicurato per il pagamento dei premi dovuti dal marito procedendo nei confronti della stessa con l’emanazione di precetti esecutivi, con l’emanazione di decisioni ai sensi dell’art. 80 LAMal e quindi con decisioni su opposizione.

 

                                         Più dettagliatamente l’amministrazione ha fatto emettere nei confronti della signora __________ i precetti esecutivi più sotto elencati per agli importi indicati e riferiti ad attestati di carenza beni ricevuti dalla Cassa a seguito di esecuzioni nei confronti del marito dell’escussa. Da osservare come per ogni esecuzione avviata nei confronti del marito per premi dovuti a partire dal gennaio 1999 sino alla fine di marzo del 2001 l’assicuratore si è visto intimare un attestato di carenza beni. Le esecuzioni avviate nei confronti della ricorrente __________ sono riferite unicamente al premio dell’assicurazione di base del marito e non alla copertura complementare.

 

 

Numero PE

 Importo  CHF

  Data

ACB __________

Periodo ass.

Composizione premio

__________

603.10

07.01.02

__________ del 30.01.02

05/06.99

LAMal 413,60 + spese esecutive e int.

__________

867.40

idem

__________ del 13.02.01

07/08/09.99

LAMal 620.40 + spese

esecutive e int.

__________

860.60

idem

__________ del 13.02.01

10/11/12.99

LAMal 620.40 + spese

esecutive e int.

__________

641.90

idem

__________ del 13.02.01

1/02.00

LAMal 435.60 + spese

esecutive e int.

__________

647.90

idem

__________ del 13.02.01

03.04.00

LAMal 435.60 + spese

esecutive e int.

__________

645.-

idem

__________ del 26.01.01

05/06.00

LAMal 435.60 + spese

esecutive e int.

__________

634.40

Idem

__________ del 30.01.01

03/04/99

LAMal 413.60 + spese

esecutive e int.

__________

659.20

idem

__________ del 29.05.01

07/08.00

LAMal 435.60 + spese

esecutive e int.

__________

655.55

idem

__________ del 29.05.01

09/10.00

LAMal 435.60 + spese

esecutive e int.

__________

651.50

idem

__________ del 29.05.01

11/12.00

LAMal 435.60 + spese

esecutive e int.

__________

665.20

idem

__________ del 29.10.01

01.02/01

LAMal 463.60 + spese

esecutive e int.

__________

377.15

idem

__________ del 29.10.01

03.01

LAMal 231.80 + spese

esecutive e int.

__________

583.-

idem

__________ del 30.01.01

1/02.99

LAMal 413.60 + spese

esecutive e int.

 

                                         Il credito complessivo della __________ nei confronti della signora __________, per i premi del marito arretrati, le spese esecutive gli interessi maturati nonché le spese amministrative, assomma a CHF 7'263,90.

 

                                         Per ogni esecuzione la Cassa ha emesso una decisione del seguente tenore:

 

"  DECISIONE SECONDO Art. 80 LAMal

Precetto esecutivo No __________

 

Gentile Signora,

 

abbiamo constatato che lei ha fatto opposizione al precetto esecutivo di cui sopra, il quale le à stato notificato per non aver pagato i premi e/o le partecipazioni.

 

Detta opposizione non è giustificata in quanto al momento della sua affiliazione alla nostra cassa malati, lei si è impegnato a pagare i premi come pure le partecipazioni previste dalla legge e ciò in conformità all'articolo 17 cpv. 2 delle condizioni generali della cassa.

 

(…)

 

Inoltre le facciamo presente che durante tutta la procedura esecutiva, lei è debitrice delle spese esecutive e di un interesse di mora del 5% sui premi arretrati.

 

Sulla base di quanto precede la presente vale come rigetto d'opposizione al precetto esecutivo menzionato.

 

La nostra decisione è conforme alla disposizione legali (art. 80 LAMal).

 

Vie di ricorso

 

La presente decisione avrà forza di cosa giudicata se non sarà impugnata mediante opposizione entro il termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione, debitamente motivata, dovrà essere fatta per iscritto e tramite invio raccomandato." (Doc. _)

                                        

                                         Tutte le decisioni datano del 20 febbraio 2002. A seguito di opposizione dell’escussa alle decisioni indicate l’assicuratore ha emesso le decisioni su opposizioni (13 complessivamente) ognuna riferita all’esecuzione contro la signora __________, tutte le decisioni datano del 18 aprile 2002 ed hanno analogo tenore, vi si legge in particolare:

 

"  (…)

Abbiamo costatato che lei ha interposto opposizione alla nostra decisione del 20 febbraio 2002 notificata tramite corrispondenza raccomandata, rigettando l'opposizione al precetto esecutivo citato a margine.

 

Con l'affiliazione alla nostra cassa malattia, il Signore __________ si è impegnato nel pagamento dei premi, cosi come le partecipazioni legali conformemente alle disposizioni previste dall'articolo. 17, cpv. 2, lett. a che prevede:

 

"L'assicurato paga i premi anticipatamente. Ne è lui stesso debitore. I premi, le franchigie o le partecipazioni sono pagabili entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione della fattura. Trascorso tale termine, la cassa può ricevere un interesse di mora cosi come le spese di richiamo."

 

Inoltre, secondo le direttive dell'Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona riguardando la richiesta di pagamento allo Stato dei premi LAMal e delle partecipazioni alle spese di cura legato all'assicurazione obbligatoria di base, l'articolo 4.8 "Assicurati coniugati" stipula che:

 

"Qualora un coniuge si opponesse alla procedura esecutiva sostenendo che nel proprio matrimonio vige la separazione dei beni, l'assicuratore potrà far riferimento alla giurisprudenza (STFA K142/95 29.05.1996). II regime matrimoniale verso cui i coniugi hanno optato è ininfluente ai fini della procedura in questione. Si rammenta che l'azione nei confronti del coniuge è ammessa se il contratto assicurativo è stato stipulato in costanza di matrimonio; e questo, come già rilevato, indipendentemente dal regime matrimoniale."

 

Nel suo caso, lei è sposata con il Signore __________ dal __________ 1998. II Signore __________ è assicurato presso la nostra cassa-malati a partire dal 1 gennaio 1999. Le nostre procedure esecutive contro lei stessa sono dunque giustificate secondo l'articolo 4.8 dell'Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona.

 

(…)

 

Inoltre le facciamo presente che durante tutta la procedura esecutiva, lei è debitrice delle spese esecutive e di un interesse di mora del 5% sui premi arretrati.

 

In base a quanto sopra, rigettiamo con la presente la sua opposizione e confermiamo la nostra decisione respingendo l'opposizione che lei ha formulato al precetto esecutivo citato a margine." (Doc. _)

                                     

                                         Con successiva indicazione dei rimedi di diritto.

 

                               1.2.   Con atto del 17 maggio, unico per tutte le decisioni su opposizione, la signora __________ si è aggravata a questo TCA, specificando di impugnare tutte e 13 le decisioni, indicando di non potere trovare applicazione la giurisprudenza federale citata nelle decisioni dell’assicuratore e relativa alla responsabilità della moglie per i debiti contratti dal marito con riferimento alla copertura assicurativa di base. __________ indica infatti di essersi sposata con __________ in data __________ 1998 ma di avere iniziato la vita in comune con il signor __________ unicamente a partire dal 15 giugno 2000. A sostegno di ciò la ricorrente ha prodotto la decisione della Sezione  dei permessi e dell’immigrazione di Bellinzona da cui si deduce l’autorizzazione per il rilascio del visto d’entrata per ricongiungimento familiare per “Vivere con il coniuge”, rispettivamente lettera della medesima Sezione del 15 maggio 2000 con cui si comunica al signor __________:

 

"  Ci riferiamo alla vostra richiesta ed al riguardo vi comunichiamo che

abbiamo autorizzato l'entrata in Svizzera della persona indicata a margine.

 

Al suo arrivo nel nostro cantone essa dovrà annunciarsi, al più tardi entro otto giorni, al competente Ufficio regionale degli stranieri per regolare le proprie condizioni di dimora." (Doc. _)

                                     

                                         In conclusione la ricorrente postula l’accoglimento del gravame e l’accertamento che la signora __________ non è debitrice dei debiti per le coperture obbligatorie LAMal del marito antecedenti il 15 giugno 2000.

 

                               1.3.   Dal canto suo l’assicuratore ha postulato la reiezione dell’impugnativa con scarne osservazioni del 10 giugno 2002.

 

                                         Alla ricorrente è stata offerta la possibilità di formulare ulteriori osservazioni e di proporre l’assunzione di nuove prove. Nel corso dell'istruttoria il giudice delegato ha sentito la ricorrente nell'ambito di un'udienza di discussione di causa il 9 luglio 2002. La signora __________ ha precisato che:

 

"  Mi sono sposata il __________1998 e dopo il matrimonio sono rimasta a

Santo Domingo. Sono rimasta lì per completare la mia formazione scolastica e anche per aspettare il permesso per venire in Svizzera. Subito dopo il matrimonio abbiamo chiesto sia qui in Svizzera che alla rappresentanza Svizzera a Santo Domingo l'emanazione di un permesso per venire in Svizzera.

Ci sono voluti 2 anni per ottenere il permesso e con data 12.5.2000 è stato rilasciato il permesso per ricongiungimento famigliare.

Sono entrata in Svizzera il 15 luglio perché mio marito mi ha raggiunto laggiù per fare le vacanze.

Durante questi due anni i sig.ri __________ indicano che il marito si è recato alcune volte nella Repubblica Domenicana per rendere visita alla moglie e per portare il figlio avuto da una precedente relazione.

Durante i due anni successivi al matrimonio la sig.ra non è mai venuta in Svizzera nemmeno con un permesso quale turista.

 

Il sig. __________ precisa che il mese successivo al suo matrimonio, una volta rientrato, il datore di lavoro ha sciolto il rapporto di lavoro ciò che ha creato delle difficoltà evidenti.

La volontà nostra era quella di venire quanto prima in Svizzera per vivere una nostra vita coniugale.

Non abbiamo figli in comune. Il sig. __________ precisa di essere disoccupato dal maggio 1998 e la sig.ra indica di lavorare come operaia rifinitrice in una fabbrica a fr. 9.-- all'ora con un salario mensile di ca. 1600 franchi.

Il sig. __________ aggiunge che, avendo terminato l'ultimo termine quadro della disoccupazione, ha chiesto l'intervento della pubblica assistenza." (cfr. doc. _)

 

                                         Dal canto suo la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha prodotto copia del visto 12 maggio 2000 con scritto 17 luglio 2002.

 

                                         In diritto

                                     

                               2.1.   Oggetto della lite è l'obbligo di __________ di tacitare, a titolo solidale, i premi per l'assicurazione malattia sociale secondo la LAMal, dovuti dal marito __________ sino alla fine di marzo 2001. La ricorrente contesta questo obbligo adducendo di avere vissuto almeno sino al 15 giugno 2000 separata dal marito.

 

                                         Giusta l'art. 61 LAMal, l'assicurato è tenuto al pagamento dei premi fintanto che dura l'affiliazione (art. 89-92 OAMal; cfr. STFA 30.6.1998 in re M. e P. c. C.M.H., inedita).

                                         Il pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi da parte dell'assicurato è necessario per il finanziamento dell'assicurazione malattia (art. 60 LAMal) e quindi per l'esecuzione della legge; secondo la volontà del legislatore gli assicuratori malattia devono quindi far valere le proprie pretese in via esecutiva secondo la LEF (cfr. art. 88 cpv. 1 e 2 LAMal; art. 80 LAMal; DTF 125 V 273 consid. 6c).

                                         In caso di mora dell'assicurato l'art. 9 OAMal (nella sua versione in vigore sino al 31.12.2002) prevede che

 

"  1 Se, nonostante diffida, l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi scaduti, l’assicuratore deve promuovere una procedura esecutiva. Se questa sfocia in un attestato di carenza di beni, l’assicuratore ne informa la competente autorità d’assistenza sociale. Sono salve le disposizioni cantonali che contemplano la previa notifica all’autorità preposta alla riduzione dei premi".

 

                                         Per l'art. 20 cpv. 1 LCAMal, inoltre, il Consiglio di Stato designa l'autorità di assistenza sociale per il pagamento dei crediti irrecuperabili relativi alle prestazioni obbligatorie previste dalla legislazione federale.

 

                                         Per il capoverso 3, prima di procedere al pagamento dei crediti irrecuperabili, l'istanza competente applica il sussidio per la riduzione dei premi.

 

                                         Per l'art. 21 LCAMal, inoltre, l'istanza designata dal Consiglio di Stato esige che l'assicuratore promuova una nuova procedura esecutiva, se è a conoscenza di circostanze che lo giustificano.

 

                                         Per l'art. 82 cpv. 1 del relativo Regolamento d'applicazione l’assicuratore malattie che a seguito della procedura esecutiva di cui alla LCAMal ottiene un attestato di carenza di beni definitivo o un certificato di insolvenza, può chiedere all’Istituto delle assicurazioni sociali il pagamento dei crediti irrecuperabili, incluse le spese esecutive, ma esclusi gli interessi.

 

                                         Per il capoverso 4 l'Istituto delle assicurazioni sociali emana le direttive di procedura.

 

La cifra 4.2. delle direttive emanate il 31 maggio 1999 dall'IAS relative alla richiesta di pagamento allo Stato dei premi LAMal e delle partecipazioni alle spese di cura legate all'assicurazione obbligatoria prevede che

 

"  Se per un assicurato fossero stati rilasciati due attestati di carenza di beni in un periodo di 24 mesi (dal momento della richiesta di pagamento allo Stato), l'assicuratore malattie è dispensato dall'avviare una nuova procedura esecutiva, sempre che produca una dichiarazione di insolvenza rilasciata dall'UEF.

 

osservazione

L'assicuratore malattie che dopo due procedure esecutive promosse nell'arco di 2 anni ha ottenuto due attestati di carenza di beni (ACB), deve richiedere, per le istanze di pagamento seguenti, il rilascio di una dichiarazione d'insolvenza all'UEF, in quanto si presume che anche successive procedure sfoceranno sempre in ACB. Ciò per evitare inutili spese esecutive.

Lo Stato non riconoscerà più le spese esecutive per una terza o ulteriori procedure esecutive promosse sempre nel corso dei 24 mesi."

 

ed ancora, alla cifra 4.8. delle medesime direttive:

 

"  In ossequio alla giurisprudenza oggi conosciuta, se viene rilasciato un attestato di carenza di beni (ACB) o una dichiarazione di insolvenza per assicurati coniugati, la procedura esecutiva o il rilascio della dichiarazione di insolvenza deve essere richiesto anche per il coniuge quando il contratto assicurativo è stato sottoscritto durante li periodo matrimoniale. Se per contro il contratto assicurativo è stato stipulato prima del matrimonio, la procedura esecutiva nei confronti dell'altro coniuge non è ammessa.

In situazione di procedura esecutiva ammessa nei confronti dell'altro coniuge, non entra in linea di conto il tipo di regime matrimoniale (in particolare non è tenuta in considerazione un'eventuale separazione dei beni)."

 

                               2.2.   Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali. Egli ne deve tuttavia tenere conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono una interpretazione delle disposizioni legali applicabili.

                                         D'altro canto, il giudice se ne deve scostare quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16, DLAD 1992, p. 91, DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss;

                                         Duc-Greber, "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", pag. 296-297).

 

                                         Secondo la giurisprudenza inoltre tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32; DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

                               2.3.   Nel merito, in via preliminare, occorre porre in evidenza che la questione in esame va risolta alla luce del diritto privato, nella misura in cui esso è compatibile con il diritto delle assicurazioni sociali, non prevedendo la LAMal alcunché in tal senso (RAMI 1993 p. 85 consid. 2b; DTF 119 V 16).

 

 

                               2.4.   Per l'art. 163 CCS, intitolato mantenimento della famiglia,

 

"  1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.

2 Essi s’intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro.

3 In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell’unione coniugale e della loro situazione personale".

 

                                         Secondo l'art. 166 CCS

 

"  1 Durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.

2 Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta l’unione coniugale soltanto se:

1.

è stato autorizzato dall’altro o dal giudice;

2.

l’affare non consente una dilazione e l’altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.

3 Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro".

 

                                         Il TF e il TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento della famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CCS (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI 2/2000 p. 79 cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster, Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, p. 182 no. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre considerati come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CCS (Eugster op. cit. p. 182 e giurisprudenza federale citata alla N 815). Di conseguenza, alla luce dell'art. 166 cpv. 3 CCS, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83).

                                     

                                         Recentemente il TFA, con sentenza 18 ottobre 2002 (K 60/00), ha precisato la sua giurisprudenza nei seguenti termini:

 

"  (…)

Nach herrschender Lehre erfasst der Unterhalt nach Art. 163 Abs. 1 ZGB als Haushaltskosten alle grundlegenden Bedürfnisse, insbesondere auch die Versicherungen (Kranken-, Unfall-, Lebens-, Haftpflichtversicherungen) (Berner Kommentar, Das Familienrecht, 2. Teilband, N 9 zu Art. 163). Zu diesem Unterhaltsbedarf gehören somit die Versicherungen und die Beiträge von Ehefrau und Ehemann an Sozialversicherungen im weitesten Sinn, namentlich die Prämien für Krankenkassen (Hasenböhler, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, N 8 und 11 zu Art. 163; Zürcher Kommentar, Das Familienrecht, Teilband II 1c, N 34 zu Art. 163; Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, S. 219 N 473). Stellen könnte sich lediglich die - vorliegend unerhebliche - Frage, ob die obligatorische soziale Krankenversicherung (Grundversicherung) als ausreichend anzusehen ist, oder ob - angesichts der Prämienhöhe - Zusatzversicherungen in den Unterhaltskosten eingeschlossen sind (Berner Kommentar, N 16 ff. zu Art. 163 und N 54 zu Art. 166; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, a.a.0. S. 193 N 400 und S. 220 N 473; Hausheer/Geiser/Kobel, Das Eherecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, S. 60 N 08.06).

 

Auch die Frage, ob der Abschluss einer Krankenversicherung den laufenden Bedürfnissen der Familie im Sinne von Art. 166 Abs. 1 ZGB zuzuordnen ist, wird nach herrschender Lehre bejaht (Hasenböhler, a.a.0. N 7 zu Art. 166; Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Eherechts, S. 191 N 18.07). Der Radius des laufenden Familienbedarfs erstreckt sich namentlich auf die Versicherung der Familienmitglieder bei einer Krankenkasse (Zürcher Kommentar, Das Familienrecht, Teilband II 1c, N 39 zu Art. 166). Die Bedürfnisse der Familie nach Art. 166 Abs. 1 ZGB betreffen zwar den Unterhalt gemäss Art. 163 ZGB. Diesem kommt aber eine umfassendere Bedeutung zu (BGE 119 V 24 f. Erw. 6). So bedeutet der Unterhalt nach Art. 163 ZGB auf alle Fälle die obere Begrenzung für die Bedürfnisse der Familie. Der Abschluss von Versicherungen für die Familienmitglieder (insbesondere Krankenversicherung) und die entsprechenden Prämien gehören daher zu den Bedürfnissen der Familie gemäss Art. 166 ZGB im Sinne der Gewährleistung einer ausreichenden Grundversorgung (Berner Kommentar, Das Familienrecht, 2. Teilband, N 38, 39a und 40 zu Art. 166). Diesbezüglich wollte der Reformgesetzgeber von Art. 166 Abs. 3 ZGB die Haftung spiegelbildlich zur Vertretungsbefugnis regeln und in beiden Bereichen die Gleichstellung der Ehegatten verwirklichen. Er hat deshalb neu eine primäre und gleichrangige Haftung der Ehegatten eingeführt. Jeder von ihnen verpflichtet durch sein rechtsgeschäftliches Handeln sowohl sich persönlich als auch den anderen. Diese Solidarhaftung wird bereits bei Vorhandensein der objektiven Voraussetzungen gemäss Art. 166 Abs. 1 oder 2 ZGB ausgelöst, unabhängig davon, in wessen Namen der handelnde Ehegatte tätig wurde und ohne Rücksicht darauf, ob der Dritte vom Verheiratetsein seines Vertragspartners wusste oder nicht (Hasenböhler, a.a.0. N 19 zu Art. 166).

 

(…)

 

Gemäss Vorinstanz würde die Anwendung der in BGE 119 V 16 publizierten Rechtsprechung nach Einführung des Obligatoriums unter Umständen zu einer ungleichen Behandlung der Versicherten führen. Wenn eine versicherte Person nach dem 1. Januar 1996 heirate und nach der Eheschliessung bei der gleichen Krankenkasse bleibe, hafte der Ehepartner nicht für Prämien des anderen Ehegatten, die nach der Heirat fällig wurden. Dagegen sei der Ehegatte solidarisch haftbar, wenn der andere Ehegatte nach der Heirat den Krankenversicherer wechsle. Dass die Prämien für die obligatorische Krankenpflegeversicherung das gesamte Familieneinkommen tangieren - und damit beide Ehegatten für

die Prämien der obligatorischen Versicherung solidarisch

haften -, könne auch aus der Regelung betreffend Prämienverbilligung geschlossen werden. Das Krankenversicherungsgesetz sehe eine Prämienverbilligung  für

Versicherte in bescheidenen Verhältnissen vor (Art.

65 KVG). Davon sollen der Versicherte und seine Familienangehörigen profitieren. Für die Auszahlung von Prämienverbilligung sei nicht relevant, ob die Kassenmitgliedschaft während des Zusammenlebens oder im Hinblick auf die Heirat erlangt wurde. Massgebend seien vielmehr die finanziellen Verhältnisse, insbesondere das steuerbare Einkommen einer Familie. Werde die ganze Familie mit Prämienverbilligungen begünstigt, unabhängig vom Zeitpunkt, in dem das Versicherungsverhältnis begründet wurde, seien ebenfalls die Prämien für die obligatorische Krankenpflegeversicherung als Auslage für die laufenden Bedürfnisse der Familie, unbeachtlich des Zeitpunktes des Abschlusses des Versicherungsverhältnisses, zu betrachten. Schliesslich sei zu beachten, dass die Beiträge von Ehefrau und Ehemann an

Sozialversicherungen zum Unterhaltsbedarf nach Art. 163 ZGB gehören.

 

(…)

 

Auf Grund dieser Ausführungen und nachdem auf den 1. Januar 1996 das Obligatorium der Krankenpflegeversicherung eingeführt wurde, kann an der bisherigen Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts nicht festgehalten werden. In der Tat ist zu beachten, dass nach neuem Recht jede Person mit Wohnsitz in der Schweiz versicherungspflichtig ist, weshalb sie bei der Heirat nach dem 1. Januar 1996 ohnehin eine obligatorische Versicherung abgeschlossen hat. Die daraus anfallenden Prämien stellen daher voraussehbare Auslagen dar, die im Budget eines Haushaltes zu berücksichtigen sind. Diese Lösung rechtfertigt sich sodann auch unter Beachtung des Gleichbehandlungsgebots und der Regelung betreffend Prämienverbilligung sowie in Anbetracht der Tatsache, dass die Beiträge von Ehefrau und Ehemann an Sozialversicherungen zum Unterhaltsbedarf nach Art. 163 ZGB gehören.

 

 

Daraus folgt, dass die solidarische Haftung des für Beitragsschulden belangten Ehegatten im Sinne von Art. 166 Abs. 1 und 3 ZGB nach Einführung der obligatorischen Krankenversicherung ungeachtet dessen eintritt, ob das der Beitragsforderung zugrunde liegende Versicherungsverhältnis während des ehelichen Zusammenlebens oder im Hinblick auf familiäre Bedürfnisse begründet worden ist."

 

                                         In sostanza i coniugi che sono nella necessità di instaurare relazioni con terze persone nell’interesse della coppia o della famiglia – compresa la necessità di una assicurazione di base per la copertura delle malattie - rappresentano l’unione coniugale nella misura in cui gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente rappresentato dall’altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale per i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell’unione coniugale, occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti della famiglia.

 

                                         Il potere di rappresentanza cessa quando sia sospesa la vita in comune dei coniugi (v. Henry Deschnaux, Paul-Henry Steinauer e Margareta Baddeley, op. cit., no. 363 e segg. pag. 179 e segg.). Occorre allora chiedersi cosa succeda in caso di sospensione della vita in comune dei coniugi per i debiti contratti nei confronti dei terzi in buona fede. Il Messaggio del Consiglio Federale (1979, no. 215.21 e no. 182) relativo alla modifica della norma in questione non risolve la questione mentre la più recente dottrina ritiene che non debba essere protetta la buona fede del terzo contraente al fine di non avvantaggiarlo indebitamente nella sua veste di creditore, da un lato, e per la necessaria protezione del coniuge del debitore (in questo senso: Gilles Petitpierre et al. In FJS103 a 106, in particolare 104, Ginevra 1988; M. Stettler, Droit Civil III, Effets généraux du mariage (art. 159 – 180 CC), Friborgo, 1992, n. 175; C. Hegnauer e P. Breitschmid: Grundriss des Eherechts, 3. Ed., Berna 1993, n. 18.05; V. Bräm e F. Hasenböhler, Das Familienrecht: Die Wirkung der Ehe im allgemeinen (art. 159 – 180), commentario zurighese, Tomo II/1c, 3 ed., Zurigo 1993 – 1997, n. 29 ad art. 166; ed altri; contra Henry Deschnaux, Paul-Henry Steinauer e Margareta Baddeley, op. cit., no. 367)

 

                                         In proposito Eugster (op. cit., p. 182 N 817) precisa, rinviando a DTF 119 V 24 consid. 6a che

 

"  Die Vertretung der ehelichen Gemeinschaft und damit die solidarische Haftung entfällt mit Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes ohne Rücksicht auf den guten Glauben des Dritten. Die Aufhebung des gemeinsamen Haushalts bedarf keiner richterlicher Bewilligung (Hegnauer/Breitschmid, p. 180ss N 17.45, 17.46, 18.05)."

 

                                         Questo TCA si è allineato alla convincente opinione della dottrina maggioritaria, che vuole evitare di avvantaggiare immotivatamente il creditore in caso di debito dovuto da coniugi di fatto separati e che tende comunque alla protezione del coniuge separato del debitore, in un caso recente (TCA __________ in re C. ancora sub judice) in cui due coniugi - dopo il matrimonio - avevano interrotto la vita in comune a seguito di un tentativo di conciliazione fallito dinanzi al Pretore. In quella sentenza era stato ritenuto come non fosse:

 

"  sempre di meridiana evidenza accertare quando due coniugi non vivono più in comune. La sospensione della vita comune potrà risultare sia da una decisione giudiziaria che da un accordo delle parti rispettivamente ancora dalle circostanze. Si tratta sostanzialmente di casi in cui i coniugi non intendono più mantenere una vita coniugale rispettivamente i casi in cui la stessa ha cessato di sussistere. Come detto una distinzione netta non sempre appare evidente, come rammentano Henry Deschnaux, Paul-Henry Steinauer e Margareta Baddeley, op. cit., nota 25a pié della pagina 179:

 

"  la volonté des époux de maintenir l’union en tant que communauté de destin est particulièrement importante pour déterminer si le pouvoir de représentation au sens de l’art. 166 subsiste alors qu’une vie de couple n’est pas possible (séjour prolongé dans à l’hôpital ou en prison).”

 

                                         Come indicato, quindi, una volta accertato il venire meno di una vita in comune dei coniugi cessa la rappresentanza dell’unione coniugale e la solidarietà degli sposi per i debiti contratti da uno di essi.

 

                                         Da osservare come, nel caso di specie, i coniugi non abbiano iniziato la loro vita in comune con il matrimonio tra loro contratto il __________ 1998, pur avendone l’intenzione come dichiarato in sede d'udienza e come la successiva richiesta e concessione del permesso 12 maggio 2000 da parte della sezione degli stranieri e dell’immigrazione dimostra. La moglie ha potuto raggiungere il marito, domiciliato ad __________, unicamente a seguito della concessione del permesso di ricongiungimento familiare da parte della preposta autorità di polizia degli stranieri. In sede di audizione del 9 luglio 2002 è stata accertata la volontà di convivere della coppia e l'impedimento dovuto a forza maggiore (permesso di polizia). Vi sono state delle visite ed è accertato che

 

"  La volontà nostra era quella di venire quanto prima in Svizzera per

vivere una nostra vita coniugale."

 

                                         come poi avvenuto.

 

                                         Appare quindi certo che sino almeno al 12 maggio 2000 (ed ancora siano all’effettiva entrata in territorio elvetico della signora __________) tra i coniugi non vi sia stata possibilità giuridica di convivenza, ossia i signori __________ non hanno convissuto nella stessa dimora poiché la signora – cittadina dominicana – in quel periodo era forzatamente all’estero ed il marito ad __________. Nel lasso di tempo tra il matrimonio e l'arrivo ad __________ della signora  __________ i coniugi hanno vissuto separati per forza maggiore. Questo TCA deve ritenere che la loro volontà era quella – appena possibile – di condividere la medesima dimora contrariamente a quanto avvenuto nel caso citato nella sentenza TCA __________. Nella fattispecie occorre considerare, ai fini della rappresentanza del coniuge che ha contratto l’assicurazione malattia dopo la conclusione del matrimonio, non solo l’effettiva convivenza, ossia il sussistere di una dimora comune tra i coniugi a partire dal giugno 2000, ma anche:

 

"  La volonté des époux de maintenir l’union en tant que communauté de destin est particulièrement importante pour déterminer si le pouvoir de représentation au sens de l’art. 166 subsiste alors qu’une vie de couple n’est pas possible” Henry Deschnaux, Paul-Henry Steinauer e Margareta Baddeley, op. cit., nota 25a pié della pagina 179:

 

                                         Nel caso in esame il matrimonio è stato contratto il __________ 1998 ed una vita comune è stata possibile solo dopo che ostacoli giuridici relativi al permesso di soggiorno ed al diritto  d'entrata in Svizzera della sposa sono stati rimossi ed è stato possibile alla ricorrente giungere in Ticino, ad __________, nell’appartamento di Via __________ con il marito. Si deve quindi ritenere una valida rappresentanza dell’unione coniugale da parte del marito, e quindi una responsabilità della moglie per i debiti contratti dal signor __________ nell’ambito delle sue coperture obbligatorie LAMal. Infatti, come dimostra l'istruttoria (richiesto permesso soggiorno, dichiarazioni all'udienza), la volontà dei coniugi era quella di ricongiungersi e di condividere – come in realtà fanno oggi – la dimora. La mancanza di vita in comune durante il lasso di tempo dal __________ 1998 al giugno 2000 non era dovuto alla volontà dei coniugi bensì a cause di forza maggiore, equiparabili ad un prolungato soggiorno in ospedale od in istituto come rammenta la dottrina citata. In questo senso deve quindi essere ammessa valida rappresentanza e quindi solidarietà della moglie nel debito contratto dal marito verso __________.

 

                                         La signora __________ deve quindi essere ritenuta responsabile per il pagamento dei premi di base dell’assicurazione malattia del marito nel periodo 1 gennaio 1999 sino al 31 marzo 2001 come alla tabella riportata sub. 1.1.

 

                               2.5.   Pure le spese addebitate dalla Cassa malati nella decisioni impugnate, possono essere riconosciute.

                                         Secondo la giurisprudenza è infatti ammissibile imputare costi di diffida proporzionali in caso di ritardo nel pagamento dei premi, come già accadeva nel vecchio diritto, ciò se vi è una base legale in tal senso nelle disposizioni della Cassa (RAMI 1999 KV 88 p. 440; cfr. G. Eugster, Krankenversicherung in Koller, Müller, Rhinow, Zimmerli, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, U. Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, p. 185 no. 185).

 

                                         In concreto l’assicuratore prevede l'addebito dei costi amministrativi (spese di sollecitazione in caso di ritardo del pagamento dei premi e della partecipazione alle spese) all'art. 17 delle CGA come rammenta in maniera non contestata da parte dell’assicurata la decisione su opposizione. Ne discende che le spese poste a carico del marito in sede esecutiva, debbono essere riconosciute e poste a carico della ricorrente nei cui confronti l’amministrazione non ha posto a carico alcuna spesa direttamente.

 

                                         Per quanto attiene agli interessi l'importo ritenuto nell’esecuzione del marito è addebitabile allo stesso ed è adeguato (cfr. RAMI 1999 KV 88 p. 440), pertanto può essere confermato come d’altra parte lo sono le spese esecutive.

                                         Ne discende che rettamente alla __________ vanno riconosciute a carico della ricorrente, siccome debitamente comprovate e dovute, le seguenti somme:

 

Tutti PE del 7.1.2002

Importo

Periodo ass.

Composizione premio

__________

fr. 603.10

05/06.99

LAMal 413.60

+ spese esecutive e int.

__________

fr. 867.40

07/08/09/.99

LAMal 620.40

+ spese esecutive e int.

__________

fr. 860.60

10/11/12.99

LAMal 620.40

+ spese esecutive e int.

__________

fr. 641.90

1/02.00

LAMal 435.60

+ spese esecutive e int.

__________

fr. 647.90

03.04.00

LAMal 435.60

+ spese esecutive e int.

__________

fr. 645.-

05/06.00

LAMal 435.60

+ spese esecutive e int.

__________

fr. 634.40

03/04/99

LAMal 413.60

+ spese esecutive e int.

__________

fr. 659.20

07/08.00

LAMal 435.60

+ spese esecutive e int.

__________

fr. 655.55

09/10.00

LAMal 435.60

+ spese esecutive e int.

__________

fr. 651.50

11/12.00

LAMal 435.60

+ spese esecutive e int.

__________

fr. 665.20

01.02/01

LAMal 463.60

+ spese esecutive e int.

__________

fr. 377.15

03.01

LAMal 231.80

+ spese esecutive e int.

__________

fr. 583.-

1/02.99

LAMal 413.60

+ spese esecutive e int.

 

                                         Per ognuno di detti importi va rigettata l’opposizione interposta al PE cui la cifra si riferisce e ciò in virtù della costante prassi e giurisprudenza (cfr. in particolare TFA 109 V 46 e segg. e TFA 121 V 109). Il ricorso va respinto. Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                         §    __________ è condannata al pagamento alla Cassa Malati __________ dei seguenti importi:

 

                                              fr. 603.10  per i premi dovuti dal marito nei mesi       05/06.99

                                              fr. 867.40  per i premi dovuti dal marito nei mesi  07/08/09.99

                                              fr. 860.60  per i premi dovuti dal marito nei mesi  10/11/12.99

                                              fr. 641.90  per i premi dovuti dal marito nei mesi       01/02.00

                                              fr. 647.90  per i premi dovuti dal marito nei mesi       03/04.00

                                              fr. 645.-     per i premi dovuti dal marito nei mesi       05/06.00

                                              fr. 634.40  per i premi dovuti dal marito nei mesi       03/04.99

                                              fr. 659.20  per i premi dovuti dal marito nei mesi       07/08.00

                                              fr. 655.55  per i premi dovuti dal marito nei mesi       09/10.00

                                              fr. 651.50  per i premi dovuti dal marito nei mesi       11/12.00

                                              fr. 665.20  per i premi dovuti dal marito nei mesi       01/02.01

                                              fr. 377.15  per i premi dovuti dal marito nei mesi            03.01

                                              fr. 583.-     per i premi dovuti dal marito nei mesi       01/02.99

 

                                         §§ Sono rigettate le opposizioni interposte da __________ ai precetti esecutivi numeri

                                               __________ del 7 gennaio 2002 per fr. 603.10

                                               __________ del 7 gennaio 2002 per fr. 867.40

                                              __________ del 7 gennaio 2002 per fr. 860.60

                                              __________ del 7 gennaio 2002 per fr. 641.90

                                              __________ del 7 gennaio 2002 per fr. 647.90

                                              __________ del 7 gennaio 2002 per fr. 645.-

                                              __________ del 7 gennaio 2002 per fr. 634.40

                                              __________ del 7 gennaio 2002 per fr. 659.20

                                              __________ del 7 gennaio 2002 per fr. 655.55

                                              __________ del 7 gennaio 2002 per fr. 651.50

                                              __________ del 7 gennaio 2002 per fr. 665.20

                                              __________ del 7 gennaio 2002 per fr. 377.15

                                              __________ del 7 gennaio 2002 per fr. 583.-

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti