Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2003.117

 

ir/tf

Lugano

3 marzo 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2003 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 1 dicembre 2003 emanata da

 

__________

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   __________, coniugato dal __________con __________, è affiliato alla __________ per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie.

 

                                         Nel 2002 __________ doveva un premo di CHF 290,90 mensili. I premi per il secondo semestre 2002 di __________ sono rimasti impagati per complessivi CHF 1'754,40.

 

                                         __________ ha sollecitato il pagamento al debitore, senza successo, e quindi si è rivolto alla ricorrente ritenendola debitrice solidale domandando il versamento di CHF 1'760,40 oltre alle spese esecutive.

 

                                         Escussa con PE __________del 14 maggio 2003 dell'UE __________ __________ ha interposto opposizione il 16 giugno 2003. Con decisione formale del 16 luglio 2003 __________ ha accertato il suo credito e rigettato l'opposizione interposta da __________ al PE ricordato.

 

                                         La decisione, oggetto di opposizione, è stata confermata con decisione su opposizione del 1° dicembre 2003.

                                         Nella sua decisione su opposizione (doc. _) __________ rammenta in particolare:

 

"  I contratti d'assicurazione malattia secondo la LAMAL e il pagamento dei relativi premi costi­tuiscono durante la vita comune bisogni correnti della famiglia, per i quali ogni coniuge può rappresentare l'altro (art. 166 cpv. 1 CC). I coniugi sono solidarmente responsabili per il pa­gamento dei premi; nei confronti dell'assicuratore malattia entrambi possono esser tenuti al pagamento dei premi (cfr. DTF 119 V 16 e decisione del TFA del 09.03.2000, K 60/00).

La responsabilità solidale dei coniugi persiste fintanto che perdura la vita comune; con la sospensione della vita comune decade il potere di rappresentanza e la responsabilità solidale dei coniugi e l'assicuratore deve di conseguenza perseguire singolarmente ogni coniuge per i debiti sorti dopo la sospensione dell'unione coniugale.

 

(…)

 

Secondo l'art. 16.3 del regolamento delle assicurazioni secondo la LAMAL"spese della __________ per richiami ed esecuzioni sono a carico dell'assicurato".

Anche secondo l'art. 68 LEF le spese esecutive sono a carico del debitore; il creditore ha diritto di prelevare sui pagamenti del debitore le spese d'esecuzione (art. 68 cpv. 2 LEF).

La __________ è dunque legittimata a prelevale i costi di sollecito e d'esecuzione.

 

(…)

 

In virtù del principio dell'officialità, sebbene non litigioso, nell'ambito della presente procedura su opposizione la __________ ha riesaminato l'esistenza e l'entità del debito escusso nella procedura esecutiva nr. __________dell'UE di __________, oggetto della decisione del 16.07.2003, ed ha constatato che l'arretrato di fr. 1'760.40 escusso è sino a tutt'oggi esistente. Esso si compone delle quote LAMal da luglio a dicembre 2002 e delle spese d'incasso di fr. 70.--. A ciò si  ag­giungono le spese esecutive a carico dell'opponente.

 

(…)

 

Come già detto, con l'opposizione __________ contesta sostanzialmente la propria re­sponsabilità solidale in qualità di moglie nei confronti della __________. Decisiva in me­rito è la questione a sapere se tra i coniugi __________ al momento dell'insorgenza del debito, ossia tra luglio e dicembre 2002, sussisteva vita comune ai sensi dell'art. 166 CC (consid. 2.3). La __________ ha a tal fine compiuto accertamenti presso le competenti autorità ed ha interpellato __________. Dagli accertamenti intrapresi è risultato che la Signora __________ vive separata dal marito dal 01.07.2003. Ne discende inequivocabilmente che la responsabilità solidale della moglie __________ esisteva ancora al momento dell'insorgenza del debito escusso.

A giusto titolo la __________ ha promosso la procedura esecutiva qui contestata verso la moglie di __________ volta ad ottenere l'incasso del debito del marito.

L'esistenza di una tassazione separata tra marito e moglie (così come il regime patrimoniale tra coniugi) è irrilevante per la definizione della fattispecie." (Doc. _)

 

                               1.2.   Con atto del  12 dicembre 2003 __________ si è aggravata a questo TCA indicando di vivere separata dal marito dal luglio 2003 senza percepire alimenti, di avere incaricato il proprio legale di avviare una procedura alla competente Pretura, osservando inoltre come il marito disporrebbe di un posto di lavoro e voglia pagare il suo debito.

 

                                         Con risposta di causa del 22 gennaio 2004 __________ ha riconfermato il suo provvedimento.

 

                               1.3.   Il giudice delegato ha chiesto all'assicuratore la produzione delle polizze assicurative di rilievo con i relativi conteggi leggibili essendo inammissibile – ciò che vale anche pro futuro – la trasmissione di incomprensibili estratti informatici.

 

                                         A __________ è pure stato chiesto di produrre:

 

"  … copia degli atti esecutivi avviati nei confronti di __________ e l'eventuale attestato di carenza beni nei confronti dello stesso per il medesimo titolo di credito nonché ogni ulteriore utile documento a sostegno delle pretese della __________." (Doc. _)

 

                                         Con scritto 9 febbraio 2004 __________ ha precisato l'arretrato dovuto nei seguenti termini:

 

"  premio LAMAL luglio 2002                                     Fr. 290.90

premio LAMAL agosto 2002                                  Fr. 290.90

premio LAMAL settembre 2002                             Fr. 290.90

premio LAMAL ottobre 2002                                  Fr. 290.90

premio LAMAL novembre 2002                             Fr. 290.90

premio LAMAL dicembre 2002                              Fr. 290.90

spese di sollecito                                                   Fr. 15.-­

totale                                                                     Fr. 1'760.40

 

a cui si aggiungono le spese esecutive (finora di fr. 70.--; cfr. art. 68 LEF, DTF 125 V 276) e gli interessi di mora del 5% a partire dall'entrata in vigore della LPGA (art. 26 cpv. 1 e art. 82 cpv. 1 LPGA, art. 90 cpv. 2 OAMAL; cfr. Veli Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bunde­sgesetz über den Allgemenen Teil des Sozialverischerungsrechts vom 6. Oktober 2000, Art. 82, n. 2ss.).

 

(…)

 

In considerazione della situazione d'insolvenza del signor __________ (attestata dall'allegato estrat­to UEF di __________, doc. _) la __________ ha escusso direttamente la moglie dell'assicurato quale debitrice solidale ai sensi dell'art. 166 CC, senza procedere preventivamente in via esecutiva nei confronti del proprio assicurato per lo stesso debito. Né la LAMAL e le sue ordinanze, né la legge cantonale di applicazione alla LAMAL (LCAMAL) richiedono del resto che l'assicuratore malattie proceda preventivamente nei confronti dell'assicurato stesso. L'art. 90 OAMAL cpv. 3 prevede che, nel caso in cui gli assicurati non pagano i premi scaduti nonostante diffida, dev'essere avviata una procedura esecutiva; la disposizione non vieta di procedere diret­tamente contro il responsabile solidale.

La responsabilità solidale ha di principio quale conseguenza per il terzo di poter scegliere quale coniuge perseguire per l'intera prestazione.

L'esecuzione diretta nei confronti della moglie dell'insolvente assicurato senza preventiva esecu­zione nei confronti dell'assicurato, così come praticata dalla __________, è espressamente autorizzata anche dall'Istituto delle assicurazioni sociali, il quale dispensa l'assicuratore malattia di promuovere una nuova esecuzione nei confronti di assicurati con già due attestati di carenza beni rilasciati nell'arco di 24 mesi, una dichiarazione di insolvenza deve in tal caso attestare che anche successive procedure sfocerebbero in ulteriori attestati di carenza beni." (Doc. _)

 

                                         La signora __________, invitata a prendere posizione in merito non si è espressa.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                               2.2.   Va rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). Il giudice delle assicurazioni sociali non tien conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo (STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b).

 

                                         Dal profilo procedurale la LPGA è invece immediatamente applicabile. Nel merito si applicano le disposizioni in vigore in precedenza, poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 127 V 467 consid. 1) ed il Tribunale federale delle assicurazioni, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda, di regola, sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02).

 

                                         Ogni riferimento alle norme della LAMal applicabili in concreto va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002.

 

                                         Nel merito

 

                               2.3.   Oggetto della lite è l'obbligo di __________ di pagare i premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie del marito __________, dal quale vive separata dal luglio 2003, per il 2° semestre 2002.

 

                                         Giusta l'art. 61 LAMal, l'assicurato è tenuto al pagamento dei premi fintanto che dura l'affiliazione (art. 89-92 OAMal; cfr. STFA 30.6.1998 in re M. e P. c. C.M.H., inedita).

                                         Il pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi da parte dell'assicurato è necessario per il finanziamento dell'assicurazione malattia (art. 60 LAMal) e quindi per l'esecuzione della legge; secondo la volontà del legislatore gli assicuratori malattia devono quindi far valere le proprie pretese in via esecutiva secondo la LEF (cfr. art. 88 cpv. 1 e 2 LAMal; art. 80 LAMal; DTF 125 V 273 consid. 6c).

                                         In caso di mora dell'assicurato l'art. 9 OAMal prevede che:

 

"  1 Se, nonostante diffida, l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi scaduti, l’assicuratore deve promuovere una procedura esecutiva. Se questa sfocia in un attestato di carenza di beni, l’assicuratore ne informa la competente autorità d’assistenza sociale. Sono salve le disposizioni cantonali che contemplano la previa notifica all’autorità preposta alla riduzione dei premi."

                                         Per l'art. 20 cpv. 1 LCAMal, inoltre, il Consiglio di Stato designa l'autorità di assistenza sociale per il pagamento dei crediti irrecuperabili relativi alle prestazioni obbligatorie previste dalla legislazione federale.

 

                                         Per il capoverso 3, prima di procedere al pagamento dei crediti irrecuperabili, l'istanza competente applica il sussidio per la riduzione dei premi.

 

                                         Per l'art. 21 LCAMal, inoltre, l'istanza designata dal Consiglio di Stato esige che l'assicuratore promuova una nuova procedura esecutiva, se è a conoscenza di circostanze che lo giustificano.

 

                                         Per l'art. 82 cpv. 1 del relativo Regolamento d'applicazione l’assicuratore malattie che a seguito della procedura esecutiva di cui alla LCAMal ottiene un attestato di carenza di beni definitivo o un certificato di insolvenza, può chiedere all’Istituto delle assicurazioni sociali il pagamento dei crediti irrecuperabili, incluse le spese esecutive, ma esclusi gli interessi.

 

                                         Per il capoverso 4 l'Istituto delle assicurazioni sociali emana le direttive di procedura.

 

La cifra 4.2. delle direttive emanate il 31 maggio 1999 dall'IAS relative alla richiesta di pagamento allo Stato dei premi LAMal e delle partecipazioni alle spese di cura legate all'assicurazione obbligatoria prevede che:

 

"  Se per un assicurato fossero stati rilasciati due attestati di carenza di beni in un periodo di 24 mesi (dal momento della richiesta di pagamento allo Stato), l'assicuratore malattie è dispensato dall'avviare una nuova procedura esecutiva, sempre che produca una dichiarazione di insolvenza rilasciata dall'UEF.

 

osservazione

L'assicuratore malattie che dopo due procedure esecutive promosse nell'arco di 2 anni ha ottenuto due attestati di carenza di beni (ACB), deve richiedere, per le istanze di pagamento seguenti, il rilascio di una dichiarazione d'insolvenza all'UEF, in quanto si presume che anche successive procedure sfoceranno sempre in ACB. Ciò per evitare inutili spese esecutive.

Lo Stato non riconoscerà più le spese esecutive per una terza o ulteriori procedure esecutive promosse sempre nel corso dei 24 mesi."

 

ed ancora, alla cifra 4.8. delle medesime direttive:

 

"  In ossequio alla giurisprudenza oggi conosciuta, se viene rilasciato un attestato di carenza di beni (ACB) o una dichiarazione di insolvenza per assicurati coniugati, la procedura esecutiva o il rilascio della dichiarazione di insolvenza deve essere richiesto anche per il coniuge quando il contratto assicurativo è stato sottoscritto durante li periodo matrimoniale. Se per contro il contratto assicurativo è stato stipulato prima del matrimonio, la procedura esecutiva nei confronti dell'altro coniuge non è ammessa.

In situazione di procedura esecutiva ammessa nei confronti dell'altro coniuge, non entra in linea di conto il tipo di regime matrimoniale (in particolare non è tenuta in considerazione un'eventuale separazione dei beni)."

 

                                         Con comunicazione I/2003 del 27 gennaio 2003 l'IAS ha precisato che:

 

"  facciamo riferimento alle indicazioni procedurali fin qui emanate a riguardo di questa articolare casistica di assicurati, con particolare riferimento agli assicurati coniugati.

 

Le disposizioni impartite attraverso la Circolare IAV n. I/99 del 31 maggio 1999 prevedevano, a questo proposito, che la procedura esecutiva a carico del coniuge dell'assicurato in mora era ammessa solo se il contratto d'assicurazione era stato stabilito durante il periodo matrimoniale.

 

In data 14 gennaio 2003 è stato reso noto un importante cambiamento giurisprudenziale in questo ambito.

In una sentenza, il TFA ha indicato che la responsabilità solidale dei coniugi è sempre data, anche se il contratto d'assicurazione è stato stipulato prima del matrimonio.

 

In sostanza se uno dei coniugi non paga i debiti verso l'assicuratore malattie (premi + partecipazioni), l'altro coniuge è debitore solidale, ragione per la quale deve essere promossa una procedura esecutiva anche nei confronti di quest'ultimo."

 

                               2.4.   Nel merito, in via preliminare occorre rilevare che il problema della responsabilità solidale tra coniugi va risolto alla luce del diritto privato, nella misura in cui esso è compatibile con il diritto delle assicurazioni sociali, non prevedendo la LAMal alcunché in tal senso (RAMI 1993 p. 85 consid. 2b; DTF 119 V 16).

 

                               2.5.   In proposito Eugster (op. cit., p. 182 N 817) precisa, rinviando a DTF 119 V 24 consid. 6a che:

 

"  Die Vertretung der ehelichen Gemeinschaft und damit die solidarische Haftung entfällt mit Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes ohne Rücksicht auf den guten Glauben des Dritten. Die Aufhebung des gemeinsamen Haushalts bedarf keiner richterlicher Bewilligung (Hegnauer/Breitschmid, p. 180ss N 17.45, 17.46, 18.05)."

 

                                         Questo TCA si è allineato alla convincente opinione della dottrina maggioritaria, che vuole evitare di avvantaggiare immotivatamente il creditore in caso di debito dovuto da coniugi di fatto separati e che tende comunque alla protezione del coniuge separato del debitore, in un caso recente (TCA __________ in re C.) in cui due coniugi - dopo il matrimonio - avevano interrotto la vita in comune a seguito di un tentativo di conciliazione fallito dinanzi al Pretore. In quella sentenza era stato ritenuto come non fosse:

 

"  sempre di meridiana evidenza accertare quando due coniugi non vivono più in comune. La sospensione della vita comune potrà risultare sia da una decisione giudiziaria che da un accordo delle parti rispettivamente ancora dalle circostanze. Si tratta sostanzialmente di casi in cui i coniugi non intendono più mantenere una vita coniugale rispettivamente i casi in cui la stessa ha cessato di sussistere. Come detto una distinzione netta non sempre appare evidente, come rammentano Henry Deschnaux, Paul-Henry Steinauer e Margareta Baddeley, op. cit., nota 25 a pié della pagina 179:

 

"                                                                             la volonté des époux de maintenir l’union en tant que communauté de destin est particulièrement importante pour déterminer si le pouvoir de représentation au sens de l’art. 166 subsiste alors qu’une vie de couple n’est pas possible (séjour prolongé à l’hôpital ou en prison)."

 

Come indicato, quindi, una volta accertato il venir meno di una vita in comune dei coniugi cessa la rappresentanza dell’unione coniugale e la solidarietà degli sposi per i debiti contratti dal consorte (cfr. TCA 5 agosto 2003 in re L. __________ nonché TCA 6 febbraio 2003 in re C. __________ relativo a due coniugi separati per forza maggiore).

 

                               2.6.   Nel caso concreto occorre evidenziare come __________ chieda l'incasso di premi del 2° semestre 2002 quando i coniugi __________ ancora vivevano assieme. La signora __________ rammenta infatti una convivenza cessata nel luglio 2003.

 

                                         Dalla polizza assicurativa prodotta (doc. _) su sollecitazione del giudice delegato viene comprovato l'ammontare del premio mensile dell'assicurazione obbligatoria di __________. Poco importa se il dato come tale non era contestato, all'assicuratore non sfugge che la procedura è retta dal principio inquisitorio.

 

                                         Incontestato è inoltre il fatto che durante 6 mesi il premio di CHF 290,90, per un totale di CHF 1'745,40, non è stato pagato.

 

                                         D'altro canto, su richiesta del giudice delegato, __________ ha prodotto la lista delle esecuzioni e, soprattutto, la lista degli attestati di carenza beni relativi a __________, 1968, già in __________.

                                         La lista degli ACB conta 19 pagine e, per il solo 2002, vede l'emanazione di 9 ACB per importi anche contenuti e di cui sono creditori pubblici uffici. A giusta ragione quindi l'importo di CHF 1'745,40 va quindi senz'altro posto a carico della ricorrente alla luce delle considerazioni di diritto che precedono.

 

                               2.7.   Per quel che concerne invece l'importo delle spese di CHF 15.- la pretesa può essere accolta.

 

                                         In una sentenza del 18 giugno 1999 pubblicata in DTF 125 V 276 il TFA ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.

                                         Il TFA ha in particolare precisato:

 

"  Im gegensatz zu Art. 1 Abs. 2 KUVG, wonach sich die Krankenkassen nach ihrem Gutfinden einrichteten, soweit das Gesetz keine entgegestehenden Vorschriften enthielt, fehlt im neuen Recht ein entsprechender Hinweis auf eine Autonomie der Versicherer. Das Gesetzmässigkeitsprinzip hat das Autonomieprinzip abgelöst, indem das KVG die Krankenpfelgeversicherung in wesentlichen Bereichen vollständig und detailliert regelt (BGE 124 V 359 f. Erw 2d mit Hinweisen; zur sozialen Krankentaggeldversicherung vgl. Demgegenüber BGE 124 V 205 Erw. 3d). In Bereichen, in denen die gesetzliche Regelung nicht detailliert ist, sind kasseninterne Bestimmungen hingegen nicht von vornherein unzulässig (Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, S. 9; zurückhaltender Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Rz. 5). Davon geht auch Art. 12 Abs. 2 lit. b KVV aus, wonach die Krankenkassen dem Anerkennungsgesuch an das Bundesamt für Sozialversicherung allfällige allgemeine Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der Versicherten beizulegen haben.

Bezüglich der Erhebung von Mahngebühren beim Verzug in der Zahlung von Prämien und Kostenbeteilungen vertritt Eugster (a.a.O., Rz 341) die Auffassung, dass autonome Regelungen der Versicherer zulässig sind, sofern die versicherte Person die (unnötigen) Kosten schuldhaft verurscht hat und die Entschädigung angemessen ist (anders bezüglich Kosten, die beim Gesetzesvollzug notwendigerweise entstehen; vgl. Hiezu auch RKUV 1992 Nr. K 891 S. 72 Erw. 2b betreffend KUVG sowie SVR 1994 BVG Nr. 18 S. 47 Erw. 4 betreffend BVG). Nachdem die Durchsetzung der finanziellen Verpflichtungen der Versicherten gegenüber den Versicherern weder gesetzlich noch verordnungsmässig ausführlich geregelt ist und die Erhebung von Mahngebühren nicht in gesetzliche Ansprüche eingreift, kann dieser Auffassung gefolgt werden.

cc) Da Art. 12 Abs 4 der Allgemeinen Versicherungbedingungen (der Kasse) … die Erhebung von Umtriebsspesen bis zu einem Beitrag von Fr. 50.-- pro Fall bei Verletzung der Mitwirkungspflichten des Versicherten (Prämieninkasso/Leistungsauszahlung) ausdrücklich vorsieht und der Beschwerdeführer mehrmals gemahnt werden musste, erging der vorinstanzliche Entscheid, soweit er die Auferlegung von Mahn- und Umtriebsspesen in der Höhe von ingesamt Fr. 70.-- schützt, zu Recht."

 

                                         Le condizioni della __________ prevedono la possibilità di caricare spese per richiami all'assicurato. La pretesa appare qui adeguata all'aggravio causato dal mancato pagamento.

 

                                         Non così invece per gli interessi che non sono oggetto dell'esecuzione (doc. _) come pure della decisione formale del 16 luglio 2003 e della decisione su opposizione.

 

                             2.10.   __________ ben conosce il tema relativo all'incasso forzato di somme come quella in discussione per una recente sentenza di questo TCA (__________in re S. sentenza 15.12.2003). Basti qui ricordare allora che il TFA ha più volte dichiarato applicabile alle casse malati (DTF 121 V 109ss.; RAMI 1983, p. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984, p.197), la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può rigettare un'eventuale opposizione ad un P. E. con una decisione formale riferentesi precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima avere formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF.

 

                                         Alla luce di quanto precede il ricorso va respinto e la decisione su opposizione protetta, senza carico di tasse e spese alla ricorrente e senza attribuzione di ripetibili.

 

                                         L'opposizione interposta al PE __________dell'UE di __________ è quindi rigettata in via definitiva per l'importo di CHF 1'760,40 oltre alle spese esecutive.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                         Di conseguenza:

 

                                         1.1.  La decisione su opposizione impugnata è confermata.

 

                                         1.2.  È rigettata in via definitiva l'opposizione interposta da 

                                                 __________, al PE __________del 14 maggio 2003 per

                                                 l'importo di CHF 1'760,40 oltre alle spese esecutive.

 

 

                                 2.-   Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.       

 

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti