Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2003.100

 

ir/gm

Lugano

4 dicembre 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

visto il ricorso del 7 novembre 2003 formulato da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 16 ottobre 2003 emanata da

 

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

vista la lettera 28 novembre 2003 della parte convenuta che precisa di avere emanato una nuova decisione che annulla e sostituisce quella qui impugnata, riconoscendo il diritto dell'assicurato al sussidio richiesto per l'anno 2003 (cfr. Doc. _ e _);

 

 

ricordato che, ai sensi dell'art. 3a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

 

 

ritenuto che comunque anche il ricorrente, con scritto 3 dicembre 2003, ha comunicato il ritiro del ricorso (cfr. Doc. _);

 

 

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

 

decreta                          1.   il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

 

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

 

                                         3.   intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

 

                                                                               Il giudice delegato

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Ivano Ranzanici