Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 5 agosto 2004 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 6 luglio 2004 emanata da |
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Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
ritenuto, in fatto
A. Con decisione del 6 luglio 2004 l'Istituto delle assicurazioni sociali (di seguito: IAS) ha respinto il reclamo interposto da RI 1 contro la decisione del 2 giugno 2004 con la quale l’amministrazione ha rifiutato di concedergli il sussidio per il pagamento dei premi dell'assicurazione malattia obbligatoria per i mesi da gennaio a giugno del 2002, poiché la richiesta era tardiva (doc. A5).
Contro la decisione RI 1 è tempestivamente insorto chiedendo di poter ottenere il sussidio (doc. I) mentre con risposta del 28 settembre 2004 l'Ufficio assicurazione malattia propone di respingere il ricorso (doc. IV).
B. Il 25 ottobre 2004 il TCA ha posto alcune domande all’__________. Oltre ad ammettere che ci potrebbe essere stato un malinteso, l’amministrazione ha rilevato che “solo agli inizi del 2003, abbiamo saputo che la richiesta non era stata fatta e abbiamo provveduto il 26 marzo 2003, indicando sull’apposito modulo inviato all’IAS la data del luglio 2002 quale apertura della pratica di assistenza relativa al signor RI 1. La decisione di accoglimento del sussidio da parte dell’IAS è stata inviata al nostro ufficio a seguito della richiesta fatta il 26 marzo 2003. Normalmente non è trasmessa all’assicurato e quindi anche al signor RI 1 non è stata inviata.” (doc. VIII, sottolineatura del redattore)
C. Da parte sua l’amministrazione, interpellata in merito, ha affermato che “la decisione di accoglimento della richiesta di sussidio 2002 è stata trasmessa unicamente all’__________ in quanto la richiesta ci è stata trasmessa direttamente da parte dell’__________ in oggetto, mentre il signor RI 1 non ha personalmente provveduto ad inoltrare alcuna istanza di sussidio per l’anno 2002. Secondo la prassi amministrativa adottata dallo scrivente Ufficio prima dell’entrata in vigore della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali (Laps) e definita in accordo con l’__________ (art. 67 lett.g) Reg. LCAMal), per i casi di persone al beneficio di prestazioni assistenziali che non risultavano essere al beneficio del sussidio, l’__________ doveva inoltrare direttamente al nostro Ufficio la richiesta mediante un apposito modulo (formulario di colore giallo) indicando la data di decorrenza del diritto alle prestazioni assistenziali.
In questi casi, di comune accordo si è deciso di inviare la decisione direttamente all’__________, senza trasmetterne copia agli assicurati, e di concedere l’importo massimo di sussidio a partire dal momento in cui l’assicurato risultava essere beneficiario di prestazioni assistenziali (nel caso di specie: dal 1° luglio 2002).
Il giorno esatto della nascita del diritto non viene indicato sulle decisioni trasmesse agli assicurati, in quanto il compito di informare gli assicurati circa l’ammontare e la decorrenza del diritto al sussidio è stato attribuito agli assicuratori, i quali sono tenuti ad informare i propri assicurati circa il diritto al sussidio mediante l’emissione degli attestati d’assicurazione, e ciò in applicazione dell’art. 29 cpv. 1 lett. a) Reg. LCAMal. Per quanto riguarda il caso specifico si ribadisce che l’__________ ha informato il ricorrente circa l’importo e la decorrenza del diritto al sussidio mediante gli attestati assicurativi rilasciati in data 12.05.2003.” (doc. X)
in diritto
In ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. D.E. 12.11.2003).
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie.
Va ancora rammentato come, ai sensi dell’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù dell'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
"a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
3. Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa.
L'art. 44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza è presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla fonte l'istanza è presentata nel corso dell'anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l'istanza nel corso dell'anno stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell'anno stesso.
Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI.
Per l'art. 54 LCAMal il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato. Tale richiesta deve specificare le motivazioni del ritardo. E` riservato l'art. 53 cpv. 2, dove il sussidio viene applicato d'ufficio.
L'art. 55 LCAMal prevede che il Consiglio di Stato fa decidere nel merito delle domande di sussidio retroattivo. Le stesse sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate. La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.
Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."
Infine, per l’art. 29 Reg. LCAMal l’attestato di assicurazione indica chiaramente, e in forma separata, il premio relativo:
a) alle prestazioni obbligatorie ai sensi della LCAM, specificando:
- la franchigia annua;
- la quota lorda;
- l’importo del sussidio cantonale;
- la quota netta;
b) alle prestazioni statutarie e complementari aggiuntive (facoltative), con le opportune indicazioni sulle prestazioni assicurate.
4. In concreto, oggetto del contendere è unicamente il ritardo nella richiesta del sussidio per i primi sei mesi del 2002.
La richiesta per l'ottenimento del sussidio dell’insorgente, beneficiario dell’assistenza dal 1.7.2002, è dell'8 aprile 2004 (doc. A1).
Come visto, l'art. 45 lett. d Reg. LCAMal prevede che gli assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell'anno stesso.
In concreto l'assicurato, per il tramite dell'__________, ha ottenuto il sussidio per il secondo semestre 2002. Egli ha chiesto personalmente la concessione del sussidio per i primi sei mesi del 2002 nel corso del 2004.
Di principio, pertanto, la sua richiesta è tardiva.
Tuttavia, come visto, se l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva, l’autorità competente, che gode di un ampio margine di ponderazione nell’esame delle richieste, entra nel merito della richiesta. Il termine di perenzione è di cinque anni (cfr. art. 53 LCAMal).
5. L’assicurato, nato nel __________, nel luglio del 2002, insieme alla moglie, ha inoltrato una domanda per poter beneficiare dell’assistenza sociale, che gli è stata concessa dall’__________ con effetto dal 1.7.2002.
Lo stesso __________, nel corso del mese di marzo 2003, ha chiesto all’IAS di mettere il ricorrente al beneficio del sussidio del premio della Cassa malati, indicando l’1.7.2002 quale data d’inizio delle prestazioni assistenziali.
Con decisione del 30 aprile 2003 l’IAS ha accolto l’istanza.
All’assicurato, tuttavia, la decisione non è stata notificata.
La decisione è infatti stata trasmessa unicamente all’__________, il quale ammette che “è possibile che ci sia stato un malinteso (ndr: con l’assicurato) in merito alla competenza relativa all’inoltro della richiesta del sussidio all’Istituto delle Assicurazioni Sociali (IAS)” e che “solo agli inizi del 2003, abbiamo saputo che la richiesta non era stata fatta e abbiamo provveduto il 26 marzo 2003, indicando sull’apposito modulo inviato all’IAS la data luglio 2002 quale apertura della pratica di assistenza relativa al signor RI 1.” (doc. VIII)
L’interessato non è mai stato informato direttamente né dall’IAS né dall’__________ del fatto che il sussidio avrebbe avuto inizio unicamente dal 1.7.2002 (cfr. supra). Sul formulario di richiesta del sussidio per l’anno 2002 è stato l’__________ __________ ad indicare il luglio 2002 quale inizio del diritto alle prestazioni “__________” (cfr. doc. 1, del resto firmato solo dall’__________).
Certo, nel corso del mese di dicembre 2002 l’assicurato ha scritto all’__________ allegando l’ammontare dei premi della cassa malati “così potete calcolare dal luglio 02 in poi per calcolare la quota della mia cassa malati” (doc. A7), ciò che comunque serviva per il calcolo del reddito disponibile. Inoltre il proprio assicuratore, in data 12.05.2003, gli ha trasmesso una polizza assicurativa in cui viene indicato l’ammontare del sussidio dal 01.07.2002 (allegato al doc. 2).
Egli tuttavia non è mai stato informato dall’IAS, competente a decidere in merito, della concessione del sussidio limitatamente al secondo semestre 2002.
Questa circostanza, confermata sia dall’IAS che dall’__________, deriva da una prassi amministrativa adottata dai due Uffici (doc. IX).
Il fatto di non trasmettere la decisione di accoglimento o rifiuto del sussidio al diretto interessato, viola il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.). Infatti, le persone toccate direttamente da una decisione, di regola, hanno diritto di vedersi notificate le decisioni che le concernono per poterle, se lo ritengono necessario, impugnare (cfr. in ambito di notifica di decisioni di riprese di salari al datore di lavoro e ai dipendenti: DTF 113 V 1; STFA 1965 pag. 239 consid. 1 e 3; RCC 1979 pag. 116 consid. 1b, 1978 pag. 62 consid. 3a; STFA del 3 maggio 2004 nella causa D. SA, H 318/02, pag. consid. 6.1; cfr. anche nuovo art. 49 cpv. 3 terza frase LPGA che prevede che la notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato).
L’interessato infatti deve poter contestare le decisioni che lo concernono.
Avendo ricevuto unicamente un attestato dal proprio assicuratore circa l’ammontare del sussidio dal 1.7.2002, poteva ritenere, in buona fede, che l’IAS non avesse ancora deciso sui primi sei mesi del 2002.
L’atteggiamento attendista del ricorrente, che solo nel mese di aprile 2004 ha chiesto lumi in merito, nel particolare caso di specie, può a maggior ragione essere compreso, nella misura in cui nel 2001 egli aveva ricevuto al suo indirizzo la decisione negativa circa il sussidio chiesto per quell’anno.
In buona fede poteva ritenere di vedersi notificata anche la decisione inerente il 2002.
Solo se avesse ricevuto direttamente la decisione dell’IAS egli avrebbe potuto contestare la data dell’inizio del diritto al sussidio.
Va poi ancora rilevato che nella decisione, intitolata “istanza di sussidio 2002 per l’assicurazione contro le malattie” figura unicamente che: “1. La citata istanza è accolta”, “2. Il sussidio per l’assicurazione contro le malattie è riconosciuto a far stato dal giorno della nascita del diritto.”, “3. L’ammontare del sussidio sarà notificato dalla Cassa malati attraverso il certificato d’assicurazione”.
Ora, da una parte non viene indicata la data a far tempo dalla quale sorge il diritto al sussidio e dall’altra figura solo che la Cassa malati notifica l’ammontare del sussidio, ma non la data d’inizio del medesimo.
Per cui, anche la decisione tramite la quale viene accolta l’istanza di sussidio per il 2002, comunque non notificata all’assicurato, non indica chiaramente il periodo durante il quale il sussidio viene concesso.
Va poi rilevato che l’attestato di assicurazione della Cassa malati, dove viene indicato l’ammontare del sussidio e l’inizio del diritto del medesimo, non è impugnabile a differenza della decisione dell’IAS, ed anche se lo fosse, non spetta comunque alla Cassa malati decidere in merito all’inizio del diritto al sussidio, bensì all’IAS che dovrebbe pertanto, laddove il sussidio non è dato per tutto l’anno, perlomeno indicare il periodo durante il quale è concesso. L’art. 29 del Reg. LCAMal, cui fa riferimento l’IAS, indica solo il contenuto che deve figurare nell’attestato di assicurazione, ma non dà competenza alla Cassa di notificare una decisione circa l’inizio e l’ammontare del sussidio.
Infine il riferimento all’art. 67 lett. g Reg. LCAMal è errato. Infatti l’intervento dell’__________ concerne l’accertamento del reddito determinante nel caso di persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull’assistenza sociale e non la notifica delle decisioni.
Alla luce di tutte queste considerazioni, ritenuta l’eccezionalità della fattispecie (l’interessato non ha ricevuto alcuna decisione da parte dell’IAS malgrado una richiesta di sussidio compilata dall’__________ che lo toccava direttamente) e le caratteristiche del ricorrente, vi sono, nel caso concreto, fondati motivi per una richiesta tardiva conformemente all’art. 55 cpv. 2 LCAMal, inoltrata comunque entro il termine di 5 anni previsto dall’art. 53 cpv. 1 LCAMal.
In queste circostanze il ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata e l’incarto rinviato all’IAS.
L’amministrazione dovrà in particolare esaminare la richiesta di sussidio inoltrata nel 2004 come se questa fosse giunta nel 2002 conformemente all’art. 45 cpv. 1 lett. d LCAMal e verificare se anche per i primi sei mesi del 2002 sono dati i requisiti per ottenere il sussidio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é parzialmente accolto.
La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’Ufficio assicurazione malattia affinché proceda come ai considerandi.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti