Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2004.10

 

ir/gm

Lugano

1 marzo 2004

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

visto il ricorso del 21 gennaio 2004 interposto da

 

 

__________

rappr. da: __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 23 dicembre 2003 emanata da

 

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 19 febbraio 2004 una nuova decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata (cfr. Doc. _ e _);

 

 

ricordato che, ai sensi dell'art. 3a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA), l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

 

 

ritenuto che comunque anche la parte ricorrente, con scritto 24 febbraio 2004 (cfr. Doc. _), ha comunicato di aderire alla nuova decisione dell'Ufficio assicurazone malattia ed ha postulato lo stralcio della causa;

 

 

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

 

 

decreta                          1.   il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

 

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

 

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

 

                                                                               Il giudice delegato

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Ivano Ranzanici