Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2004.110

 

 

Lugano

27 agosto 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

 

 

 

statuendo sulla petizione del 24 agosto 2004 interposta da

 

 

__________

rappr. da: __________

 

 

contro

 

 

 

 

 

__________

 

 

in materia di assicurazione complementare contro le malattie

 

 

 

considerato,                   in fatto ed in diritto

 

                                     -   che con atto consegnato brevi manu a questo Tribunale il 25 agosto 2004 (e datato del giorno precedente) __________ ha postulato "L'accertamento e l'imposizione alla convenuta del diritto dell'attore al passaggio all'assicurazione collettiva prevista dal contratto d'assicurazione per indennità giornaliera __________) all'assicurazione individuale";

 

                                     -   che con scritto 26 agosto 2004 la patrocinatrice dell'attore ha comunicato al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni il "ritiro della petizione inoltrata … e … di voler cortesemente stralciare la procedura dai ruoli";

 

                                     -   che __________ con lo scritto 26 agosto 2004 al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha infatti indicato:

 

"  Il ritiro non significa in nessun modo la rinuncia del signor __________ a far valere i suoi diritti. La petizione verrà inoltrata presso la competente Pretura di __________ in base al foro alternativo concordato dal contratto sottoscritto tra le parti." (Doc. _)

 

                                     -   che il ritiro della petizione rende la causa priva d'oggetto;

 

                                     -   che, d'altra parte, giusta l'art. 47 cpv. 2-4 della legge federale sulla sorveglianza degli istituti di assicurazione privata (LSA; modificata in occasione dell'adozione della LAMal il 1. gennaio 1996) per le contestazioni relative all'assicurazione complementare all'assicurazione sociale contro le malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove. Il 1. gennaio 1996 il Canton Ticino si è dotato della LCAMal che all'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazione praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal e delle relative ordinanze, sono decise dal TCA, che applicherà per analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA;

 

                                     -   che nel caso concreto non risulta che la convenuta sia assicuratore malattia autorizzato ai sensi della LAMal (cfr. www.bag.admin.ch);

 

                                     -   che il ritiro della petizione permette lo stralcio della procedura senza carico di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili;

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   La petizione è stralciata.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.

 

 

terzi implicati

 

                                                                                Il giudice delegato

                                                                                del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               

 

                                                                                Ivano Ranzanici