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Raccomandata |
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Incarto n.
cs/tf |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 20 maggio 2003 di
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__________________
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contro |
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la decisione del 31 marzo 2003 emanata da |
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____________
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
ritenuto, in fatto
1.1. __________ è assicurata presso la Cassa malati __________ per l'assicurazione obbligatoria di base.
La __________ con precetto esecutivo numero __________, spiccato dall'Ufficio esecuzione di __________ il 3 febbraio 2000, ha escusso l'assicurata per il pagamento di premi e partecipazioni ai costi arretrati (doc. _).
Tramite decisione formale del 4 aprile 2000 la Cassa ha rigettato l'opposizione interposta dalla debitrice.
Il 26 settembre 2000 la Cassa ha confermato, tramite decisione su opposizione, la precedente presa di posizione rigettando l'opposizione al precetto esecutivo per l'importo di fr. 254.05 (incluso un importo di fr. 40 a titolo di spese).
Il ricorso presentato al TCA è stato respinto il 16 maggio 2001 (inc. __________).
La domanda di revisione contro la predetta sentenza è stata respinta da questo Tribunale con giudizio 18 ottobre 2002 (inc. __________).
Il successivo 20 febbraio 2003 l'interessata ha chiesto il "riesame" della sentenza di revisione, chiedendo contestualmente la restituzione dei termini per presentare ricorso.
La prima richiesta è stata respinta con STCA del 28 febbraio 2003 cresciuta incontestata in giudicato (inc. __________).
La seconda istanza, trasmessa al TFA per competenza, è stata respinta in data 2 luglio 2003 dall'Alta Corte (K 34/03).
1.2. Il 12 luglio 2002 l'Ufficio esecuzioni di __________ ha comunicato alla __________ di non poter dar seguito alla richiesta di proseguire l'esecuzione, poiché perenta, essendo trascorso più di un anno dalla notifica del precetto esecutivo.
Con precetto esecutivo del 2 agosto 2002 (numero __________), la Cassa Malati ha nuovamente escusso l'assicurata, per un importo di fr. 254.05, indicando quale titolo di credito la STCA del 16 maggio 2001 (doc. _).
1.3. Tramite decisione su opposizione del 31 marzo 2003 la __________ ha confermato la decisione formale del 25 novembre 2002 tramite la quale l'assicuratore ha condannato __________ al pagamento dell'arretrato di fr. 254.05 oltre alle spese e ha rigettato l'opposizione al PE numero __________, affermando:
" 2.2 Nella fattispecie è litigiosa la questione se l'arretrato per
partecipazioni ai costi di cura risalenti agli anni 1998 e 1999 pari a fr. 254.05 (comprensivo di fr. 40.-- di spese d'incasso) a carico di __________, stabilito nella sentenza cresciuta in giudicato del TCA del 16.05.2001 (inc. nr. __________), per il quale è stata avviata una nuova procedura esecutiva (procedura esec. nr. __________), sussista ancora; è inoltre litigiosa la questione a sapere se l'opponente sia debitrice nei confronti della __________ delle spese d'incasso di fr. 30.- per la nuova procedura esecutiva inoltrata. Secondo l'opponente, il debito sarebbe inesistente per i motivi da lei già invocati nella procedura giudiziaria terminata (inc. nr. __________).
2.3 In virtù dell'art. 64 LAMal gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute (cpv. 1). Il cpv. 2 dello stesso articolo prevede che la partecipazione ai costi comprende un importo annuo fisso (franchigia) ed il 10% dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale). Il Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale (cpv. 3). Secondo l'art. 103 cpv. 1 OAMal la franchigia ammonta attualmente a fr. 230.-- annui.
2.4 In virtù dell'art. 79 LEF, nel caso in cui il debitore ha sollevato opposizione contro l'esecuzione, il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura ordinaria o quella amministrativa.
Se invece il credito è fondato su una sentenza esecutiva o su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere al giudice il rigetto dell'opposizione ai sensi degli art. 80 cpv. 1 e 81 LEF.
Secondo l'art. 88 cpv. 2 LAMal le decisioni e le decisioni su opposizione esecutive che condannano al pagamento di una somma in contanti o a fornire una cauzione, sono parificate alle sentenze esecutive ai sensi dell'art. 80 LEF.
Secondo la giurisprudenza, può chiedere direttamente il proseguimento dell'esecuzione, senza dover seguire la procedura di rigetto d'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF, il creditore che, senza precedente titolo di rigetto d'opposizione, ha avviato l'esecuzione e che, successivamente, a seguito di opposizione, ha ottenuto nell'ambito della procedura ordinaria un titolo definitivo di rigetto d'opposizione a norma dell'art. 79 LEF; ciò vale anche quando una decisione ai sensi dell'art. 79 LEF proviene da un'autorità o da un tribunale amministrativo della Confederazione o dal Cantone in cui l'esecuzione è stata proposta (DTF 119 V 329 e segg., con rif. a DTF 107 III 62). Se l'esecuzione riguarda una pretesa fondata sul diritto pubblico di competenza di un'autorità amministrativa, per procedura ordinaria ai sensi dell'art. 79 LEF s'intende il far valere la pretesa dinanzi a tale autorità (DTF 119 V 329 e segg. con rif. a DTF 75 III 46). Nel campo dell'assicurazione sociale, è considerato giudice ordinario ai sensi dell'art. 79 LEF, competente ai fini della materiale decisione sull'abrogazione dell'opposizione, l'autorità amministrativa deliberante in prima istanza, l'autorità cantonale di ricorso, rispettivamente il Tribunale federale delle assicurazioni (DTF 119 V 332,109 V 51, 107 III 65 segg.). Da ciò ne deriva che, per quanto riguarda le loro pretese nell'ambito dell'assicurazione malattie sociale, le casse malati, per principio, avviano l'esecuzione senza essere in possesso di un titolo di rigetto d'opposizione cresciuto in giudicato e, in caso di opposizione, emettere successivamente una decisione formale (vedi art. 80 LAMal) per poter procedere con l'esecuzione dopo che la stessa sarà passata in giudicato.
2.5 Nella fattispecie, come sopra esposto, nella sentenza del 16.05.2001 il TCA ha già stabilito che la pretesa della __________ nei confronti di __________ volta al pagamento delle partecipazioni per il periodo 1998-1999 per un importo di fr. 214.05 nonché (fr. 40.-- di spese), fondata sull'art. 64 LAMAL, è verosimilmente fondata, che i motivi invocati dall'insorgente non meritavano di esser accolti e che la decisione su opposizione della __________ andava pertanto confermata e rigettata l'opposizione all'esecuzione; la fattispecie è pertanto limitata all'esame della questione a sapere se l'insorgente abbia nel frattempo saldato tale debito. Poiché le diverse procedure giudiziarie promosse da __________ hanno già avuto modo di stabilire che la censura secondo cui i costi per le partecipazioni sarebbero assicurati dalle assicurazioni complementari da lei stipulate presso la __________ è manifestamente infondata, la __________ non ritiene opportuno soffermarsi ulteriormente sulla stessa e respinge l'eccezione nuovamente sollevata a torto.
Le verifiche intraprese dalla __________ nell'ambito della presente procedura hanno permesso di appurare che l'opponente è sino a tutt'oggi debitrice delle partecipazioni arretrate risalenti agli anni 1998 e 1999 per l'importo di fr. 214.05 nonché delle spese; a giusto titolo la __________ ha pertanto avviato la procedura esecutiva nr. _____.
L'opponente non merita pertanto di esser tutelata nelle proprie allegazioni.
2.6 Secondo l'art. 16.3 del regolamento delle assicurazioni secondo la LAMAL "spese della __________ per richiami ed esecuzioni sono a carico dell'assicurato".
Anche secondo l'art. 68 LEF le spese esecutive sono a carico del debitore; il creditore ha diritto di prelevare sui pagamenti del debitore le spese d'esecuzione (art. 68 cpv. 2 LEF).
La __________ è dunque legittimata a prelevare i costi di sollecito e d'esecuzione. L'importo a carico dell'opponente di fr. 30.- per spese nel frattempo incorse è pertanto giustificato.
2.7 In conclusione, __________ è tuttora debitrice nei confronti della __________ delle partecipazioni arretrate per l'anno 1998 e 1999 per un importo di fr. 254.05 (comprensivo di fr. 40.-- di spese d'incasso), nonché delle spese. Per tale importo viene rigettata l'opposizione all'esecuzione nr. __________ e la decisione della __________ viene confermata." (Doc. _)
1.4. Con ricorso del 20 maggio 2003 l'assicurata è insorta contro la predetta decisione rilevando:
" In data 25.11.2002, dopo quasi 4 mesi dall'intimazione del precetto esecutivo, la __________ ha emanato la decisione formale per un importo di fr. 254.05 + Fr. 30.--(spese precetto esecutivo).
La decisione é ampiamente tardiva non rispetta il termine di legge ed é integralmente contestata, va respinta senza entrare nel merito per intervenuta prescrizione termini (art. 80 cpv. 1 e3 LAMal); "Se l'assicurato non accetta una risoluzione dell'assicuratore, quest'ultimo deve emanare una decisione scritta entro 30 giorni a decorrere dall'esplicita domanda dell'assicurato".
Il cpv. 3: "L'assicuratore non può subordinare la notifica della decisione all'esaurimento di eventuali procedure interne di ricorso". Il ricorso é integralmente accolto
Alle norme di ex (art. 129 CPCT) "I termini stabiliti dalla legge per il compimento degli atti del processo sono perentori; non possono essere abbreviati né prorogati né sospesi per accordo tra le parti"(doc. _).
3.
In data 02.01.2003 la ricorrente ha presentato opposizione sulla decisione formale della __________ del 25.11.2002, nello stesso tempo ha contestato anche fr.30.-- per spese esecutive (doc. _).
4.
In data 31.03.2003, dopo 3 mesi, la __________ ha emanato la decisione su opposizione (doc. _). La stessa, come la decisione formale, é ampiamente tardiva, é integralmente contesta e va integralmente respinta senza entrare nel merito per intervenuta prescrizione termini (art. 80 cpv. 1 e 3, art. 85 cpvA, art. 129 CPCT), come
sopra esposto al punto 2, il ricorso é integralmente accolto.
5.
Ora, la convenuta si é permessa, sempre agendo in mala fede e disonestamente, di intimare alla ricorrente ancora un precetto esecutivo dopo che l'opposizione interposta dall'assicurata al precetto esecutivo no, __________ intimato dalla __________ in data 03.02.2000 per il tramite dell'UE di __________ e stata rigettata l'opposizione (doc. _). da questo TCA con sentenza in data 16.05.2001, intimata in data 31.05.2001 (doc. _) (vedi fine pag. 1 e fine pag. 5 della sentenza).
6.
Alle norme ex (art 79 LEF) il rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo con sentenza, mediante procedura ordinaria o amministrativa, il creditore può chiedere la continuazione dell'esecuzione solo in forza di una sentenza cresciuta in giudicato che toglie espressamente l'opposizione.
La sentenza deve riportare l'attestazione del tribunale che l'ha emanata che giustifica che é cresciuta in giudicato per poter continuare l'esecuzione presso l'Ufficio Esecuzione, ritenuto che quella é la sede giusta di continuare l'esecuzione dopo il rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo no. __________ (doc. _).
7.
(Art. 88 LEF cpv. 1); "Se l'esecuzione non é stata sospesa in virtù di un'opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notifica del precetto il creditore può chiedere la continuazione" ciò che non é stato il caso.
(Cpv. 2); "Questo diritto si estingue decorso un anno dalla notifica del precetto. Se é stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui é stata promossa l'azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione".
(Cpv. 3); Della domanda di continuazione e dato atto gratuitamente al creditore che lo richiede".
(Art. 89); "Se il debitore é soggetto all'esecuzione in via di pignoramento, l'ufficio d'esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, procede senza indugio al pignoramento o vi fa procedere dall'ufficio del luogo dove si trovano i beni".
Ritenuto che l'opposizione al precetto esecutivo é stata rigettata con sentenza, alle norme a ex (art. 79 LEF) il creditore può chiedere la continuazione dell'esecuzione in forza di una sentenza passata in giudicato che tolga espressamente l'opposizione.
Questo TCA, come sopra esposto, ha rigettato l'opposizione al precetto esecutivo no. __________ (doc. _) con sentenza 16.05.2001 (doc. _), quindi la convenuta avrebbe dovuto continuare l'esecuzione dopo che la sentenza era passata in giudicato, senza prevalersi ancora di un altro precetto esecutivo, ritenuto che per proseguire l'esecuzione fa stato il precetto esecutivo sul quale é stata rigettata l'opposizione e del quale ne é stato chiesto il rigetto.
Sta di fatto che lo afferma la convenuta stessa nella sua decisione su opposizione (doc. _ inizio pag. 4), infatti si legge: "Da ciò ne deriva che, per quanto riguarda le loro pretese nell'ambito dell'assicurazione malattie sociale, le casse malati, per principio, avviano l'esecuzione senza essere in possesso di un titolo di rigetto dell'opposizione cresciuto in giudicato e, in caso di opposizione, emettere successivamente una decisione formale (vedi art. 80 LAMal) per poter procedere con l'esecuzione dopo che la stessa sarà passata in giudicato".
A questo punto, visto che lo afferma la convenuta stessa che le casse malati, per principio, avviano l'esecuzione per poter procedere, in seguito, con l'esecuzione dopo che la stessa sarà passata in giudicato.
Veramente poco si capisce il comportamento della convenuta e il modo di procedere, sempre in mala fede, disonestamente, arbitrariamente e con inganno, e fuori da ogni logica, é inammissibile, inaccettabile e incredibilmente insostenibile, viola ogni norma di legge, pertanto sia la decisione che la decisione su opposizione sono integralmente contestate e vanno integralmente respinte senza entrare nel merito, il ricorso é integralmente accolto ritenuto che questo non é il modo corretto di procedere, né la sede giusta per far valere un rigetto di opposizione, inoltre richiesto su presentazione di un altro precetto esecutivo con un numero di esecuzione diverso da quello che fu rigettata l'opposizione, ritenuto che l'unico e solo precetto esecutivo per chiedere la continuazione dell'esecuzione é il precetto esecutivo no __________ (doc. _) al quale la ricorrente ha opposta opposizione e l'opposizione é stata rigettata, in causa, da questo tribunale con sentenza 16.05.2001 (doc. _).
La convenuta doveva continuare la procedura esecutiva solo sul precetto esecutivo no __________ (doc. _) per il quale ne ha chiesto il rigetto dell'opposizione in causa e sul quale é stata rigettata l'opposizione.
Inoltre, sia la decisione formale che decisione su opposizione, oltre ad essere illegale e sono integralmente contestate e non si entra nel merito, sono integralmente contestate per intervenuta prescrizione di termini, come sopra esposto, e anche in questo senso vanno integralmente respinte senza entrare nel merito, il ricorso é integralmente accolto.
Inoltre, oltre che all'arbitrarietà di procedere, della convenuta, non conforme alle norme della Legge Esecuzione e fallimenti permettendosi addirittura di fare intimare alla ricorrente ancora un altro precetto esecutivo su un credito che era già stata rigettata l'opposizione e la procedura andava trattata esclusivamente per via esecutiva, sempre con inganno e malafede, ha proceduto come se fosse una procedura amministrativa, (doc. _), ritenuto che questa non é la sede giusta per incassare un credito di rigetto dell'opposizione come se fosse una procedura amministrativa, e questo la convenuta lo sa benissimo, solo che agisce continuamente sempre con inganno, senza scrupolo, senza coscienza, senza ritegno, violando ogni norma di legge e creando solo danni alla ricorrente, per cui se ne riserva denuncia penale e risarcimento danni morali e materiali, spese, in generale, in quanto a causa del suo comportamento, assolutamente, insopportabile e insostenibile, ha ormai
superato ogni limite possibile immaginabile, ha creato non pochi danni alla ricorrente, di ogni genere a cui ne dovrà rispondere.
7.
La convenuta avrebbe dovuto avvalersi, di far spiccare precetto esecutivo nei confronti della ricorrente, solo ed esclusivamente, se prima dell'azione amministrativa giudiziaria non aveva intimato alla ricorrente precetto esecutivo e la sentenza non era stata emanata con rigetto dell'opposizione (art. 80 LEF), ciò che non é il caso, come ben chiaramente la convenuta ha richiamato gli articoli della Legge Esecuzione e Fallimenti nella sua decisione su opposizione, visto che l'opposizione al precetto esecutivo é stata rigettata. (doc. _).
8.
Molto stringata, la convenuta, nella decisione su opposizione (doc. _), afferma: "
In conclusione, __________ é tuttora debitrice nei confronti della __________ delle partecipazioni arretrate per l'anno 1998 e 1999 per un importo di fr. 254.05 (comprensivo di fr. 40.--di spese d'incasso) nonché delle spese. Per tale importo viene rigettata l'opposizione all'esecuzione no. __________ e la decisione della __________ viene confermata.
L'opposizione é respinta.
Di conseguenza, __________ é condannata a pagare alla __________ l'importo di fr. 214.05, le spese di fr. 40.--, nonché ulteriore spesa.
Per tale importo é abrogata l'opposizione all'esecuzione no.__________ dell'Ufficio di esecuzione di __________.
La decisione su opposizione é integralmente contestata , e integralmente respinta, il ricorso e integralmente accolto.
9.
Inoltre, e integralmente contestata la decisione su opposizione della __________ (doc. _), in quanto la stessa non è diretta in prima persona, all'assicurata, come di regola dovrebbe essere, ma é diretta con il, contenuto a terza persona, diretto alla ricorrente é solo l'indirizzo, sembra che la convenuta non l'abbia proprio capito, per cui non si entra nel merito assolutamente anche per questa motivazione. Pertanto si chiede di invitare la convenuta di notificare la decisione su opposizione in prima persona diretta "alla ricorrente" e non a terze persone, nel caso contrario le sarà restituita senza entrare nel merito.
PER QUESTI MOTIVI:
visto quanto sopra esposto, richiamato gli articoli di legge e tutti quelli che fanno al caso,
SI CHIEDE GIUDICARE:
1.
Il ricorso presentato da __________ é integralmente accolto.
§
Di conseguenza la decisione su opposizione della Cassa malati __________ é integralmente respinta.
1. Questa non é la sede che la __________ può procedere contro la ricorrente per far valere il credito confermato nella sentenza del 16.05.2001 di rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo no. __________ UE, __________.
2. La __________ non può avvalersi di far spiccare contro la ricorrente un altro precetto esecutivo, ma deve continuare la procedura esecutiva per il tramite dell'UE di __________ con il precetto esecutivo no. __________ sul quale é stata rigettata l'opposizione con sentenza 16.05.2002, dopo aversi accertata che la sentenza é cresciuta in giudicato.
3. Il precetto esecutivo no. __________ del 02.08.2002 dell'UE é integralmente contestato va stralciato dai ruoli in quanto viola le norme della LEF di procedura esecutiva.
4. Non si entra nel merito della decisione formale e della decisione su opposizione, oltre ad essere arbitrarie e senza valore di causa, sono ampiamente tardive per prescrizione termini, vanno integralmente respinte di conseguenza il ricorso integralmente accolto.
2.
La decisione su opposizione, inoltre, é integralmente contestata e non si entra nel merito, in quanto la stessa é diretta a terza persona con il contenuto e non alla ricorrente, indirizzato alla ricorrente e solo l'indirizzo, va pertanto integralmente respinta.
Di conseguenza voglia fare ordine questa Camera alla convenuta a non intimare nessun altre decisione su opposizione alla ricorrente diretta a terza persona, e non in prima persona, nel caso contrario le verrà restituita senza entrare nel merito." (Doc. _)
1.5. Con risposta del 12 giugno 2003 la __________ propone di respingere il gravame e osserva:
" 3.1 Nella fattispecie è litigiosa la questione a sapere se la
convenuta, in data 15.07.2002, abbia a giusto titolo promosso l'esecuzione nr. __________ per l'arretrato di fr. 254.05. L'importo escusso concerne le partecipazioni ai costi di cura risalenti agli anni 1998 e 1999 pari a fr. 254.50 (comprensivo di fr. 40.-- di spese d'incasso) a carico di __________, stabilito nella sentenza cresciuta in giudicato del TCA del 16.05.2001 (inc. nr. __________).
Si pone quindi la susseguente questione a sapere se la ricorrente sia debitrice nei confronti della __________ delle spese d'incasso di fr. 30.- per la nuova procedura esecutiva inoltrata.
Non dovrebbe per contro esser più litigiosa l'esistenza e l'ammontare dell'arretrato escusso.
3.2 In virtù dell'art. 64 LAMal gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute (cpv. 1). Il cpv. 2 dello stesso articolo prevede che la partecipazione ai costi comprende un importo annuo fisso (franchigia) ed il 10% dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale). Il Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale (cpv. 3). Secondo l'art. 103 cpv. 1 OAMal la franchigia ammonta attualmente a fr. 230.-- annui.
3.3 In virtù dell'art. 79 LEF, nel caso in cui il debitore ha sollevato opposizione contro l'esecuzione, il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura ordinaria o quella amministrativa.
Se invece il credito è fondato su una sentenza esecutiva o su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere al giudice il rigetto dell'opposizione ai sensi degli art. 80 cpv. 1 e 81 LEF.
Secondo l'art. 88 cpv. 2 LAMal le decisioni e le decisioni su opposizione esecutive che condannano al pagamento di una somma in contanti o a fornire una cauzione, sono parificate alle sentenze esecutive ai sensi dell'art. 80 LEF.
Secondo la giurisprudenza, può chiedere direttamente il proseguimento dell'esecuzione, senza dover seguire la procedura di rigetto d'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF, il creditore che, senza precedente titolo di rigetto d'opposizione, ha avviato l'esecuzione e che, successivamente, a seguito di opposizione, ha ottenuto nell'ambito della procedura ordinaria un titolo definitivo di rigetto d'opposizione a norma dell'art. 79 LEF; ciò vale anche quando una decisione ai sensi dell'art. 79 LEF proviene da un'autorità o da un tribunale amministrativo della Confederazione o dal Cantone in cui l'esecuzione è stata proposta (DTF 119 V 329 e segg., con rif. a DTF 107 III 62). Se l'esecuzione riguarda una pretesa fondata sul diritto pubblico di competenza di un'autorità amministrativa, per procedura ordinaria ai sensi dell'art. 79 LEF s'intende il far valere la pretesa dinanzi a tale autorità (DTF 119 V 329 e segg. Con rif. a DTF 75 III 46). Nel campo dell'assicurazione sociale, è considerato giudice ordinario ai sensi dell'art. 79 LEF, competente ai fini della materiale decisione sull'abrogazione dell'opposizione, l'autorità amministrativa deliberante in prima istanza, l'autorità cantonale di ricorso, rispettivamente il Tribunale federale delle assicurazioni (DTF 119 V 332, 109 V 51, 107 III 65 segg.). Da ciò ne deriva che, per quanto riguarda le loro pretese nell'ambito dell'assicurazione malattie sociale, le casse malati, per principio, avviano l'esecuzione senza essere in possesso di un titolo di rigetto d'opposizione cresciuto in giudicato e, in caso di opposizione, emettere successivamente una decisione formale (vedi art. 80 LAMal) per poter procedere con l'esecuzione dopo che la stessa sarà passata in giudicato.
3.4 Nella fattispecie, come sopra esposto, nella sentenza del 16.05.2001 il TCA ha già stabilito che la pretesa della __________ nei confronti di __________ volta al pagamento delle partecipazioni per il periodo 1998-1999 per un importo di fr. 214.05 nonché (fr. 40.-- di spese), fondata sull'art. 64 LAMAL, è verosimilmente fondata, che i motivi invocati dall'insorgente non meritavano di esser accolti e che la decisione su opposizione della __________ andava pertanto confermata e rigettata l'opposizione all'esecuzione. Come già detto, la fattispecie è pertanto limitata all'esame della questione a sapere se la convenuta abbia a giusto titolo promosso una nuova procedura esecutiva volta all'incasso dell'arretrato.
Ora, alla ricorrente, (che invece di promuovere inutili procedure giudiziarie farebbe meglio a saldare finalmente gli arretrati LCA contratti presso la convenuta, dei quali questo lodevole ha più volte avuto modo di stabilirne l'esistenza, cfr. in partic. Inc. n. __________, __________, __________, __________), è già stato spiegato più volte dalla convenuta (cfr. anche decisione su opposizione del 31.03.2003, consid. 1.3) che l'avvio di un'ulteriore procedura esecutiva (nr. __________) per l'incasso dell'arretrato stabilito nella sentenza del 16.05.2001 (PE n. __________) si è reso necessario in seguito ad intervenuta perenzione del diritto di chiedere la protrazione dell'esecuzione, essendo trascorso ormai più di un anno (pur considerando la sospensione dei termini) dalla notifica del PE n. __________ (cfr. art. 88 cpv. 2 LEF).
Da un'ulteriore verifica compiuta nell'ambito della presente procedura la convenuta ha potuto constatare che il debito escusso non è sinora stato saldato (doc. _).
La ricorrente non merita pertanto di esser tutelata nelle proprie allegazioni.
3.5 Secondo l'art. 16.3 del regolamento delle assicurazioni secondo la LAMAL "spese della __________ per richiami ed esecuzioni sono a carico dell'assicurato".
Anche secondo l'art. 68 LEF le spese esecutive sono a carico del debitore; il creditore ha diritto di prelevare sui pagamenti del debitore le spese d'esecuzione (art. 68 cpv. 2 LEF). La __________ è dunque legittimata a prelevare i costi di sollecito e d'esecuzione. L'importo a carico dell'opponente di fr. 30.- per spese nel frattempo incorse è pertanto giustificato.
3.6 In conclusione, __________ è tuttora debitrice nei confronti della __________ delle partecipazioni arretrate per l'anno 1998 e 1999 per un importo di fr. 254.05 (comprensivo di fr. 40.- di spese d'incasso, arretrato stabilito con sentenza del TCA del 16.05.2001, inc. n. __________), nonché delle spese. Per tale importo viene rigettata l'opposizione all'esecuzione nr. __________ e la decisione su opposizione della __________ del 31.03.2003 viene confermata.
Essendo trascorso più di un anno dalla notifica del precedente PE n. __________ a giusto titolo la convenuta ha promosso nei confronti della ricorrente la procedura esecutiva n. __________." (Doc. _)
1.6. Con osservazioni del 12 luglio 2003 l'insorgente ha affermato:
" Principalmente si prende atto che la convenuta continua a produrre documenti scritti in lingua tedesca e non in lingua italiana. Sono pertanto integralmente contestati i documenti 1 e 10 e non si entra nel merito in documenti non scritti in una lingua italiana, la convenuta è bene a conoscenza che gli atti e documenti devono essere prodotti tutti in lingua italiana.
Si contesta integralmente la risposta della convenuta, si conferma il ricorso e le ulteriori osservazioni e mezzi di prova che si producono.
Non si entra nel merito essendo la pretesa della convenuta, oggetto già giudicato in base all'esecuzione no. __________, come ben chiaramente la convenuta afferma, come da sentenza 16.05.2001 di questo Tribunale.
Alla convenuta non le è concesso di intimare precetti esecutivi a destra ed a manca a suo piacimento dopo che è, inoltre, caduto in prescrizione e gli è stata rifiutata perfino la domanda di proseguimento dell'esecuzione dall'UE.
Si contestano le affermazioni della convenuta che il suddetto arretrato constatato giudizialmente non veniva saldato," il termine di un anno dalla notifica del precetto esecutivo per la prosecuzione dell'esecuzione era nel frattempo trascorso, in data 15.07.2002 la __________ faceva promuovere una nuova procedura esecutiva no. __________".
Si invita la convenuta di avere almeno la coscienza di affermare una volta la verità e di comportarsi almeno una volta onestamente, anziché di continuare a mentire e ad agire continuamente sempre in mala fede e senza scrupolo di coscienza e disonestamente, ritenuto che la legge è uguale per tutti, senza privilegi.
Infatti, la convenuta in data 10.07.2002 ha inoltrato domanda di proseguimento dell'esecuzione all'Ufficio Esecuzione di __________, che I'UE la ritornò nuovamente alla convenuta in quanto era stata presentata tardivamente, "era già trascorso il termine di un anno dalla crescita in giudicato della sentenza e il precetto esecutivo no. __________ era caduto in prescrizione".(la sottoscritta non né era neppure a conoscenza prima che la convenuta aveva inoltrato domanda di proseguimento dell'esecuzione ed era tardiva, ha però sempre contestato il PE No. __________ intimato dalla convenuta).
Si fa pertanto obbligo alla convenuta di produrre in causa "la domanda di proseguimento dell'esecuzione del 10.07.2002 presentata all'UE di __________ dalla convenuta per l'incasso del credito in merito al precetto esecutivo No.__________, dichiarata tardiva dall'UE, unitamente allo scritto dell'Ufficio Esecuzione di __________ che retrocesse la domanda di proseguimento dell'esecuzione alla convenuta, in quanto presentata tardiva".
Come pure, si fa obbligo alla convenuta di produrre la domanda di esecuzione del 16.07.2002 del precetto esecutivo No. __________ presentata dalla convenuta all'UE di __________.
Infatti, in data 02.08.2002 alla ricorrente le venne intimato dalla convenuta precetto esecutivo No. __________ il tramite dall'UE, ove in data 05.08.2002 la ricorrente interponeva opposizione (doc. _).
Visto che nel precetto esecutivo No. __________ era stato menzionato come titolo di credito "la sentenza del 16.05.2001 di questo Tribunale". Ritenuto che in merito alla sentenza esisteva già un precetto esecutivo, la ricorrente in data 07.08.2002, con istanza comunicava all'Ufficio Esecuzione "di invitare entro il termine dell'opposizione, la creditrice, a depositare presso questo Ufficio la sentenza, originale, del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, Lugano, del 16.05.2001, per esame della pretesa, come prevede la legge, affinché la sottoscritta possa prendere posizione in merito" (doc. _) che si produce.
Prove: Istanza presentata da __________ UE, __________ 07.08.2002 (doc. _).
In data 16.08.2002 I'UE comunicava alla ricorrente che la Cassa Malati __________ aveva inviato copia quale deposito del titolo di credito della sentenza del Tribunale delle Assicurazioni e ne trasmetteva copia alla ricorrente (doc. _) che si produce.
Oltre che il precetto esecutivo no. __________ era illegale, la sentenza non portava neppure l'attestazione che era cresciuta in giudicato.
Prove: Scritto UE __________ __________ 16.08.2002 (doc. _).
Ebbene, al punto 2.3 della risposta la convenuta stessa ammette che, "il termine di un anno dalla notifica del precetto esecutivo per la prosecuzione dell'esecuzione era nel frattempo trascorso", pertanto la convenuta in base alle norme di Legge Esecuzione e Fallimenti non ha più nessun diritto di intimare un altro precetto esecutivo per proseguire l'esecuzione con un'altra procedura esecutiva, ritenuto che il precetto esecutivo no. __________ era caduto in prescrizione. Diversamente sarebbe stato se l'esecuzione non era caduta in prescrizione e sarebbe stata rinnovata prima della prescrizione, come la convenuta stessa ammette che il termine di un anno era già caduto in prescrizione. Si vuole ricordare alla convenuta che il termine di prescrizione va rispettato, non vi sono privilegi, la legge è uguale per tutti, la __________ non è più speciale. Pertanto il modo di agire della convenuta e la pretesa richiesta col precetto esecutivo no. __________ è integralmente contestata.
Alle norme dell'ex (art. 88 cpv. 1 LEF) "Se l'esecuzione non è stata sospesa in virtù di un'opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notifica del precetto il creditore può chiedere la continuazione".
Il cpv. 2 recita; "Questo diritto si estingue decorso un anno dalla notifica del precetto. Se è stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l'azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione".
Alle norme dell'ex (art. 138 CO):
Cpv. 1; "Quando la prescrizione sia interrotta mediante azione o eccezione, comincia a decorrere nel corso della procedura una nuova prescrizione ad ogni singolo atto giudiziale delle parti e ad ogni provvedimento o decisione dei giudice.
Cpv. 2; "Quando l'interruzione avviene mediante esecuzione per debiti, la prescrizione ricomincia ad ogni singolo atto esecutivo.
L'esecuzione del precetto esecutivo no. __________ è stata intimata tardiva, (è in prescrizione) in quanto non è stata intimata prima della scadenza di un anno dalla sentenza.
Infatti, l'Ufficio Esecuzione la dichiarò tardiva la domanda di prosecuzione dell'esecuzione no.__________ presentata dalla convenuta in data 10.07.2002 (che se ne richiede la produzione in causa di questi atti.) e la cancellò dai ruoli.
Pertanto, la convenuta non può più avvalersi di un precetto esecutivo intimato tardivamente dopo che l'Ufficio Esecuzione ha dichiarato tardiva la sua domanda di prosecuzione dell'esecuzione del precetto esecutivo no. __________ come da sentenza di questo Tribunale del 16.05.2001 (doc. _).
Inoltre, la convenuta, nella risposta chiede addirittura a questo Tribunale che venga rigettata l'opposizione all'esecuzione no. __________, nonostante nella risposta, la convenuta stessa continua ad ammettere che era ormai trascorso più di un anno e I'UE aveva respinto la sua domanda di procedere l'esecuzione per intervenuta prescrizione.
Prendo atto, inoltre, dal (doc. _) prodotto con la risposta dalla convenuta che la stessa, con una bella faccia tosta e agendo sempre con comportamento ingannevole e in malafede si aveva addirittura permessa di presentare all'Ufficio Esecuzione, in data 11.11.2002, la domanda di proseguire l'esecuzione sul precetto esecutivo no. __________ (vedi doc. sub. _). Praticamente la ricorrente non ne era neppure a conoscenza di presta presa di posizione della __________ e di questo suo comportamento spregevole,
L'Ufficio Esecuzione con scritto 15.11.2002 comunicava alla __________ che non poteva dar seguito alla pratica in oggetto alla domanda di proseguimento del 11.11.2002 perché il debitore aveva fatto opposizione al precetto esecutivo, per poter proseguire l'esecuzione occorreva di conseguenza produrre la sentenza di rigetto dell'opposizione in originale, cresciuta in giudicato, o dell'avvenuto ritiro dell'opposizione (doc. _), ed ecco che, la convenuta __________, subito pronta, dopo che erano trascorsi già quasi 4 mesi dall'intimazione del precetto esecutivo, oltre ad essere arbitrario il precetto esecutivo no. __________, ad emanare la decisione formale in data 25.11.2002 (doc. _) che, praticamente la ricorrente non poteva lasciarla senza presentare l'opposizione pur essendo la decisione illegale, oltre ad essere ampiamente tardiva, in data 02.01.2003 presentava l'opposizione (doc. _).
In data 31.03.2003, dopo che erano trascorsi 4 mesi, la convenuta ha intimato la decisione su opposizione (doc. _) e da qui ecco che è partito il ricorso presso questo Tribunale.
Dal (doc. _) si può prendere atto di come, la convenuta __________, agisce sempre senza scrupoli, senza coscienza, in malafede, arbitrariamente e senza indegno.
II comportamento della convenuta è divenuto veramente insopportabile e insostenibile in tutti i sensi, non è più possibile accettare il comportamento della convenuta, per cui, come già in precedenza fatto presente ne risponderà la convenuta di tutti i danni e spese ecc..
Inoltre, sorprendentemente, a fine pagina 4 punto 3.4 della risposta della convenuta leggo le seguenti affermazioni: "Ora, alla ricorrente, (che invece di promuovere inutili procedure giudiziarie (li definisce anche inutili procedure giudiziarie la convenuta, e poi cosa ancora?) farebbe meglio a saldare finalmente gli arretrati LCA contratti presso la convenuta, dei quali questo lodevole ha più volte avuto modo di stabilirne l'esistenza, cfr. in partic. Inc. n.__________, __________, __________, __________), è già stato spiegato più volte dalla convenuta (cfr. anche decisione su opposizione del 31.03.2003, cons. 1.3) che l'avvio di un'ulteriore procedura esecutiva (nr. __________) per l'incasso dell'arretrato stabilito nella sentenza del 16.05.2001 (PE n. __________) si è reso necessario in seguito ad intervenuta perenzione del diritto di chiedere la protrazione dell'esecuzione, essendo trascorso ormai più (pur considerando la sospensione dei termini) dalla notifica del PE n. __________ (cfr. art. 88. Cpv. 2 LEF".
Pertanto sono integralmente contestate queste affermazioni unitamente all'intera risposta.
Sta di fatto che lo ammette continuamente la convenuta che è in prescrizione il precetto no. __________ e che alle norme dell'art. 88 cpv. 2 LEF il diritto si è estinto ed il precetto esecutivo no. __________ è illegale.
Forse la convenuta farebbe meglio a comportarsi un po' più da cristiana, più onestamente, più rispettevole anche i diritti altrui (come quelli della ricorrente) stabiliti dalla legge e dalle assicurazioni stipulate presso di essa, anziché di agire sempre e solo con inganno e in mala fede, infatti, i fatti lo dimostrano di come si comporta la convenuta non occorrono ulteriori commenti, parlano da soli.
In conclusione, è pertanto integralmente contestata l'esecuzione del precetto esecutivo no. __________ perché é illegale, non è stata rispettata la prescrizione dei termini previsti dell'art. 88 cpv. 2 LEF per interrompere la prescrizione all'esecuzione precetto esecutivo no. __________.
Su tale importo è già stata rigettata l'opposizione al Precetto esecutivo no. __________ (fr. 214.05 + fr. 40) da questo Tribunale con sentenza in data 16.05.2001,inc. no. __________ (doc. _), fatto cadere dalla convenuta in prescrizione, pertanto la decisione, la decisione su opposizione, oltre ad essere ampiamente tardive e non si entra nel merito, non hanno alcun valore di causa come da motivazioni e documenti agli atti e come sopra esposto, pertanto vanno integralmente respinte, e il ricorso integralmente accolto.
Si invita la convenuta a produrre in causa la domanda di proseguimento dell'esecuzione no. __________ presentata all'Ufficio Esecuzione, __________, in data 10.07.2002 per l'incasso del credito, che le è poi stata ritornata da questo Ufficio per subentrata prescrizione termini, più lo scritto dell'UE di cui ha ritornato la domanda alla convenuta con la notifica di intervenuta prescrizione.
Come pure, si invita la convenuta a produrre la domanda di esecuzione presentata all'UE, __________, in data 16.07.2002 dell'esecuzione no. __________.
Sono integralmente contestati i doc. _ e _ presentati dalla convenuta scritti in lingua tedesca e non in lingua italiana, la convenuta è ben consapevole che gli atti, documenti ecc. devono essere prodotti in causa in lingua italiana.
E' integralmente contestata la risposta di causa con l'intera documentazione, le decisioni della __________ vanno integralmente respinte, il ricorso, le osservazioni e ulteriori prove sono integralmente accolti." (Doc. _)
1.7. Pendente causa il TCA ha chiesto alla __________ la produzione della documentazione in lingua italiana e l'ha sottoposta alla ricorrente per una presa di posizione:
" Innanzitutto si contestano integralmente i documenti _ e _ (estratti informatici) prodotti dalla convenuta tradotti in italiano.
Si chiede pertanto lo stralcio e l'estromissione degli stessi dagli atti di causa.
Il doc. _, (cronologia), dal 01.01.97 a 31.12.02 datato 20.08.2003 prodotto dalla __________, tradotto in italiano, non corrisponde al (doc. _) datato 12.06.2003 prodotto dalla convenuta con la risposta di causa il 12 .06.2003.
L'estratto informatico è integralmente contestato, si chiede pertanto lo stralcio e l'estromissione dagli atti di causa in quanto l'estratto informatico prodotto dalla __________ risulta integralmente falso nei confronti del doc. _ prodotto in data 12.06.2003.
2. Il doc. _, datato 20.08.2003 prodotto dalla convenuta tradotto in italiano dovrebbe corrispondere al (doc. _) del 16.06.2003. Ebbene, il doc. _ è stato falsificato dalla convenuta al punto (Saldo fr. 3'526.35). Infatti, non risulta conforme all'estratto informatico del (doc. _) al punto (Saldo fr. 3.821.--) prodotto dalla convenuta in data 16.06.2003 con la risposta di causa.
Inoltre, le cifre d'importi che risultano nell'estratto informatico sono quasi tutti importi riportati che non concernono alla procedura che ci occupa, non fanno assolutamente parte dell'oggetto in causa.
La convenuta deve assolutamente astenersi di riportare cifre di importi assolutamente estranei alla procedura.
L'estratto informatico (doc. _) è integralmente contestato, si chiede pertanto lo stralcio e l'estromissione dagli atti di causa per falsificazione del documento.
Si nota che la convenuta continua a manomettere ed a falsificare i documenti, questo è un vizio della convenuta.
Si chiede pertanto che vengono adottate le dovute misure penali del caso, contro la convenuta, per falsificazione di documenti.
Inoltre, la ricorrente nelle sue "Osservazioni e Ulteriori mezzi di prova del 12.07.2003", ha chiesto espressamente a questo Tribunale di fare obbligo alla convenuta di produrre in causa i seguenti atti:
"la domanda di proseguire l'esecuzione presentata dalla convenuta in data 10.07.2002 all'Ufficio Esecuzione di __________ per l'incasso del credito di fr. 254.05 precetto esecutivo No. __________, presentata a titolo di credito "sentenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni del 16.05.2001" dichiarato perente dall'UE il precetto esecutivo, più lo scritto dell'Ufficio Esecuzione di __________ che ha retrocesso alla convenuta la domanda di proseguire l'esecuzione, in quanto era stata presentata tardiva ed il precetto esecutivo venne dichiarato perente."
Purtroppo prendo atto che, questo Tribunale, non ha preso i dovuti provvedimenti in merito di fare obbligo alla convenuta di produrre la documentazione richiesta dalla ricorrente come prova. Infatti lo scritto, (doc. _), del 21 luglio 2003 intimato da questo Tribunale alla __________ è silente, si nota che ha solo chiesto alla convenuta la traduzione degli (estratti informatici) doc. _ e _, in italiano. Si richiama il doc. _.
Come pure, la ricorrente, aveva chiesto, a questo Tribunale, di fare obbligo alla __________ di produrre in causa "la domanda della nuova esecuzione che concerne il precetto esecutivo No. __________ presentata dalla convenuta all'Ufficio Esecuzione di __________ in data 16.07.2002 dopo l'entrata in prescrizione del precetto esecutivo No. __________ che l'Ufficio Esecuzione di __________ aveva stralciato nell'elenco delle esecuzioni, in quanto era perente".
A tale proposito si produce come prova lo scritto dell'Ufficio Esecuzione di __________ che inviò alla signora __________ il 02.09.2002 (doc. _) in risposta al suo scritto di contestazione del 28.08.2002 concernente l'intimazione del precetto esecutivo no. __________.
Prova: Scritto Ufficio Esecuzione/__________ 02.09.2002 (doc. _).
Si cita come teste l'ufficiale __________, presso l'Ufficio Esecuzione di __________.
Si contesta integralmente il modo di procedere della convenuta trattasi di cosa già giudicata, con sentenza di rigetto dell'opposizione in data 16.05.2001 (Inc. no. __________), da questo Tribunale. Ritenuto che il diritto di validità del precetto esecutivo aveva la durata di un anno "a partire dal giorno che la sentenza è cresciuta in giudicato". Pertanto questo diritto si è estinto non avendo preso i dovuti provvedimenti, la convenuta, prima della scadenza del precetto esecutivo No. __________, intimato il 03.02.2000, (doc. _) sul quale era stata rigettata l'opposizione, pertanto ora è perente, si è estinto (art. 88 cpv. 2 e 3 LEF). Inoltre, sia la decisione, che la decisione formale emesse dalla convenuta sono tardive.
La ricorrente si riconferma integralmente nelle proprie allegazioni di documenti, in quanto già esposto nel ricorso del 20.05.2003, nelle osservazioni e ulteriori mezzi di prova del 12.07.2003, e quanto sopra esposto.
Si cita come teste; l'ufficiale signore __________, presso l'UE di __________.
Si chiede di presenziare all'interrogatorio del teste." (doc._)
in diritto
In ordine
2.1. Va innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della LAMal.
Mentre le norme sostanziali non sono applicabili in concreto poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b), le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a).
2.2. Oggetto del contendere è unicamente la questione a sapere se la Cassa malati poteva emettere un nuovo precetto esecutivo e, in caso di risposta affermativa, se poteva respingere l'opposizione presentata da __________.
Non più contestato è invece l'ammontare della pretesa, del resto confermata da questo TCA (STCA del 16 maggio 2001, __________).
2.3. L'insorgente fa valere che le decisioni della Cassa sarebbero tardive e che esse sono indirizzate, nella loro forma, a terze persone.
Queste censure di carattere formale, già sollevate dalla ricorrente in altri precedenti ricorsi tutti già respinti, sono al limite del temerario nella misura in cui questo TCA ha più volte rammentato all'assicurata le norme alla base della procedura amministrativa in ambito LAMal (cfr. da ultimo STCA del 5 maggio 2003, __________, consid. 2.2, cfr. anche STCA del 21 marzo 2003, inc. __________/__________).
Va qui poi rammentato che l'art. 52 cpv. 2 prima frase LPGA precisa che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, mentre l'articolo 80 cpv. 1 LAMal, invocato dall'insorgente è stato abrogato.
In concreto la decisione formale è del 25 novembre 2002, l'opposizione dell'assicurata è del 2 gennaio 2003, mentre la decisione su opposizione data 31 marzo 2003.
Alla Cassa non si può imputare di aver agito lentamente.
Del resto, spettava semmai all'assicurata, dopo aver inoltrato l'opposizione, farsi parte diligente e chiedere l'emanazione di una decisione su opposizione. Non avendolo fatto, ha accettato i tempi dell'amministrazione.
Nel merito
2.4. L'assicurata, in secondo luogo, giudica inammissibile l'apertura di una nuova procedura per un credito già precedentemente oggetto di esecuzione. In particolare contesta la possibilità per la Cassa di far spiccare un nuovo precetto esecutivo per un credito contro cui è già stato fatto spiccare un altro precetto esecutivo.
La censura è infondata.
Con sentenza del 10 settembre 2002 pubblicata in DTF 128 III 383, il Tribunale federale ha rammentato che l'avvio di una seconda esecuzione per il medesimo credito è inammissibile solamente se, nel quadro della prima procedura, il creditore ha già domandato la continuazione dell'esecuzione o ha il diritto di farlo. Il TF ha affermato:
" La question fondamentale, posée en l'espèce, de savoir s'il est admissible de mener de front deux ou plusieurs poursuites au sujet d'une seule et même créance a été soumise à plusieurs reprises au Tribunal fédéral, qui l'a résolue da la manière suivante: une seconde poursuite pour la même créance n'est inadmissible que si, dans la première poursuite, le créancier a déjà requis la continuation de la poursuite ou est en droit de le faire. Ce n'est en effet que dans ces cas qu'il ya un risque sérieux que le patrimonie du débiteur fasse l'objet d'une exécution à plusieurs reprises. En revanche, si la première poursuite a été arrêtée à la suite d'une opposition ou qu'elle est devenue caduque en raison d'une renonciation du créancier, il n'y a pas de motif d'empêcher ce dernier d'êngager une nouvelle poursuite pour la même créance (ATF 100 III 41 et les arrêts cités; arrêt B.54/1981 du 6 mai 1981, publié in BISchK 1983 p. 128 ss)."
Il TF, con sentenza inedita del 14 gennaio 2003, figurante nel sito internet dell'Alta Corte (www.bger.ch), inc. 7B.263/2002 e relativa ad esecuzione ___ dell'UE di __________, PE del 3 febbraio 2000, già oggetto di discussione nella sentenza di questo TCA del 16 maggio 2001, ha affermato che:
"1. La Cassa Malati B.________ ha escusso A.________ con un precetto esecutivo del 3 febbraio 2000 (n. ______) spiccato dall'Ufficio di esecuzione di Lugano. Il 4 aprile seguente la Cassa Malati B.________ ha rigettato l'opposizione interposta dalla debitrice. Il rimedio presentato da quest'ultima al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino è stato respinto, nella misura in cui era ricevibile, con sentenza del 16 maggio 2001. Il 12 luglio 2002, due giorni dopo la richiesta di proseguimento dell'esecuzione, l'Ufficio ha comunicato alla creditrice di non poter dar seguito alla domanda, poiché l'esecuzione è perenta. Con precetto esecutivo del 16 luglio 2002 (n. 906592), notificato il 5 agosto 2002, la Cassa Malati B.________ ha nuovamente escusso A.________, indicando quale titolo di credito la predetta sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni. Dopo aver fatto opposizione, la debitrice ha rilevato che la creditrice aveva già avviato una procedura esecutiva per lo stesso credito e ha chiesto all'Ufficio di stralciare il precetto esecutivo del luglio 2002. Il 2 settembre 2002 l'Ufficio le ha comunicato di non poter cancellare il precetto dell'esecuzione in corso e che quello del febbraio 2000 non figura più nell'elenco delle esecuzioni in quanto perento.
2. Con sentenza del 13 novembre 2002 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso inoltrato da A.________. I giudici cantonali hanno rilevato che il giudizio del 16 maggio 2001, con cui il Tribunale delle assicurazioni ha respinto il rimedio presentato dall'assicurata contro la decisione della cassa malati procedente, non è stato impugnato ed è pertanto cresciuto in giudicato al più tardi il 9 luglio 2001. A giusta ragione quindi, tenuto pure conto del periodo trascorso fra la notifica del precetto esecutivo (11 febbraio 2000) e la richiesta di rigetto dell'opposizione (4 aprile 2000), l'Ufficio ha ritenuto tardiva la domanda di proseguimento del 10 luglio 2002 e ha dichiarato perenta l'esecuzione. Per il resto, l'autorità di vigilanza ha indicato che l'inoltro di diverse esecuzioni per lo stesso credito è unicamente inammissibile se il creditore ha già chiesto la continuazione di un'esecuzione precedente o è in grado di farlo, ciò che in concreto non si verifica, poiché la precedente esecuzione è perenta.
3. Con ricorso del 12 dicembre 2002 A.________ ha chiesto al Tribunale federale di respingere [recte: annullare] la sentenza dell'autorità di vigilanza, di annullare il precetto esecutivo del 2 agosto 2002, di condannare la creditrice al pagamento di un risarcimento danni di fr. 4'500.--, di ordinare all'Ufficiale di nuovamente iscrivere nell'elenco delle esecuzioni il precetto esecutivo del 3 febbraio 2000 e di stralciare quello dell'agosto 2002, nonché di condannare l'Ufficio a un risarcimento danni da stabilire. Dei motivi si dirà, per quanto necessario ai fini del presente giudizio, nei considerandi che seguono. Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
4. 4.1 Dopo aver narrato i fatti, la ricorrente ribadisce che la creditrice non aveva il diritto di proporre una nuova esecuzione per il medesimo credito. Essa afferma di aver inoltrato una domanda di revisione il 2 luglio 2001 contro la sentenza del 16 maggio 2001 del Tribunale cantonale delle assicurazioni, motivo per cui questa non era ancora cresciuta in giudicato. Il contrario accertamento dell'autorità di vigilanza è pertanto errato. In queste circostanze la creditrice avrebbe dovuto continuare la prima esecuzione, che non poteva essere dichiarata perenta. L'escussa osserva inoltre che, ad eccezione dei casi previsti dagli art. 85 e 85a LEF, il precetto esecutivo deve sempre rimanere iscritto nell'elenco delle esecuzioni.
4.2 Come rilevato dalla sentenza impugnata, l'avvio di una seconda esecuzione per il medesimo credito è inammissibile solamente se il creditore ha già chiesto, nel quadro della prima procedura, la continuazione dell'esecuzione o ha il diritto di farlo. Infatti, solo in tali casi sussiste un serio rischio che il patrimonio del debitore sia oggetto a più riprese di un'esecuzione. Se per contro la procedura si è fermata a causa di un'opposizione o è divenuta caduca in seguito all'inattività del creditore, non vi è motivo di impedire a questi di iniziare una nuova esecuzione (DTF 128 III 383 consid. 1.1). Giusta l'art. 88 cpv. 2 LEF, il diritto del creditore di chiedere la continuazione dell'esecuzione si estingue decorso un anno dalla notifica del precetto, atteso che, se è fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l'azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione.
4.3 La ricorrente misconosce che la sua istanza di revisione non ha comportato una sospensione del termine per chiedere il proseguimento dell'esecuzione, poiché la revisione è una via di ricorso straordinaria, che non ha effetto sospensivo, contro una decisione che ha acquisito forza di cosa giudicata (F.Hohl, Procédure civile, vol. II, pag. 276, n. 3076 seg.). In queste circostanze a giusta ragione l'Ufficiale ha dichiarato perento il precetto notificato l'11 febbraio 2000. Si può tuttavia dare atto alla ricorrente che anche in siffatti casi l'esecuzione rimane iscritta nell'apposito elenco, ma che giusta l'art. 10 Rform, nella colonna che indica il risultato dell'esecuzione viene scritta la lettera E, la quale significa estinzione in altro modo (ritiro della domanda da parte del creditore o prescrizione). Giova però rilevare che la debitrice non è lesa dall'infelice formulazione del provvedimento del 2 settembre 2002, in cui l'Ufficiale le comunica che il precetto n. 732672 "non figura più nell'elenco delle esecuzioni in quanto perente". Ora, essendo l'esecuzione estinta, la creditrice non può domandarne il proseguimento, ragione per cui la notifica di un secondo precetto esecutivo per il medesimo credito è lecita.
5. Infine, nella misura in cui la ricorrente narra gli antecedenti della vicenda che la oppone alla propria cassa malati o si duole della violazione dei suoi diritti costituzionali, il ricorso si rivela di primo acchito inammissibile, poiché l'art. 19 cpv. 1 LEF permette unicamente di deferire la decisione dell'autorità di vigilanza al Tribunale federale entro dieci giorni dalla sua notificazione per violazione del diritto federale o dei trattati internazionali conclusi dalla Confederazione, ma non anche per la violazione di norme costituzionali (DTF 128 III 244 consid. 5, 122 III 34 consid. 1). Pure irricevibili si avverano le richieste di risarcimento danni, che non sono di competenza delle autorità di esecuzione e che, del resto, non sono in alcun modo motivate nel rimedio in esame.
6. Da quanto precede discende che il ricorso, inutilmente prolisso, si avvera manifestamente infondato nella ridotta misura in cui è ammissibile. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF)." (sottolineature del redattore)
Sulla base della predetta sentenza del TF in materia di esecuzione e fallimenti, risulta come le censure sollevate dalla ricorrente circa l'inammissibilità di un secondo precetto esecutivo fatto spiccare per il medesimo credito siano al limite del temerario, nella misura in cui l'Alta Corte ha già respinto il ricorso presentato contro la decisione della CEF relativa al PE __________, che confermava la liceità di far spiccare un altro precetto esecutivo per il medesimo credito nel caso di specie, respingendo le contestazioni dell'interessata.
Anche su questo punto l'impugnativa va respinta.
Resta da esaminare se la procedura di rigetto dell'opposizione seguita dalla Cassa si rivela corretta.
2.5. Per l'art. 79 cpv. 1 LEF se è stata fatta opposizione contro l'esecuzione, il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura ordinaria o quella amministrativa. Egli può chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in forza di una sentenza passata in giudicato che tolga espressamente l'opposizione.
L'art. 80 cpv. 1 LEF prevede che se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Per il cpv. 2 sono parificati alle sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (cifra 1), le decisioni di autorità amministrative federali concernenti il pagamento di una somma di denaro o la prestazione di garanzie (cifra 2) e, entro il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive (cifra 3).
Per l'art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.
Giusta l'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
Il cpv. 2 prevede che il giudice lo pronuncia, sempreché il debitore non giustifichi immediatamente delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito.
2.6. Con una sentenza del 1° giugno 1973, pubblicata in DTF 99 V 78, il TFA ha affermato:
" (….)
En cas d'opposition, à défaut d'une décision passée en force, la voie de la mainlevée provisoire pourrait être ouverte (art. 82ss LP), avec la possibilité d'une action en libération de dette en la forme ordinaire (art. 83 al. 2 LP). Or le juge compétent pour statuer sur cette action - comme sur l'action du créancier, si la mainlevée provisoire est refusée (art. 79 LP) - est le tribunal des assurances, juge ordinaire prescrit par le droit fédéral en matière d'assurance maladie, dans la plupart des cas." (sottolineatura del redattore)
Il 2 luglio 1981 il Tribunale federale in DTF 107 III 60 ha rilevato:
" (….)
Il n'y alors aucun motif de dénier aux autorités ou tribunaux administratifs, appelés à statuer sur le fond ensuite de l'opposition, les compétences qui sont reconnues au juge civil saisi de l'action en reconnaisance de dette. La lettre même de l'art. 79 LP, si elle paraît viser en premier lieu la juridiction civile, n'interdit pas d'y assimiler les voies de la procédure administrative. (…) De telles solutions ne sont nullement incompatibles avec le système de la loi. Elles apparaissent au contraire indispensable pour compléter l'oeuvre du législateur qui, à une époque où l'action de l'Etat avait moins d'ampleur, n'a pas éprouvé le besoin de régler de manière exhaustive le lien qui peut exister entre la poursuite ou la faillite et les voies de la procédure administrative. L'assimilation des prononcés administratifs aux jugements civils, lorqu'ils sont rendus sur opposition à la poursuite, se justifie d'ailleurs d'autant plus que la loi l'impose quand ces titres sont antérieur au commandement de payer (art. 80 al. 2 LP)." (sottolineatura del redattore)
Il 23 febbraio 1983 il TFA in DTF 109 V 46 ha affermato:
" (…)
a) Lorsqu'il n'existe pas de décision formelle relative à la dette du débiteur et que celui-ci forme opposition, la voie à suivre est celle de la mainlevée provisoire selon les art. 82 et ss LP, avec possibilité d'intenter une action en libération de dette en la forme ordinarie (art. 83 al. 2 LP). Le juge compétent pour statuer sur cette action - comme sur l'action du créancier si la mainlevée provisoire est refusée (art. 79 LP) - est le tribunal des assurances, qui est le juge odinaire prescrit par le droit fédéral en matière d'assurance-maladie, dans la plupart des cas tout au moins (ATF 99 V 79 consid. a). Cette procédure n'entre toutefois pas en ligne de compte ici, dès lors qu'il existe une décision formelle de la caisse intimée.
b) Dans un arrêt récent, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a jugé que le créancier qui, sur opposition à sa poursuite, a fait reconnaitre ses droits par voie de procédure ordinaire (art. 79 LP) peut requérir directement la continuation de la poursuite sans avoir à passer par la procédure de mainlevée prévue à l'art. 80 LP; qu'il en va de même lorsque la décision rendue d'après l'art. 79 LP émane d'une autorité ou d'un tribunal administratif de la Confédération ou du canton du for de la poursuite, dans la mesure où le droit fédéral ou cantonal attribue force exécutoire à leurs décisions portant sur le paiement d'une somme d'argent; qu'ainsi, une caisse-maladie, personne morale de droit public, peut rendre à l'égard de ses assurés des décisions exécutoires en vertu tant du droit cantonal que du droit fédéral; qu'enfin, si une telle décision lève formellement l'opposition à la poursuite et qu'elle soit entrée en force, l'office doit continuer la poursuite sur simple rèquisition (ATF 107 III 60).
Cette jurisprudence se distingue de la cause Chollet jugée le 18 mars 1968, où la Cour des céans relève que la décision de la caisse-maladie devenue définitive et exécutoire permet d'obtenir la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite (ATFA 1968 p. 19). La procédure du tribunal fédéral est plus directe et est applicable dans la mesure où le dispositif du prononcé administratif se réfère avec précision à la poursuite en cours et lève formellement l'opposition, totalement ou à concurrence d'un montant déterminé. Si tel n'est pas le cas, mais dans cette hypothèse seulement, le créancier doit solliciter du juge un prononcé de mainlevée définitive avant de pouvoir requérir la continuation de la poursuite (ATF 107 III 60).
c) Une voie couramment utilisés dans la pratique est celle de la poursuite préalable à la décision, cette dernière étant la conséquence de l'opposition au commandement de payer. Cela conduit la caisse à rendre une décision qui sera définitive et exécutoire soit parce qu'elle n'est contestée, soit parce qu'elle aura été confirmée en tout ou partie par le juge des assurances sociales. Or si, selon l'arrêt Chollet, une telle procédure est irrégulière, il n'y a cependant pas lieu d'annuler l'arrêt cantonal rendu dans ces conditions, puisque le tribunal des assurances est compétent, comme juge ordinaire au sens de l'art. 79 LP, pour lever, par son jugement sur le fond, l'opposition à la poursuite (ATFA 1968 p. 19 consid. 1).
4.- En l'espèce, on est en présence d'une décision formelle consécutive à l'opposition formée au commandement de payer par le débiteur.
Il convient tout d'abord de se demander s'il existe une différence essentielle entre les voies b) e c) ci-dessus, en d'autres termes si la jurisprudence des deux tribunaux fédéraux est contradictoire ou incompatible.
Dans son arrêt, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral admet que le créancier puisse requérir directement la continuation de la poursuite sans avoir à passer par la procédure de mainlevée d'opposition (art. 80 LP) lorsque, s'agissant d'un prononcé administratif, celui-ci se réfère avec précision à la poursuite et lève formellement l'opposition. Or, si la décision précède la poursuite, elle ne satisfait naturellement pas à l'exigence posée par la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral, car le prononcé administratif de la caisse ne peut se référer à la poursuite introduite après coup, ni lever une opposition qui n'a pu être formulée. Dans ce cas, il incombera à la caisse poursuivante de solliciter du juge un prononcé de mainlevée définitive avant qu'elle ne puisse requérir la continuation de la poursuite: c'est la voie préconisée par l'arrêt Chollet précité. Dans ce sens, les deux jurisprudences ne sont ni contradictoires ni incompatibles, parce qu'elles se réfèrent à des situations différentes.
Quant à l'argumentation de l'Office fédéral des assurances sociales, selon laquelle le juge ordinaire est le juge civil, et non pas celui des assurances, elle n'est point pertinent. En effet, il a été maintes fois rappelé que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 99 V 79) consid. a; ATFA 1968 p. 19 consid. 1)." (sottolineature del redattore)
Infine, a proposito della competenza del giudice amministrativo, Daniel Staehelin, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG I, art. 1-87, pag. 621 segg., afferma:
" Unterliegt der in Betreibung gesetzte Anspruch dem öffentlichen recht, so ist zu seiner Beurteilung nicht der Zivilrichter, sondern dei Verwaltungsbehörde zuständig. Das ordentliche Verfahern ist hierbei nicht der Zivilprozess sondern das Verwaltungsverfahren. Gemäss dem in der Revision 1994 eingefügten Wortlaut, welcher eine langjährige Praxis aufnimmt, kann hierbei die Verwaltungsbehörde zusammen mit ihrem materiellen Entscheid den Rechtsvorschlag beseitigen. Verwaltungsbehörde ist neben den Beschwerdeinstanzen insb. auch die erstinstanzlich verfügende Behörde. Hiergegen wurden in der Literatur und von gewissen kantonalen Instanzen starke Bedenken geäussert, da die verfügende Verwaltungsbehörde üblicherweise Gläubiger und damit Partei des Betreibungsverfahrens ist, was mit der Funktion des Vollstreckungsrichters, welche mit der Beseitigung des Rechtsvorschlages ausgeübt wird, nicht vereinbar ist (….).
Angesicht der klaren Position des Bundesgerichts (..omissis) sowie der kantonalen Praxis (…omissis…), welche bei der Revision Niederschlag im Wortlaut von Art. 79 gefunden hat, sowie der entsprechenden Regelung in Spezialnormen (art. 57 Abs. 3 MWStV), muss de lege lata nicht näher auf diese Kritik eingegangen werden.
(…..)
Nur diejenigen Verwaltungsbehörden können einen Rechtsvorschlag beseitigen, deren materielle Verfügungen im Rechtsöffnungsverfahern zur definitiven Rechtsöffnung berechtigen würden (BGE 107 III 65; Schwander, Schriftenreihe SAV, 36; Kofml, 1350). Dies sind Entscheide der Bundesbehörden und der kantonalen Behörden, soweit sie das kantonale Recht den vollstreckbaren gerichtlichen Urteilen gleichsetzt (art. 81 Abs. 2 Ziff. 2 und 3).
Voraussetzung für die Beseitigung des Rechtsvorschlages durch die Verwaltungsbehörde ist zudem, dass die materielle Verfügung über den in Betreibung gesetzten Anspruch erst nach erhobenem rechtsvorschlag und zusammen mit dessen Beseitigung erlassen wird. Hat die Verwaltungsbehörde bereits vor Einleitung der Betreibung eine Verfügung erlassen, so kann sie nicht nachträglich den Rechtsvorschalg beseitigen, sondern muss das Verfahren der definitiven Rechtsöffnung einleiten (BGE 109 V 51; RegRat SZ, EGV 1995, 113; Oger OW, AB 1994/95, 19 f.; Vers.Ger. TG, RBOG 1991, 136; Oger. LU, LGVE 1983 II, 206). Vollstreckungsrichterliche Funktionen kommen der Verwaltungsbehörde nur zu, wenn sie gleichzeitig materiell über den Anspruch entscheidet, ansonsten keine definitive Rechtsöffnung für Verwaltungsverfügungen mehr erteilt werden müsste und Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2 und 3 toter Buchstabe wäre. Unzulässig und ein Verstoss gegen die materiellen Rechtskraft der ersten Verfügung wäre es auch, wenn die Verwaltungbehörde, welche vor Einleitung der Betreibung eine Verfügung erlassen hat, diese nach erhobenem Rechtsvorschlag materiell bestätigt, um gleichzeitig den Rechtsvorschlag beseitigen zu können (Oger OW, AB 1994/95, 20). Ebenso unzulässig ist es, vor Einleitung der Betreibung eine materielle Verfügung zu erlassen, in welcher ein allfälliger künftiger Rechtsvorschalg beseitigt wird, da hierbei die Betreibung noch gar nicht bezeichnet werden kann (Oger. OW, AB 1994/95, 19f). Die Kompetenz, einen Rechtsvorschlag zu beseitigen, steht aufgrund des Wortlautes von Art. 79 der verfügenden Behörde nur zu, nachdem der betrieben Rechtsvorschlag erhoben hat. Aus dem gleichen Grund kann auch ein Zivilrichter in einem Urteil vor Anhebung der Betreibung nicht einen künfitgen Rechtsvorschlag beseitigen. Dies gilt auch im Bereich der Mehrwertsteuer, wo die Eidgenössische Steuerverwaltung gem. Art. 57 Abs. 3 MWStV als zuständig bezeichnet wird, einen Rechtsvorschlag zu beseitigen, diese Möglichkeit hat sie nur, wenn noch keine rechstkräftige Verfügung vorliegt, die Verodnung kann das SchKG als Bundesgesetz nicht derogieren.
Aus dem Erfordernis, dass die Verwaltungsbehörde nur dann den Rechtsvorschlag beseitigen kann, wenn sie erst nach dem Rechtsvorschlag über den in Betreibung gesetzten Anspruch eine materielle Verfügung erlässt, schränkt den Anwendungsbereich dieser Praxis ein. Der in Betreibung gesetzte Anspruch muss nämlich schon zum Zeitpunkt der Zustellung des Zahlungbefehls fällig sein (N 10). Ist dies nicht der Fall, darf die Verwaltungsbehörde in der nachfolgenden Betreibung den Rechtsvorschalg nicht beiseitigen (Oger. LU, LGVE 1983 II, 208). Das Vorgehen gem. art. 79 kann auch durch das offentliche Recht ausgeschlossen werden. Steuerforderungen werden zwar üblicherweise auf ein bestimmtes Datum hin fällig, auch wenn sie noch nicht veranlagt worden sind, doch verlangen üblicherweise die Steuergesetzte, dass die Steuerforderungen zuerst durch Verfügung festzusetzen sind, bevor sie in Betreibung gesetzt werden können (Adler, 258). Das Verfahren nach Art. 79 wird hingegen häufig von Krankenkassen (Art. 88 Ab. 2 KVG, vormals Art. 30 Abs. 4 aKUVG; BGE 119 V 331; 109 V 49 f.; 107 III 62) aber auch bei der Mehrwertsteuer gem. Art. 57 Abs. 3 MWStV eingeschlagen, da hier die Forderung schon vor dem Erlass einer Verfügung fällig wird. Zulässig ist das Verfahern gem art. 79 auch im Bereich der übrigen Sozialversicherungen, doch bedarf es hier triftiger Gründe, um eine Betreibung vor Erlass einer Verfügung einzuleiten (Adler, 258)." (sottolineature del redattore)
2.7. Alla luce di quanto sopra esposto, emerge che il giudice delle assicurazioni sociali può rigettare l'opposizione, di regola, solo quando deve statuire anche nel merito della questione.
Ciò avviene nell'ambito della procedura prevista dall'art. 79 LEF, laddove, prima di avviare la procedura, la Cassa ha fatto spiccare il precetto esecutivo.
Il giudice amministrativo non è invece competente quando si tratta di rigettare definitivamente l'opposizione sulla base dell'art. 80 LEF, ossia, per ciò che concerne la fattispecie, sulla base di una sentenza cresciuta in giudicato.
Nell'evenienza concreta l'assicuratore aveva già introdotto la procedura di riconoscimento del suo credito (ex art. 79 LEF) nella causa sfociata nella decisione del 16 maggio 2001 di questo TCA, il quale si è pronunciato nel merito della pretesa fatta valere dalla Cassa, riconoscendo il credito derivante dalle partecipazioni ai costi non solute dall'insorgente (inc. __________).
L'assicuratore ha lasciato trascorrere infruttuosamente il termine di un anno previsto dall'art. 88 cpv. 2 LEF per chiedere la continuazione della procedura. Per cui, come era suo diritto (cfr. consid. 2.4 seg.), ha fatto spiccare un altro precetto esecutivo.
Tuttavia, avendo il TCA già deciso nel merito della questione, la Cassa, alfine di rigettare definitivamente l'opposizione, avrebbe dovuto procedere ex art. 80 LEF e non ex art. 79 LEF, come invece ha fatto, chiedendo al giudice competente (in concreto, visto l'esiguo valore di causa, il giudice di pace come desumibile dall'art. 14 e 15 LALEF), il rigetto definitivo dell'opposizione sulla base della sentenza del TCA che confermava la precedente decisione della Cassa la quale condannava l'assicurata al pagamento dell'importo posto in esecuzione.
Invece l'assicuratore, per il medesimo credito, ha rigettato l'opposizione al precetto esecutivo fatto spiccare dopo l'emanazione della decisione da parte del TCA.
Nel caso di specie questo TCA si è già pronunciato in maniera definitiva sull'ammontare del debito dell'assicurata con la sentenza del 16 maggio 2001 (inc. __________). Questa sentenza è cresciuta in giudicato e le due domande di revisione, anch'esse cresciute in giudicato, sono state respinte (inc. __________ e __________, cfr. consid. 1.1). Il TFA ha inoltre respinto la domanda di restituzione in intero dell'assicurata (STFA del 2 luglio 2003, K 34/03).
In simili condizioni la Cassa non poteva nuovamente esprimersi sul medesimo importo dovuto durante il medesimo periodo per le medesime prestazioni.
In proposito va rilevato che acquista cosa di forza giudicata una decisione che si pronuncia in modo definitivo su una determinata vertenza.
Una sentenza acquista, in particolare, forza di cosa giudicata formale, quando tutti i rimedi ordinari di diritto sono stati utilizzati, per decorso infruttuoso del termine di ricorso, rispettivamente per rinuncia definitiva delle parti di fare uso dei rimedi di diritto.
A seguito dell’acquisizione di forza di cosa giudicata materiale, per contro, un giudizio vincola le parti in procedure successive, nel senso che esso si oppone all’emanazione di nuovi giudizi. In nuove, successive ed identiche azioni la decisione non può più essere quindi modificata, se non a determinate condizioni (U. Häfelin/G. Haller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo 1990, p. 166; p. 170 N 782).
In virtù del principio “ne bis in idem” infatti, il Tribunale non può più pronunciarsi su un oggetto, di cui si è già occupato oppure si sono occupate in precedenza altre istanze competenti.
In queste circostanze la Cassa non poteva emettere una nuova decisione di fissazione degli importi dovuti e nel contempo rigettare l'opposizione. Essa avrebbe piuttosto dovuto seguire la procedura prevista dall'art. 80 LEF, chiedendo al giudice competente in materia il rigetto definitivo dell'opposizione sulla base della STCA del 16 maggio 2001
La decisione impugnata va di conseguenza annullata.
Spetterà semmai alla Cassa chiedere il rigetto dell'opposizione definitiva ex art. 80 LEF al Giudice di pace competente.
2.8. Il TCA rinuncia all'assunzione delle prove chieste dalla ricorrente ed in particolare alla produzione della domanda di esecuzione e di proseguimento della stessa e dell'audizione del teste __________. Infatti, in virtù delle considerazioni sopra esposte e dell'esito del ricorso, ulteriori prove non modificherebbero l'esito della vertenza e sono superflue.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.
Infine per quanto concerne le asserite violazioni del Codice Penale da parte della Cassa, questo TCA rammenta alla ricorrente quanto esposto nella sentenza del 23 marzo 2003 (inc. __________) a pag. 50, consid. 2.10 in fine (cfr. anche STCA del 5 maggio 2003, inc. __________).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
La decisione impugnata è annullata.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti