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Raccomandata |
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Incarto n.
ir/fz |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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visto il ricorso del 28 gennaio 2004 interposto da
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__________
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contro |
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la decisione del 18 dicembre 2003 emanata da |
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__________
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
letti ed esaminati gli atti;
rilevato che con la decisione contestata l'ufficio convenuto ha negato la concessione del sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie per l'anno 2004;
vista la lettera 5 marzo 2004 della parte convenuta che precisa di aver annullato la decisione qui impugnata e, di conseguenza, di aver concesso il sussidio oggetto della vertenza senza comunque cifrare l'importo dello stesso (cfr. Doc. _ e _);
ricordato che, ai sensi dell'art. 3a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
interpellato il ricorrente ha comunicato di volere mantenere l'impugnativa ribadendo le sue ragioni di merito;
visto lo scritto 23.03.04 col quale il ricorrente, alla luce della comunicazione dell'Amministrazione, ritira il ricorso riservandosi, se del caso, di contestare il calcolo del sussidio quando gli verrà notificato __;
ritenuto come debba senz'altro essere ammessa, se del caso, la possibilità per il signor __________ di – se lo riterrà – impugnare la decisione di fissazione dei contributi, evidenziato comunque che la presente procedura è divenuta priva d'oggetto e può essere stralciata;
siccome è divenuta priva di oggetto;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici