Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2004.2

 

cs/tf

 

19 agosto 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 2 gennaio 2004 di

 

 

RI1

rappr. da: RA1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 27 novembre 2003 emanata da

 

CO1

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI1 è stata affiliata presso la CO1 per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie.

 

                                         In data __________ l'assicurata si è sposata civilmente a __________ con un cittadino italiano. Il __________ è stato celebrato, in __________, il matrimonio religioso.

 

                                         Il __________ è nato un figlio, __________, anch'esso è stato affiliato presso il medesimo assicuratore.

 

                                         Con scritto del 4 agosto 2003 l'Istituto delle assicurazioni sociali  (IAS) ha comunicato alla Cassa che l'interessata risultava essere partita per l'estero il 29.09.2001 ed ha di conseguenza chiesto alla Cassa il rimborso dei sussidi erogati nel 2002, pari a

                                         fr. 2'250.--.

 

                                         Il 15 settembre 2003 l'assicuratore ha comunicato all'interessata la disdetta, con effetto retroattivo, del contratto assicurativo.

 

                                         In data 29 ottobre 2003 la Cassa ha confermato all'assicurata l'estinzione dell'affiliazione con effetto dal 1° ottobre 2001 (doc. 11).

 

                                         Contro il precedente scritto, l'interessata ha presentato opposizione. Il 28 novembre 2003 l'assicuratore si è confermato nelle precedenti prese di posizione affermando inoltre di non poter dar seguito all'opposizione in assenza di una decisione formale ed ha invitato l'interessata a rivolgersi direttamente all'Ufficio assicurazione malattia.

 

 

                               1.2.   Ritenendo la precedente comunicazione una decisione su opposizione, l'assicurata, rappresentata dall'avv. RA1, ha presentato ricorso al TCA, affermando:

 

"  2.

Dalla __________ la signora RI1 è tornata direttamente a __________, dove ha immediatamente scoperto di essere incinta. La ricorrente, siccome soffre da sempre di anemia e il medico le consigliava di evitare qualsiasi sforzo, ha deciso di rimanere a __________, dove poteva essere assistita dalla famiglia. II marito, in effetti, era molto impegnato professionalmente __________ sarebbe stato spesso fuori casa e nei mesi di marzo - aprile 2002 sarebbe stato temporaneamente trasferito in __________ (cfr. dichiarazioni __________).

Prove: come sopra

 

3.

Durante l'ininterrotta permanenza a __________ della signora RI1, nei fine settimana il marito andava a trovarla. Non è invece mai capitato che lei si recasse a __________, dove era attivo il marito e dove, in un primo tempo, i coniugi avevano deciso di trasferirsi (cfr. dichiarazioni __________).

Prove: come sopra

 

4.

Nel maggio 2002, a __________, la ricorrente è scivolata sulle scale e si è fratturata un piede, che ha dovuto essere operato.

Prove: come sopra

 

5.

II __________ la signora RI1 ha partorito il figlio __________ Dopo la nascita, ella ha continuato a risiedere a __________, con il bimbo, fino alla fine di settembre 2002, quando si è trasferita a __________ con il marito, in un appartamento preso in affitto, dove praticamente non era mai stata prima di allora.

Prove: come sopra

 

6.                                  

La notifica di partenza da __________ (che non è comunque avvenuta il 10 ottobre 2001, poiché in quel periodo la ricorrente era in __________) è da far risalire a un malinteso: lei aveva capito che, una volta sposata con una persona domiciliata altrove, avrebbe dovuto per legge condividerne il domicilio. Ad ogni buon conto, come già indicato, la decisione di non abbandonare il domicilio a __________ è maturata dopo il matrimonio religioso, una volta scoperto di essere incinta. La signora RI1 in perfetta buona fede, ha sempre pagato i premi della cassa malati CO1

Prove: come sopra

 

7.

Solo molto tempo dopo il parto sono emersi i problemi relativi al domicilio della signora RI1 In particolare l'Istituto delle assicurazioni sociali, con scritto 4 agosto 2003 (doc. C, che non è mai giunto alla qui ricorrente, ma di cui ha ricevuto copia molto tempo dopo dalla stessa CO1 ha comunicato alla Cassa malati che la signora RI1 risultava partita per l'Italia in data 29.9.2001 e che quindi venivano revocati i sussidi di cui beneficiava l'assicurata. La CO1 ha reagito negando la copertura.

Prove: come sopra

 

8.

Siccome la signora RI1 non aveva mai lasciato __________ prima del settembre dell'anno dopo, essa ha dovuto inoltrare la dettagliata opposizione 25 novembre 2003 (doc. D), a cui la CO1 ha sbrigativamente risposto, non entrando nel merito della questione e facendo valere un presunto vincolo della Cassa alla decisione

presa dall'IAS.

 

(…)

 

3.

In concreto la situazione è quindi chiarissima. La ricorrente, fino al settembre 2002, è sempre stata domiciliata civilmente a __________ perché non ha mai risieduto a __________ perché laggiù non vi era il centro dei suoi interessi ed affetti, perché non sono decisivi, né il domicilio del marito, né l'avvenuta notifica di partenza. In effetti l'eventuale negligenza di non aver notificato in Comune di non essere partita, come in un primo tempo indicato, non modifica certo lo stato delle cose. Si aggiunga che comunque, fintanto che non si costituisce effettivamente un nuovo domicilio, rimane valido quello precedente (cfr. Staehelin, op. cit, loc. cit.).

Prove: come sopra

 

4.

E' già stata del resto premura della ricorrente richiedere la sua reiscrizione nel catalogo dei domiciliati nel Comune di __________ per il periodo indicato (cfr. doc. E). Si confida poi che, con la decisione del presente ricorso, anche la questione della revoca dei sussidi per il premio di cassa malati, così come la questione dell'assicurazione obbligatoria del figlio __________ possa essere regolata a cura del l'IAS.

Prove: come sopra

 

5.                                  

Ad ogni buon conto l'IAS è competente ad affiliare ad un assicuratore le persone obbligate a farlo, che non se ne siano occupate personalmente (art. 6 cpv. 2 LAMal). Ciò non è il caso, se non per il piccolo __________ che dovrà essere assicurato per il periodo in cui è stato domiciliato a __________ (cfr. art. 25 cpv. 1 CC). In realtà poi l'IAS, nella persona del signor __________ esprimeva un parere e non già una decisione vincolante per la Cassa (cfr. doc. F, lettera 23.10.2003 IAS a CO1. Il parere poi si basava sulle conoscenze di allora. Allo stadio attuale, viste le informazioni disponibili, non vi è dubbio che occorre considerare la ricorrente come domiciliata a __________ fino a fine settembre 2002, con il relativo diritto/obbligo di affiliazione alla CO1

Prove: come sopra

 

6.                                  

Si ribadisce l'assoluta buona fede della ricorrente. Per i motivi già esposti, ha preferito continuare a risiedere a __________ e a pagare regolarmente i premi di cassa malati. Ora la signora RI1 si vede richiedere una somma di più di CHF 10'000.- dall'ospedale e dai medici che si sono occupati del suo piede rotto, del parto e della cura del figlio. Tale importo è suscettibile di crearle enormi difficoltà economiche. Si confida quindi che il presente ricorso (essendone dati i requisiti giuridici) venga accolto e venga definitivamente regolata la questione a favore della ricorrente.

Prove: come sopra

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art. 23 ss. CC, la LAMal, la LPGA, nonché ogni altra norma applicabile alla presente fattispecie,

 

 

si chiede di giudicare:

 

 

1.   II ricorso di RI1 è integralmente accolto.

Di conseguenza la risoluzione datata 27 novembre 2003 della CO1, è annullata ed è accertata l'affiliazione di RI1 alla CO1 con l'obbligo di quest'ultima di coprire le spese sanitarie fino al 30.9.2002

 

2.   Protestate tasse, spese e ripetibili." (Doc. I)

 

                               1.3.   Nella propria risposta del 18 febbraio 2004 la Cassa propone di dichiarare irricevibile il ricorso, e, in via subordinata, di respingerlo, affermando:

 

"  1.   In via principale: il ricorso di RI1 del

02.01.2004 è irricevibile in assenza di una decisione formale ai sensi dell'art. 49 LPGA .

 

2.                                   In via subordinata: il ricorso è respinto. Di conseguenza è accertata la fine dell'affiliazione all'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie della ricorrente a partire dal 29.09.2001

E inoltre chiesta la chiamata in causa ex art. 19a della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del __________, e per esso dall'Istituto delle assicurazioni sociali.__________

 

3.   Protestate indennità e ripetibili.

 

3.1 Nella fattispecie deve esser esaminata innanzitutto la questione

preliminare a sapere se il ricor­so di RI1 sia ammissibile o non piuttosto irricevibile in assenza di un og­getto impugnabile (art. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al TCA, art. 56 LPGA).

 

Ai sensi dell'art.56 LPGA il ricorso è ammissibile contro decisioni su opposizione o decisioni contro le quali è esclusa l'opposizione (cvp. 1); secondo il cpv. 2 di detta disposizione il ricorso è altresì ammissibile quando l'assicuratore, su richiesta dell'assicurato, si rifiuta di emettere una decisione o una decisione su opposizione.

 

Una decisione formale impugnabile non è mai stata emessa né dall'IAS, né dalla CO1, che ha messo in atto una "decisione" dell'IAS. (Nel frattempo la CO1 ha chiesto all'IAS, e per esso all'Ufficio Assicurazione Malattia, di emettere una decisione in tal senso, cfr. doc. 15).

 

La ricorrente indirizza il suo ricorso avverso lo scritto della CO1 del 27.11.2003 che considera decisione su opposizione contro lo scritto del 29 ottobre 2003 (che tratta quale decisione).

 

A mente della CO1 il ricorso della ricorrente, che è rappresentata da un legale, deve esser dichiarato irricevibile in assenza di una decisione formale.

 

3.2 Qualora il comportamento della CO1 debba esser

assimilato ad una decisione formale contestabile, il ricorso deve esser comunque respinto per i motivi qui di seguito espo­sti.

 

In virtù dell'art. 3 cpv. 1 LAMal in relazione con l'art. 1 cpv. 1 OAMal, ogni persona domici­liata in Svizzera deve assicurarsi per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. Il Consiglio federale può estendere l'obbligo assicura­tivo a persone senza domicilio in Svizzera (Art. 3 cpv. 3 LAMAL); ciò è stato fatto all'art. 1 cpv. 2 OAMAL, dove, tra l'altro, sono stati sottoposti all'obbligo assicurativo gli stranieri con permesso di dimora ai sensi dell'art. 5 della LDDS valevole almeno 3 mesi (lett. a), e gli stra­nieri esercitanti un'attività lucrativa dipendente con permesso di dimora valevole almeno 3 mesi, se non beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera (lett. b). Ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 LAMAL, l'assicurazione termina quando l'assicurato cessa di esser assoggettato all'obbligo d'assicurazione.

 

3.3 Il concetto di domicilio in ambito LAMal è quello di cui agli art. 23-

26 del CC, secondo cui il domicilio di una persona si trova nel luogo dove questa si intrattiene con l'intenzione di stabi­lirvisi durevolmente (elemento soggettivo) e dove ha creato il centro dei suoi interessi di vita (elemento oggettivo, cfr. art. 13 LPGA, DTF 125 V 77). Secondo la giurisprudenza non è de­cisiva l'intenzione interiore quanto piuttosto a quale intenzione le circostanze esterne percetti­bili lasciano oggettivamente concludere (cfr. DTF 120 111 8).

 

Come ha avuto modo di stabilire il TFA nella propria giurisprudenza, inoltre, la sottomissione all'obbligo assicurativo secondo l'art. 1 cpv. 2 OAMAL trova applicazione unicamente se l'obbligo non può già esser stabilito in virtù dell'art. 3 cpv. 1 LAMAL in rel. con l'art. 1 cpv. 1 OAMAL (cfr. DTF 125 V 77).

 

In merito all'obbligo assicurativo della LAMal il TFA ha stabilito che, in analogia a quanto av­viene nella giurisprudenza in ambito civile, per il domicilio ai sensi dell'art. 23 CC non è deci­sivo che la persona disponga di un permesso di soggiorno della polizia degli stranieri o dove paga le tasse (DTF 125 V 77). Scopo dell'estensione dell'obbligo assicurativo è di assoggettare tutta la popolazione vivente in Svizzera (cfr. sentenza del TFA del 24.12.2002, K 38/01).

 

3.4 Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, nella fattispecie

      essa ha soggiornato in Svizzera dopo la data del matrimonio

civile avvenuto il __________ solo per motivi legati alla propria salute, ed in particolare al suo stato "interessante". Essa era soprattutto interessata a partorire in Svizzera. In ossequio alla giurisprudenza federale sopra citata, l'intenzione di vo­lersi sottoporre alle cure mediche in Svizzera non è sufficiente a giustificare il mantenimento del domicilio in Svizzera.

 

Come accertato dall'IAS, il centro d'interessi e degli affetti della ricorrente, dopo il matrimonio civile effettuato il __________ era indubbiamente l'Italia __________ paese d'origine e di residenza del marito, dove costui lavorava e lavora tuttora, dove i coniugi hanno affittato un apparta­mento e dove intendevano stabilirsi durevolmente dopo il matrimonio.

 

Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, il fatto che il marito non rientrasse regolar­mente a casa la sera (fatto peraltro non dimostrato) non giustifica il mantenimento del domici­lio a __________ presso il domicilio dei genitori. Che la ricorrente non abbia mai soggiornato a __________ dalla data del matrimonio non è credibile e neppure verosimile.

 

A dimostrazione del trasferimento del centro degli interessi di vita all'estero c'è anche il fatto che la ricorrente annunciava spontaneamente al Comune di __________ in data 10.10.2001 la par­tenza dalla Svizzera; a seguito di tale comunicazione cessava anche (volontariamente) la sua sottomissione all'obbligo fiscale in Svizzera. La sua affermazione nel ricorso secondo cui non conosceva l'importanza di tale notifica non è credibile; lei stessa ha infatti auspicato tale cam­biamento.

 

Appare pertanto oltremodo verosimile che dal momento del matrimonio civile il domicilio era stato trasferito all'estero; da tale dato di fatto la convenuta poteva ragionevolmente partire. Le prestazioni erogate da allora sono ingiustificate e vanno restituite (cfr. doc. 5-5c).

 

Il fatto che la ricorrente abbia continuato a pagare i premi LAMal non giustifica neppure il mantenimento dell'assoggettamento all'obbligo assicurativo; essa non può appellarsi alla sua buona fede.

 

I motivi invocati dall'insorgente non sono in definitiva degni di modificare la valutazione della fattispecie. Le dichiarazioni (già da lei preparate) di persone a lei note non hanno alcun valore probatorio. La ricorrente non è in grado di portare prove rilevanti a inficiare i vari importanti indizi secondo cui il domicilio a partire dal 29.09.2001 è stato validamente ritenuto essere a __________ La convenuta ha pertanto effettuato correttamente l'annullamento dell'assicurazione con effetto a partire dal 29.09.2001.

 

3.5 Come già detto, nella fattispecie la CO1 ha

eseguito lo scritto dell'IAS del 04.08.2003 con il quale veniva stabilita la fine dell'affiliazione per il 29.09.2001 e fatto ordine all'assicuratore malattia di restituire i sussidi versati per il 2002 pari a fr. 2'520.--.­

 

Poiché un accoglimento del ricorso avrebbe effetti anche per il __________, e per esso l'UAM - che dovrebbe ripristinare i sussidi a beneficio dell'assicurata versandoli direttamente CO1 - è palese un interesse nella lite dell'IAS. Con il presente allegato si chiede pertanto una chiamata in causa dell'IAS ex art. 19a della Legge di procedura per le cause davanti al TCA: Nella negativa, il responsabile dell'IAS dev'essere almeno ascoltato come teste.

 

3.6 In conclusione, in considerazione di quanto esposto, il ricorso è

inammissibile per assenza di una decisione formale. Qualora il comportamento della CO1 dovesse comunque esser assimilato a decisione ai sensi dell'art. 49 LPGA, il domicilio in Svizzera della ricorrente a partire dal 29.09.2001 dev'essere negato; da tale momento è cessata la sua sottomissione all'obbligo assicurativo per le cure medico-sanitarie in Svizzera e il suo diritto a prestazioni secondo la LAMAL." (Doc. V)

 

 

                               1.4.   Pendente causa il TCA ha proceduto a numerosi accertamenti di cui si dirà in seguito.

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   Va innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della LAMal.

                                         Mentre le norme sostanziali non sono applicabili in concreto poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (la ricorrente chiede di confermare la propria affiliazione fino a fine settembre 2002; SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b), le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a).

 

                                         Per cui ogni riferimento alle norme sostanziali applicabili in concreto va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002, tranne indicazioni contrarie.

 

                               2.2.   L'assicuratore ritiene innanzitutto che il ricorso sia irricevibile, in assenza di una decisione formale e di una decisione su opposizione.

 

                                         Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

                                         In via di principio, questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione che si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale.

 

                                         L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

 

                                         Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.

                                         Per quel che concerne l'assicurazione contro le malattie, l'art. 1 LAMal, nella versione in vigore del 1° gennaio 2003, stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione malattie, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

                                         Per costante giurisprudenza sono decisioni formali quelle che regolano una situazione giuridica concreta ed individuale del diritto amministrativo in maniera imperativa attraverso un atto unilaterale di un'autorità (Knapp, Précis de droit administratif, ni. 936ss pag. 214ss; Gossweiler, Die Verfügung im Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, pag. 13ss; Bois, "La décision dans le domaine de l'assurance sociale" in Etudes de droit social, vol. 3, pag. 199; Gygi, Verwaltungsrechtpflege und Verwaltungsverfahren im Bund, seconda edizione, p. 27; DTF 124 V 19; DTF 123 V 290; 122 V 189 consid. 1, 118 V 17 consid. 1, DTF 116 V 319 consid. 1a, DTF 98 Ib 463).

 

                                         Pertanto quelle situazioni giuridiche che permettono, in un determinato caso, più soluzioni possibili o che non deci­dono dei diritti e dei doveri dell'assicurato non sono da considerare come decisioni.

                                         Un ricorso basato su un atto amministrativo privo del carat­tere di decisione formale deve pertanto essere dichiarato irricevibile dal giudice.

 

                                         Nel caso di specie la Cassa con scritto del 29 ottobre 2003 ha comunicato all'assicurata che, sulla base di una decisione dell'IAS, di restituzione, l'obbligo di affiliazione in Svizzera sarebbe cessato con il 1° ottobre 2001 (doc 11).

 

                                         In seguito all'opposizione interposta dall'assicurata, la Cassa in data 27 novembre 2003, pur affermando di non aver emesso alcuna decisione formale, ha confermato lo "stralcio della sua copertura assicurativa" (doc. 14).

 

                                         Una decisione per essere tale non necessita né dell'indicazione che si tratta di una decisione né dell'indicazione dei mezzi di diritto, nella misura in cui, tuttavia, la persona toccata si rende conto della misura presa.

 

                                         Con i contestati scritti l'assicuratore ha regolato in maniera definitiva il rapporto assicurativo con l'insorgente che, per far valere i propri diritti, si è vista costretta a contestare le prese di posizione dell'assicuratore nelle sedi competenti.

                                         Nel caso di specie gli scritti del 29 ottobre 2003 e del 27 novembre 2003 devono di conseguenza essere considerati quali decisione formale, rispettivamente decisione su opposizione.

 

                                         Il TCA deve pertanto entrare nel merito del ricorso.

 

                               2.3.   Per quanto concerne la chiamata in causa dell'IAS che a mente della cassa sarebbe competente per stabilire la data di cessazione dell'affiliazione in Svizzera, va rilevato, come emerge da una sentenza del TFA del 18 febbraio 2003 nella causa H. (K 151/01), che l'intervento dell'amministrazione si giustifica solo quando una persona, tenuta ad affiliarsi in Svizzera, non è affiliata presso nessun assicuratore:

 

"  In concreto dal chiaro tenore dell'art. 6 cpv. 2 LAMal emerge che il __________ è competente ad affiliare d'ufficio quelle persone che non lo hanno fatto o non lo hanno fatto tempestivamente. L'assenza di copertura della persona tenuta ad affiliarsi è quindi condizione indispensabile affinché l'organo di controllo cantonale possa intervenire e la sola che giustifichi un'affiliazione d'ufficio (sentenza del 15 luglio 2002 in re CM F. consid. 3b, K 130/01, non ancora pubblicata nella Raccolta Ufficiale). Di conseguenza nel caso in cui l'affiliazione sia già avvenuta non vi è più spazio per procedervi."

 

                                         Nel caso di specie competente per statuire sulla fine dell'obbligo assicurativo è la Cassa presso la quale l'assicurata era affiliata.

 

                                         Infatti in concreto non si tratta di affiliare d'ufficio una persona che sfugge all'obbligo assicurativo, bensì di stabilire quando questo obbligo cessa.

 

                                         Una chiamata in causa dell'amministrazione risulta di conseguenza superflua.

 

                                         Nel merito

 

                               2.4.   Per l'art. 3 cpv. 1 LAMal ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

                                         L'art. 1 OAMal prevede che le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all'articolo 3 della legge.

 

                                         Giusta l’art. 23 cpv. 1 CCS, il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.

                                         Perchè possa crearsi domicilio ai sensi di questa disposizione, occorre, di principio, che siano realizzate cumulativamente due condizioni: la prima, oggettiva, di residenza effettiva in un determinato luogo e, la seconda, soggettiva, dell’intenzione di stabilirvisi durevolmente (cfr. DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238-239; DTF 125 V 76 consid. 2a pag. 77-78 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata).

 

                                         Vi è residenza ai sensi dell’art. 23 CCS quando una persona soggiorna per un certo periodo in un determinato luogo, costituendo ed intrattenendo con esso rapporti di intensità tale da fare apparire detto luogo come il centro delle sue relazioni interpersonali.

                                         La continuità della residenza non è un elemento costitutivo della nozione di domicilio. Il domicilio in un luogo può perdurare anche quando la dimora in tale luogo è interrotta per qualche tempo, a patto che la volontà di conservare il luogo di residenza attuale quale centro della sua esistenza risulti da certi rapporti con esso (DTF 41 II 51).

 

                                         L’intenzione di stabilirsi nel luogo di residenza deve emergere dall’insieme delle circostanze - rapporti familiari e interpersonali, situazione abitativa - e dev’essere riconoscibile per i terzi (cfr. DTF 127 V 237, consid. 1 pag. 238-239; DTF 125 V 76 consid. 2a pag. 77-78 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata).

                                         Secondo il TF, di regola, il centro dell’esistenza di una persona si trova là dove sono i suoi interessi personali e familiari, vale a dire dove vive la sua famiglia (DTF 88 III 135).

                                         Per contro, il luogo in cui sono depositati i documenti di identità, dove vengono pagate le tasse e dove vengono esercitati i diritti politici (DTF 97 II 1, consid. 4, pag. 6, DTF 102 IV 162, consid. 2b, pag.164, DTF 90 I 28) possono unicamente avere valore di indizio: tali circostanze non sono, di per sé, determinanti.

                                         Va, peraltro, rilevato che non è necessario che la persona abbia l’intenzione di rimanere per sempre o per un tempo indeterminato in quel luogo: è sufficiente che egli si proponga di fare di questo luogo il centro della sua esistenza, delle sue relazioni personali e professionali, in modo da dare al soggiorno una certa stabilità (cfr. DTF 85 II 318, consid. 3, pag. 322, DTF 41 II 51).

 

 

                               2.5.   In concreto l'assicuratore ha ritenuto estinto il rapporto assicurativo con effetto dal 1° ottobre 2001 poiché l'insorgente avrebbe costituito un nuovo domicilio in Italia.

 

                                         Ai fini di accertare la fattispecie, questo Tribunale ha innanzitutto interpellato il Municipio di __________ chiedendo quanto segue:

 

"  Dagli atti emerge che il 13 febbraio 2003 avete informato la Cassa malati CO1 che RI1, è partita per l'estero  il 29 settembre 2001 (doc. 2 qui allegato).

 

Ai fini del giudizio vi chiediamo di voler precisare quanto segue:

 

1. RI1 ha firmato documenti tramite i quali confermava la sua partenza per l'estero?

In caso di risposta affermativa, la documentazione è stata firmata su vostra richiesta o su richiesta di RI1?

In particolare, per quale motivo è stata notificata una partenza per l'estero?

 

Vi chiediamo, a questo proposito, di trasmetterci la documentazione inerente la partenza da __________ il 29 settembre 2001, con particolare interesse alle lettere trasmesse a RI1 e alla documentazione da lei firmata al momento della partenza.

 

2. Dopo la notifica della partenza per l'estero (29.9.2001), RI1 ha ancora soggiornato a __________?

In caso di risposta positiva, dove (presso i suoi genitori, presso amici) e per quale periodo? Si è nuovamente annunciata presso i vostri Uffici? In caso di risposta positiva, quando? E' stata nuovamente iscritta presso il Comune di __________ (per quale periodo)?

 

3. In data __________ RI1 ha avuto un figlio, __________.

E' stato domiciliato a __________? In particolare è stato registrato presso il vostro Ufficio controllo abitanti? In caso di risposta positiva, fino a quando?

Se non è stato registrato, avete avuto notizia della sua nascita e/o di un suo soggiorno a __________? In caso di risposta affermativa, presso chi ha soggiornato e/o è stato domiciliato?

 

4. Eventuali osservazioni." (Doc. IX)

 

 

                                         Con risposta del 22 aprile 2004 il Comune ha affermato:

 

"  Facciamo riferimento al vostro scritto dei 21 aprile u.s. e rispondiamo di seguito alle vostre domande inerenti la persona sopra citata.

 

1.   La Signora RI1 ha sottoscritto in data 10 ottobre 2001

la notifica di partenza dal Comune di __________ con destinazione __________ (vedi copia allegata).

L'interessata si era presentata ai nostri sportelli, accompagnata dal padre, a seguito del nostro invito del 2 ottobre 2001 (vedi allegato). Alla nostra richiesta di informazioni circa la sua residenza dopo il matrimonio la stessa confermava l'indirizzo all'estero.

 

2.   Dalla data di partenza non abbiamo più avuto notizie della

Signora RI1 Non si è mai più annunciata presso il nostro Ufficio e di conseguenza non è mai stata iscritta nuovamente presso l'ufficio controllo abitanti.

 

3.   II nostro ufficio non è venuto e conoscenza della nascita del figlio

__________ né tantomeno quest'ultimo è stato

iscritto presso il nostro Comune.

 

Vi trasmettiamo pure la copia della "domanda in vista del matrimonio" compilata e sottoscritta dall'interessata presso l'ufficio dello stato civile di __________ sulla quale la stessa ha indicato quale domicilio dopo le nozze il Comune di __________.

 

Vi segnaliamo inoltre che a seguito della partenza la Signora RI1 è stata regolarmente stralciata dal catalogo elettorale e dal ruolo dei contribuenti e informata di ciò (vedi allegati). Qualora fosse stata ancora a __________ riteniamo che si sarebbe preoccupata di non ricevere materiale di votazione e/o notifiche di tassazione." (Doc. X)

 

                                         Pendente causa il TCA ha inoltre sentito due vicini della ricorrente, __________.

 

                                         Il primo ha affermato:

 

"  Abito di fronte alla casa della con la quale ci diamo del tu sin dal 1999. In sostanza si tratta di un complesso di 5 case di cui 3 a schiera e ci conosciamo tutti bene, abbiamo dei buoni rapporti di vicinato e ci frequentiamo anche in occasione di alcuni incontri che organizziamo. (…) Mi ricordo della durante quella gravidanza. La era sempre lì dai suoi. Ricordo in particolare che poco prima della nascita del bambino la scendendo lungo la rampa del garage è scivolata ferendosi ad un piede rompendolo e ricordo pure che questo piede si era gonfiato, lei in un primo tempo non aveva fatto ricorso ai medici.

Il marito della so che fa il __________ e che veniva a trovarla in quel periodo salvo poi rientrare in __________.

Lui la raggiungeva appena gli era permesso e si fermava con lei.

Non vi è stato un trasloco quando lei se né andata perché lei ha sempre disposto la sua camera dai suoi genitori, una struttura che utilizza ancora adesso quando viene a trovarli.

e il marito mi hanno invitato più volte ad andare a _________ per incontrarli ma non ho ancora avuto l'opportunità di farlo.

Ho saputo della gravidanza nel corso dell'inverno successivamente al matrimonio e devo dire di avere constatato la presenza della a __________ dopo il matrimonio.

Preciso che so esservi stato un matrimonio civile a __________ con la relativa festa dopo il quale i coniugi sono andati in __________ per celebrare il matrimonio religioso con la rappresentanza di parenti del marito. Sono poi rientrati a __________ e lo ricordo perché ci hanno fatto vedere le fotografie della cerimonia alla presenza anche di diversi __________

Quando abbiamo visto dopo questi periodi la a rimanere a __________ da sola senza il marito ci siamo un po' preoccupati ma abbiamo saputo che il marito era partito in Italia per un corso di __________ dove era costretto a girare in diversi luoghi e non poteva quindi tenere con sè la moglie soprattutto in stato interessante. Poi loro non aveva ancora una residenza in Italia.

Non  so dire da quando avesse un appartamento a __________, so che sia per la formazione di lui, itinerante, che per ragioni di tranquillità della stessa, che preferiva far capo alle strutture sanitarie qui, sino dopo alla nascita del piccolo è rimasta a __________.

Posso confermare che vedevo giornalmente la.

Non so precisare la permanenza della coppia in __________ dopo il matrimonio religioso ma io li ho rivisti nel corso dello stesso mese di __________. RA1 precisa che il matrimonio religioso è avvenuto il __________.

Dopo il matrimonio non mi risulta che la aveva un lavoro in Italia."

 

                                         __________ ha affermato:

 

"  Sono domiciliata a __________ sono però attiva professionalmente a __________ e quindi la mia presenza a casa è limitata ai periodi dei fine settimana e del dopo lavoro. La sistemazione della via e delle case crea sostanzialmente un piccolo gruppo che a partire dagli ultimi anni è abbastanza affiatato.

So che la si è sposata a __________ civilmente a __________ perché ricordo l'agitazione, la presenza di parenti, rammento anche di averla vista con un vestito azzurro per la cerimonia cui però non sono stata invitata.

So poi che è andata in __________ per il matrimonio religioso in __________.

Dopo questa cerimonia io l'ho vista rientrare, sarà stato ottobre, e mi sono domandata come mai lei mi ha spiegato che nella zona del __________ dove voleva andare poi a stare era tutto un casino e non era ancora pronto, per cui preferiva stare a casa dei suoi.

Abbiamo poi saputo che era incinta ed aspettava un bambino.

Io al rientro dal lavoro poi la vedevo fuori casa sua, c'è un giardino con un muretto dove spesso sostano soprattutto d'estate dove io l'ho vista lì.

Ho conosciuto anche il marito della __________, non era a __________ ma veniva su, lo vedevo di tanto in tanto.

 

(…).

 

Prima della nascita di __________ era grossa e si è fatta male ad un piede.

Non so però specificare una data od un periodo a partire dalla quale non l'ho più vista a __________ e quindi non l'ho più vista, so che è stata qui fino alla nascita del bimbo.

Io non sono mai stata invitata ad andare nel __________ dove lei si è poi stabilita.

Io non so dire se la presenza a __________ della sia da ricondurre al fatto che non c'era una casa pronta in Italia, ad impegni del marito, o d'altro." (doc. XVIII)

                               2.6.   Questo Tribunale rileva innanzitutto dagli atti di causa che effettivamente l'assicurata ha notificato la sua partenza definitiva per l'Italia con effetto dal 29 settembre 2001 (doc. X/2) e che il 1° agosto 2001 il marito della ricorrente ha sottoscritto il contratto di locazione a __________ con effetto da quel giorno e per un periodo di 4 anni (doc. XIX bis).

 

                                         Tuttavia, dalle affermazioni della ricorrente e soprattutto dalle testimonianze che il TCA non ha motivo di mettere in dubbio, emerge che l'interessata non ha mai preso domicilio in Italia, a, perlomeno fino a dopo la nascita del figlio.

                                         Essa infatti è rimasta in Italia unicamente nel corso del mese di __________ 2001 per celebrare il matrimonio religioso e per i successivi festeggiamenti.

 

                                         Questa circostanza risulta in particolare da quanto certificato dal primo testimone, il quale ha visto l'insorgente praticamente ogni giorno a __________ ed ha descritto in maniera minuziosa l'infortunio verificatosi poco prima del parto. La presenza costante e ininterrotta in Ticino è stata attestata anche dalla seconda testimone che ha visto regolarmente l'insorgente nella casa dei suoi genitori.

 

                                         Non risulta invece che in quel periodo l'interessata si sia recata a __________ per stabilirsi durevolmente

                                         Infatti, come emerge dalle testimonianze, l'assicurata era intenzionata a rimanere in Svizzera perlomeno sino alla nascita del bambino sia per ragioni di tranquillità, sia perché il marito in quel periodo era occupato in Italia per corsi di perfezionamento.

 

                                         Già solo per questo motivo, ossia per l'assenza dell'elemento oggettivo della definizione di domicilio (residenza effettiva in Italia) la conclusione cui è giunto l'assicuratore, ossia la costituzione di un domicilio all'estero, è errata. Infatti nel caso concreto non risulta che l'assicurata si sia spostata all'estero per andare ad abitare in Italia. Essa, dopo le celebrazioni e le feste per il matrimonio, è tornata a __________, dove è rimasta fino dopo la nascita del bambino. Solo in un secondo tempo si è trasferita in Italia. Essa, non essendo residente a __________ non ha pertanto potuto costituire un nuovo domicilio.

 

                                         Per cui, considerato che la ricorrente aveva un domicilio a __________ e che non ne ha costituito un altro all'estero, mancando l'elemento oggettivo (infatti non vi è stata alcuna residenza in Italia), questo TCA deve concludere che la ricorrente è rimasta domiciliata in Svizzera fin dopo la nascita del figlio.

                                         Infatti non è sufficiente avere la volontà di trasferirsi altrove per costituire un domicilio, ma occorre anche spostarsi effettivamente. A conferma della sua continua presenza a __________ vi sono pure le varie visite mediche effettuate in quel periodo in Svizzera (cfr. plico Doc. 5).

 

                                         In concreto l'assicurata non ha mai lasciato il domicilio di __________ e, soprattutto, non ha costituito un nuovo domicilio in Italia.

                                         Infatti, pur avendo l'intenzione, inizialmente, di trasferirsi all'estero, in realtà non si è mai spostata fisicamente nel nuovo domicilio.

 

                                         Anche la circostanza che la locazione dell'appartamento a __________ ha avuto inizio il 1° agosto 2001 non è un motivo sufficiente per la costituzione di un nuovo domicilio, non essendo adempito l'elemento oggettivo della residenza effettiva all'estero.

 

                                         In simili circostanze questo TCA deve concludere che nel caso di specie l'assicurata non ha mai spostato il proprio domicilio in Italia nel periodo oggetto del contendere. Essa era pertanto domiciliata a __________ e conseguentemente e obbligatoriamente assicurata in Svizzera.

 

                                         Diversa sarebbe stata la conclusione se l'insorgente avesse spostato effettivamente la sua residenza in Italia e fosse tornata in Svizzera solo dopo aver saputo di essere in stato interessante. In concreto ciò non è avvenuto poiché, come emerso dagli accertamenti, l'insorgente non ha mai risieduto in Italia.

 

                                         Il ricorso va pertanto accolto.

 

                                         Questo TCA accerta che l'assicurata era affiliata presso la CO1 fino al 30 settembre 2002 (cfr. a questo proposito le varie dichiarazioni allegate dall'insorgente con il proprio ricorso in cui i vicini affermano di aver visto l'insorgente a __________ fino al 30.9.2002), con obbligo per quest'ultima di rimborsare le spese sanitarie sostenute in quel periodo.

 

                               2.7.   L'assicurata nel proprio ricorso chiede l'assunzione di ulteriori prove, in particolare la testimonianza di altri vicini. Da parte sua la Cassa propone di sentire __________ nonché __________, che ha locato l'appartamento di __________ ai coniugi RI1 ed afferma che __________ dell'agenzia di __________ è persona a conoscenza dei fatti.

 

                                         Il TCA, visto l'esito del ricorso e le risultanze delle testimonianze assunte in corso di causa rinuncia all'assunzione di ulteriori prove. Infatti, i testi hanno univocamente ed in modo convincente attestato la presenza della ricorrente in Svizzera durante il periodo litigioso.

 

                                         L'audizione di __________ non porterebbe alcun elemento di novità nella misura in cui egli non risulta aver accertato, di persona, l'assenza della ricorrente dalla Svizzera durante il periodo litigioso. Nemmeno l'audizione della locatrice dell'appartamento in Italia potrebbe modificare l'esito del ricorso ritenuto come in ogni caso determinante nel caso di specie è l'elemento oggettivo, ossia la presenza fisica della ricorrente a __________ durante il periodo litigioso.

                                         Per lo stesso motivo l'assunzione di altre prove risulta superflua.

 

                                         Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

 

                                         In concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.

 

                                         All'interessata, rappresentata da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili (art. 61 LPGA).

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é accolto.

                                         La decisione impugnata è annullata.

                                         E' accertata l'affiliazione di RI1 presso la CO1 fino al 30 settembre 2002, con tutti gli obblighi che ne derivano.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         La CO1 verserà a RI1 fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili (IVA compresa).

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti