Raccomandata |
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
ir/tf |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
|||||
|
Giudice Ivano Ranzanici |
|||||
|
|
|||||
statuendo sul ricorso del 21 maggio 2004 di
|
|
ATTO1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione del emanata da |
|
|
CONV1
in materia di assicurazione contro le malattie |
considerato, in fatto ed in diritto
- che, con atto del 21 maggio 2004 ATTO1 si è rivolto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con "Petizione contro CONV1…" chiedendo che l'assicuratore provveda all'immediato ritiro di un PE nei suoi confronti che causa danni e problemi con il datore di lavoro in particolare;
- che, a fondamento delle sue richieste ATTO1 indica quanto segue:
" - ho dato disdetta alla CONV1 nel mese di ottobre, per l'assicurazione
di base e complementare dopo il loro aumento.
- nel mese di dicembre, non avendo ricevuto risposta da parte loro e subito dopo aver ricevuto l'aumento per l'assicurazione complementare, ho inviato nuovamente una conferma di disdetta (allego alla presente) il 18 dicembre 2003.
- nel mese di marzo 04 ho ricevuto un richiamo da parte della CONV1per la complementare ed ho nuovamente inviato un fax con la disdetta.
- nel mese di aprile ho ricevuto un altro richiamo dalla CONV1 per la medesima cosa ed ho inviato nuovamente un fax con la copia della disdetta (allego alla presente).
- il 3 maggio 04 ho ricevuto da parte della CONV1 l'accettazione della disdetta (allego alla presente).
- il 19 maggio ho ricevuto un precetto esecutivo per la medesima cosa!!!
Per questi motivi vi prego di intervenire celermente contro la disorganizzazione di questi signori che rappresentano la CONV1." (Doc. I)
- che, con lungo allegato di risposta del 14 giugno 2004 CONV1 ha comunicato che la disdetta dalla copertura assicurativa non era specificata ed è stata ritenuta per la copertura obbligatoria;
- che CONV1 ha quindi chiarito la circostanza ed ha confermato il 3 maggio 2004 la disdetta della copertura secondo la LCA;
- che il PE è scaturito dal ritardo nella comunicazione e che "… il giorno stesso, CONV1ha chiesto la cancellazione di questi precetti esecutivi…";
- che, interpellata in merito, la parte attrice ha confermato il ritiro della petizione;
- che la causa è divenuta quindi priva d'oggetto e può essere quindi stralciata dai ruoli senza carico di tasse e spese;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La procedura è stralciata dai ruoli siccome diventata senza oggetto.
2.- Non si percepiscono tasse e spese.
3.- Intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
|
terzi implicati |
|
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici