Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2003.58

 

ir/gm

Lugano

21 luglio 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

visto il ricorso del 2 luglio 2003 interposto da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 4 giugno 2003 emanata da

 

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

vista la lettera 9 luglio 2003 della parte convenuta che precisa di aver annullato la decisione qui impugnata;

 

 

ricordato che, ai sensi dell'art. 3a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

 

 

ritenuto che comunque anche il ricorrente, con scritto 15 luglio 2003 (cfr. Doc. _), ha comunicato il ritiro del ricorso alla luce del succitato scritto 9 luglio 2003 dell'Ufficio assicurazione malattia;

 

 

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

 

 

decreta                          1.   il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

 

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

 

                                         3.   intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

 

                                                                               Il giudice delegato

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Ivano Ranzanici