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Raccomandata |
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Incarto n.
ir/gm |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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visto il ricorso del 7 novembre 2003 formulato da
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__________
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contro |
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la decisione del 16 ottobre 2003 emanata da |
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Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
letti ed esaminati gli atti;
vista la lettera 28 novembre 2003 della parte convenuta che precisa di avere emanato una nuova decisione che annulla e sostituisce quella qui impugnata, riconoscendo il diritto dell'assicurato al sussidio richiesto per l'anno 2003 (cfr. Doc. _ e _);
ricordato che, ai sensi dell'art. 3a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche il ricorrente, con scritto 3 dicembre 2003, ha comunicato il ritiro del ricorso (cfr. Doc. _);
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici