Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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statuendo sulla petizione del 24 agosto 2004 interposta da
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__________
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contro |
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__________
in materia di assicurazione complementare contro le malattie |
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considerato, in fatto ed in diritto
- che con atto consegnato brevi manu a questo Tribunale il 25 agosto 2004 (e datato del giorno precedente) __________ ha postulato "L'accertamento e l'imposizione alla convenuta del diritto dell'attore al passaggio all'assicurazione collettiva prevista dal contratto d'assicurazione per indennità giornaliera __________) all'assicurazione individuale";
- che con scritto 26 agosto 2004 la patrocinatrice dell'attore ha comunicato al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni il "ritiro della petizione inoltrata … e … di voler cortesemente stralciare la procedura dai ruoli";
- che __________ con lo scritto 26 agosto 2004 al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha infatti indicato:
" Il ritiro non significa in nessun modo la rinuncia del signor __________ a far valere i suoi diritti. La petizione verrà inoltrata presso la competente Pretura di __________ in base al foro alternativo concordato dal contratto sottoscritto tra le parti." (Doc. _)
- che il ritiro della petizione rende la causa priva d'oggetto;
- che, d'altra parte, giusta l'art. 47 cpv. 2-4 della legge federale sulla sorveglianza degli istituti di assicurazione privata (LSA; modificata in occasione dell'adozione della LAMal il 1. gennaio 1996) per le contestazioni relative all'assicurazione complementare all'assicurazione sociale contro le malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove. Il 1. gennaio 1996 il Canton Ticino si è dotato della LCAMal che all'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazione praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal e delle relative ordinanze, sono decise dal TCA, che applicherà per analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA;
- che nel caso concreto non risulta che la convenuta sia assicuratore malattia autorizzato ai sensi della LAMal (cfr. www.bag.admin.ch);
- che il ritiro della petizione permette lo stralcio della procedura senza carico di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è stralciata.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.
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terzi implicati |
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Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici