Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2003.50

 

TB

Lugano

27 aprile 2004

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sulla petizione del 20 maggio 2003 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

Cassa malati __________

 

 

in materia di assicurazione contro le malattie

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Dal 1° luglio 1995 __________ è affiliato alla Cassa malati __________ per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie con una franchigia opzionale di Fr. 400.- annui (LAMal, assicurato n. __________). Presso il medesimo assicuratore, dal 1° gennaio 2002, __________ beneficia inoltre delle coperture complementari __________, __________, __________ e __________ (doc. _ e _).

 

                               1.2.   Il 22 novembre 2002 l'assicurato ha ricevuto dalla Cassa malati __________ una proposta d'aumento dei premi LCA validi per il 2003 di Fr. 43,30 al mese, per un totale di Fr. 237.- mensili.

 

                               1.3.   Onde conoscere anche il premio 2003 per la LAMal, con scritto del 2 dicembre 2002 (doc. _) l'assicurato ha chiesto alla sua assicurazione di inviargli il nuovo attestato della propria polizza assicurativa, senza però ottenere risposta alcuna.

 

                               1.4.   Pertanto, il 31 dicembre 2002 (doc. _), __________ ha inviato alla Cassa __________ la seguente comunicazione:

 

"  (…)

se entro 10 giorni dalla presente raccomandata non mi comunicate l'ammontare mensile dell'assicurazione LAMal per l'anno 2003 ritengo disdetto con effetto al 31 dicembre 2002 il contratto d'assicurazione con la vostra Cassamalati per quanto riguarda l'assicurazione LAMal e quella complementare LCA.

Mi rivolgerò quindi verso un altro assicuratore."

 

                               1.5.   Su consiglio dell'__________ (doc. _), il 20 febbraio 2003 (doc. _) l'assicurato ha disdetto l'assicurazione malattia di base e l'assicurazione complementare con effetto al 31 marzo 2003, ma si è comunque impegnato a pagare i premi LAMal dei primi tre mesi del 2003 sulla base dell'importo corrisposto nel 2002.

Egli ha inoltre postulato l'ottenimento dell'attestazione di uscita dalla Cassa.

 

                               1.6.   Il 21 marzo 2003 (doc. _) la Cassa malati __________ ha respinto la richiesta di disdetta, a motivo che essa sarebbe tardiva.

Il successivo 26 marzo (doc. _) __________ ha inviato all'assicuratore un'opposizione con cui ha deplorato il suo agire.

 

                               1.7.   Seguendo altri suggerimenti dell'__________ (docc. _ e _), il 30 aprile 2003 (doc. _) l'assicurato ha formulato una nuova opposizione ed ha chiesto alla Cassa di emanare entro quattordici giorni una decisione su opposizione come pure di indicare i rimedi di diritto.

 

                               1.8.   Non avendo ottenuto quanto richiesto, con petizione del 20 maggio 2003 (doc. _) l'assicurato si è rivolto al TCA precisando:

 

"  (…)

A fine gennaio 2003 sono giunte le polizze di versamento dove figura un aumento di premio per l'assicurazione di base LAMal di CHF 26.90 mensili (da CHF 268.10 per il 2002 a CHF 295.00 mensili per il 2003) e CHF 43.30 mensili (da CHF 193.70 per il 2002 a CHF 237.00 mensili per il 2003) per l'assicurazione complementare LCA.

Mancando dei dati completi (importi dei premi LAMal e premi LCA) l'assicurato non ha potuto per tempo (30 novembre 2003 come richiesto dalla cassa malati) valutare il reale aumento complessivo per l'anno 2003 (LAMal + LCA) in modo da prendere una decisione se accettare o disdire il contratto di assicurazione.

La cassa malati inviando solo la proposta LCA e con solamente 8 giorni di tempo per la risposta, non ha nemmeno concesso all'assicurato il tempo necessario di poter valutare una proposta alternativa presso un altro assicuratore.

 

La cassa malati __________ contesta il fatto che occorrono 3 mesi di preavviso per inoltrare le dimissioni.

Questo è applicabile solo quando non vi sono aumenti di premio, in questo caso non lo è.

 

La cassa malati __________ non ha mai inviato all'assicurato la polizza di assicurazione richiesta per l'anno 2003.

 

 

SI PROPONE A GIUDIZIO:

 

 

-   Il ricorso è accolto

 

-   La cassa malati __________ accetta la disdetta intimata il 31 dicembre 2002 con effetto retroattivo al 30 marzo 2003

 

-   La cassa malati __________ rilascia al Sig. __________, il certificato di uscita per il 31 marzo 2003 e pertanto libero di affiliarsi a partire dal 1mo aprile 2003 presso una qualsiasi altra cassa malati.

 

-   l'assicurazione complementare LCA è disdetta con effetto retroattivo al 31 dicembre 2002 e pertanto la cassa malati non verserà alcuna prestazione complementare all'assicurato __________ per il mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003.

 

-   l'assicurato __________ non verserà alcun premio per l'assicurazione complementare LCA per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003 alla cassa malati __________.

 

-   l'assicurato __________ verserà alla cassa malati __________ i premi per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003 per l'assicurazione di base LAMal ammontanti a CHF 268.10 mensili e per un totale di CHF 804.30 (premi equivalenti al mese di dicembre 2002).

 

-   Le spese di richiamo per i premi contestati sono assunte dalla cassa malati __________

 

-   Protestate spese, tasse e ripetibili".

 

                               1.9.   Con risposta del 12 giugno 2003 (doc. _) l'assicuratore malattia ha proposto di respingere la petizione dell'attore:

 

 

"  (…)

II. Diritto

 

1.-  Nella sua petizione l'assicurato conclude, in relazione alle coperture complementari, alla constatazione della validità della disdetta delle sue polizze d'assicurazione con effetto al 31 dicembre 2002 e che sia pronunciato che non è debitore dei relativi premi d'assicurazione per i mesi da gennaio a marzo. Si tratta quindi di esaminare se l'assicurato ha disdetto in modo valido il contratto d'assicurazione.

 

2.-  Conformemente alla cifra 9.1 delle condizioni Generali (CGA) delle assicurazioni complementari dell'assicurazione malattia e infortunio (edizione 1997), lo stipulante può disdire il contratto tramite preavviso di tre mesi per raccomandata per la fine di ogni anno d'assicurazione. In questo caso, fino al 1° ottobre 2002 non è giunta a __________ alcuna dichiarazione di disdetta. Ne consegue quindi che l'insieme delle coperture d'assicurazione complementare del ricorrente resta in vigore e che l'assicurato rimane debitore dei premi dovuti.

 

3.-  In questo contesto, l'assicurato non può dedurre nulla a suo favore dalla data alla quale è venuto a conoscenza dei nuovi premi dell'assicurazione-malattia obbligatoria. (…).".

 

                             1.10.   Il 26 giugno 2003 (doc. _ dell'Inc. n. __________) l'attore ha replicato contestando nuovamente l'operato della Cassa malati e riconfermando integralmente le richieste avanzate in data 20 maggio 2003:

 

"  (…)

L'invio dell'attestato di assicurazione spedito il 18 ottobre 2002 come afferma la __________ non è mai giunto al destinatario.

L'assicurato ha ricevuto solo un foglio informativo che nulla lasciava intendere ad un attestato di assicurazione LCA, ma più a un'offerta di risparmio sul premio mensile alle condizioni di voler accettare franchigie molto elevate.

 

La __________ ha presentato una proposta assicurativa incompleta non informando chiaramente sull'aumento complessivo del premio mensile per l'anno 2003.

L'assicurato perciò ha chiesto immediatamente e per lettera raccomandata l'attestato LAMal specificando che fino alla visione dello stesso non era possibile prendere una decisione.

 

Malgrado le ripetute richieste scritte e gli inutili tentativi di un contatto telefonico, non ha permesso all'assicurato una "comunicazione individuale" come ella sostiene.

 

L'art. 7 cpv. 2 LAMal in questo caso non può essere applicato in quanto la __________ per ritardi dovuti alla sua organizzazione interna ha inviato le polizze di versamento dei premi solo a fine gennaio 2003 praticamente un mese dopo l'entrata in vigore del nuovo premio.

 

L'assicurato ritiene di aver agito nel modo più corretto e nel tempo più breve possibile.

L'assicurato si ritiene raggirato per il modo incorretto in cui si è comportata la __________. Il fatto di non rispondere alle richieste e lasciando trascorrere appositamente del tempo, ha posto l'assicurato nella condizione che per mancanza dei termini di contratto, l'invio di una disdetta sarebbe stata nulla.

 

La __________ non rispondendo alle ripetute richieste scritte e non permettendo un contatto telefonico con il loro personale responsabile, ha fatto solo gli interessi della cassa ledendo i diritti dell'assicurato.

 

Solo con il ricevimento a fine gennaio 2003 dei premi LAMal e LCA l'assicurato ha potuto finalmente rendersi conto del reale aumento di premio.

 

E' bene ricordare che a tuttora l'assicurato non è ancora in possesso dell'attestato di assicurazione per l'anno 2003 sia per LAMal che per LCA. (…).".

 

 

                                         in diritto

 

In ordine

 

                               2.1.   Secondo quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal, in vigore dal 1° gennaio 2003, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa.

La LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e, contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati sono diventate di diritto civile e sono rette, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

 

Alla netta divisione materiale fra assicurazione sociale contro le malattie e assicurazioni complementari operata dalla LAMal corrisponde un'altrettanto netta cesura dei rimedi giuridici: se per la prima le vie di diritto sono quelle previste dalla procedura amministrativa, per le seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile (SPIRA, Le nouveau régime de l'assurance-maladie complémentaire, Revue suisse d'assurances / Schweizerische Versicherung-Zeitschrift, 1995, N. 7/8, pagg. 192-200; SPIRA, Le contentieux de la nouvelle assurance-maladie, Sécurité sociale 5/1995, pagg. 256-259; GREBER, Quelques questions relatives à la nouvelle loi fédérale sur l'assurance-maladie, in: Revue de droit administratif et de droit fiscal, 3/4, 1996, pagg. 225-251).

 

Giusta l'art. 47 cpv. 2-4 della legge federale sulla sorveglianza degli istituti di assicurazione privata (LSA; modificata in occasione dell'adozione della LAMal il 1° gennaio 1996), per le contestazioni relative all'assicurazione complementare all'assicurazione sociale contro le malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove.

 

Il 1° gennaio 1996 il Canton Ticino si è dotato della LCAMal che all'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal TCA, che applicherà per analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA.

 

In specie, non è contestato che con effetto dal 1° luglio 1995 (doc. _) le parti hanno concluso un contratto di assicurazione sottoposto alla LCA e che lo stesso, adattato in virtù dell'entrata in vigore della LAMal (doc. _), si appoggia sia sulle Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA) sia sulle Condizioni Speciali (CSA) del gennaio 1997 (doc. _), eccetto che per la copertura __________ per la quale valgono le CSA del gennaio 1998 (doc. _).

 

In queste circostanze, trattandosi di prestazioni complementari ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 e 3 LAMal (MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht, ed. Helbing et Lichtenhahn 1996, pag. 134) - ambito nel quale le casse malati e gli altri istituti assicurativi non sono autorizzati ad emanare decisioni -, questo TCA è competente a statuire sulla petizione presentata dall'interessato in base all'art. 75 cpv. 1 e 2 LCAMal.

 

Nel caso concreto, con la sua petizione l’assicurato solleva problematiche concernenti sia la copertura prevista dalla LAMal che dall’assicurazione complementare LCA. L’esame della vertenza in discussione va eseguito alla luce delle coperture complementari, mentre, per quanto concerne le questioni relative alla LAMal, questo Tribunale si pronuncerà con giudizio separato (Inc. n. __________).

 

 

Nel merito

 

                               2.2.   La scrivente Corte è chiamata a decidere sulla validità della disdetta data dall'attore del contratto con oggetto le coperture complementari __________, __________S, __________ e __________.

__________ contesta infatti la procedura adottata dalla Cassa malati __________, la quale non avrebbe dato seguito alle sue richieste di comunicargli per tempo i nuovi premi LAMal per il 2003 ed, in seguito, di rilasciargli pure l'attestato di uscita dalla stessa al fine di potersi affiliare presso un altro assicuratore.

La disdetta del 31 dicembre 2002 (doc. _ dell'Inc. n. __________) sarebbe pertanto valida, a suo dire, con effetto immediato per cui dal 1° gennaio 2003 egli sarebbe stato libero di affiliarsi ad un altro assicuratore.

 

                               2.3.   Le richieste dell'assicurato contenute negli invii per raccomandata del 2 (doc. _ dell'Inc. n. __________) e del 31 dicembre 2002 (doc. _ dell'Inc. n. __________) sono rimaste senza una risposta da parte della Cassa malati __________. Soltanto la disdetta del 20 febbraio 2003 (doc. _ dell'Inc. n. __________) ha attirato l'attenzione della convenuta, la quale ha replicato con una lettera semplice del 21 marzo 2003 (doc. _ dell'Inc. n. __________) del seguente tenore:

 

"  (…)

le condizioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, art. 8, cpv. 2 gli assicurati possono dimissionare dalla cassa per il 31 dicembre con preavviso di 3 mesi.

 

In caso d'aumento del premio, il termine di preavviso è di un mese per la fine del mese a contare dalla notifica dell'aumento, l'attestato per l'anno 2003 con la notifica dell'aumento per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria delle cure LAMal è stato inviato a tutti i nostri assicurati alla fine di ottobre 2002 tramite invio generale da __________.

 

La dimissione per le assicurazioni complementari (LCA), l'art. 9, cpv. 1 delle nostre condizioni generali delle assicurazioni complementari ai sensi della LCA stipula che il contratto può essere denunciato a condizione di avvisare __________ mediante preavviso di 3 mesi per raccomandata per la fine di ogni anno d'assicurazione.

 

Alla fine di novembre 2002, prova d'invio generale da __________, abbiamo inviato una proposta di cambiamento per le sue assicurazioni malattia complementari. Il documento in allegato (proposta di cambiamento, con riportato i suoi premi 2002 e i suoi rispettivi premi 2003 nel caso decidesse di non cambiare le sue assicurazioni complementari) fungeva da comunicazione ufficiale per gli aumenti di premi ai sensi dell'articolo 14 delle condizioni generali d'assicurazione.

In caso d'aumento del premio, art. 14, cpv. 2, lo stipulante ha diritto di disdire l'assicurazione complementare i cui premi sono modificati, al più tardi il giorno che precede l'entrata in vigore della modifica. In mancanza di disdetta le nuove condizioni sono considerate accettate.

 

Nel suo caso la lettera di disdetta ci è pervenuta in data 21 febbraio 2003, dd 20 febbraio 2003. Di conseguenza, fuori termine sia per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie che per le sue assicurazioni complementari LCA. Pertanto, non potrà essere presa in considerazione.".

 

                               2.4.   __________ ha affermato di aver ricevuto il 22 novembre 2002 dal suo assicuratore – e quest'ultimo non ha contestato la circostanza - la proposta per i nuovi premi LCA validi da gennaio 2003.

 

In seguito, con raccomandata del 31 dicembre 2002 l'assicurato ha inviato al suo assicuratore malattia, a titolo cautelare, la disdetta per l'assicurazione complementare, nel senso che detta disdetta avrebbe esplicato effetto unicamente nell'eventualità in cui la Cassa malati __________ non gli avesse comunicato entro dieci giorni l'ammontare mensile dei suoi premi LAMal per l'anno 2003. Il ricorrente ha dunque subordinato la validità della propria disdetta contrattuale ad una condizione risolutiva (art. 154 CO), secondo cui un contratto diventa inefficace se la condizione si realizza.

 

Il 20 febbraio 2003 l'attore ha nuovamente confermato la sua volontà di disdire il rapporto assicurativo con la Cassa malati.

 

Nello scritto del 21 marzo 2003, come visto, la Cassa ha respinto la disdetta relativa al contratto d'assicurazione complementare inoltrata dall'attore, a motivo che il termine di disdetta di un giorno precedente l'entrata in vigore della modifica di cui all'art. 14 CGA non era stato osservato: lo scritto del 20 febbraio 2003 risultava infatti manifestamente tardivo rispetto all'entrata in vigore dei nuovi premi (1° gennaio 2003).

Nella risposta di causa, invece, l'assicuratore ha proposto di applicare l'art. 9 CGA, per cui non avendo ricevuto nessuna dichiarazione di disdetta entro il 1° ottobre 2002, la Cassa __________ ha considerato che il termine di tre mesi non era stato rispettato.

 

                               2.5.   Giusta l'art. 9 CGA relativo alla disdetta del contratto,

 

"  1.   Lo stipulante può disdire il contratto mediante preavviso di tre

      mesi per raccomandata per la fine di ogni anno d'assicurazione.

2.   La disdetta del contratto è valida se è notificata alla cassa al più tardi il giorno che precede l'inizio del termine di tre mesi; fa fede il timbro postale.

3.   Dal canto suo, la cassa rinuncia al suo diritto di disdetta in caso di sinistro, eccetto i casi di abuso o di tentativi d'abuso dell'assicurazione.

 

Secondo l'art. 14 CGA concernente la modifica della tariffa dei premi, invece,

 

"  1.   Se la tariffa dei premi cambia, la cassa ha il diritto di adeguare il

      contratto a partire dal prossimo anno d'assicurazione. A tal fine, essa comunica i cambiamenti allo stipulante al più tardi 25 giorni prima della loro entrata in vigore. Lo stipulante ha il diritto di disdire il contratto – per la parte modificata o nella sua totalità – al più tardi il giorno precedente l'entrata in vigore della modifica. In mancanza di disdetta, le nuove condizioni sono considerate accettate.

2.   Il diritto di disdetta non è valido nei casi previsti all'articolo 10 capoversi 1 e 2.".

 

Va osservato che gli importi notificati a __________ il 22 novembre 2002 costituiscono un'evidente modifica dei premi: infatti, il premio mensile per il 2003 è stato fissato in Fr. 237.- (doc. _), mentre l'ammontare preteso durante l'anno 2002 era pari a Fr. 193,70 (doc. _) al mese.

Anziché l'art. 9 CGA, che tratta della possibilità per un assicurato di disdire un contratto LCA in normali circostanze, al caso in esame torna dunque applicabile l'art. 14 CGA.

 

Questo Tribunale constata che la LCA non contiene una regola generale sulla disdetta e la fine di un contratto d'assicurazione. La Legge regola alcuni casi particolari, che tuttavia non entrano in linea di conto nel caso concreto (art. 6: diritto di recedere in caso di reticenza, art. 42: diritto di recedere in caso di danno parziale, art. 89: diritto di recesso dello stipulante nel contratto d'assicurazione sulla vita) (CARRÉ, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Losanna 2000, pag. 103 ad art. 1 LCA).

 

L'art. 1 CGA rinvia espressamente, per tutto quanto non è regolato dalle stesse condizioni generali, alla LCA che, a sua volta, all'art. 100 contempla che tutto quanto non è da essa previsto è retto dal diritto delle obbligazioni. Ora, visto che la LCA, come detto, non tratta specificatamente della disdetta, è opportuno esaminare questa tematica alla luce del Codice delle Obbligazioni (CO).

 

La disdetta, in sé, costituisce un diritto formatore. Siccome tali diritti conferiscono al loro titolare una prerogativa d'intervento nella sfera giuridica di un terzo, la situazione del destinatario deve essere il più possibile chiara. Vige infatti la regola di non assortire di una condizione un diritto formatore. Tuttavia, il diritto svizzero esclude espressamente la condizione unicamente in due specifiche situazioni giuridiche (rinuncia all'eredità: art. 570 CC e richiesta d'iscrizione al registro fondiario: art. 12 ORF).

Da ciò deriva dunque che la condizione può essere in principio ammessa anche per l'atto giuridico unilaterale, fra cui l'atto formatore. Tale è l'evenienza se la condizione è nell'interesse nettamente preponderante del beneficiario e non compromette la sicurezza giuridica del destinatario; per esempio quando la realizzazione di un fatto incerto che subordina l'effetto formatore dipende esclusivamente dalla volontà di controparte (ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2a ed., Berna 1997, pagg. 32 e 854; DTF 102 II pag. 376).

 

Nel caso di specie, con raccomandata del 31 dicembre 2002 il ricorrente ha subordinato la disdetta del contratto assicurativo alla volontà della Cassa malati nel rilasciargli un attestato con indicati i nuovi premi del 2003. Pertanto, assortita di una simile condizione risolutiva (art. 154 CO), come tale questa disdetta era valida.

 

In principio (art. 3 CO), la disdetta del contratto d'assicurazione è una dichiarazione di volontà che è sottoposta a ricezione (STF in RUA VII n. 35, SJ 1933 pag. 129). La ricezione è il momento in cui la dichiarazione di volontà di una parte entra nella sfera di possesso del destinatario (DTF 107 II pag. 189). In tal caso, la manifestazione di volontà è perfetta e produce tutti i suoi effetti (ENGEL, op. cit., pag. 132).

Inoltre, nel sistema della ricezione i rischi della trasmissione sono a carico dello speditore (STC VD in RUA VIII n. 17/28).

Tuttavia, le parti possono derogare alla regola della ricezione (STF in RUA VII n. 35, SJ 1933 pag. 129) e, malgrado l'atto formatore sia un atto giuridico unilaterale soggetto a ricezione (ENGEL, op. cit., pag. 33), esse possono prevedere un altro sistema per la perfezione delle manifestazioni di volontà (CARRÉ, op. cit., pag. 104 ad art. 1 LCA).

 

In effetti, in virtù della libertà contrattuale delle parti stabilita dall'art. 19 cpv. 2 CO, nelle proprie CGA la Cassa malati __________ si è scostata dal suddetto principio.

Per quanto attiene alle modalità della comunicazione alla Cassa da parte dell'assicurato di una disdetta contrattuale, l'art. 9 cpv. 2 CGA prevede infatti che per la validità della disdetta del contratto fa fede il timbro postale, mentre l'art. 14 CGA, più pertinente – come visto - per il caso in esame, nulla ha disposto in proposito.

Di conseguenza, secondo questo Tribunale, occorre fare riferimento alle regole contemplate dall'art. 9 CGA che disciplina l'ipotesi della disdetta nella situazione normale, ovvero quando non vi sono aumenti di premi.

 

Da quanto precede risulta quindi che l'invio del 31 dicembre 2002 per lettera raccomandata, anche se è pervenuto all'assicuratore quando i nuovi premi erano già in vigore, rispetta – grazie al timbro postale - il termine del giorno precedente l'entrata in vigore della modifica contenuto nelle condizioni contrattuali, ossia il 1° gennaio 2003. Di conseguenza, come tale esso deve essere ritenuto valido.

 

In conclusione, la disdetta data dall'attore ha esplicato i propri effetti per il 31 dicembre 2002. Perciò, dal 1° gennaio 2003 __________ non è più affiliato alla Cassa malati __________ per l'assicurazione complementare.

 

La petizione dell'assicurato deve essere quindi integralmente accolta.

 

All'attore, pur vincente in causa, non vanno assegnate ripetibili poiché non patrocinato.

 

                               2.6.   Si osserva, infine, che secondo l'art. 47 cpv. 4 LSA i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione.

 

Con lettera del 14 agosto 2003 l'UFAP ha rammentato al TCA l'obbligo di trasmettere tutte le sentenze inerenti il diritto privato emesse, precisando che l'Ufficio federale delle assicurazioni private non ha la facoltà di ricorrere contro le stesse.

Alla luce della citata Legge e dello scritto dell'UFAP, s'impone quindi di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.

 

                               2.7.   L'art. 43 della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG) prevede il ricorso per riforma al Tribunale federale per violazione del diritto federale. L'OG contempla in particolare la possibilità di adire il Tribunale Federale contro giudizi cantonali (art. 48 OG) in procedure di carattere non pecuniario in ambiti specifici (art. 44 OG). Rispettivamente è ammissibile il ricorso per riforma in procedure pecuniarie in specifici ambiti del diritto senza riguardo al valore pecuniario (art. 45 OG).

L'art. 46 OG precisa che:

 

"  Nelle cause civili per altri diritti di carattere pecuniario, il ricorso per riforma è ammissibile solo quando, secondo le conclusioni delle parti, il valore litigioso davanti all'ultima giurisdizione cantonale raggiungeva ancora 8'000 franchi almeno.".

 

Nel caso di specie, il valore litigioso è rappresentato dal premio LCA che l'attore avrebbe dovuto pagare per un intero anno, quindi dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, se la disdetta non fosse stata data validamente per la fine dell'anno 2002. Siccome il premio annuo (Fr. 237.- x 12 mesi = Fr. 2'844.-) è  inferiore all'importo di Fr. 8'000.-, non sono dati gli estremi per un ricorso per riforma al Tribunale Federale di Losanna.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   La petizione del 20 maggio 2003 è accolta.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                                 3.-   Intimazione alle parti ed all'UFAP, Berna.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti