Raccomandata |
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Incarto n.
cr/sc |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattrice: |
Cinzia Raffa, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2003 di
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RI 1
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contro |
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Cassa malati CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
ritenuto, in fatto
A. Con atto del 31 ottobre 2003 RI 1 di __________, si è rivolto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni segnalando l'esistenza di quattro procedure esecutive in corso nei suoi confronti (__________), nei confronti di sua moglie, __________ (__________) e nei confronti di suo figlio, __________ (__________e __________), per presunti premi dell'assicurazione obbligatoria malattia relativi ai mesi di giugno e luglio 2002 (cfr. doc. A4) e novembre e dicembre 2002 (cfr. doc. V 7, doc. V 10 e doc. A3) rimasti impagati, circostanza quest'ultima decisamente contestata dall'assicurato. Egli infatti ha osservato:
" Mi rivolgo al tribunale da Lei presieduto, dopo aver tentato, prove alla mano, di interrompere la procedura con la quale la CO 1 cassa malattia, intende incassare denaro che ha già ottenuto. I quattro precetti in oggetto (allegato 1; 2; 3; 4), riguardano premi non pagati per i mesi di novembre e dicembre 2002. Per decisione della CO 1 (allegato 5) tali premi sono stati compensati utilizzando i rimborsi delle fatture mediche che la stessa cassa malati, per i noti problemi finanziari, aveva omesso di versare. Ho allegato alla presente le copie dei conteggi effettuati dalla CO 1 dai quali si evince che il totale dei premi compensati copre abbondantemente il totale dei suddetti precetti esecutivi. Il precetto Nr. __________, mostra chiaramente come la CO 1 non prenda nemmeno in considerazione le prove che ho loro inviato, infatti (allegato 6) ho potuto dimostrare l'avvenuto pagamento dei premi mostrando loro le cedole di versamento, senza effetto alcuno. Sono completamente disarmato di fronte a questa situazione, nessuno nemmeno la pretura ha saputo intervenire. Spero che Lei possa mettere chiarezza in questo caso. Di seguito, ho provveduto ad effettuare il conteggio del dare e avere in base ai documenti allegati." (Doc. I)
B. Il 3 novembre 2003 il TCA ha invitato l'assicurato a fornire maggiori informazioni in merito al suo ricorso (cfr. doc. II) e con scritto 5 novembre 2003 l'assicurato ha precisato:
" Vi trasmetto con la presente copia della mia opposizione di data odierna alle 4 procedure promosse dalla CO 1, scritto che do qui per integralmente riprodotto. Ribadisco che le due decisioni datate giugno le ho ricevute insieme con le due datate ottobre 2003. Non esiste un valido titolo da parte della cassa a chiedere il proseguimento delle esecuzioni risp. i due pignoramenti già fissati. Il mio ricorso è da intendere "per denegata giustizia" e chiedo che il Tribunale conceda l'effetto sospensivo a tutte e 4 le procedure esecutive (bloccando in particolare i pignoramenti previsti per il prossimo 27.11.03)." (Doc. III)
L'assicurato ha inoltre allegato un suo scritto 5 novembre 2003 alla CO 1 del seguente tenore:
" Concerne: opposizione alle vostre decisioni:
16.06.2003 nr. __________ avviso di pignoramento esecuzione __________ 16.06.2003 nr. __________ avviso di pignoramento esecuzione __________ 14.10.2003 nr. __________ precetto esecutivo Nr. __________ 14.10.2003 nr. __________ precetto esecutivo Nr. __________ (…)
Ho ricevuto le due decisioni del 16 giugno u.s. in data 15.10 u.s. insieme alle due decisioni del 14 ottobre 2003 vostra referenza __________ precetto esecutivo Nr. __________ e nr. __________ precetto esecutivo Nr. __________. Con la presente formulo, in tempo utile, opposizione contro le quattro decisioni pervenutemi tutte insieme al più presto il 15 ottobre u.s. Ribadisco per l'ennesima volta che tutti i premi oggetto di queste tre procedure sono già stati da me pagati mediante compensazione rispettivamente tramite bollettini di versamento copia dei quali vi è già stata trasmessa più volte.
Visto il regolare disordine con cui gestite la cassa vi invito a emanare ed a notificarmi nelle dovute forme quattro decisioni su opposizione entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della presente poiché intendo portare queste vertenze davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Ticino per risolverle definitivamente.
Non vi allego ulteriori fotocopie delle varie decisioni, precetti e quant'altro poiché di tutto avete copia e anche il mio tempo è prezioso: la presente concerne le vostre referenze in oggetto." (Doc. IIIbis)
Con l’impugnativa 31 ottobre 2003 l'assicurato aveva invece prodotto copia di due decisioni 16 giugno 2003 (una delle quali recante unicamente la data del 16 giugno 2003, cfr. doc. A1 e l'altra recante, oltre alla data citata, un ulteriore timbro, apposto in un secondo momento, con data "25 juin 2003", cfr. doc. A2) e di due decisioni datate 14 ottobre 2003 (cfr. doc. A3 e A4), inviate per raccomandata (LSI) all'indirizzo di __________ (__________) di RI 1 e __________ RI 1 (cfr. doc. A1, A2, A3 e A4).
C. Alla luce del ricorso e degli allegati il giudice delegato del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha acquisito – presso l'UE di __________ – l'incarto completo relativo ai __________, contenente copia della decisione 16 giugno 2003 con timbro di crescita in giudicato (cfr. doc. V 7), la domanda di proseguire l'esecuzione (cfr. doc. V 6), copia di un avviso di pignoramento previsto per il 27 novembre 2003 nel corso del pomeriggio (cfr. doc. V 5) e __________, contenente copia della decisione 16 giugno 2003 con timbro di crescita in giudicato (cfr. doc. V 10), la domanda di proseguire l'esecuzione (cfr. doc. V 9), copia di un avviso di pignoramento previsto per il 27 novembre 2003 nel corso del pomeriggio (cfr. doc. V 8).
D. Copia del ricorso e dell'ulteriore scritto del 5 novembre 2003 sono stati trasmessi alla CO 1 per la risposta di causa e per le osservazioni sulle possibili misure provvisionali con ordinanza 6 novembre 2003 (cfr. doc. VI). CO 1 si è espressa il 17 novembre 2003, evidenziando:
1.- Ai termini della sua domanda del 5 novembre, il Signor RI 1 richiede delle misure provvisionali in relazione a quattro procedimenti. Si tratta dei precetti esecutivi No. __________ dell'Ufficio di __________. Per quanto riguarda gli ultimi due procedimenti, abbiamo reso una decisione il 14 ottobre 2003. Nella misura in cui si può dedurre dalla lettera che il Sig. RI 1 ci ha indirizzato il 21 ottobre 2003, che si oppone a queste decisioni, l'opposizione che ha formato ai due ultimi precetti esecutivi precitati resta fino a quando sia giudicata la causa. Pertanto, non c'è materia a delle misure provvisionali in relazione a questi due procedimenti.
2.- Per quanto riguarda gli altri due procedimenti, in relazione con le nostre decisioni del 15 giugno 2003, non ci è stato ancora possibile, visto il tempo molto breve che ci è stato impartito, di riunire la documentazione relativa alla prova della notifica. Tenuto conto di quanto sopra esposto, vi informiamo che non ci opponiamo al fatto che l'esecuzione di questi due procedimenti sia sospesa a titolo provvisionale, aspettando di esaminare il fondo del litigio in modo più dettagliato." (Doc. VII)
E. Il giudice delegato ha emanato, il 19 novembre 2003, un decreto con cui ha ordinato:
" (…)
2.4. Nel caso concreto appare necessario provvedere affinché, sino a giudizio di questo TCA in merito al ricorso 31 ottobre 2003 dell'assicurato – che lamenta sostanzialmente di aver ricevuto le decisioni unicamente nel corso del mese di ottobre – rispettivamente sino a revoca del provvedimento da parte di questo TCA, non vengano adottati altri atti delle procedure esecutive __________ dell'UE di __________ per le quali sono stati emessi avvisi di pignoramento.
I provvedimenti esecutivi sarebbero di fatto lesivi per il ricorrente. Va inoltre rilevato come le prospettive di esito dell'impugnativa appaiono, di primo acchito, non sfavorevoli per il ricorrente.
2.5. Per quanto concerne la concessione dell'effetto sospensivo alle procedure no __________ inerenti le decisioni del 14 ottobre 2003, va rilevato che l'opposizione, interposta dall'assicurato in data 5 novembre 2003, ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui (art. 11 OPGA):
a. il ricorso contro una decisione su opposizione non ha effetto sospensivo in virtù della legge;
b. l'assicuratore ha tolto l'effetto sospensivo nella sua decisione;
c. la decisione ha una conseguenza giuridica il cui effetto non può essere sospeso.
Per il cpv. 2 l'assicuratore può su domanda o di moto proprio togliere l'effetto sospensivo oppure ristabilirlo se l'aveva già tolto con la decisione. Tale domanda dev'essere trattata immediatamente.
Nel caso di specie l'assicuratore non ha tolto l'effetto sospensivo alle opposizioni contro le decisioni del 14 ottobre 2003 (cfr. anche scritto della CO 1 del 17 novembre 2003). Per cui le due opposizioni hanno effetto sospensivo. Di conseguenza la richiesta va stralciata dai ruoli in quanto priva di oggetto."
(Doc. VIII)
Con allegato di risposta del 27 novembre 2003 la Cassa malati CO 1 ha rilevato l’irricevibilità del gravame nella misura in cui lo stesso si riferisce alle decisioni dell’ottobre 2003 avverso le quali è stata formulata tempestiva opposizione. Quo alle decisioni datate 16 giugno 2003, in merito alle date riportate sulle stesse ha osservato:
" (…)
3.- Bisogna innanzitutto rilevare che la decisione indirizzata alla Signora __________, porta non solamente la data del 16 giugno 2003, ma ugualmente la data del 25 giugno 2003, apposta da timbro a inchiostro (doc. ricorrente A2). È in effetti a quest'ultima data che le decisioni rese il 16 giugno 2003 sono state inviate all'indirizzo di RI 1 e __________ RI 1. Si rileva in particolare su questo punto che il fatto che la data apposta con timbro a inchiostro sia redatta in lingua francese non lascia sussistere alcun dubbio sull'autore di questa aggiunta. In data 25 giugno 2003, per l'intermediario della sua società di recupero crediti __________ - __________, CO 1 ha in effetti indirizzato le due decisioni in questione a RI 1 e __________ RI 1, con i numeri di riferimento LSI __________ (doc intimata 1 e 2). Secondo le indicazioni fornite dal sistema Track & Trace della Posta, questi due invii sono stati debitamente ritirati il 16 luglio 2003 (doc. intimata 3).
(…)
4.- In base a quanto sopra esposto, è d'obbligo ammettere - al grado della verosimiglianza preponderante usuale nell'ambito delle assicurazioni sociali - che le due decisioni in causa sono state validamente notificate il 16 luglio 2003. Sono, pertanto, passate in giudicato alla scadenza del termine di 30 giorni dell'art. 52 LPGA. Il ricorso è dunque irricevibile ugualmente contro queste due decisioni." (Doc. X)
CO 1 ha prodotto l'attestazione fornita dal sistema di ricerca postale "Track & Trace" relativa alla consegna delle decisioni datate 16 giugno 2003, inviate per raccomandata e ritirate in data 16 luglio 2003 (cfr. doc. X 4).
Dal canto suo RI 1, il 4 dicembre 2003, ha ulteriormente osservato:
" (…)
Mi permetto di allegare copia del documento di viaggio emesso dall'agenzia di viaggi __________ attestante l'assenza dal domicilio mia e dei miei famigliari per il periodo dal 16 giugno 2003 al 17 luglio 2003 , quest'ultimo giorno dedicato al rientro via nave dalla __________. Di fatto siamo rientrati al domicilio il giorno 18 luglio. Ho depositato presso il vostro tribunale la prova che il debito non sussiste, nonostante numerose richieste rivolte alla CO 1 di eseguire e produrre un conteggio della situazione della mia famiglia, la CO 1non ha mai voluto dar seguito alla richiesta.
L’assicurato ha quindi chiesto che il Tribunale ordinasse a CO 1 la produzione di conteggio dei rapporti di dare ed avere tra le parti ed in pari tempo di decretare l’annullamento delle procedure incoate nei suoi confronti. CO 1 (cfr scritto 16 dicembre 2003) ha invece contestato la sussistenza di prova dell’assenza dal domicilio dell’assicurato, il documento prodotto dimostrerebbe solo il pagamento di servizi ma non l’effettiva assenza dal Ticino. L’assicuratore ha soggiunto che in ogni modo RI 1 doveva attendersi l’intimazione delle decisioni dell’assicuratore a fronte della procedura (gli erano stati notificati PE nel corso del mese di maggio cui ha interposto opposizione) e doveva quindi prendere le misure atte affinché tali decisioni potessero essergli notificate (in questo senso DTF 107 V 187) l’ordine di trattenuta postale non costituendo misura adeguata (TFA U 216/00 del 31 maggio 2001). Quindi, per CO 1, l’eventuale assenza dal Ticino non libererebbe l’assicurato. In conclusione l’assicuratore ha chiesto specifiche misure d’istruttoria e postulato la reiezione dell’impugnativa.
F. Il 5 gennaio 2004 l'assicurato si è ulteriormente espresso osservando:
" (…) ho ritenuto necessario contattare la Signora __________ proprietaria ed amministratrice dell'appartamento che ho occupato nel periodo menzionato, la quale, via fax, mi ha rilasciato (allegato. 1) una dichiarazione che non lascia dubbi. Allego inoltre (allegato 2) copia del contratto di locazione dell'appartamento in località __________ in provincia di __________. Per completezza, il periodo tra il 16 giugno ed il 30 giugno é stato speso in altra località e precisamente a __________. Qualora necessitasse anche questa prova, posso richiedere al titolare dell'appartamento copia del contratto di locazione. (…) Mi permetto di ricordare che durante tutto l'anno appena trascorso ho più volte inoltrato a CO 1 la richiesta di presentare un conteggio esatto della situazione "premi" riguardante la mia famiglia e dichiarando altresì che qualora CO 1 avesse evidenziato l'esistenza del debito avrei pagato, senza indugio, il dovuto. (…) Devo purtroppo credere che CO 1, conoscendo la mia professione e ben sapendo che da anni la mia famiglia si assenta proprio durante il periodo da metà giugno a metà luglio, abbia deliberatamente provveduto a recapitarmi la raccomandata nella data in questione, ben sapendo di mettermi in difficoltà. (Doc. XVI)
L’assicuratore ha replicato confermato la propria posizione richiamando ulteriore giurisprudenza federale (TFA I 220/01 del 21 agosto 2001) che ribadisce l’obbligo dell’assicurato di mettere in atto misure per ricevere le comunicazioni attese in caso di assenza per malattia.
G. Pendente causa il TCA ha chiesto alla Cassa malati di accertare la data esatta di recapito delle decisioni del 16 giugno 2003 e a chi le stesse siano state notificate (cfr. doc. XXII). Il 19 maggio 2004 CO 1 ha prodotto documentazione attestante il ritiro personale degli inviii di giugno il 16 luglio 2003 ed ha chiesto la condanna del signor RI 1 al pagamento di spese e ripetibili considerando il suo agire temerario (doc. XXIV).
Dal canto suo il ricorrente, con scritto 29 maggio 2004, ha ancora ribadito la sua assenza dal Ticino al momento del preteso ritiro degli invii per raccomandata delle decisioni del giugno 2003 (doc. XXVI). A tale scritto CO 1 ha voluto nuovamente puntualizzare l'assenza di eccezioni di falso (doc. XXVIII) mentre il ricorrente ha riportato, in uno scritto del 15 giugno 2004, un suo colloquio con il funzionario postale di __________ ed ha chiesto misure probatorie (doc. XXX).
Il 24 giugno 2004 il giudice delegato ha sollecitato il ricorrente a volere precisare se la firma riportata sul libretto delle ricevute postali di cui alle fotocopie in atti, fosse la sua. Con lettera pervenuta al TCA il 30 giugno 2004 RI 1 ha indicato come la stessa sia effettivamente rassomigliante ma non sarebbe di suo pugno. Indetta un’udienza cui CO 1 ha rinunciato a partecipare l’assicurato ha eccepito di falso l’attestazione di ricevuta delle raccomandate, di cui è cenno, il 16 luglio. RI 1 ha rammentato che il 16 luglio è data del suo compleanno e di avere dimostrato la sua assenza dal Ticino. Pur non escludendo in maniera assoluta la paternità della firma il ricorrente ha escluso in maniera categorica che alla data del 16 luglio egli potesse avere sottoscritto la ricevuta poiché assente all’estero come dimostrato. Il giudice delegato, a fronte dell’eccezione di falso relativa al documento in questione, ha trasmesso gli atti al Ministero Pubblico del Cantone Ticino sospendendo la trattazione della procedura (doc. XLII). RI 1 ha ulteriormente trasmesso il 20 agosto 2004 documenti relativi al merito del credito vantato dall’assicuratore, documenti estranei all'oggetto del contendere come segnalato dal Tribunale il successivo 23 agosto 2004. Il 7 luglio 2005 il Giudice delegato ha presentato istanza alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale d’appello per la compulsazione degli atti penali acquisiti. Mediante sentenza 25 agosto 2005 la CRP ha autorizzato la visione degli atti penali dai quali sono stati estratti documenti cui sarà cenno, laddove necessario, in corso di motivazione. Le parti sono state avvertite e si sono potute esprimere in merito.
A seguito della richiesta del ricorrente il Giudice delegato ha atteso un complemento istruttorio penale che è stato acquisito agli atti con copia al ricorrente e facoltà delle parti di esprimersi in merito. Con scritto datato 29 ottobre 2005 il ricorrente ha informato il TCA di avere avviato "una reazione" a fronte di vizi constatati in sede di procedura penale ed ha comunicato che "... nella faticosa ricostruzione dei miei movimenti di quel giorno 16 luglio 2003 ho potuto finalmente mettermi in contatto con un paio di persone che mi hanno incontrato, sto attendendo la loro deposizione che verrà sottoposta al PP __________ " con conseguente invito ad attendere gli sviluppi prima di procedere (doc. LXIV).
Successivamente a tale scritto il Giudice delegato ha chiesto informazioni ulteriori al Procuratore Pubblico interessato (doc. LXVIII) il quale ha trasmesso - il successivo 16 novembre 2005 - l'istanza di complemento d'inchiesta dell'avvocato patrocinatore del qui ricorrente datata 7 novembre 2005 (atto non fatto pervenire direttamente da RI 1 al TCA) dove si legge come venga chiesta in sede penale l'audizione della moglie di RI 1, __________, poiché sarebbe "… appena emerso" (sic!) "… che era stata lei a ritirare le raccomandate in questione".
Nuovamente, nel più rigoroso rispetto del diritto di essere sentito, l'atto è stato trasmesso al ricorrente - che non aveva direttamente informato il TCA della novità (nel senso di novum) per concedergli la possibilità di esprimersi in merito.
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
nel merito
2. Il 1 gennaio 2003 è entrata in vigore la nuova Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA qui di seguito) le cui norme sostanziali non sono applicabili in concreto poiché, da un punto di vista temporale, sono di principio determinanti le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti, nel caso concreto da situarsi alla fine del 2002 (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b), le norme procedurali invece, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a).
In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. Come evidenziato questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione secondo la LPGA, che si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali ad eccezione della previdenza professionale. La LAMal conosceva comunque già in precedenza la procedura d’opposizione (art. 80 e segg. LAMal). L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili. Avverso le decisioni su opposizione l’assicurato ha ancora la possibilità di aggravarsi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni competente. L'art. 56 LPGA regola la materia del ricorso al Tribunale specificando che le decisioni su opposizione sono soggette ad impugnativa al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (art. 57 LPGA) e che il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
3. Secondo la LAMal nel suo tenore valido sino alla fine del 2002 giusta l'art. 80, se l'assicurato non accettava una risoluzione dell'assicuratore, quest'ultimo doveva emanare una decisione scritta entro 30 giorni a decorrere dall'esplicita domanda dell'assicurato. L'assicuratore doveva motivare la decisione e indicare il rimedio giuridico: la notifica irregolare di una decisione non poteva essere di pregiudizio all'assicurato. Le decisioni rese dagli assicuratori potevano poi essere impugnate entro 30 giorni mediante opposizione all'organo decisionale. Trascorso infruttuoso tale termine, le decisioni acquistavano forza di cosa giudicata. In caso di opposizione l’assicuratore doveva emanare – in tempi ragionevoli – una decisione su opposizione impugnabile al Tribunale delle Assicurazioni. Questo era l'iter procedurale posto in essere dalla vecchia LAMal nel caso di richieste di prestazioni non accolte o accolte soltanto parzialmente dall’assicuratore.
I rapporti fra le parti iniziavano con una richiesta di prestazioni proveniente dall'assicurato (o autonoma decisione dell'assicuratore) e proseguivano, poi, in caso di disaccordo, con l'emanazione di una decisione formale, con l'inoltro, contro di essa, di un'opposizione, e, infine, con l'emanazione di una decisione su opposizione cui poteva fare seguito l'avvio della procedura giudiziaria prevista dall'art. 86 v.LAMal.
L'art. 86 cpv. 2 v.LAMal prevedeva che l'interessato potesse presentare ricorso se l’assicuratore non emanava, come detto, la decisione su opposizione. Si trattava di un ricorso per denegata giustizia (M. Maurer, Das Neue Krankenversicherungsrecht, Basilea 1996, p. 171). La legge fissava, per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 80 cpv. 1 LAMal, un termine di 30 giorni – mentre un termine analogo non esisteva per la decisione su opposizione. In caso di applicazione dell’art. 86 cpv. 2 alla mancata emanazione di una decisione su opposizione, in assenza di una disposizione speciale, occorreva richiamare i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di ritardata giustizia. Non andava invece applicato per analogia il termine di trenta giorni di cui al citato art. 80 v.LAMal (DTF 125 V 189). Era dato in particolare ritardo ingiustificato se:
" l'autorità differisce la pronuncia della decisione al di là di un termine ragionevole. Il carattere ragionevole della durata della procedura si valuta in funzione delle circostanze concrete di causa. Si deve in particolare considerarne l'ampiezza e la difficoltà, così come il comportamento dell'interessato. Circostanze estranee alla vertenza, quali il carico di lavoro dell'autorità, non entrano in linea di conto (DTF 125 V 188 e giurisprudenza citata). Nella sentenza citata il TFA ha ritenuto che non sussisteva denegata giustizia in presenza di una fattispecie relativamente complessa che necessitava approfondita istruttoria nonostante il trascorrere di quattro mesi tra opposizione e ricorso (in proposito cfr. anche STCA inedita del 12 aprile 1999 in re G.T)." (cfr. STCA inedita 2 maggio 2003 36.2003.15 in re H.)
In sostanza la precedente normativa regolava il tema della denegata giustizia come la nuova LPGA che permette all'assicurato di adire il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni in assenza di emanazione di una decisione o di decisione su opposizione. Con la nuova LPGA il legislatore non ha voluto mantenere il termine di 30 giorni per l'emanazione della decisione formale dalla richiesta da parte dell'assicurato.
Oltre al diniego di giustizia materiale, va evocato anche il diniego di giustizia formale. L'autorità amministrativa adita deve pronunciarsi sulle istanze che le vengono sottoposte. Il rifiuto di statuire ad esempio sull'opposizione, dimostrato dalla domanda di prosecuzione dell'esecuzione sostenuta da una decisione non cresciuta in giudicato come nel caso della sentenza 22 aprile 2004 di questo TCA ( causa in re B. 36.2004.34), costituisce un diniego di giustizia formale. L'autorità di ricorso, adita con impugnativa, che constatasse il rifiuto di statuire dell'autorità inferiore non potrebbe annullare una decisione inesistente ma dovrebbe ingiungere all'autorità inferiore di ovviare alle sue carenze nei tempi più brevi.
4. Nel caso concreto il ricorrente ha lamentato la prosecuzione di quattro esecuzioni nei confronti suoi, di sua moglie e di suo figlio senza l’emanazione di una decisione su opposizione e quindi una denegata giustizia da parte dell’amministrazione.
Dal canto suo CO 1 ha indicato che contro le due decisioni datate 16 giugno 2003 l'assicurato non ha inoltrato opposizione entro il termine di trenta giorni concesso dalla legge, motivo per il quale queste decisioni sono diventate definitive, come attestato dall'assicuratore malattia in data 4 agosto 2003 (cfr. doc. V 7 e doc. V 10); per quanto riguarda invece le due decisioni datate 14 ottobre 2003, la Cassa malati ha rilevato che l'assicurato non può rivendicare una denegata giustizia, essendosi egli opposto alle citate decisioni in data 21 ottobre 2003 ed avendo poi fatto ricorso al TCA in data 31 ottobre 2003, non lasciando quindi alla Cassa il tempo materiale per emettere le relative decisioni su opposizione (cfr. doc. X).
5. Riguardo alle due decisioni di CO 1 datate 16 giugno 2003, indirizzate l'una a __________ (cfr. doc. V 7) e l'altra a RI 1 (cfr. doc. V 10), va rilevato che l’amministrazione ha indicato di avere emanato due decisioni formali il 16 giugno 2003 ed ha prodotto la documentazione atta a dimostrare l’intimazione delle stesse, per mezzo di scritto raccomandato all’indirizzo dell’assicurato, apparentemente ricevute da quest'ultimo in data 16 luglio 2003. Il termine di ricorso di 30 giorni per impugnare le decisioni del 16 giugno 2003 iniziava a decorrere il giorno successivo alla notificazione della decisione amministrativa (cfr. anche art. 20 cpv. 1 legge federale sulla procedura amministrativa, PA) se non fosse stato sospeso dalle ferie giudiziarie sino al successivo 15 agosto compreso. In altri termini il termine di 30 giorni per aggravarsi contro le decisioni in discussione cominciava a decorrere dal 16 agosto 2003 e sarebbe scaduto il 15 settembre 2003 un lunedì. In generale va rilevato che se il termine è spirato infruttuoso il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37 consid. 2 citato in Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, § 58 N. 12, pag. 373).
Non va omesso di rammentare come un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo. Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti).
Questa finzione di notifica vale tuttavia nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, che un'intimazione avrebbe potuto realizzarsi. In tale evenienza l'interessato deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STFA del 13 febbraio 2001 nella causa S., H 338/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a).
Secondo costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto notificato non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144). La decisione viene reputata notificata a partire dal momento in cui entra nella sfera di dominio del destinatario. Irrilevante é, invece, la questione a sapere se il destinatario abbia effettivamente avuto la decisione fra le sue mani o se egli abbia o meno preso conoscenza del suo contenuto: la notifica di una decisione é, infatti, un atto giuridico che necessita una ricezione e non un'accettazione (Ghélew, Ramelet et Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Lausanne 1992, p. 268ss, 286; Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 875ss; DTF 103 V 63; RCC 1978 p. 63; DTF 115 Ia 12; RCC 1984 p. 128 consid. 2). La nuova LPGA non regola, nella sostanza, differentemente la materia nelle sue disposizioni. Giusta l'art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa. L'art. 38 LPGA cui rinvia l'art. 60 cpv. 2 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se non deve essere notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo ha provocato. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente.
I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso.
6. Nel caso concreto CO 1 ha comprovato sufficientemente l’emanazione delle due decisioni del 16 giugno 2003 con cui ha fissato l’obbligo dell’assicurato di versare i premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie relativi ai mesi di novembre e dicembre 2002 (cfr. doc. V 6 e doc. V 10), oltre a spese. Non è possibile a questo giudice entrare nel merito delle pretese economiche dell'amministrazione visto l'oggetto del contendere poiché l’oggetto della lite è limitato all'accertamento della regolare notifica delle decisioni di cui si tratta e la loro conseguente crescita in giudicato.
In concreto è comprovata l’intimazione delle decisioni datate 16 giugno 2003 mediante invio raccomandato no. __________ e invio raccomandato no. __________, entrambi consegnati alla posta il 25 giugno 2003 presso l’Ufficio postale di __________, contenuti in due buste recanti esternamente il nome della __________, incaricata dalla CO 1 per l’incasso di crediti. Gli invii risultano pervenuti all'ufficio postale di __________ in data 26 giugno 2003 e ivi trattenuti, in seguito ad un ordine dell'assicurato, fino al 16 luglio 2003. Dalla documentazione agli atti le raccomandate risultano ritirate da RI 1, come risulta dall'attestazione dell'ufficio postale e dalla firma apposta sul registro postale al momento del ritiro da parte dell'assicurato (cfr. doc. XXIV bis). La data del ritiro è contestata dall'assicurato vista la sua assenza dal domicilio fino al 18 luglio 2003 (cfr. doc. XVI, doc. XX, doc. XXVI e doc. XXX). La ricerca postale effettuata su ordine del TCA ha permesso di appurare che tali provvedimenti sono stati comunque regolarmente notificati per invio raccomandato. La data indicata per il ritiro è contestata e vi è apparente contraddizione tra l'accertamento presso l'ufficio postale di __________ e l'acquisto/prenotazione del traghetto di rientro (prenotazione dell'11.4.2003) dalla __________ a __________ (doc. XIIbis).
Come evidenziato il ricorrente ha contestato la ricezione delle decisioni in questione asserendo che la firma sul libretto delle ricevute postali potrebbe non essere la sua e, comunque, che la data non sarebbe corretta. Come rammentato nelle considerazioni di fatto l’eccezione è stata recepita a verbale, la procedura sostanzialmente sospesa e gli atti trasmessi al Ministero Pubblico di Lugano per quanto di competenza. Dagli atti penali acquisiti dal TCA, previa autorizzazione della CRP, e posti a disposizione delle parti emerge che la perizia grafica fatta allestire dal PP avv. __________ presso i servizi della Polizia Scientifica del Cantone Ticino (doc. 20 atti PP) conclude per l’esistenza di
" analogie significative sulla firma contestata con le firme di confronto del RI 1, indicanti una più che possibile identità d’autore."
La conclusione si fonda su un approfondito esame comparativo della Diplomata in polizia scientifica __________. Una commissione rogatoria fatta eseguire dal PP presso il Tribunale di __________ e mediante la quale è stato interrogato __________ (doc. 21 atti del PP) ha permesso di accertare come il ricorrente sarebbe partito dalla struttura locata per le sue vacanze non il 18 luglio come previsto ma il 15 luglio 2003, il teste ha infatti specificato come:
" R.:… lui è arrivato il 1 luglio ed è partito il 15. …
R.: L’appartamento l’hanno occupato luglio il primo e sono andati via il 15, due giorni prima, giustificandosi che era troppo caldo …
D.: Dopo che è tornato a casa sua ha richiesto una copia del contratto?
R.: Sì, dopo qualche settimana
D.: Si ricorda come sono partiti?
R.: Avevano una __________ … Hanno lasciato l’appartamento il 15 mattina e sono andati via … lui mi stava dicendo che era già qua in __________ prima di prendere l’appartamento mio”
La circostanza che i signori RI 1 avessero una __________ è stata smentita dagli accertamenti del PP (v. doc. 9 atti PP). Anche la teste __________, funzionaria postale supplente a __________, sentita dal PP il 13 giugno 2005 per la seconda volta in sede istruttoria, ha precisato che:
" … il giorno in cui si riceve la raccomandata il postino si reca dal destinatario per consegnargliela. Se non lo trova ritorna in ufficio e sempre lo stesso giorno la raccomandata viene iscritta nel libretto… rimarrà in giacenza per 7 giorni …ritengo impossibile che vi sia stato uno sbaglio e che l’iscrizione non sia avvenuta il 16.07 e questo anche solo perché sempre sullo stesso foglio vi sono le raccomandate antecedenti, quelle del 15 … la cifra 16 l’ho scritta io. Non mi è mai capitato, per quanto mi risulta, di aver sbagliato a scrivere la data di consegna … errori di questo genere non ne ho mai fatti. … è possibile risalire alla data di consegna della raccomandata e quindi al giorno effettivo del suo ritiro da parte del destinatario per il tramite di un servizio interno della posta …potrò scrivere al Ministero dandogli l’informazione.”
La teste, alla luce delle ultime affermazioni del suo verbale del 13 giugno, ha prodotto il doc. 11 degli atti del PP da cui si desume che le raccomandate sono state distribuite il 16 luglio ed hanno seguito il “Trattamento particolare degli invii da trattenere nella Posta di __________: … iscritti al momento della consegna allo sportello … è sicuro che le due raccomandate sono state consegnate il 16.7.03”. D’altra parte con scritto 14 giugno 2005 al PP (doc. 12 atti delle PP) l’assicurato ha comunicato come la data del rientro non potesse essere il 17 luglio 2003 in quanto
" … nuove informazioni mi inducono a credere che il giorno 16 ero già <in continente> a festeggiare, la sera a cena, il mio compleanno. … non sono più in grado di stabilire una data precisa del rientro, … non posso produrre la prova decisiva a mio favore.”
Nell'ambito della procedura penale RI 1 ha chiesto l'assunzione di prove a complemento dell'istruttoria a suo carico (il Procuratore pubblico ha aperto nei confronti del ricorrente un procedimento penale per titolo di sviamento della giustizia - cfr. doc. LXII/13), motivandole con il fatto che il 16 luglio 2003, giorno del suo compleanno, egli si sarebbe trovato non più in __________ come - con sicurezza - in precedenza sostenuto, ma dal fratello a __________ per festeggiare il suo compleanno. Ebbene gli accertamenti a __________ hanno permesso di stabilire la presenza di RI 1 in quella località in quella giornata ciò che, però, non è incompatibile con l'insieme degli accertamenti che inducono a ritenere che il ricorrente ha personalmente ritirato gli invii alla posta dalla signora __________ il 16 luglio 2003. Ulteriormente RI 1 ha rilevato - nello scritto 29 ottobre 2005 al TCA - di attendere l'ulteriore "deposizione" di altre imprecisate persone da "sottoporre al PP avv. __________ ". La genericità della prova, l'assenza del benché minimo dettaglio in merito (non sono stati indicati i nominativi della/delle persone che avrebbero incontrato RI 1 il giorno del suo compleanno, specificate le circostanze esatte dell'incontro, il luogo, l'ora ...) e non è stato indicato come, dette ulteriori prove, potrebbe influenzare il giudizio di questo Tribunale od in qualche modo inficiare l'esito della perizia tecnica allestita dai servizi tecnici della Polizia o delle deposizioni della signora __________. Questi elementi hanno indotto il Giudice delegato a direttamente acquisire presso il Ministero Pubblico la domanda di complemento istruttorio del signor RI 1. Con ulteriore e rinnovata sorpresa è emersa una nuova versione dei fatti poiché le raccomandate "in questione" - come sarebbe "appena emerso" - sarebbero state ritirate dalla moglie di RI 1.
Nuovamente va stigmatizzato il comportamento del ricorrente che, in primis e sulla scorta di elementi cartacei, era in __________ il giorno del ritiro della raccomandata per poi essere invece a __________ ma in un orario compatibile con il ritiro delle raccomandate in discussione mentre da ultimo il ritiro delle raccomandate sarebbe avvenuto a cura della moglie … e ciò nonostante l'esito chiaro della perizia calligrafica. Ebbene la richiesta di sospendere ulteriormente l'esame della causa in attesa di nuovi elementi non può essere recepita siccome carente nella motivazione ed infondata.
7. Dagli elementi raccolti discende chiaramente come la firma sulla ricevuta delle due raccomandata sia riconducibile all’assicurato ricorrente stesso e come, nell’ottica della verosimiglianza preponderante (principio che regge la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali, si vedano le sentenze pubblicate in DTF 129 V 56 consid. 2.4; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; e la decisione non pubblicata STFA del 15 gennaio 2001 nella causa B., C 49/00, consid. 2c. Secondo il principio della verosimiglianza preponderante il giudice delle assicurazioni sociali, e prima di lui l’amministrazione, possono considerare un fatto come provato solo se sono convinti della sua esistenza, in questo senso Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ediz., pag. 135. Il giudice deve rendere il suo giudizio - se la legge non contempla una deroga - secondo la verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità di certi fatti non è sufficiente. Il giudice deve piuttosto far proprio l'esposto dei fatti che giudica più verosimile fra tutte le altre possibilità), sia sufficientemente reso verosimile che l’assicurato ha ritirato le due raccomandate il 16 luglio 2003. Quand'anche così non fosse le raccomandate - se effettivamente ritirate dalla moglie - sono entrate regolarmente nelle sfera di possesso del signor RI 1 alla scadenza del periodo di giacenza di 7 giorni. In altri termini RI 1 non è stato evinto nel suo diritto di ritirare gli invii in questione da reati commessi da terzi in suo danno come aveva inizialmente lasciato intendere.
8. Secondo la giurisprudenza del TF, la prova che una decisione è stata notificata incombe all'amministrazione (DTF 103 V 65, DTF 99 Ib 359; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, pag. 61). Nel caso in cui la circostanza della ricezione della decisione è litigiosa si deve, nel dubbio, aderire alla versione fornita dal destinatario, vale a dire a quella dell'assicurato (DTF 103 V 66). Infatti se l'amministrazione vuole assicurarsi che la decisione pervenga al destinatario, essa deve spedire l'invio per raccomandata (DTF 101 Ia 7, STCA 17 agosto 1993 nella causa G.; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrecht- sprechung, Ergänzungsband, §84 V, pag. 284).
In concreto i signori __________ e RI 1, alla luce dei PE loro intimati e nei cui confronti hanno inoltrato opposizione, dovevano comunque attendersi la notifica di una formale decisione dell'amministrazione (CO 1).
L’istruttoria di causa, articolata a fronte delle affermazioni del ricorrente, affermazioni poi smentite rispettivamente rettificate dallo stesso signor RI 1 (la data del rientro dalla __________; la probabilità che la firma non fosse la sua; l'avvenuto ritiro degli invii da parte della moglie) ha comunque permesso di rendere – come detto – verosimile la ricevuta delle decisioni in discussione del giugno 2003. L’assicuratore ha portato la prova che gli incombeva e l’istruttoria, con implicazioni anche penali, l’ha confermata per cui va ritenuto, in concreto, come l’assicurato non abbia tempestivamente contestato i provvedimenti datati 16 giugno 2003, consegnati alla posta dall'assicuratore all'ufficio di __________ il 25 giugno 2003, pervenuti all’ufficio postale competente per il domicilio del ricorrente il 26 giugno 2003, trattenuti su ordine dell'assicurato stesso presso l'ufficio postale fino al 16 luglio 2003 e ivi ritirati il 16 luglio 2003 dal signor CO 1 come la perizia tecnica permette di ritenere, eventualmente della moglie __________ se si volesse ritenere l'ultima - in ordine cronologico - versione del ricorrente, in ogni caso essendo escluso l'intervento di una terza mano che abbia privato RI 1 del diritto di tempestivamente impugnare i provvedimenti. Come detto le emergenze dell'istruttoria penale appaiono chiare e concludenti. RI 1 è stato smentito nelle sue affermazioni relative ai dubbi sull'autenticità della firma e sulla sua presenza in __________ sino al 18 luglio. Egli si è ricordato di avere festeggiato il suo compleanno con i parenti ma - come detto - la sua presenza a __________ verso le 11:30 non smentisce e non è incompatibile con il ritiro della raccomandata alla posta.
Così come chiaramente sostenuto dalle deposizioni raccolte dal Procuratore Pubblico in sede penale e come comprovato - in ambito delle assicurazioni sociali - dalla documentazione acquisita dall'incarto penale.
Ora anche nell’ipotesi in cui si volesse considerare l’intimazione delle raccomandate il 16 luglio 2003 (mentre in realtà occorrerebbe ritenere il settimo giorno dopo il tentativo di consegna infruttuosa da parte della posta ossia i 7 giorni successivi al 26 giugno 2003 e quindi prima del 16 luglio 2003) le decisioni sono cresciute in giudicato. Tenuto conto delle ferie giudiziarie fino al 15 agosto 2003, il termine per presentare opposizione è scaduto ben prima che il ricorrente si rivolgesse a questo Tribunale il 31 ottobre 2003. L'opposizione presentata dal ricorrente per il tramite del ricorso in discussione rispettivamente quella formulata il 5 novembre 2003 appaiono in ogni caso tentativi tardivi di porre rimedio alla scadenza dei termini. Se ne conclude che le decisioni della Cassa Malati CO 1 intimate il 25 giugno 2003 per mezzo di lettera raccomandata sono divenute definitive e sorreggono adeguatamente le procedure d’incasso avviate con i PE citati. Il ricorso per denegata giustizia va allora respinto su questo punto.
9. Per quanto riguarda invece le due decisioni datate 14 ottobre 2003 concernenti presunti premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie relativi ai mesi di giugno e luglio 2002 (cfr. doc. A4) e ai mesi di novembre e dicembre 2002 (cfr. doc. A3), l'assicurato ha inoltrato opposizione in tempo utile presso l'assicuratore malattia rilevando di avere già provveduto a pagare quanto richiesto dalla Cassa malati e invitando quest'ultima ad emettere, entro trenta giorni, le relative decisioni su opposizione, così da poter poi inoltrare semmai ricorso al TCA (cfr. doc. III bis).
Il ricorrente ha prodotto, quale prova dell'avvenuto pagamento dei premi in discussione, copia delle ricevute di pagamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria per le cure medico-sanitarie concernenti i membri della sua famiglia (cfr. doc. A6 1-4) ed ha inoltre inviato al TCA un conteggio dal quale risulta che CO 1 avrebbe proceduto a compensare i premi relativi ai mesi di novembre e dicembre 2002 con rimborsi di prestazioni a favore della famiglia del ricorrente (cfr. doc. Ia), allegando pure, a comprova di quanto affermato, le comunicazioni della Cassa malati concernenti la compensazione dei premi (cfr. doc. A5, doc. A7.1-A7.7).
CO 1 non ha invece prodotto conteggio e precisazione in merito al presunto avvenuto pagamento dei premi della famiglia del ricorrente per il periodo giugno-luglio 2002 e novembre-dicembre 2002. Alla luce di quanto esposto, ritenuto come l'assicurato si sia rivolto all'assicuratore chiedendo l'emanazione di due decisioni su opposizione relative ai presunti premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie che, a mente di CO 1, sarebbero rimasti impagati (cfr. doc. III bis), non può essere ritenuto un ritardo inammissibile. L'opposizione alle decisioni è intervenuta da un lato con il ricorso rispettivamente – in via formale – con scritto 5 novembre 2003. L'impugnativa ha un effetto devolutivo. Ancora recentemente il TFA, con sentenza del 10 marzo 2004 nella causa S. U 4/04, ha rammentato che il ricorso ha effetto devolutivo, e ciò priva l'amministrazione del suo diritto di emanare una decisione pendente lite :
" 3. La CNA a rendu les décisions précitées, alors que le recours de droit administratif interjeté par le recourant contre le jugement cantonal du 5 février 2002 était encore pendant devant la Cour de céans. En raison de l'effet dévolutif attaché au recours de droit administratif (Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Bâle/Frankfort-sur-le-Main 1996, ch. 1544; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, ch. 398), la CNA n'était toutefois pas autorisée à rendre de nouvelles décisions pendent lite (la règle spéciale de l'art. 58 PA n'entrant pas en ligne de compte en l'espèce). L'effet dévolutif prive en effet l'administration de son pouvoir de décision sur l'objet du recours: la cause entière est reportée devant la juridiction compétente saisie (ATF 127 V 231 consid. 2b/aa; voir aussi arrêt R. du 10 novembre 2003, [C 90/03], destiné à la publication). Par ailleurs, le jugement de l'autorité de recours se substitue, sous l'angle procédural, à la décision administrative attaquée et constitue à lui seul l'objet de la contestation pour l'instance supérieure (Ulrich Häfelin/Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2002, ch. 1807; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 190). Il s'ensuit que la décision initiale du 27 mai 2003 ainsi que la décision sur opposition du 14 juillet 2003 sont nulles, ce que les premiers juges auraient dû constater d'office en déclarant irrecevable pour le surplus le recours que S.________ a formé par-devant eux."
All’assicuratore non può essere mosso rimprovero. Dato il tempo nel frattempo trascorso l'assicuratore emanerà le sue decisioni a breve. A CO 1 è rammentata la giurisprudenza cantonale e federale relativa alla norma della LCAMaI che impedisce all'assicuratore di compensare le proprie pretese con le prestazioni dovute all'assicurato.
10. Alla luce delle argomentazioni che precedono, in particolare alla luce di quanto ritenuto al punto 7 il ricorso per denegata giustizia riferito alle decisioni del giugno 2003 appare temerario. Secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se intenzionalmente una parte dichiara conformi alla realtà fatti non veri oppure la propria opinione si fonda su circostanze di cui dovrebbe conoscere l’inesattezza, in base all’attenzione che può essere da lei pretesa (DTF 128 V 323 = SVR 2003 BVG Nr. 2 , pag. 5). La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un'opinione palesemente illegale o nel caso in cui una parte viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335).
La giurisprudenza del TFA (DTF 112 V 334 e 335 citata) si è, in particolare, così espressa in merito:
" a) Leichtsinnige oder mutwillige Prozessführung kann vorliegen, wenn die Partei ihre Stellungnahme auf einen Sachverhalt abstützt, von dem sie weiss oder bei der ihr zumutbaren Sorgfalt wissen müsste, dass er unrichtig ist (RSKV 1979 Nr. 383 S. 220 Erw. 4; unveröffentlichtes Urteil V vom 1. Juni 1978). Mutwillige Prozessführung kann etwa auch angenommen werden, wenn eine Partei eine ihr in dieser Eigenschaft obliegende Pflicht (z.B. Mitwirkungs-, Unterlassungspflicht) verletzt (unveröffentlichtes Urteil R vom 27. Oktober 1983) oder wenn sie noch vor der Rekursbehörde an einer offensichtlich gesetzwidrigen Auffassung festhält (in BGE 99 V 145 nicht veröffentlichte, aber in ZAK 1973 S. 429 publizierte Erw. 4 des Urteils O vom 10. Januar 1973).
Leichtsinnige oder mutwillige Prozessführung liegt aber so lange nicht vor, als es der Partei darum geht, einen bestimmten, nicht als willkürlich erscheinenden Standpunkt durch den Richter beurteilen zu lassen; dies gilt auch dann, wenn der Richter die Partei im Laufe des Verfahrens von der Unrichtigkeit ihres Standpunktes überzeugen und zu einem entsprechenden Verhalten (Beschwerderückzug) veranlassen will (unveröffentlichte Urteile B vom 28. August 1978, B vom 9. Juni 1978 und B vom 16. Oktober 1967)."
Nel caso concreto RI 1 si è rivolto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni invocando fatti che hanno imposto un’inchiesta approfondita al TCA ed anche un’inchiesta penale, sul cui esito non occorre chinarsi ed attendere il giudizio finale. Gli accertamenti svolti hanno smentito le dichiarazioni del ricorrente e RI 1 ha corretto le sue versioni più di una volta. L’apparente falsità della firma sostenuta inizialmente, corroborata dalla sua assenza dal Ticino il 16 luglio 2003 comprovata con richiesta specifica di documenti al locatore della casa di vacanza (il teste __________ ha indicato di avere spedito il contratto a RI 1 “…è stato spedito a lui quando è ripartito… l’ha richiesto dopo che è partito dicendo che gli serviva … per giustificarsi per qualche multa, è stato un po’ vago, una bolletta non pagata), il successivo cambiamento di versione relativamente alla presenza in __________ il 16 luglio 2003 (v lettera doc. 12 atti del PP che smentisce quanto asserito nel doc. 5 atti del PP verbale interrogatorio 5 giugno 2005 del ricorrente pag. 2 in fine), le rettifiche relative alla firma apposta di suo pugno (cfr. doc. 5 pagina 2) e da ultimo il preteso ritiro delle raccomandate da parte della moglie __________, adempiono perfettamente i presupposti giurisprudenziali evocati. Si giustifica il carico di tassa di giustizia e spese a RI 1 con obbligo di versare adeguate ripetibili a controparte. La misura provvisionale adottata il 19 novembre 2003 va revocata con comunicazione all'UE di __________ ed alla CEF in sede.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso in quanto riferito alle due decisioni del 16 giugno 2003 è respinto.
§ E' revocato l'effetto sospensivo concesso con decreto
19 novembre 2003.
2.- Il ricorso in quanto riferito alle due decisioni del 14 ottobre 2003 è respinto nel senso dei considerandi.
3.- La tassa di giustizia cifrata in CHF 1'600.-- e le spese fissate in CHF 400.-- vengono poste a carico del ricorrente che verserà inoltre alla CO 1, a titolo di ripetibili, CHF 1'000.-- (IVA inclusa).
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
5.- A crescita in giudicato del presente giudizio una copia verrà trasmessa all’UE di __________ ed una copia alla CEF in sede come precisato nelle considerazioni della decisione, quale ordine di revoca della misura provvisionale adottata il 19 novembre 2004.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti