|
Raccomandata |
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
TB |
Lugano 4 giugno 2004 |
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
|
redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
|
segretario: |
Fabio Zocchetti |
|
statuendo sulla petizione del 5 dicembre 2003 di
|
|
AT 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
CV 1
in materia di assicurazione contro le malattie |
ritenuto, in fatto
1.1. Dopo essere stata consigliata ed assistita dalla procacciatrice d'affari indipendente - dalla CV 1 - __________, il 29 ottobre 2001 (doc. 1) la AT 1, proponente, ha sottoscritto in favore delle sue due dipendenti nonché socie e gerenti __________ ed __________, una "Proposta " includente l'indennità giornaliera secondo LCA, l'assicurazione infortunio secondo LAINF e la previdenza professionale. L'indennità giornaliera per malattia e maternità prevedeva il versamento di prestazioni per 730 giorni nel primo caso e per 112 nella seconda evenienza; in entrambi i casi la copertura era dell'80% del salario con un periodo d'attesa di 30 giorni.
1.2. Il 12 marzo 2002 (doc. B) il __________ ha confermato all'assicurata l'accettazione della sua proposta per le tre predette assicurazioni, trasmettendole il "Contratto " sottoscritto da CV 1 per quanto concerne l'indennità giornaliera, da __________ per l'assicurazione infortunio e dal __________ per la previdenza professionale. Mediante l'invio di questo contratto, l'assicuratore ha garantito alla AT 1 le coperture scelte per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006.
Inoltre, parte integrante dello stesso sono le Condizioni generali.
1.3. Il 2 settembre 2002 l'assicurata ha comunicato alla CV 1 che da quel giorno una sua dipendente (__________i) iniziava un periodo d'incapacità lavorativa di quattro mesi dovuti a gravidanza. Il parto era previsto per l'11 settembre 2002, poi è avvenuto il successivo 23 del mese (doc. F).
1.4. Il 28 ottobre 2002 (doc. G) la CV 1 ha inviato all'assicurata un conteggio dal quale traspare che sono stati indennizzati 21 giorni a Fr. 170,95 al giorno per un'incapacità del 100% di __________, per un totale di Fr. 3'589,95 per il periodo dal 23 settembre al 13 ottobre 2002.
1.5. Con scritto del 26 novembre 2002 (docc. H e 5) la AT 1 ha comunicato all'assicuratore di considerare l'importo ricevuto di Fr. 3'585,25 (la tassa PTT per l'incasso era pari a Fr. 4,70) solo quale acconto su quanto dovuto in virtù degli accordi presi precedentemente con l'agente assicurativo __________, la quale il 14 novembre 2002 si è rivolta alla CV 1 perorando la posizione dell'assicurata (doc. I).
1.6. Il 27 novembre 2002 (doc. 6) CV 1ha risposto come segue a __________, con copia per conoscenza all'assicurata:
" (…)
1° Il contratto collettivo N. __________AT 1, è stato stipulato, in data 29.10.2001 (data firma contratto), in base alla LCA; l'entrata in vigore della copertura assicurativa (80% dal 31° giorno) è il 1.1.2002.
1.1 Le condizioni generali d'assicurazione a cui il contratto soggiace, prevedono, all'Art. 18 cfr. 4:
Qualora, al momento del parto, l'assicurata beneficiava dell'assicurazione indennità giornaliera da meno di 9 mesi, l'assicuratore versa la prestazione con deduzione del termine d'attesa convenuto, ma al massimo 21 giorni.
1.2 Il parto è avvenuto in data 23.09.2002. In base al p.to 1 l'assicurata non avrebbe avuto diritto ad alcuna prestazione d'indennità giornaliera, poiché i 21 giorni previsti dall'Art. 18 cfr. 4 delle CGA (vedi p.to 1.1) vengono computati nel tempo d'attesa di 30 giorni.
1.3 In data 28.10.2002 abbiamo corrisposto l'indennità giornaliera per un periodo di 21 giorni a decorrere dalla data del parto (23.9. – 13.10.2002) a titolo benevolo, benché il diritto non sarebbe sussistito. Rileviamo dalla sua lettera, che la gravidanza è iniziata nel mese di dicembre, dunque prima dell'entrata in vigore del contratto collettivo (1.1.2002), pertanto il vizio di forma non sussiste.
1.4 Qualora l'entrata in vigore del contratto collettivo fosse stata il 1.10.2001, anziché il 1.1.2002, le prestazioni di maternità sarebbero state regolarmente corrisposte.".
1.7. Con scritto del 16 ottobre 2003 (docc. L e 7) l'RA 1, , rappresentante della AT 1, ha chiesto alla CV 1 il pagamento di Fr. 10'427,95 corrispondenti a 112 indennità giornaliere per maternità a Fr. 170,95 al giorno. Dall'importo totale vanno dedotti i 30 giorni d'attesa contrattuale ed i 21 giorni già indennizzati.
1.8. Il 13 novembre 2003 (doc. M) CV 1ha così risposto:
" (…)
Per quanto ci concerne, possiamo affermare che la firma della proposta da parte delle 2 titolari dello studio, è avvenuta il 29.10.2001; l'inizio del contratto era previsto per il 1.1.2002 ed è regolarmente entrato in vigore a tale data, l'invio della relativa documentazione è avvenuto il 12.3.2002. Le CGA erano già allegate alla proposta e sono state nuovamente accluse al contratto.
Le pratiche relative alla conclusione del contratto in questione sono state espletate dalla Sig.a __________ (procacciatrice di affari indipendente – non dipendente del __________), pertanto la stessa è responsabile di qualsiasi sua asserzione/promessa, che esuli da quelle contemplate dalle CGA.
La cassa nonostante tutto, ha già provveduto eccezionalmente a titolo benevolo a corrispondere 21 giorni di indennità giornaliera, malgrado che le CGA per il caso specifico non lo prevedessero; ciò non implica automaticamente un riconoscimento in toto del caso.".
1.9. Il 5 dicembre 2003 (doc. I) la AT 1, sempre rappresentata dal medesimo legale, ha inoltrato presso questo TCA una petizione chiedente il pagamento di Fr. 10'427,95 oltre interessi del 5% dal 10 dicembre 2002 per indennità non versate:
" (…)
11) Nella fattispecie l'attrice ha avuto le più ampie assicurazioni circa il fatto che non vi sarebbe stato alcun termine contrattuale d'attesa oltre a quello di 30 giorni. Si tratta di assicurazione data espressamente (anche se – sic – verbalmente) al momento della sottoscrizione della proposta; detta assicurazione è attestata comunque da __________ (doc. I).
La convenuta è dunque ora in malafede, ed in flagrante abuso di diritto, nell'invocare una clausola contrattuale ai sensi delle CGA, quando essa medesima aveva preventivamente escluso detta clausola.
E ciò è ancora più vero se si considera che dette CGA sono pervenute all'attrice solo il 12 marzo 2002 (doc. D). In ogni caso, e comunque, decisiva è l'indicazione data espressamente in merito dall'assicuratore, giacché l'attrice (e meglio le gerenti di quest'ultima) è attiva nel settore grafico, e quindi fa affidamento più su quanto le è garantito che su quanto si deduce dall'insieme delle – tecnicissime – CGA.
12) La convenuta deve dunque pagare all'attrice 112 indennità giornaliere. Da queste vanno dedotte 30 indennità per periodo d'attesa, e 21 indennità già pagate.
Restano quindi insolute 61 indennità giornaliere, a fr. 170.95 al giorno, per complessivi fr. 10'427.95.
(…).".
1.10. Nella risposta di causa del 15 gennaio 2004 (doc. III) la CV 1 ha proposto di respingere la petizione ribadendo in sostanza quanto esposto nei suoi precitati scritti:
" (…)
NEI FATTI
(…)
5 In data 18 novembre 2002 la Sig.a __________ ci fa pervenire una sua lettera (documento 4) chiedendoci di voler rivedere la decisione di cui al p.to 4, poiché, come si evince dalla stessa, essa avrebbe assicurata le firmatarie del contratto che:
… "Le clienti hanno firmato il contratto nel mese di ottobre, sono state assicurate che non c'erano problemi per il tempo d'attesa. Il contratto entra in vigore senza il tempo d'attesa.".
5.1 Non ci risulta, che la Cassa abbia provveduto a fornire alcuna conferma verbale in merito a quanto precede.
IN DIRITTO
1 Si attira innanzi tutto l'attenzione che le pratiche relative alla stipulazione del contratto collettivo in questione sono state effettuate dalla Sig.a __________, la quale non è una dipendente del __________ ma bensì una procacciatrice d'affari indipendente (p.to 2 fatti), pertanto la Cassa non può essere ritenuta responsabile per delle asserzioni/promesse, fatte dall'interessata e che inoltre esulino da quanto previsto dalle CGA
1.1 Infatti dal documento 4 (p.to 5 fatti), risulta inequivocabilmente che la Sig.a __________ abbia, come espressamente dichiarato da lei stessa nella sua lettera del 18.11.2002, provveduto ad assicurare alle interessate che non sussistevano problemi per il tempo d'attesa; ciò esula chiaramente dalle competenze della procacciatrice d'affari indipendente Sig.a __________ (vedi pure p.to 11 ricorso RA 1).
2 Il contratto collettivo è entrato in vigore il 1° gennaio 2002 su espressa richiesta delle interessate (al momento del parto quindi non era ottemperata la condizione dei 270 giorni di affiliazione. Ciò doveva senz'altro essere noto alla procacciatrice d'affari Sig.a __________, che ha provveduto a rassicurare le interessate sul fatto che non sussisteva alcun problema in merito – vedi p.to 5 fatti).
2.1 Visto quanto precede le interessate al momento della firma (29.10.2001) avevano già avuto l'occasione di consultare le CGA annesse all'offerta e avrebbero dunque potuto appurare le disposizioni relative alla maternità.".
1.11. Con scritto del 20 gennaio 2004 (doc. V) la società attrice ha chiesto l'audizione di __________, ascoltata quale teste il 3 giugno 2004 (doc. VIII). Agli atti è stato inoltre acquisito un estratto RC informatico della Società a garanzia limitata AT 1.
in diritto
2.1. Secondo quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal, in vigore dal 1° gennaio 2003, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e, contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati sono diventate di diritto civile e sono rette, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
Alla netta divisione materiale fra assicurazione sociale contro le malattie e assicurazioni complementari operata dalla LAMal corrisponde un'altrettanto netta cesura dei rimedi giuridici: se per la prima le vie di diritto sono quelle previste dalla procedura amministrativa, per le seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile (SPIRA, Le nouveau régime de l'assurance-maladie complémentaire, Revue suisse d'assurances / Schweizerische Versicherung-Zeitschrift, 1995, N. 7/8, pagg. 192-200; SPIRA, Le contentieux de la nouvelle assurance-maladie, Sécurité sociale 5/1995, pagg. 256-259; GREBER, Quelques questions relatives à la nouvelle loi fédérale sur l'assurance-maladie, in: Revue de droit administratif et de droit fiscal, 3/4, 1996, pagg. 225-251).
Giusta l'art. 47 cpv. 2-4 della legge federale sulla sorveglianza degli istituti di assicurazione privata (LSA; modificata in occasione dell'adozione della LAMal il 1° gennaio 1996), per le contestazioni relative all'assicurazione complementare all'assicurazione sociale contro le malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove.
Il 1° gennaio 1996 il Canton Ticino si è dotato della LCAMal che all'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal TCA, che applicherà per analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA.
Secondo l'art. 102 cpv. 1 LAMal,
" Le previgenti assicurazioni delle cure medico sanitarie e d'indennità giornaliera continuate dalle casse malati riconosciute sono rette dal nuovo diritto a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.".
Pertanto, dal 1° gennaio 1996 - con la sola eccezione prevista dall'art. 103 cpv. 2 LAMal che si riferisce essenzialmente alla durata del diritto alle prestazioni (cfr. Messaggio del Consiglio federale alle Camere del 6 novembre 1991 pag. 119 seg.) - le assicurazioni d'indennità giornaliera sono regolamentate dal nuovo diritto.
Esse possono dunque essere regolamentate dalla LAMal oppure dalla LCA se le parti hanno concordemente deciso in tal senso.
Nel caso concreto, la polizza n. __________ (doc. B) dell'assicurazione d'indennità giornaliera stipulata dalla società AT 1 con la CV 1 è sottoposta alla LCA. Essa si appoggia pure alle Condizioni Generali (CGA) dell'assicurazione collettiva di una indennità giornaliera secondo la LCA - (doc. C).
In queste circostanze, trattandosi di prestazioni complementari ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 e 3 LAMal (MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht, ed. Helbing et Lichtenhahn 1996, pag. 134) - ambito nel quale le casse malati e gli altri istituti assicurativi non sono autorizzati ad emanare decisioni -, questo TCA è competente a statuire sulla petizione presentata dalla Sagl interessata in base all'art. 75 cpv. 1 e 2 LCAMal.
2.2. __________ e __________ hanno sottoscritto la "Proposta " il 29 ottobre 2001, mentre la società a garanzia limitata AT 1, di cui esse sono socie e gerenti, è stata iscritta nel registro di commercio soltanto il __________ novembre 2001.
In merito all'acquisto della personalità di una Sagl, l'art. 783 cpv. 1 CO prevede che la società acquista la personalità giuridica soltanto con l'iscrizione nel registro di commercio.
Il capoverso 2 dell'art. 783 CO recita che coloro che hanno agito in nome della società prima della sua iscrizione nel registro di commercio sono responsabili personalmente ed in solido.
Giusta l'art. 783 cpv. 3 CO, se dette obbligazioni sono state espressamente contratte in nome della società da costituire e se la società stessa le assume nel termine di tre mesi dall'iscrizione nel registro di commercio, coloro che le hanno contratte ne sono liberati e la sola società ne è responsabile.
Nel caso concreto, le summenzionate persone hanno sottoscritto congiuntamente la predetta proposta d'assicurazione in nome e per conto della costituenda Società a garanzia limitata AT 1, che formalmente ha acquisito la propria personalità giuridica soltanto un mese dopo. In pratica, esse hanno anticipatamente agito in qualità di socie e gerenti della futura AT 1, avvalendosi di un diritto di firma individuale poi formalizzato a RC. Gli effetti dei loro atti informali sono quindi stati successivamente trasferiti alla società con l'iscrizione a RC.
Nel merito
2.3. La scrivente Corte è chiamata a decidere se la CV 1 debba corrispondere all'attrice, giusta l'assicurazione d'indennità giornaliera proposta il 29 ottobre 2001 ed al conseguente contratto trasmesso il 12 marzo 2002, le prestazioni previste ossia il versamento di indennità per perdita di guadagno durante quattro mesi d'incapacità lavorativa dovuta alla gravidanza di __________ dal 1° settembre 2002 al 31 dicembre 2002.
L'RA 1, rappresentante dell'attrice, ritiene che l'agire dell'agente __________ abbia vincolato la CV 1, per cui quest'ultima deve essere condannata a versare le indennità giornaliere stipulate (112 indennità a Fr. 170,95 al giorno), dedotti 30 giorni d'attesa e 21 indennità già percepite dal 23 settembre al 13 ottobre 2002 (doc. G).
A dire della Sagl attrice, al momento della stipulazione del citato contratto d'assicurazione l'agente avrebbe verbalmente indicato loro che oltre al termine d'attesa contrattuale di 30 giorni non vi sarebbe stato alcun altro termine da rispettare. __________ ha poi confermato per iscritto all'assicuratore questo suo agire (doc. I).
Secondo l'attrice, la buona fede della proponente – che si è fidata delle promesse formulate dall'agente della CV 1 - non può ora essere disattesa dall'ente assicuratore.
La convenuta contesta dal canto suo di dover riconoscere il versamento di tali indennità, poiché le pratiche relative alla stipulazione del contratto in questione sono state effettuate da __________, la quale non è una sua dipendente bensì è una procacciatrice d'affari indipendente. Pertanto la CV 1non può essere ritenuta responsabile delle asserzioni e/o promesse fatte dall'agente se esse esulano dal contenuto delle CGA.
2.4. Come evidenziato, nell'ottobre 2001 la costituenda società AT 1 ha sottoscritto con la CV 1 una proposta contemplante, fra le altre, un'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia e di maternità (doc. 1).
Parte integrante di detto contratto d'assicurazione sono le relative Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA) (doc. C).
In merito alle condizioni che l'assicurato deve adempiere al fine di potere beneficiare del pagamento d'indennità giornaliere, l'art. 11 CGA prevede che l'assicurazione per ogni assicurato prende inizio il giorno della sua entrata in servizio nell'impresa, ma al più presto al momento dell'entrata in vigore del contratto. Le persone che, a quel momento, sono totalmente o parzialmente inabili al lavoro a seguito di malattia, di infortunio o di infermità, saranno assicurate solo a partire dal momento in cui possono realizzare la piena capacità lavorativa, salvo deroga contrattuale.
Nel caso concreto si tratta della realizzazione del rischio della maternità che non è contemplato dal predetto articolo. E' quindi irrilevante sapere se al momento dell'entrata in vigore del contratto in esame __________ fosse già o no incinta.
L'argomento maternità viene comunque affrontato all'art. 18 CGA, secondo cui il rischio legato alla maternità è coperto solo se espressamente previsto dal contratto (art. 18 cpv. 1 CGA).
La durata delle prestazioni può essere di 70 o di 112 giorni, con deduzione del termine d'attesa scelto (art. 18 cpv. 2 CGA).
Secondo l'art. 18 cpv. 3 CGA, l'assicuratore paga, in caso di maternità, l'indennità giornaliera prevista nella polizza se il parto avviene dopo il sesto mese di gravidanza.
Qualora un'assicurata è inabile al lavoro prima del parto, le indennità giornaliere accordate dall'assicuratore durante le otto settimane che precedono il parto sono computate sulla durata del diritto alle prestazioni in caso di maternità (art. 18 cpv. 5 CGA).
Giusta l'art. 18 cpv. 6 CGA, le indennità giornaliere in caso di maternità non sono computate sulla durata del diritto alle prestazioni.
L'art. 18 cpv. 4 CGA - che interessa la fattispecie - recita:
" Qualora, al momento del parto, l'assicurata beneficiava dell'assicurazione indennità giornaliera da meno di 9 mesi, l'assicuratore versa la prestazione con deduzione del termine d'attesa convenuto, ma al massimo durante 21 giorni.".
2.5. Secondo la CV 1, la lettera del citato art. 18 cpv. 4 CGA prevede che per potere riconoscere all'assicurata __________ il versamento di indennità giornaliere per maternità, al momento del parto l'assicurazione d'indennità giornaliera doveva essere entrata in vigore da almeno 9 mesi.
In tal caso, l'assicuratore le avrebbe versato le 112 indennità stipulate (doc. B), previa deduzione dei 30 giorni d'attesa previsti dal medesimo contratto.
Siccome, in specie, il parto si è compiuto durante questi 9 mesi (l'inizio del contratto è stato fissato il 1° gennaio 2002 e la nascita è avvenuta il 23 settembre 2002 (doc. F)), la convenuta non ritiene di dovere essere chiamata a versare prestazioni di maternità più estese di quelle già fornite. Di conseguenza, per i primi nove mesi che seguono l'entrata in vigore della predetta assicurazione d'indennità giornaliera (da gennaio a fine settembre 2002) non è dunque possibile versare alla Sagl attrice delle indennità giornaliere per la maternità di una sua dipendente per il periodo più esteso, rientrando tale situazione nell'ipotesi di un differimento.
Per venire incontro all'assicurata, l'assicuratore CV 1ha ugualmente versato all'attrice 21 indennità senza considerare il termine d'attesa di trenta giorni e ciò pro bono pacis.
A dire della AT 1, invece, l'art. 18 cpv. 4 CGA non potrebbe essere applicato, poiché decadrebbe in virtù delle assicurazioni verbali che l'agente indipendente __________ ha fornito al momento della sottoscrizione della proposta. L'attrice precisa infatti di aver avuto "(…) le più ampie assicurazioni circa il fatto che non vi sarebbe stato alcun termine contrattuale d'attesa oltre a quello di 30 giorni. (…).".
Inoltre, le CGA applicabili alla fattispecie le sarebbero state consegnate soltanto insieme al contratto sottoscritto dalla CV 1, ovvero il 12 marzo 2002. Durante le trattative l'attrice si sarebbe fidata dell'agire dell'agente, per cui ora l'assicuratore sarebbe in malafede ad invocare l'applicazione della predetta norma delle CGA dopo che un suo agente ne ha escluso l'applicabilità, negando l'obbligo di rispettare dei termini all'infuori dei già citati trenta giorni.
2.6. Per interpretare i contratti d'assicurazione privata bisogna applicare le regole generali d'interpretazione del diritto privato (per rinvio dell'art. 100 LCA; STF in RUA XIX n. 55). In particolare, è necessario fondarsi sulle regole generali tratte dalla dottrina e dalla giurisprudenza dall'art. 18 CO (DTF 127 III 444 consid. 1b; STF in RUA XVI n. 22).
L'interpretazione delle CGA prestampate avviene secondo gli stessi principi che valgono pure per l'interpretazione di un contratto (DTF 126 III 388 consid. 9d; DTF 122 III 118, JdT 1987 I 805; DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727). Tuttavia, per l'interpretazione delle CGA conviene tenere conto del loro valore normativo: dal momento che esse sono applicabili a tutte le persone assicurate per un medesimo rischio, è necessario che le stesse siano interpretate in modo uniforme e non in funzione di quello che ha capito questo o quell'interessato (TC VD in RUA XVIII n. 45 citata in: CARRÉ, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Losanna 2000, pag. 73 ad art. 1 LCA).
L'interpretazione di CGA che sono oggetto di una larga diffusione deve lasciare uno spazio preponderante all'elemento sistematico (DTF 122 III 118, JdT 1987 I 805).
Inoltre, spetta all'assicuratore provare che i termini di una clausola limitativa delle CGA, di cui si prevale, devono essere compresi nel senso che esso attribuisce loro (STF in RUA XIX n. 55).
Pure la prova di fatti giustificanti l'eccezione contrattuale è posta a carico dell'assicuratore (TD di Kreuzlingen in RUA XIV n. 44 citata in: CARRÉ, op. cit., pag. 248 ad art. 33 LCA).
L'onere della prova può comunque essere attribuito all'assicurato da una clausola contrattuale (TA LU in RUA V n. 138/334/352 citate in: CARRÉ, op. cit., pag. 248 ad art. 33 LCA).
Come qualsiasi altro, un contratto d’assicurazione deve essere interpretato ricercando la reale e concorde volontà delle parti (DTF 126 III 59 consid. 5a; DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727; DTF 115 II 264, JdT 1990 I 57; DTF 112 II 253).
Se la reale e concorde volontà delle parti non può essere stabilita, occorre fondarsi sulla loro presunta e probabile volontà, secondo il principio della buona fede e la teoria dell'affidamento (DTF 129 III 118 consid. 2.5; DTF 128 III 419 consid. 2.2; DTF 128 III 265 consid. 3a; DTF 127 III 444 consid. 1b; DTF 126 III 59 consid. 5b; VIRET, Droit des assurances privées, Editions de la société suisse des employés de commerce, Zurigo, pag. 92) e considerare tutte le circostanze che hanno portato alla conclusione del contratto (DTF 128 III 212 consid. 2b)aa; DTF 127 III 444 consid. 1b; DTF 126 III 59 consid. 5b; DTF 123 III 16 consid. 4b; DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727; DTF 115 II 264, JdT 1990 I 57; DTF 112 II 253).
Ci si atterrà all’uso generale e quotidiano della lingua, ai termini utilizzati nel contratto (DTF 118 II 342, JdT 1996 I 128; DTF 116 II 189, JdT 1990 I 612; DTF 115 II 268, SJ 1992 623 citate in: CARRON, La loi fédérale sur le contrat d’assurance, Friburgo 1997, n. 209 pag. 72), al senso che l'assicuratore si aspetta che gli assicurati attribuiscano ai suoi formulari prestampati (DTF 85 II 344, JdT 1960 I 110; DTF 82 II 445, JdT 1957 I 360) piuttosto che al senso giuridico o tecnico dei termini utilizzati (DTF 59 II 318; DTF 44 II 96, JdT 1918 I 468). I termini che limitano i diritti dell'assicurato s'interpretano secondo il senso che generalmente hanno nel linguaggio comune (DTF 116 II 189, JdT 1990 I 612; DTF 115 II 264, JdT 1990 I 57; DTF 104 II 281, JdT 1980 I 9), anche se hanno un senso giuridico più specifico (DTF 115 II 264, JdT 1990 I 57). Rimangono però riservate le accezioni tecniche proprie al rischio ritenuto (DTF 118 II 342).
Tuttavia, la parola non deve essere snaturata dal suo reale senso al punto di designare una cosa completamente diversa (DTF 64 II 387). Ma se le parti hanno concordemente voluto dare ad un'espressione un'accezione diversa dal suo senso abituale, non v'è dunque ambiguità che giustifichi un'interpretazione svantaggiosa per l'assicurato (STF in SJ 1996 pag. 623).
Di principio, dunque, le clausole dei contratti d'assicurazione e le dichiarazioni di volontà delle parti devono essere interpretate in ogni caso di specie, applicando le regole della buona fede e conformemente al principio dell'affidamento che deriva dall'art. 2 cpv. 1 CC (DTF 129 III 118 consid. 2.5; DTF 128 III 419 consid. 2.2; DTF 128 III 265 consid. 3a; DTF 127 III 444 consid. 1b; DTF 126 III 59 consid. 5b; DTF 122 III 118, JdT 1987 I 805; DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727).
L’interpretazione di una clausola contrattuale deve fondarsi pure sui motivi che hanno portato alla conclusione del contratto e alla stipulazione della clausola di cui si impone l’interpretazione (ROELLI/KELLER, Kommentar zum BG über den Versicherungs vertrag, 1968, pag. 459, pagg. 462-463).
Inoltre, le dichiarazioni di volontà devono essere interpretate secondo il senso che il destinatario poteva e doveva attribuire loro (OG SO in RUA XVI n. 25; TC NE in RUA XV n. 47 citate in: CARRÉ, op. cit., pag. 74 ad art. 1 LCA).
Per determinare la volontà delle parti non bisogna dimenticare che l'assicurato, a differenza dell'assicuratore, non ha conoscenze specifiche in materia d'assicurazione (TD di Horgen in RUA III n. 49 citata in: CARRÉ, op. cit., pag. 74 ad art. 1 LCA).
La circostanza che il testo di una clausola sia chiaro non esclude a priori un'interpretazione (DTF 127 III 44 consid. 1b). Bisogna esaminare se ci sono dei motivi per pensare che una clausola debba essere compresa in un'altra maniera che il suo senso letterale (DTF 128 III 212 consid. 2b)bb).
Non vi sono comunque i presupposti per scostarsi dal senso letterale di un testo adottato dagli interessati quando non vi sono ragioni serie per pensare che esso non corrisponda alla loro volontà (DTF 129 III 118 consid.2.5; DTF 128 III 265 consid. 3a).
In caso di dubbio in merito alla comprensione di una clausola contrattuale redatta dall'assicuratore, ossia quando il senso e la portata della clausola contrattuale non possono essere determinati con sicurezza dopo un'interpretazione accurata ed obiettiva, quando, anzi, in buona fede (art. 2 cpv. 1 CC), per una stessa disposizione sono possibili più interpretazioni, si deve ritenere quella che è più favorevole al beneficiario, a scapito dell'assicuratore (DTF 124 III 155 consid. 1a; DTF 119 II 449 consid. 3a; DTF 100 II 403, JdT 1976 I 254).
Si tratta del principio in dubio contra assicuratorem, secondo cui, nel dubbio, la clausola contrattuale va interpretata a sfavore di chi l’ha redatta (in dubio contra stipulatorem o proferentem), per cui l’assicuratore non potrà prevalersene (DTF 124 III 155 consid. 1a; DTF 122 III 118, JdT 1987 I 805; DTF 119 II 449 consid. 3a; DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727; DTF 115 II 268 segg., JdT 1990 I 57; MAURER, Schweizerisches Privat-versicherungsrecht, Berna 1995, pag. 145; KRAMER/ SCHMIDLIN, Berner Kommentar, 1986, ad art. 1 CO, n. 109 pag. 142; Rep. 1993 213 segg.; VIRET, op. cit., pag. 92; MAURER, op. cit., pag. 247 e seg.).
Questo principio si applica sia per l'interpretazione di una polizza che delle CGA (OG LU in RUA XIV n. 37 citata in: CARRÉ, op. cit., pag. 75 ad art. 1 LCA). Tuttavia, ricorrere, per interpretare delle CGA, direttamente al principio in dubio contra stipulatorem - che è applicabile solo in caso di dubbio sul significato di una clausola - costituisce una violazione del diritto federale (DTF 122 III 118; SJ 1992 623 seg.).
A titolo abbondanziale va osservato ancora che, secondo la giurisprudenza, le clausole limitative della copertura (clausole d’esclusione) devono essere interpretate restrittivamente e non in modo esteso (DTF 118 II 342, JdT 1996 I 128; DTF 115 II 268; SJ 1992 623 citate in: CARRON, op. cit., n. 209 pag. 72 e n. 221 pag. 77; STF in RUA XIII n. 47; cfr. sull’interpretazione della parola “droga”: DTF 116 II 189, JdT 1990 I 612 citate in: CARRON, op. cit., n. 282 pag. 97; MAURER, op. cit., pag. 247). Esse possono però essere redatte in termini generali, senza che sia necessario enumerare i casi d'esclusione, a condizione che la categoria degli avvenimenti esclusi sia descritta in modo sufficientemente preciso e non equivoco al fine che non sussista alcun dubbio sull'estensione del rischio assicurato, tenendo conto del contesto (DTF 118 II 342, JdT 1996 I 128).
Visto dunque quanto precede, l’interpretazione di una clausola - ovvero la sua valutazione alla luce del contenuto e dello scopo del contratto - è un’operazione sempre necessaria affinché si possa determinarne la portata (Rep. 1993 213 segg.; DTF 112 II 253 segg.; MAURER, Privatversicherungsrecht, 1986, pag. 231; DTF 116 II 345, ROELLI/KELLER, op. cit., pag. 459).
Infine si rammenta che le condizioni generali d'assicurazione sono parte integrante del contratto d'assicurazione (VIRET, Assurances-maladie complémentaires et loi sur le contrat d'assurance, in: Recueil de travaux en l'honneur de la Société suisse de droit des assurances, ed. IRAL 1997, pag. 666 segg., in particolare pag. 673).
2.7. Nel caso concreto con l'assicurazione d'indennità giornaliera le parti hanno voluto prevedere il versamento di indennità, da parte dell'assicuratore nei confronti della stipulante, qualora le due dipendenti di quest'ultima fossero state incapaci di lavorare a causa di una malattia, di un infortunio o per maternità.
Siccome in specie la questione verte sulla copertura assicurativa da parte di CV 1 quando si è realizzato il rischio legato alla maternità, occorrerebbe quindi ricercare il senso che le parti potevano e dovevano dare, in buona fede, alla clausola dell'art. 18 CGA, in applicazione del principio dell'affidamento (DTF 126 III 388 consid. 5a, DTF 126 III 25 consid. 3c, DTF 126 III 59 consid. 5b).
Questo Tribunale non ha comunque rilevato un contrasto interpretativo relativo alla lettera dell'art. 18 cpv. 4 CGA; una diversa valutazione del contratto è sorta non perché la lettera ed il senso di tale norma non fossero sufficientemente comprensibili, bensì poiché è intervenuto un elemento esterno, ossia le affermazioni dell'agente indipendente __________ che avrebbero superato le CGA.
2.8. A mente della scrivente Corte, la lettera dell'art. 18 cpv. 4 CGA non lascia spazio ad una sua interpretazione. Non vi sono infatti termini ambigui che possano dar adito a diverse soluzioni. Ogni locuzione è chiara e ben posizionata nel contesto della norma stessa che non appare neppure di difficile formulazione. Non è quindi ammissibile dare una diversa interpretazione da quella esposta da parte convenuta.
Pertanto, il disposto sulla copertura assicurativa da parte della CV 1, in particolare il suo capoverso 4, deve essere inteso nel senso che se una donna, al momento del parto, non è assicurata da almeno nove mesi, non ha diritto alle 70 o alle 112 indennità stipulate ma, al massimo, soltanto a 21 giorni – previa deduzione del termine d'attesa convenuto.
Durante i primi nove mesi dall'entrata in vigore della predetta assicurazione, l'ente assicuratore non deve dunque versare al beneficiario della stessa le indennità giornaliere pattuite per la maternità di una sua dipendente (art. 18 cpv. 4 CGA), ma solo trascorso questo periodo di nove mesi (termine di differimento) il contratto esplica pienamente i suoi effetti. In sostanza le integrali prestazioni assicurative sono differite di nove mesi dall'entrata in vigore del contratto, le pattuizioni prevedendo prestazioni limitate in caso di parto prima della scadenza del termine di nove mesi dall'inizio del contratto.
2.9. In concreto, la società in questione ha sottoscritto una proposta d'assicurazione d'indennità giornaliera il 29 ottobre 2001 (doc. 1) ed il 12 marzo 2002 (doc. D) l'assicuratore l'ha accettata, confermando all'attrice la conclusione dell'assicurazione stipulata ed allegando il contratto valido dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 (doc. B).
Il 2 settembre 2002 una dipendente della stipulante, __________, ha iniziato un periodo d'incapacità lavorativa di quattro mesi, ovvero, essendo in gravidanza, ha scelto di porsi in congedo maternità dal 1° settembre 2002 al 31 dicembre 2002. Di conseguenza, il suo datore di lavoro ha compilato la relativa dichiarazione d'incapacità lavorativa malattia e l'ha spedita alla CV 1 alfine di ottenere le prestazioni convenute con il contratto (doc. E).
Prevista per il 13 settembre 2002, la nascita del figlio della beneficiaria dell'assicurazione è avvenuta il 23 settembre 2002. Quindi, quando il termine di differimento dell'art. 18 cpv. 4 CGA non era ancora scaduto (30 settembre 2002).
Di conseguenza, stante quanto precede, durante i primi nove mesi assicurativi CV 1 non poteva essere chiamata a rispondere nella misura prevista dal contratto stipulato con la AT 1, ossia non poteva erogare all'interessata le prestazioni convenute in caso di maternità: 112 indennità giornaliere di Fr. 170,95 netti al giorno per congedo maternità.
In virtù dell'art. 18 cpv. 4 CGA il versamento eseguito dalla CV 1 esubera i suoi obblighi contrattuali. Pertanto, l'attrice non può pretendere il pagamento di ulteriori indennità per maternità.
2.10. L'attrice ha comunque ampiamente sottolineato come l'agente assicurativo indipendente __________, in occasione delle trattative precontrattuali effettuate con __________ ed __________ in nome e per conto della costituenda AT 1, proponente e stipulante, abbia loro garantito che in caso di maternità delle due dipendenti non vi sarebbero stati tempi d'attesa particolari da rispettare oltre ai trenta già scelti (artt. 15 cpv. 9 CGA e 18 cpv. 2 CGA). Nulla sarebbe stato loro detto in merito ad un periodo di differimento di nove mesi dall'entrata in vigore del contratto assicurativo in oggetto.
La società stipulante ha pure osservato d'aver avuto conoscenza delle CGA solo con la ricezione della conferma dell'accettazione della proposta e con l'invio del relativo contratto firmato il 12 marzo 2002 dall'assicuratore.
Inoltre, non essendo attive in campo assicurativo, le proponenti si sarebbero completamente fidate di quanto l'agente avrebbe loro garantito, ritenendo le CGA troppo tecniche per essere ben comprese.
La Sagl AT 1 si sarebbe dunque stupita quando, il 28 ottobre 2002, ha ricevuto un conteggio secondo cui l'assicurata veniva indennizzata per soli 21 giorni anziché i 112 concordati - dedotti i 30 d'attesa - ed ha chiesto all'assicuratore d'adempiere il contratto versando quanto ancora dovuto (doc. H).
Parte attrice sostiene dunque di essere stata diversamente informata dall'agente __________, ossia che in caso di realizzazione del rischio di maternità le sue dipendenti avrebbero percepito un'indennità di Fr. 170,95 al giorno sin dal trentunesimo giorno dal momento del parto e per i restanti 82 giorni.
CV 1dovrebbe ora rispondere delle promesse fatte dalla sua agente, versando a saldo l'ammontare che le spetta.
Le parti hanno prodotto agli atti lo scritto del 14 novembre 2002 (docc. I e 4) che __________ ha rilasciato al __________, con cui essa ha spiegato all'assicuratore la situazione che si era venuta a creare con la stipulante:
" La cliente n'est pas d'accord sur la solution proposée, sur le remboursement de l'indemnité journalière de 21 jours pour grossesse
Le contrat susmentionné a été signé par les clientes au mois d'octobre 2001, et entré en vigueur le 1 janvier 2002.
Les clientes ont signé le contrat au mois d'octobre, ont été assuré que il n y avais pas de problème pour le temp d'ettente. Le contrat entrant en vigeure sens temp d'attente.
Le contrat et les conditions générales, sont parvenues à l'adresse des __________ au mois de mars de 2002.
Madame __________ a commencé sa grossesse fin mois de décembre 2001, à ce moment elle n'était pas à connaissance des conditions générales.
Les conditions générales, envoyez, prévoient 270 jours d'attente, avant d'obtenir l'indemnité complète. Pour respecter le terme d'attente ils manquaient que 3 jours.
En conclusion je demande la révision de la décision de septembre 2002 pour vice de forme: vu que la cliente n'était pas en possession des directives avant de commencer la grossesse.".
Al fine di meglio chiarire la fattispecie, __________ è stata ascoltata dal TCA il 3 giugno 2004. In tale occasione l'agente ha dichiarato che "Io non sapevo dell'esistenza del termine di differimento delle prestazioni relative alla maternità. Ribadisco che dopo aver contattato l'agenzia di Lugano del __________ dissi alle __________ che non vi erano problemi con riferimento alla maternità. Preciso che il mio contatto con l'agenzia, unico con riferimento alle __________ per questo contratto, è avvenuto con qualcuno che non riesco a ricordare. (…). Ribadisco che non sapevo dei nove mesi di attesa e ribadisco che il tenore della telefonata era relativo al termine di attesa di 30 giorni. Chiesi in sostanza se era tutto a posto con riferimento ai termini e mi venne detto di sì. Per me la cosa era a posto nel senso che trascorsi i 30 giorni le prestazioni sarebbero state versate in caso di gravidanza. E' ciò che riferii alle sig.re." (doc. VIII pag. 3).
Da quanto accertato in sede d'audizione si può quindi affermare che l'assicurata non era stata messa debitamente a conoscenza del termine di differimento di cui all'art. 18 cpv. 4 CGA, poiché la stessa agente nemmeno sapeva della sua esistenza. La Sagl ignorava pertanto completamente gli effetti del summenzionato articolo e di conseguenza pure il sostanziale differimento di nove mesi dell'erogazione delle prestazioni contrattuali complete in caso di maternità avendo indicato di non avere ricevuto – al momento della sottoscrizione della proposta d'assicurazione – le CGA.
2.11. Dalle risultanze degli accertamenti esperiti da questo Tribunale è quindi necessario verificare ora se la consulenza che __________ ha fornito alle due assicurate può comportare, per la CV 1, di doversi assumere le prestazioni assicurative piene nonostante la lettera dell'art. 18 cpv. 4 CGA.
Il TCA deve pertanto esaminare se le insufficienti spiegazioni dell'agente assicurativo in merito alle condizioni del contratto d'assicurazione d'indennità giornaliera possano essere poste a carico di CV 1.
2.12. L'art. 3 LCA relativo al formulario di proposta d'assicurazione prevede quanto segue:
" Le condizioni generali d'assicurazione devono essere inserite nel formulario di proposta rilasciato dall'assicuratore o consegnate al proponente prima ch'egli abbia inoltrato il formulario contenente la sua proposta. (cpv. 1)
Ove non si osservi questa prescrizione il proponente non è vincolato alla proposta. (cpv. 2)".
Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.6. in fine), le CGA sono parte integrante del contratto d'assicurazione (TC VS in RUA XVII n. 27 citata in: CARRĖ, op. cit., pag. 120 ad art. 3 LCA).
Sottoscrivendo la proposta d'assicurazione, l'assicurato si sottomette alle condizioni che essa contiene (TD di Lenzburg in RUA V n. 14/38/40 citata in: CARRĖ, op. cit., pag. 120 ad art. 3 LCA).
Lo scopo della consegna delle CGA è di dare al proponente la possibilità di prendere conoscenza delle disposizioni contrattuali prima di impegnarsi con la propria firma. Una comunicazione orale delle CGA non è di fatto sufficiente, tanto che spetta all'assicuratore provare di aver consegnato al proponente le CGA (TC VS in RVJ 1974 pag. 46).
Il proponente che, negligentemente, non prende conoscenza delle CGA contenute nel formulario di proposta d'assicurazione deve sopportarne le conseguenze e non può prevalersi della loro ignoranza. Esiste quindi un dovere dell'assicurato di prendere conoscenza delle clausole del contratto (TCommerciale BE in RUA IV n. 120).
Infatti, l'ignoranza del tenore delle CGA da parte dell'avente diritto non costituisce una scusa per quest'ultimo (TC VS in RVJ 1974 pag. 46).
Inoltre, l'assicurato rimane legato dalle CGA quando esse sono menzionate sulla proposta che ha firmato, fintanto che egli non dimostra chiaramente che esse non gli sono state consegnate (TC SG in RUA XIX n. 47).
L'agente assicurativo, qualunque sia la portata dei suoi poteri, ha il dovere d'informare l'assicurato sul senso e la portata di una disposizione delle CGA che non sarebbe chiara per lui (STF in RUA XV n. 72).
2.13. Quanto a sapere se un agente assicurativo debba essere ritenuto responsabile nei confronti dell'assicurato in merito alla non conoscenza di quest'ultimo della reale portata dell'art. 18 CGA, l'art. 34 LCA relativo alla responsabilità dell'assicuratore per i suoi agenti recita che
" Di fronte allo stipulante l'agente si ritiene autorizzato a fare per l'assicuratore gli atti abitualmente inerenti alle funzioni di un agente della sua categoria o quelli che l'agente suol fare col tacito consenso dell'assicuratore. (cpv. 1)
L'agente non ha facoltà di modificare le condizioni generali di assicurazione né il favore né a danno dello stipulante. (cpv. 2)".
In virtù dell'art. 98 LCA, il contenuto di questa norma non può essere modificato mediante convenzione essendo di diritto imperativo.
Fondamentalmente si distinguono due tipi d'agente: l'agente negoziatore (o acquisitore) da una parte, e l'agente stipulatore dall'altra. Un agente negoziatore è un ausiliare dell'assicuratore per il quale egli cerca degli assicurati e al quale porta le proposte d'assicurazione firmate da questi ultimi (STF in RUA X n. 9).
L'agente negoziatore ha il dovere d'informare il proponente sulle clausole che sollevano problemi, ma non ha qualità per derogare alle condizioni contrattuali, sia a profitto che a detrimento dell'assicurato (TC SG in RUA V n. 102/225).
E' errato credere che l'agente acquisitore, in contrapposizione all'agente stipulatore, sia assolutamente sprovvisto di poteri, poiché è espressamente previsto all'art. 34 LCA che egli dispone di quelli che l'uso riserva agli agenti della sua categoria. L'agente acquisitore è un ausiliare per la conclusione del contratto (STF in RUA X n. 9 in: CARRĖ, op. cit., pag. 265 ad art. 34 LCA).
In caso di conflitto fra gli interessi dell'agente, che deve curare quelli del suo mandante, e gli interessi dell'assicurato, che veglia sui suoi, non si può attribuire alle dichiarazioni dell'agente il valore di una testimonianza (TA TI in RUA VI n. 66 / 193 citata in: CARRĖ, op. cit., pag. 264 ad art. 34 LCA).
Sia che l'agente abbia il potere di concludere il contratto d'assicurazione o che egli serva semplicemente da intermediario fra l'assicurato e l'assicuratore, secondo la giurisprudenza e la dottrina unanimi, l'agente ha il dovere d'informare l'assicurato sul senso e la portata di una disposizione delle CGA che non è chiara a quest'ultimo. La compagnia d'assicurazione risponde delle spiegazioni date dal suo agente nella misura in cui le indicazioni che ha fornito in merito alla portata delle CGA non sono di natura a suscitare dei seri dubbi nella mente di un onesto assicurato (STF in RUA XV n. 72 citata in: CARRON, op. cit., n. 418 pag. 138 seg.).
Per quanto attiene ai suoi compiti, l'agente ha l'obbligo di consigliare il proponente che riempie il formulario di proposta d'assicurazione, dissipando i malintesi (DTF 96 II 204, JdT 1972 I 34; DTF 73 II 50, JdT 1947 I 473).
Se l'agente vede che il proponente si sbaglia sulla portata delle CGA e sul contenuto della polizza, egli ha il dovere di dissipare questi errori (DTF 77 II 58, JdT 1951 I 451).
L'agente che fornisce al proponente un'interpretazione errata di una questione equivoca della proposta d'assicurazione attiva la responsabilità dell'assicuratore (CG GE in RUA XIII n. 11 citata in: CARRĖ, op. cit., pag. 265 ad art. 34 LCA).
L'assicuratore risponde dei danni causati dai suoi agenti e dai suoi ausiliari nell'espletamento del loro lavoro, a meno che egli comprovi di aver preso tutte le misure imposte dalle circostanze per evitare un danno di questo tipo o che la sua diligenza non avrebbe impedito al danno di prodursi. Dunque, la responsabilità dell'assicuratore viene attivata se l'agente commette un errore. Questa responsabilità è fondata sull'art. 55 CO o sull'art. 101 CO, in funzione del rapporto che lo lega all'agente (DTF 61 II 339, JdT 1936 I 250).
L'assicuratore risponde dell'errata informazione data dal suo agente al proponente al momento della firma del contratto. Inoltre, l'assicuratore deve subire le conseguenze del comportamento dell'agente che, in qualità di persona del mestiere, ha omesso d'informare il proponente su un errore da lui riconoscibile (DTF 77 II 58, JdT 1951 I 451).
L'assicuratore risponde delle sue incombenze, nonostante gli errori dei suoi agenti nell'espletamento delle loro attribuzioni contrattuali (STF in RUA V n. 222/276).
In virtù del capoverso 2 dell'art. 34 LCA, l'agente non può, come detto, modificare le CGA di sua iniziativa, ma può invece farlo se agisce con il consenso dell'assicuratore.
L'agente intermediario non ha comunque il potere di modificare il questionario della proposta assicurativa, né di minimizzare certe domande che questo questionario comporta (DTF 68 II 328).
In deroga al summenzionato principio secondo cui l'assicuratore risponde degli errori dei suoi agenti derivanti dall'espletamento delle loro funzioni, in determinate circostanze l'intervento del proponente può mitigare o addirittura far decadere questa responsabilità.
Costituisce una mancanza all'obbligo d'informazione del proponente il fatto di firmare, senza leggerla, la proposta compilata dall'agente (DTF 90 II 449, JdT 1965 I 275). Il proponente agisce allora a suo rischio e assume in principio la responsabilità delle risposte dell'agente (STF in RUA XIV n. 65). Il proponente deve essere considerato aver risposto lui stesso alle domande del formulario, sia che le risposte siano state scritte di proprio pugno o per mano dell'agente (STF in RUA VI n. 51).
Tuttavia, uno dei compiti dell'agente negoziatore è quello di discutere il questionario dell'assicuratore con il proponente, di dargli le spiegazioni necessarie e di dissipare i malintesi.
In virtù dell'art. 34 LCA, l'assicuratore si deve assumere la responsabilità delle spiegazioni che dà l'agente negoziatore nello svolgimento dei suoi obblighi, anche se le spiegazioni date non sono esatte.
Per contro, il proponente non deve fidarsi delle istruzioni e dei consigli dell'agente negoziatore quando essi si allontanano dal senso chiaro – anche per lui – di una domanda dell'assicuratore, o che designano come senza importanza un fatto che egli ha dichiarato verbalmente e che non soltanto da un punto di vista oggettivo ma anche dal punto di vista del proponente, è chiaramente contemplato da una domanda dell'assicuratore. Il proponente non può ritenere l'assicuratore responsabile per una simile informazione dell'agente negoziatore anche se ha sottoscritto le risposte la cui inesattezza era per lui riconoscibile non intenzionalmente, ma perché egli faceva ciecamente affidamento alle dichiarazioni dell'agente (TA BE in RUA XVI n. 7 citata in: CARRON, op. cit., n. 422 pag. 140).
Quando il proponente firma la proposta d'assicurazione contenente le risposte scritte dall'agente, egli si assume di principio la responsabilità di queste risposte. Colui che firma una proposta in bianco e lascia all'agente la cura di riempirla deve aspettarsi che l'agente risponda in maniera errata ad una o all'altra domanda, e ne sopporta le conseguenze.
Secondo costante giurisprudenza – e la dottrina pure l'ammette – il comportamento di un agente acquisitore o negoziatore non può essere imputato alla compagnia d'assicurazione. E' possibile imputare all'assicuratore il comportamento di un agente acquisitore soltanto nel caso in cui l'agente ha dato al proponente delle spiegazioni o delle informazioni in merito a questioni poco chiare o ambigue (TC VS in JdT 1996 738 e RVJ 1994 357 citata in: CARRON, op. cit., n. 419 pag. 139).
L'agente che ha omesso d'informare chiaramente l'assicurato che non era coperto dall'assicurazione e ha continuato le trattative, sapendo che l'accettazione sarebbe arrivata soltanto dopo la partenza in vacanza dell'assicurato, viola il suo dovere d'informare e di consigliare l'assicurato facendo prova, almeno, di negligenza, ciò che permette d'invocare una culpa in contrahendo (RUA XV n. 74 citata in: CARRĖ, op. cit., pag. 268 ad art. 34 LCA ed in: CARRON, op. cit., n. 423 pag. 140 seg.).
2.14. Nella fattispecie, parte convenuta afferma che le CGA sono state allegate alla proposta d'assicurazione (29 ottobre 2001), mentre l'attrice sostiene di averle ricevute soltanto insieme al contratto firmato dall'assicuratore (12 marzo 2002).
Interpellata in proposito, l'agente ha chiarito che "Ricordo di avere consegnato alle __________ le CGA relative al rapporto assicurativo che veniva proposto alla __________, lo stesso assicuratore prepara tre distinte mappette in cui sono contenute le proposte d'assicurazione del contratto: una rimane a me, una deve essere ritornata al __________ e a quella che resta al proponente sono attaccate le condizioni d'assicurazione." (doc. VIII pag. 3).
Essa ha ancora precisato che "(…) io ricevo tutto il materiale da __________, non costituisco niente e consegno quello che mi viene trasmesso, nel caso specifico io non ho verificato la puntuale presenza delle CGA attaccate alla proposta che rimaneva alle signore. Preciso quindi che per prassi vengono annesse alla proposta; in concreto non ho la certezza che vi fossero." (doc. VIII pag. 4).
Come visto, spetta in genere all'assicuratore comprovare di aver fornito le CGA allo stipulante al momento della proposta. Invece, il contraente rimane legato alle CGA se queste sono menzionate sulla proposta d'assicurazione che ha firmato, ma solo fintanto che non dimostra di non averle ricevute.
Questo Tribunale ritiene che entrambe le parti non abbiano sufficientemente comprovato di aver dato rispettivamente ricevuto le CGA agli atti e nemmeno le dichiarazioni dell'agente hanno chiarito quanto veramente successo (doc. VIII). Eppure, parte attrice ha sottoscritto una proposta d'assicurazione (doc. 1) che, quale ultima disposizione prima dell'apposizione delle firme delle proponenti, nell'ultima pagina prevede:
" Inoltre il proponente dichiara di aver preso atto delle condizioni generali, dei regolamenti e degli statuti delle differenti categorie d'assicurazione e accettare il contenuto della proposta. Egli chiede di stipulare il contratto dei rami seguenti: (…).".
L'elenco dettagliato di queste componenti figura chiaramente nella penultima pagina della proposta, al capitoletto "Parte integrante". Per quello che concerne la causa in esame, vi sono specificate le "Condizioni generali ".
L'attrice non ha dimostrato, quindi, di non avere ricevuto le CGA.
In virtù del citato art. 3 LCA essa aveva dunque il dovere di prendere conoscenza delle clausole del contratto. Siccome la AT 1 non ha, negligentemente, preso conoscenza delle CGA contenute nella citata proposta d'assicurazione, ed ha comunque firmato detta proposta, essa deve ora sopportare le conseguenze della mancata presa di conoscenza delle condizioni fissate dalle CGA e non può prevalersi – a posteriori - della loro ignoranza, non costituendo l'ignoranza una valida attenuante o scusante.
Abbondanzialmente si osserva che, indipendentemente dal fatto che le CGA siano state o no messe a disposizione della proponente prima della firma della proposta, dalla ricezione del contratto il 12 marzo 2002, la società attrice avrebbe avuto ancora quattro settimane di tempo per impugnarlo (art. 12 CGA) chiedendone la rettifica, qualora il contenuto non avesse coinciso con quanto convenuto (doc. A: Disposizioni finali, ultima pagina). Anche avendone avuta la possibilità, l'interessata non ha invece agito in tal senso.
Anche nella penultima pagina del contratto inviato all'attrice figurava che le CGA erano parte integrante dello stesso.
Pertanto, l'assicurata avrebbe dovuto attivarsi e verificare se le Condizioni generali le garantivano tutto quanto convenuto sia per iscritto che verbalmente con l'agente. Nel caso di importanti differenze, la stipulante avrebbe potuto ancora interpellare l'assicuratore al fine di modificare il contratto. Se quindi avesse letto le CGA, l'attrice avrebbe subito trovato una discordanza fra la lettera dell'art. 18 cpv. 4 CGA e le garanzie verbali fornite dall'agente assicurativo __________ ed avrebbe ancora potuto porvi rimedio nel termine indicato (quattro settimane).
Stante quanto precede, la CV 1 non deve corrispondere alla società attrice alcuna ulteriore indennità giornaliera per incapacità lavorativa dovuta alla maternità di __________, per cui la petizione deve essere respinta. Non può infatti essere ritenuta qui una responsabilità dell'assicuratore.
2.15. Va poi rammentato come in virtù dell'art. 34 cpv. 2 LCA l'agente __________ non poteva modificare le citate Condizioni dell'assicurazione indennità giornaliera né a favore né a danno della stipulante, vigenti le CGA nella loro versione. Le garanzie di __________ (doc. VIII pag. 3) relative all'assenza di termini d'attesa (nel senso di termini di differimento) da rispettare oltre a quello concordato (30 giorni), informazioni derivanti dalla mancanza di conoscenza delle CGA, non vincolano dunque CV 1.
In proposito l'assicuratore ha tenuto più volte a precisare che l'agente __________ ha trattato da sola l'intera pratica di affiliazione dell'attrice, fino al momento in cui quest'ultima ha sottoscritto la proposta d'assicurazione in discussione. Tutto ciò, nella sua veste di procacciatrice d'affari indipendente, nel senso che essa non era una dipendente del __________ al quale appartiene la CV 1.
L'ultima pagina della proposta d'assicurazione agli atti (doc. 1) relativa alle "Disposizioni finali" prevede espressamente che "Ogni accordo o convenzione annessa concordata con l'agente senza essere stipulato nella proposta, non impegna l'assicuratore.".
Sulla stessa pagina, in basso, le proponenti __________ ed __________ hanno apposto le loro firme per conto della costituenda società a garanzia limitata.
Esse erano dunque d'accordo con quanto appena riportato, per cui ora non sono legittimate a postulare da CV 1maggiori diritti.
Nella sua dichiarazione alla CV 1, l'agente __________ ha indicato che le clienti sono state rassicurate sul fatto che non v'era alcun problema con i tempi d'attesa, ma non ha saputo comprovare di aver ricevuto un'autorizzazione speciale dalla CV 1per agire in tal modo e nemmeno di avere messo per iscritto tale promessa.
Se l'eliminazione del termine di differimento di nove mesi dell'art. 18 cpv. 4 CGA fosse stato per contro inserito, formalmente, nella proposta d'assicurazione, CV 1avrebbe potuto vagliare tale garanzia rilasciata alla proponente dall'agente ed eventualmente ratificarla con il contratto stesso del 12 marzo 2002.
In tali circostanze, facendo dunque difetto un espresso consenso dell'assicuratore affinché l'agente __________ potesse modificare le CGA, v'è stata un'evidente violazione dell'art. 34 cpv. 2 LCA.
Pertanto, come detto, CV 1non può ora essere ritenuta responsabile dell'operato della signora __________, neppure se quest'ultima ha sbagliato fornendo alla proponente un'errata interpretazione di una norma che nemmeno era equivoca. In questa evenienza, l'errata informazione data dall'agente al momento della proposta d'assicurazione non attiva la responsabilità dell'assicuratore, che non va perciò chiamato a rispondere dei danni.
Non è compito di questo Tribunale accertare una responsabilità dell'agente, siccome non oggetto del contendere e materia che esula dalle sue competenze.
La petizione va dunque integralmente respinta.
2.16. Si osserva ancora che secondo l'art. 47 cpv. 4 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione.
Con lettera del 14 agosto 2003 l'UFAP ha rammentato al TCA l'obbligo di trasmettere tutte le sentenze inerenti il diritto privato emesse, precisando che l'Ufficio federale delle assicurazioni private non ha la facoltà di ricorrere contro le stesse.
Alla luce della citata Legge e dello scritto dell'UFAP, s'impone quindi di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.
2.17. L'art. 43 della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG) prevede il ricorso per riforma al Tribunale federale per violazione del diritto federale. L'OG contempla in particolare la possibilità di adire il Tribunale Federale contro giudizi cantonali (art. 48 OG) in procedure di carattere non pecuniario in ambiti specifici (art. 44 OG). Rispettivamente è ammissibile il ricorso per riforma in procedure pecuniarie in specifici ambiti del diritto senza riguardo al valore pecuniario (art. 45 OG).
L'art. 46 OG precisa che
" Nelle cause civili per altri diritti di carattere pecuniario, il ricorso per riforma è ammissibile solo quando, secondo le conclusioni delle parti, il valore litigioso davanti all'ultima giurisdizione cantonale raggiungeva ancora 8'000 franchi almeno.".
Nel caso di specie, il valore litigioso è rappresentato dalle 61 indennità restanti (112 indennità concordate – 30 d'attesa – 21 già versate) che, secondo la società attrice, la CV 1 dovrebbe ancora versarle per l'incapacità di lavoro della sua dipendente __________. Ritenuto come un'indennità giornaliera corrisponda a Fr. 170,95, si ottiene un ammontare di Fr. 10'427,95.
Siccome tale importo è superiore ai succitati Fr. 8'000.-, sono pertanto dati gli estremi per un eventuale ricorso per riforma al Tribunale Federale di Losanna.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è respinta.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti ed all'UFAP, Berna.
Contro il presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi degli artt. 43 segg. della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG).
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti