statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2003 di
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__________
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contro |
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la decisione del emanata da |
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__________
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
ritenuto, in fatto
1.1. Nel corso del 2003 __________ si è rivolto una prima volta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, mediante un ricorso il 20 febbraio 2003, lamentando una denegata giustizia. Nel suo esposto di allora, evaso con una sentenza del Tribunale delle Assicurazioni nella sua composizione a 3 giudici il 2 maggio 2003 (sentenza intimata all’assicuratore il successivo 9 maggio 2003), il ricorrente evidenziava di avere ricevuto:
" in data 8 e 22 luglio 2002 due decisioni formali della cassa Malati __________ relative a due esecuzioni: PE __________e __________.Più dettagliatamente l'assicuratore malattia ha fatto spiccare da parte dell'ufficio Esecuzioni di __________, 2 precetti esecutivi in data 11 febbraio e 19 giugno 2002 ed indicanti, quale credito, gli importi di CHF 1'258.-- e CHF 1'149.20 (oltre accessori e spese).
Il debitore ha inoltrato opposizione ai PE ricordati.
In data 8 e 22 luglio 2002 __________ si è visto recapitare due decisioni del seguente tenore:
“…Poiché Lei non ha provveduto al pagamento degli importi citati, siamo stati costretti ad avviare una procedura d'esecuzione. Lei ha fatto opposizione al precetto esecutivo, sospendendo la procedura. Di conseguenza, noi rilasciamo la seguente decisione:
1. Con il precetto n. … del … abbiamo chiesto il pagamento del seguente credito:
2. L'opposizione contro il precetto esecutivo è rigettata in via definitiva ed è stato conferito alla __________ il diritto di procedere all'incasso per l'importo totale secondo cifra 1.
Credito base (…)
RIMEDI GIURIDICI
La decisione passerà in giudicato se, entro 30 giorni dal ricevimento della presente non verrà interposta opposizione contro la stessa. Questo termine legale per il ricorso non può essere prolungato. Un eventuale ricorso deve essere inoltrato alla direzione della __________, Servizio incassi centrale all'att.ne della Signora __________ allegando i relativi titoli giustificative motivati." (sentenza 3 maggio 2003 __________).
__________ ha comunicato all'assicuratore malattia la sua opposizione alle due decisioni di cui si trattava, con tempestivo scritto ritenuto chiaro ed esplicito da parte del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni. Il successivo 29 gennaio 2003 l'UE di __________ ha avvisato il ricorrente del previsto pignoramento per il 21 febbraio 2002, e ciò nonostante l’opposizione chiara dell’assicurato alle decisioni formali rese.
__________ ha postulato, con il suo ricorso 20 febbraio 2003, la concessione dell’effetto sospensivo alla sua impugnativa, sospensiva concessa dal giudice delegato. In effetti __________ ha attestato, contrariamente alla realtà di fatti, per le due decisioni di cui si trattava in quella procedura, la:
" CRESCITA IN GIUDICATO
Egregi Signori
Vogliate confermarci che nell'esecuzione no __________ del 20.06.2002 fino ad oggi non vi è pervenuto alcun ricorso contro il rigetto dell'opposizione.
Vi ringraziamo per la cortese collaborazione."
con l'aggiunta, più sotto:
" In riferimento alla pratica citata, confermiamo con la presente, che non ci è pervenuto alcun ricorso.
Luogo, data
__________, 05.09.2002"
1.2. Con il giudizio 2/9 maggio 2003 il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha espresso le seguenti considerazioni che giova qui riprendere in dettaglio:
" __________ ha reagito alle due decisioni con uno scritto datato 7 agosto 2002, inviato per raccomandata con avviso di ricevimento, in cui, nella sostanza, contesta le pretese dell’assicuratore. Il ricorrente richiama il suo scritto dell’11 febbraio 2002 e rammenta – non importa se a torto od a ragione poiché non è questa la sede per tale esame – di non avere rapporto assicurativo con __________. In altri termini __________ ha contestato chiaramente ed esplicitamente la decisione dell’assicuratore. In altri termini lo scritto 7 agosto 2002 costituisce una opposizione alle decisioni formali dell’8 e 22 luglio precedenti. Anche se i termini dello scritto 7 agosto 2002 non appaiono giuridicamente impeccabili – ma non lo si poteva pretendere da un economista non giurista – il ricorrente ha palesemente, specificatamente e chiaramente contestato le decisioni citate.”
Ed ancora
" A mente di questo Tribunale il tenore dello scritto nel suo complesso non lascia dubbi sulle reali intenzioni del ricorrente di opporsi alla citata decisione formale della Cassa. Lo scritto del 7 agosto 2002 del ricorrente costituisce un'opposizione alle decisioni 8 e 22 luglio 2002 della Cassa e tale sua caratteristica non poteva sfuggire alla Cassa Malati.
… alla suddetta opposizione del ricorrente doveva fare obbligatoriamente seguito una formale decisione su opposizione. La Cassa non ha invece reagito … ed anzi ha accertato – contrariamente all’evidenza delle cose – la crescita in giudicato delle sue decisioni.
Colpisce, d’altra parte, che il Servizio Incassi Centrale di __________ a __________ abbia chiesto in forma scritta a se stesso, ossia abbia scritto al Servizio Incassi Centrale di __________ a __________, di attestare l’assenza di una opposizione alle decisioni …
In conclusione, malgrado la Cassa abbia ricevuto lo scritto di contestazione dell'insorgente, essa l'ha ignorato anziché trattarlo come un'opposizione alla decisione gravida di conseguenze e, conseguentemente, non l'ha evaso come avrebbe dovuto fare."
Il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni aveva quindi formalmente invitato __________
" a migliore diligenza nella trattazione di fattispecie analoghe per evitare in futuro il ripetersi di analoghe spiacevoli evenienze."
1.3. In data 27 ottobre 2003 __________ si è rivolto nuovamente al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con un ricorso del seguente tenore:
" 1. In data 11 settembre 2002 ho ricevuto un precetto esecutivo, n°
__________, domandato dalla __________, per un importo di Fr. 861.90 più interessi e spese.
2. Ho fatto immediatamente opposizione al precetto all'atto della notifica.
3. La __________ in data 11 ottobre 2002 mi ha indirizzato una lettera raccomandata precisando:
a) che essi stessi rigettavano l'opposizione al precetto esecutivo
b) che i rimedi giuridici consisterebbero in un ricorso, da
presentare entro 30 gg. dal ricevimento di questa raccomandata, e da inoltrarsi alla direzione della __________, servizio incassi centrale, all'attenzione della Signora __________, Casella postale __________, __________.
4. Nel termine indicato di 30 giorni dalla ricezione dello loro raccomandata, in data dell'11 novembre 2002 ho risposto alla __________, con una raccomandata con ricevuta di ritorno, precisando:
a) che non ho mai fatto un contratto con loro
b) che presentassero la giustificazione del loro pretendere, nel
termine di 30 gg. secondo la LEF 73.
5. In data 12 novembre 2002 la __________ mi ha rispedito l'avviso di ricezione della raccomandata, debitamente firmato, cioè confermando di avere ricevuto la mia domanda che presentassero la giustificazione del loro pretendere.
6. La __________ non ha mai reagito alla mia lettera dell'11 novembre 2002 e non ho mai ricevuto alcuna comunicazione concernente questo caso.
7. Improvvisamente l'ufficio di esecuzione di __________, in data 1 ottobre 2003, mi ha spedito un avviso di pignoramento per il 7 novembre 2003, relativo al precetto esecutivo n° __________, speditomi peraltro per posta normale, in contraddizione a LEF 34, che precisa che tutte le comunicazioni degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti si fanno per scritto e mediante lettera raccomandata o consegna contro ricevuta.
In più sull'avviso di pignoramento non c'è nessuna istruzione giuridica (possibilità di ricorso contro un atto amministrativo), che è un elemento indispensabile per la validità di ogni atto amministrativo secondo la dottrina.
Tutto ciò premesso chiedo che la __________ sia obbligata a documentare il suo credito che è da me in ogni caso totalmente contestato.
Proceda ad emanare le decisioni formali richieste, che devono essere dovutamente motivate.
Chiedo infine che il Tribunale notifichi copia di questo ricorso alla Camera esecuzioni e fallimenti di __________ e anche all'Ufficio esecuzioni di __________ che dovranno venire ad effettuare il pignoramento il 7 novembre 2003.
Chiedo che sia assegnato l'effetto sospensivo al presente ricorso sia davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni, sia davanti alla Camera esecuzioni e fallimenti che dovrà ordinare all'Ufficio esecuzione la sospensione del pignoramento.
Nella mia richiesta al Tribunale delle osservazioni del 10 aprile 2003 (incarto __________) di accertamento dell'inesistenza del debito secondo LEF 85a, ho precisato i motivi per i quali non esiste fra me e __________ nessun contratto assicurativo, aspetto la vostra decisione di accertamento della non esistenza del debito secondo LEF 85a.
Come esposto sotto il punto I della mia lettera del 10 aprile 2003 questa decisione per me è di capitale importanza per permettermi di contrarre una nuova assicurazione cassa malati." (Doc. _)
Il giudice delegato del TCA ha provveduto, dopo avere acquisito i documenti necessari presso l’UE di __________, ad ordinare l’effetto sospensivo all’impugnativa, e ciò con decisione del 28 ottobre 2003. In questo modo il pignoramento previsto per il 7 novembre 2003 non ha avuto seguito.
Con scritto 30 ottobre 2003 __________ ha risposto alla causa con laconica lettera indicando l’esistenza di un errore nella domanda di proseguire l’esecuzione con il rilievo qui che, sia in questa procedura che in quella evasa con sentenza 2/9 maggio 2003, __________ Servizio Incassi di __________ ha attestato, contrariamente alla realtà dei fatti, la crescita in giudicato della decisione amministrativa emanata. Ancora una volta si è trattato di una autoattestazione e non invece di una attestazione di un ufficio diverso da quello responsabile della procedura d’incasso.
1.4. Con lettera 10 novembre 2003 il giudice delegato ha chiesto formalmente spiegazioni in merito ad __________ Servizio incassi __________:
" Mi concerta il fatto che abbiate attestato la crescita in giudicato della vostra decisione amministrativa ammettendo oggi di non avere evaso l'opposizione dell'assicurato.
Vi chiedo spiegazioni in merito a stretto giro di posta ritenuto comunque che emanerò il giudizio di mia competenza non appena possibile." (Doc. _)
e, visto lo sconcertante silenzio dell’assicuratore, sordo alle richieste di un Tribunale Svizzero che lo interpellava, la richiesta di spiegazioni è stata riformulata sia alla __________ Servizio Incassi che alla Direzione del Servizio Giuridico con lettera del 25 novembre 2003 del seguente tenore:
" Con scritto 30.10/7.11.2003 __________ indica al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni di essere incorsa in errore nell'inoltrare la domanda d'esecuzione e che una decisione su opposizione sarà emanata.
Vi chiedo di volere giustificare il preteso errore.
Osservo infatti che è stata attestata (doc. _) la crescita in giudicato relativa alla decisione concernente il PE __________mentre il signor lic. oec. __________ ha scritto alla
"__________
Zentraler Betreibungsamt
__________
__________
__________ "
una lettera dal tenore chiaro _.
L'invio è avvenuto con Raccomandata con avviso di ricevuta _.
Mi risulta difficile comprendere come possa essere stata negletta una lettera che specifica nel titolo "Betreibung __________Ihr Brief 11 Oktober 2002".
Questo "errore" mi deve essere spiegato anche alla luce della sentenza 2 maggio 2003 del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni dove analogo episodio era capitato." (Doc. _)
__________ Servizio Incassi ha comunicato, laconicamente, che “l’obiezione del signor __________ è stata interpretata male, in quanto aveva menzionato diverse esecuzioni”, con il rilievo qui che il Lic. oec. __________ ha indicato, nella sua lettera 11 novembre 2002 ad __________, nell’intestazione la dicitura “Betreibung __________ Ihr Brief vom 11 Oktober 2002”. Il servizio giuridico centrale di __________ non ha invece fatto pervenire sue osservazioni in merito.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il tema nel suo insieme è già stato affrontato nella sentenza 2/9 maggio 2003 il cui tenore non ha, verosimilmente, attirato sufficientemente l’attenzione dell’amministrazione visti i fatti oggi sottoposti a giudizio, motivo per cui appare utile ribadire gli stessi identici principi già evocati in precedenza, ossia come il 1° gennaio 2003 sia entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1). Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è determinante la consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 consid. 4c si veda inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale, fatte salve le eccezioni specificamente previste nelle leggi speciali alle singole assicurazioni sociali.
Con l'introduzione della LPGA la LAMal ha subìto importanti modifiche con effetto al 1 gennaio 2003.
In effetti l'art. 1 LAMal recita:
" Art. 1 Campo d'applicazione
1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione malattie, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
2 Esse non sono applicabili ai seguenti settori:
a. autorizzazione ed esclusione di fornitori di prestazioni (art. 35-40 e 59);
b. tariffe, prezzi e stanziamento globale di bilancio (art. 43-55);
c. riduzioni di premi accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente all'articolo 66;
d. liti tra assicuratori (art. 87);
e. procedure dinanzi al tribunale arbitrale cantonale (art. 89)."
Per quanto attiene alle norme relative alla procedura ed al contenzioso la nuova LAMal prevede, in particolare:
" Art. 85 Opposizione (art 52 LPGA)
L'assicuratore non può subordinare la notifica della decisione
su opposizione all'esaurimento di eventuali procedure interne di
ricorso.
Art. 86 Ricorso (art. 56 LPGA)
L'assicuratore non può subordinare il diritto dell'assicurato di adire il tribunale cantonale delle assicurazioni all'esaurimento di eventuali procedure interne di ricorso."
L'art. 56 LPGA regola la materia del ricorso al Tribunale specificando che le decisioni su opposizione sono soggette ad impugnativa al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (art. 57 LPGA). La norma specifica inoltre che il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
Sino alla fine del 2002 in materia di assicurazione malattia il legislatore aveva regolamentato la materia agli artt. 80 e segg. LAMal. Secondo la vecchia legge, giusta l'art. 80 LAMal, se l'assicurato non accetta una risoluzione dell'assicuratore, quest'ultimo deve emanare una decisione scritta entro 30 giorni a decorrere dall'esplicita domanda dell'assicurato.
L'assicuratore deve motivare la decisione e indicare il rimedio giuridico: la notifica irregolare di una decisione non può essere di pregiudizio all'assicurato.
Le decisioni rese dagli assicuratori sulla base del citato art 85 sono, poi, impugnabili entro 30 giorni mediante opposizione all'organo decisionale.
Trascorso infruttuoso tale termine, le decisioni acquistano forza di cosa giudicata.
Questo è, dunque, l'iter procedurale posto in essere dalla LAMal nel caso di richieste di prestazioni non accolte o accolte soltanto parzialmente dall’assicuratore.
I rapporti fra le parti iniziano con una richiesta di prestazioni proveniente dall'assicurato (o da un suo rappresentante) e proseguono, poi, in caso di disaccordo, con la richiesta di una decisione formale, con l'inoltro, contro di essa, di un'opposizione, e, infine, con l'emanazione di una decisione su opposizione cui può fare seguito l'avvio della procedura giudiziaria prevista dall'art. 86 LAMal.
L'art. 86 cpv. 2 LAMal prevede che l'interessato può presentare ricorso nell'ipotesi in cui la Cassa malati non emani, come detto, la decisione su opposizione. Si tratta di un ricorso per denegata giustizia (M. Maurer, Das Neue Krankenversicherungsrecht, Basilea 1996, p. 171). La legge fissa, per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 80 cpv. 1 LAMal, un termine di 30 giorni – mentre un termine analogo non esiste per la decisione su opposizione. In caso di applicazione dell’art. 86 cpv. 2 alla mancata emanazione di una decisione su opposizione, in assenza di una disposizione speciale, occorre richiamare i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di ritardata giustizia. Non va invece applicato per analogia il termine di trenta giorni di cui al citato art. 80 LAMal (DTF 125 V 189). È dato in particolare ritardo ingiustificato se l'autorità differisce la pronuncia della decisione al di là di un termine ragionevole. Il carattere ragionevole della durata della procedura si valuta in funzione delle circostanze concrete di causa. Si deve in particolare considerarne l'ampiezza e la difficoltà, così come il comportamento dell'interessato. Circostanze estranee alla vertenza, quali il carico di lavoro dell'autorità, non entrano in linea di conto (DTF 125 V 188 e giurisprudenza citata). Nella sentenza citata il TFA ha ritenuto che non sussisteva denegata giustizia in presenza di una fattispecie relativamente complessa che necessitava approfondita istruttoria nonostante il trascorrere di quattro mesi tra opposizione e ricorso (in proposito cfr. anche STCA inedita del 12 aprile 1999 in re G.T).
In sostanza la precedente normativa regolava il tema della denegata giustizia come la nuova LPGA che permette all'assicurato di adire il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni in assenza di emanazione di una decisione o di decisione su opposizione.
Nel caso in esame, alla luce dell'emanazione della decisione formale l’11 ottobre 2002, ritenuto lo scritto dell'assicurato di data 11 novembre 2002 e la pretesa omissione di emanazione di una decisione su opposizione, va ritenuta applicabile la previgente LAMal e quindi le norme citate qui di seguito sono quelle vigenti sino a fine 2002.
2.3. L'insorgente contesta nel merito le pretese della Cassa Malati __________, indicando di non essere assicurato presso la stessa, proceduralmente l’assicurato non accetta l’agire dell’assicuratore, ossia chiede che __________ sia costretta ad emanare le decisioni formali richieste. In altri termini il ricorrente contesta la validità della procedura adottata dalla Cassa, la quale avrebbe proceduto nelle vie esecutive, con la domanda di prosecuzione dell’esecuzione, senza precedentemente intimargli una decisione formale su opposizione a fronte della sua lettera 11 novembre 2002.
Come anticipato nelle considerazioni d’ordine giusta l'art. 80 capoverso 1 LAMal vigente fino alla fine del 2002, se l'assicurato non accettava una risoluzione dell'assicuratore, quest'ultimo doveva emanare una decisione scritta entro 30 giorni a decorrere dall'esplicita domanda dell'assicurato. Il capoverso 2 della medesima norma prevedeva che l'assicuratore doveva motivare la decisione ed indicare il rimedio giuridico; la notifica irregolare di una decisione non poteva essere di pregiudizio all'assicurato.
Le decisioni rese dagli assicuratori sulla base del citato art. 80 vLAMal erano poi impugnabili con opposizione entro 30 giorni all'organo che le ha notificate (art. 85 cpv. 1 vLAMal). La procedura d'opposizione era gratuita (art. 85 cpv. 2 vLAMal). Entro trenta giorni l'assicurato poteva impugnare mediante ricorso la decisione su opposizione davanti al Tribunale delle Assicurazioni (art. 86 cpv. 1 vLAMal) per quanto riguarda il Cantone Ticino. Se tale termine trascorreva infruttuoso, le decisioni dell'assicuratore acquistavano forza di cosa giudicata.
Questo era l'iter procedurale posto in essere dalla LAMal nel caso di richieste di prestazioni non accolte o accolte soltanto parzialmente dall’assicuratore sino al 31 dicembre 2002. Dal
1° gennaio 2003 la procedura, come detto, è retta dalla nuova LPGA e dalle nuove norme degli artt. 80 e segg. LAMal, ma – come indicato in precedenza - non è dissimile da quella precedentemente in vigore.
2.4. Nel caso specifico __________ è stato escusso con il PE __________, si è opposto all’esecuzione ed __________ ha emanato una decisione con cui l’opposizione è rigettata. Da rilevare come la decisione non brilli per chiarezza recando la composizione del credito non di seguito al punto 1 ma in coda al punto 2. Poco importa comunque ritenuto che, anche se ai limiti inferiori sia da un punto di vista linguistico che di contenuti, la decisione è comprensibile ed è stata correttamente recepita dall’assicurato. Questi ha inoltrato una opposizione chiara nel suo tenore, come egli stesso ribadisce, come __________ riconosce e come già evidenziato nella sentenza 2/9 maggio 2003 in analoga situazione.
Nella lettera 11 novembre 2002 l’assicurato ha contestato la presa di posizione della Cassa, negando nella sostanza di dovere danari ad __________, si è sostanzialmente lamentato dell’agire dell’Amministrazione che ha proceduto a far spiccare nei suoi confronti precetti esecutivi, ha diffidato l’assicuratore malattia a comprovare il suo buon diritto. __________, poco importa qui accertare se nel merito abbia ragione o torto non essendo il tema della sentenza, ha contestato l’esistenza di un contratto in essere con __________. Più chiara di così l’opposizione non poteva essere. V’è da domandarsi se lo scritto, recapitato come ammette nella sostanza l’amministrazione e come sufficientemente dimostrato dall’assicurato (che sopporta spese d’invio non indifferenti con le spedizioni per raccomandata con avviso di ricevuta), sia stato anche recepito, ossia letto con la dovuta attenzione. __________ non ha emanato comunque una decisione su opposizione ma, nonostante la comunicazione inviata per raccomandata AR e diretta all’ufficio competente all’attenzione della persona indicata come preposta a ricevere le opposizioni, ha domandato la prosecuzione dell’esecuzione.
2.5. Nel caso di specie, quindi, la Cassa non ha emanato la decisione su opposizione che si imponeva ed ha invece attestato che la sua decisione dell’11 ottobre 2002 era cresciuta in giudicato. La decisione, sulla scorta della quale l'Amministrazione ha domandato il proseguimento della procedura, non risultava invece cresciuta in giudicato essendo stata introdotta tempestiva, chiara ed esplicita opposizione. La Cassa non poteva quindi ottenere la prosecuzione dell’esecuzione forzata nei confronti dell’assicurato. La violazione commessa dalla __________ appare decisamente grave, soprattutto perché in tutto simile a quanto avvenuto appena pochi mesi prima ed oggetto di sentenza di questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni del 2/9 maggio 2003. Alla lettura della citata sentenza __________ avrebbe dovuto rivedere la posizione del signor __________ e verificare il suo agire con riferimento alle altre procedure, in ogni modo la domanda di proseguire l’esecuzione del 18 luglio 2003 non doveva essere inoltrata all’Ufficio competente.
Stante quanto precede all'assicuratore malattia va quindi fatto obbligo di emanare una decisione impugnabile nei tempi più contenuti.
La domanda di prosecuzione dell'esecuzione della __________ era indubbiamente prematura e fondata su decisione non cresciuta in giudicato.
2.6. Giusta l'art. 17 cpv. 1 LEF, salvo i casi in cui la legge prescriva la via giudiziale, contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti è ammesso il ricorso, nel termine di dieci giorni, all'autorità di vigilanza e ciò per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento. L'art. 22 LEF prevede invece la nullità delle decisioni che violano prescrizioni emanate nell'interesse pubblico o nell'interesse di persone che non sono parte del procedimento. L'autorità di vigilanza constata d'ufficio la nullità anche quando la decisione non sia stata impugnata. Da rammentare che la nullità di un atto è rilevata d'ufficio anche dal TF (DTF 125 III 337).
L'art. 23 LEF prevede che i Cantoni designano le autorità giudiziarie competenti per le decisioni deferite al giudice dalla legge.
In virtù dell'art. 10 della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LALEF), la Camera d'esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (CEF) esercita, in sede unica cantonale, la vigilanza sugli uffici d'esecuzione e fallimenti. L'autorità di vigilanza è autorità cantonale unica di ricorso contro i provvedimenti degli organi di esecuzione e fallimento.
Nei casi in cui un Ufficio esecuzioni faccia proseguire l'esecuzione in presenza di opposizione alla decisione della Cassa malati, rispettivamente quando sia stato inoltrato un ricorso, l'autorità competente per decidere circa la nullità della decisione dell'autorità esecutiva è l'autorità di vigilanza, ossia la CEF, in conformità dei sopra esposti artt. 22 LEF e 10 LALEF.
Il TCA, per contro, può e deve rigettare in via definitiva l'opposizione ad un precetto esecutivo in tutto od in parte, laddove la decisione dell'autorità amministrativa si riveli corretta (almeno in parte). Il TFA, per costante giurisprudenza, ha precisato che:
" (…) auf dem Gebiete der Sozialversicherung ist dabei die
erstinstanzlich verfügende Verwaltungsbehörde, die kantonale Rekursbehörde bzw. das Eidg. Versicherungsgericht ordentlicher Richter im Sinne von Art. 79 SchKG, der zum materiellen Entscheid über die Aufhebung des Rechtsvorschlags zuständig ist (BGE 109 V 51, 107 III 65seg). (….) Die Verwaltungsbehörde hat demnach in ihre Verfügung nicht bloss einen sozialversicherungsrechtlichen Sachentscheid über die Verpflichtung des Versicherten zu einer Geldzahlung zu fällen, sondern gleichzeitig auch als Rechtsöffnungsinstanz über die Aufhebung des Rechtsvorschlags zu befinden (BGE 107 III 65)" (DTF 119 V 329).
Questo Tribunale deve quindi potere accertare la correttezza rispettivamente la validità della decisione di merito. Le decisioni della Cassa in discussione non sono cresciute in giudicato. Non è invece data competenza al TCA circa la questione a sapere se un atto dell'Ufficio esecuzione e fallimenti è nullo (cfr. artt. 20 LEF e 10 LALEF).
Nella fattispecie si giustifica pertanto l’invio degli atti e di copia della presente sentenza alla CEF per il giudizio di sua competenza, ciò in considerazione del fatto che il ricorrente ha chiesto trasmissione del suo gravame in copia alla CEF ed all’UE (I).
2.7. Alla luce di quanto precede, nella misura in cui il gravame tende all’accertamento di un ingiustificato ritardo da parte della Cassa malati nell’emanazione della decisione su opposizione, lo stesso va accolto. L’assicuratore è quindi invitato a procedere nei suoi incombenti. Trattandosi del secondo caso analogo __________ viene formalmente invitata a maggiore diligenza nell'esecuzione dei suoi compiti con conseguente maggiore rispetto per l'assicurato.
Visto l’esito dell’impugnativa non vengono caricate tasse e spese alle parti. Per quanto attiene alle ripetibili ripetibili va rammentato come secondo l’art. 87 lett. g vLAMal – ora abrogato e ripreso dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA - il ricorrente che vince la causa ha diritto alla rifusione delle ripetibili nella misura stabilita dal tribunale. Il loro importo è determinato in relazione alla fattispecie e alla difficoltà del processo, senza tener conto del valore litigioso.
L’indennità è, di principio, concessa non soltanto se l'assicurato è patrocinato da un avvocato - in effetti la disposizione in questione non si esprime in termini di rimborso spese d’avvocato bensì, genericamente, di spese di rappresentanza (RCC 1983 pag. 329; RCC 1980 pag. 116; DTF 108 V 111) -, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (RCC 1992 pag. 433 consid. 2a, RCC 1985 pag. 411 consid. 4, DTF 108 V 271 = RCC 1983 pag. 329). Nell’ipotesi in cui i Cantoni autorizzano a rappresentare anche persone prive del brevetto di avvocato, devono regolamentare anche le indennità che li concernono (DTF 108 V 111).
Va ricordato, come evoca anche Ueli Kieser nel suo ATSG Kommentar, Schultess Zurigo, 2003 a pagina 629, che:
" Eine Ausnahme gilt nach der Rechtsprechung dort, wo von der Kostenlosigkeit des kantonalen Gerichtsverfahrens abgewichen werden kann, d.h. bei mutwilligem oder leichtsinnigem Verhalten; hier kann – bei erheblichem Aufwand – der Versicherungsträger bei Obsiegen eine Parteientschädigung beanspruchen (vgl. BGE 127 V 207 f.; vgl. dazu auch ZÜND, Kommentar zum zürucherischen Gesetz über das Sozialversicherungsgericht, 240). Diese letztgenannte Rechtsprechung übergeht allerdings den klaren Wortlaut der gesetzlichen Bestimmung und den Zweck derselben, und es kann ihr insoweit nicht zugestimmt werden."
In DTF 127 V 205 e segg. l’alta corte federale rammenta come, in caso di ricorso temerario od interposto per leggerezza, l’assicuratore può ottenere ripetibili in analogia con quanto previsto nella sentenza pubblicata in DTF 110 V 134 c. 4.
In virtù del diritto cantonale la materia è retta dall’art. 22 LPrTCA che regola le “Spese di patrocinio. Ripetibili” (così la marginale). Il ricorrente vincitore in causa ha diritto al rimborso delle spese processuali, dei disborsi (ossia delle anticipazioni che l’assicurato ricorrente è chiamato ad effettuare) e delle spese di patrocinio (cpv. 1). Per quanto attiene alle ripetibili invece il tema è regolato al cpv. 2 con sostanziale richiamo ai principi legali noti (e che si ritrovano nella LPGA).
D’avviso di questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nel caso concreto, nonostante la palese superficialità e leggerezza di __________ nella trattazione del caso, non si giustifica un riconoscimento di ripetibili in favore dell’assicurato che ha esercitato i suoi diritti di impugnativa in un ambito dove al giudice è fatto obbligo di accertare d’ufficio i fatti e l’applicazione del diritto. Il discorso è invece diverso per il rimborso delle spese processuali. Apparirebbe infatti lesivo del principio di equità se, in una fattispecie come quella in discussione, visto l’atteggiamento dell’amministrazione (che neppure è stato adeguatamente giustificato a domanda del giudice delegato), a carico dell’assicurato dovessero permanere delle spese vive sopportate. Si giustifica quindi il loro carico all’assicuratore. Nel caso concreto, alla luce degli scritti redatti da __________, i suoi invii e le copie allestite nell'ambito di tutta la procedura appare giustificato fissare in CHF 150.- le spese che __________ dovrà rimborsare al ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
1.1. Di conseguenza è accertata una denegata giustizia da parte della __________ nell’omessa emanazione di una decisione su opposizione in seguito all’opposizione interposta l’11 novembre 2002 dal ricorrente alla decisione 11 ottobre 2002 dell’assicuratore.
1.2. E’ accertata la mancata crescita in giudicato della decisione 11 ottobre 2002 emessa dalla __________ e l’esistenza di una valida opposizione al PE n. __________di data 10 settembre 2002.
1.3. Gli atti della procedura e copia del presente giudizio sono trasmessi alla CEF del Tribunale d’Appello di __________ per il giudizio di sua competenza.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili ma __________ è condannata a rimborsare al signor __________ le spese vive da questi sopportate cifrate in CHF 150.-.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti