Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2003.56

 

ir/tf

Lugano

4 dicembre 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 27 giugno 2003 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione del emanata da

 

Cassa malati __________

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

 

                               1.1.   Con scritto del 27 giugno 2003 __________ si è rivolto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni lamentando una denegata giustizia da parte della Cassa malati __________. In sostanza l’assicurato lamenta procedure di incasso ingiustificate nei suoi confronti da parte dell’assicuratore, specificando di essersi opposto alla procedura in particolare con scritto del 12 giugno 2003.

 

                                         Annesso al ricorso __________ ha prodotto uno scritto della __________, società d’incassi, datato 22 maggio 2003 che specifica la registrazione di un incasso di CHF 441,25 ed un residuo saldo in favore della stessa di CHF 79,40 per spese ed accessori. L’assicurato ha inoltre prodotto la seconda pagina di una decisione della __________ indicante il rigetto dell’opposizione al PE __________ per l’importo di CHF 441,25 oltre interessi e spese, la data della comunicazione risulta essere il 27 marzo 2003.

 

                                         Con scritto 8 settembre 2003 __________ ha preso posizione in merito all’impugnativa indicando di avere emanato una decisione in data 27 marzo 2003 con cui è stata rigettata l’opposizione al PE ricordato, decisione contro la quale l’assicurato non si sarebbe opposto.

 

                               1.2.   Il giudice delegato ha chiesto all’assicuratore la trasmissione di specifica documentazione ed ha interpellato l’assicurato cui ha offerto di esprimersi sulla risposta di causa. Di seguito __________ si è rivolta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con scritto 2 ottobre 2003 precisando la sua posizione in merito. Dal canto suo __________ ha comunicato, il 14 ottobre 2003, di non ritenere dovuti gli importi per le spese avendo egli stesso formulato domanda di pagamento dei premi ed avendo trovato accordo con la Cassa per il versamento dei CHF 441,25.

 

                                         __________, con lettera 28 ottobre 2003, ha comunicato quindi che, alla luce delle motivazioni addotte dall’assicurato, la pretesa residua “in relazione al procedimento No __________ dell’Ufficio di __________ ” ossia CHF 79,40 veniva abbandonata, come d’altra parte lo sono state altre pretese dettagliatamente indicate nello scritto 28 ottobre 2003.

 

                                         Invitato a prendere posizione in merito __________ non si è espresso nemmeno a seguito di sollecito da parte del giudice delegato.

 

 

                                         In diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Al caso di specie è applicabile la nuova Legge Federale sulla Parte Generale del diritto delle Assicurazioni sociali (LPGA qui di seguito) per quanto attiene agli aspetti formali e procedurali, mentre per gli aspetti di merito sono applicabili le norme vigenti al momento in cui si realizza la fattispecie (SVR 2003 n. 25 pag. 76, DTF 126 V 467).

 

                                         Secondo il tenore della LAMal in vigore sino alla fine del 2002 (art. 86 cpv. 2 vLAMal) all’assicurato era possibile adire il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nel caso in cui l’assicuratore non emanava una decisione formale richiesta nel termine di 30 giorni od una decisione su opposizione in un termine ragionevole. La nuova LPGA regola la materia in maniera analoga ritenuta l’assenza del termine di 30 giorni per l’emanazione della decisione formale richiesta dall’assicurato.

 

                               2.3.   Va poi rammentato come l’art. 61 LAMal impone all’assicuratore di fissare i premi per gli assicurati e l’art. 90 OAMal impone il pagamento degli stessi, di regola, mensilmente. D’altro canto l’art. 64 cpv. 1 LAMal impone agli assicurati il pagamento delle partecipazione alle spese di cura, ossia la franchigia e la partecipazione del 10% dei costi eccedenti la franchigia (cpv. 2). La franchigia legale per l’anno di riferimento è di CHF 230.-, è facoltà dell’assicuratore esercitare una franchigia maggiore, ossia di CHF 400.-, 600.-, 1'200.- o 1'500.- franchi (art. 93 cpv. 1 OAMal).

 

                                         Per quel che attiene invece alle spese di sollecito o di diffida va rammentato come in una sentenza del 18 giugno 1999 pubblicata in DTF 125 V 276 il TFA ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.

 

                               2.4.   Nel caso concreto le Condizioni dell’assicurazione obbligatoria della __________ non contemplano una norma esplicita per la percezione delle spese di sollecito, d’altra parte l’assicurato ha indicato come vi fosse accordo per il pagamento delle pretese assicurative di __________ e l’assicuratore ha concordato con la rinuncia al versamento delle spese residue rimaste pendenti relativamente all’esecuzione __________ dell’UE di __________.

 

                                         Queste circostanze rendono quindi privo d’oggetto il ricorso per l’esplicita rinuncia di __________, senza necessità di ulteriore verifica di un ingiustificato ritardo nell’emanazione di provvedimenti dell’assicuratore. La procedura può essere stralciata dai ruoli.

 

                                         Visto l’esito dell’impugnativa non si giustifica percezione di tasse e spese e non vengono attribuite ripetibili.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   La procedura di cui in entrata è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d'oggetto.

 

                                 2.-   Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.       

 

                                 3.-   Intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti