Raccomandata |
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Incarto n.
cs |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sulla petizione del 25 maggio 2004 di
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AT 1
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contro |
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Cassa malati CV 1,
in materia di assicurazione contro le malattie |
considerato che,
- AT 1, cittadina italiana, è stata domiciliata a __________ fino al 28 febbraio 2003.
Dal 1° marzo 2003 è domiciliata a __________;
- quando risiedeva a __________ l'interessata era assicurata presso CV 1 sia per l'assicurazione di base che per l'assicurazione complementare;
- il 26 febbraio 2004 l'assicuratore ha comunicato a AT 1 che il contratto collettivo tramite il quale era affiliata presso CV 1 non era stato rinnovato dal __________. Di conseguenza, in qualità di frontaliera sarebbe stata assicurata contro le malattie in Italia e le coperture assicurative proposte dal contratto collettivo stipulato con il Comune __________ avrebbero preso fine il 29.02.2004. Il libero passaggio nell'assicurazione individuale era escluso (doc. 3);
- con petizione del 25 maggio 2004 l'assicurata, rappresentata da RA 1, chiede di:
" 1. Condannare la convenuta a ripristinare retroattivamente al
01.03.2004 il contratto assicurativo secondo la LCA, n° __________, a favore della Signora AT 1
2. Mettere le spese, eventuali tasse di giustizia e ripetibili a carico
della convenuta.
3. Concedere all'attrice un'equa indennità di parte." (doc. I);
- con risposta 6 luglio 2004 la Cassa ha proposto di respingere la petizione (doc. V);
- in seguito ad alcune domande poste da questo TCA (doc. VII) e dell'ulteriore documentazione prodotta dall'attrice (doc. VIII), la Cassa ha affermato:
" 1.- Dopo aver esaminato in modo dettagliato la scrittura del 10
agosto 2004 ed in particolare le indicazioni fornite in allegato sotto forma di comunicazioni dell'Istituto comune LAMal di Soletta, dobbiamo constatare che, per quanto riguarda il regime dell'assicurazione di base applicabile ai cittadini stranieri domiciliati in Svizzera al beneficio della dispensa dell'obbligo di assicurazione secondo l'art. 2 cpv. 1 let. e) OAMal, un certo numero di punti che erano ancora sconosciuti da CV 1 hanno potuto essere regolati. In modo particolare emerge chiaramente che queste persone, tramite l'Istituzione comune, beneficiano della copertura offerta dall'assicurazione obbligatoria delle cure svizzera, alle stesse condizioni, in modo particolare quelle tariffarie, dei cittadini svizzeri sottoposti all'obbligo di assicurazione.
2.- Tenuto conto di questo elemento per noi nuovo, è ormai palese
che, nel caso della Signora AT 1, la copertura d'assicurazione __________ può, senza particolare difficoltà, essere coordinata con la copertura di base.
3.- Inoltre, prima di sottoporle i diversi documenti richiesti in relazione
al contratto collettivo concluso con il __________, la informiamo che CV 1 sarebbe disposta, a titolo transazionale, a reintegrare retroattivamente con effetto al 1° marzo 2004 la Signora AT 1 nell'effettivo dei suoi assicurati con la copertura __________, a condizione che quest'ultima regoli i premi corrispondenti a questo periodo assicurativo, alle condizioni applicabili agli assicurati individuali.
4.- Per quanto riguarda la questione delle spese ed eventuali
ripetibili, CV 1 propone che sia risoluta dal Tribunale delle assicurazioni." (doc. XI BIS);
- con scritto 10 settembre 2004 l'assicurata ha affermato:
" Al punto 1. della lettera 20/27 agosto 2004, CV 1 ammette aver preso conoscenza di alcuni elementi fondamentali solamente a seguito del mio scritto del 10 agosto 2004, ed in particolare del fatto che i cittadini stranieri domiciliati in Svizzera al beneficio della dispensa dell'obbligo di assicurazione secondo l'art. 2 cpv. 1 let. e) OAMal beneficiano della copertura secondo la LAMal. A seguito di tale "novità", CV 1 ritiene palese che la copertura d'assicurazione __________ può, senza particolare difficoltà, essere coordinata con la copertura di base; credo che a questo punto non si possa limitare il "coordinamento" con la copertura di base unicamente alla copertura d'assicurazione __________ ma bensì ad ogni copertura d'assicurazione regolata dalla LCA.
Al punto 3., CV 1 afferma essere disposta, a titolo transazionale, a reintegrare retroattivamente con effetto al 1° marzo 2004 la Signora AT 1; vorrei precisare che il termine "retroattivamente" nel contesto della presente procedura dev'essere considerato a tutti gli effetti, quindi che la persona assicurata abbia il diritto di percepire prestazioni ininterrottamente. Comunque, considerato quanto sopra e quanto ulteriormente indicato da CV 1, confido che l'Onorevole Signor Giudice emetta una sentenza tenente conto di tali elementi." (doc. XIII);
- il 21 settembre 2004 la cassa ha affermato:
" 1. Risulta da un attento esame della posizione espressa dall'attrice
che non sussiste nessun ostacolo alla proposta transazionale avanzata dalla convenuta nel suo precedente scritto.
2. In primo luogo è palese e non contestato che il solo contratto di
assicurazione complementare che ha concluso l'attrice è quello __________ (documenti 2 e 3). Ne consegue pertanto che l'osservazione dell'attrice sulla portata del coordinamento ad ogni copertura assicurativa regolata dalla LCA non solo non è rilevante per la fattispecie ma soprattutto non può essere interpretata come un'opposizione alla proposta transazionale.
3. Trattandosi dell'effetto retroattivo della copertura assicurativa, è
evidente che questo concernerà i premi e le prestazioni.
Visto quanto esposto, la transazione può tenersi perfezionata ed essere registrata.
4. Contrariamente a quanto sottinteso dall'attrice, la convenuta
mantiene che la transazione proposta fa seguito ad allegazioni nuove, in senso improprio, da parte dell'attrice.
Infatti, è soltanto dopo l'avvenuto versamento agli atti, il 10 agosto 2004, della conferma dell'ammissione dell'attrice in qualità di avente diritto delle prestazioni in conformità alla LAMal che è stato chiarito in modo definitivo il suo statuto ai riguardi della LAMal.
Ora, questo dato di fatto annienta uno degli argomenti di cui si è avvalsa la convenuta, cioè che l'attrice non poteva usufruire di un'assicurazione complementare in quanto non beneficiaria della LAMal.
Purtroppo è d'obbligo costatare che la conferma di ammissione succitata non è stata allegata alla petizione del 25 maggio 2004 allorquando era già in mano all'attrice dall'inizio del mese di aprile (documento B1).
Ora, in virtù dell'articolo 9 della legge di procedura davanti al tribunale cantonale delle assicurazioni, la procedura probatoria necessita la collaborazione delle parti.
Pertanto, per la questione delle spese e ripetibili dovrà essere risolta tenendo conto del fatto che non può essere rimproverato alla convenuta di aver inutilmente resistito alla pretesa bensì all'attrice di non avere da una parte fornito tutte le informazioni alla convenuta per trovare un accordo ed evitare una procedura giudiziaria, come lo dimostra la lettera del 22 aprile 2004 che non fa nessun riferimento alla documento del Istituto comune LAMal (documenti A 7 e B 1) e dall'altra rispettato l'articolo 9 succitato." (doc. XV);
- con scritto 27 settembre 2004 l'assicurata ha affermato:
" Quanto indicato al punto 1. della lettera del 21 settembre 2004 non corrisponde a quanto indicato dal sottoscritto con lettera 10 settembre 2004. In effetti, riferendomi alla proposta di transazione di CV 1, ho indicato "confido che l'Onorevole Signor Giudice emetta una sentenza tenente conto di tali elementi", il che corrisponde palesemente ad un rifiuto di transazione estragiudiziale.
Al punto 2 CV 1 precisa che l'attrice ha concluso solamente un contratto di assicurazione complementare __________; questo punto è stato chiaro sin dall'inizio. Quanto ho indicato al riguardo il coordinamento ad ogni copertura assicurativa regolata dalla LCA è da intendersi quale osservazione di ordine generale, e non specifico al contratto stipulato dalla Signora AT 1.
Le indicazioni fornite da CV 1 al punto 4., e più precisamente che la conferma di ammissione all'Istituzione comune LAMal non sarebbe stata allegata alla petizione del 25 maggio 2004, tengo a far presente all'Onorevole Signor Giudice che tale conferma di ammissione, come confermatomi in data odierna dall'Istituzione comune LAMal di Soletta, è stata emessa in data 6 aprile 2004 ed inviata, assieme a 3000 altre, all'__________ di __________, la quale ha trasmesso più tardi le conferme. Vi ho fatto pervenire la conferma d'ammissione nel periodo di ricezione ed è chiaro che, qualora l'__________ di __________ avesse fatto pervenire prima la conferma in questione, avrei prodotto prima tale documento. Considero comunque che la conoscenza delle leggi vigenti sia di competenza dell'assicuratore e che quindi CV 1 doveva essere a conoscenza che i cittadini quali la Signora AT 1 beneficiano della copertura secondo la LAMal; questo avrebbe effettivamente evitato la presente procedura.
Ribadisco quindi di non essere d'accordo con la proposta transazionale sottoposta da CV 1 e chiedo che venga emessa una sentenza dal lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni." (doc. XVII);
- l'11 ottobre 2004 la Cassa ha rilevato:
" (…)
La convenuta tiene a precisare, in tempo utile, che la transazione proposta è di natura giudiziaria e non, come lo lascia intendere l'attrice, estragiudiziale.
Ora, il rifiuto di una transazione estragiudiziale non implica quello di una transazione giudiziaria. Del resto, l'attrice non fa valere alcun elemento pertinente che impedirebbe di ratificare quest'ultima.
L'opposizione dell'attrice deve piuttosto essere interpretata come una domanda di sentenza limitata alla questione delle spese e dei costi. A questo proposito, la convenuta prega rispettosamente il Tribunale di riferirsi alla sua precedente scrittura.
Infine, la convenuta aggiunge che, prima del 10 agosto 2004, non disponeva delle informazioni necessarie a determinare lo statuto dell'attrice. Inoltre, non poteva in ogni caso sostituirsi all'istituzione comune LAMal, la sola competente per decidere se un assicurato soddisfa o meno le condizioni che li permettono di beneficiare, in base all'aiuto reciproco stipulato tra gli stati UE e EFTA, del catalogo delle prestazioni contenuto nella LAMal." (doc. XIX);
- con scritto 22 ottobre 2004 l'assicurata ha precisato:
" Mi riferisco alla vostra lettera del 19 c.m. ed alla lettera inviata da CV 1 in data 11 c.m. per sottolineare che ho a più riprese precisato di chiedere che sia l'Onorevole Signor Giudice ad emettere una sentenza; questo è, secondo il sottoscritto, un chiaro rifiuto di transazione, sia essa giudiziaria od extragiudiziale.
Chiedo quindi che l'Onorevole Signor Giudice non emetta una sentenza limitata, come scritto da CV 1, alle spese ed ai costi, bensì che giudichi pure sul principio." (doc. XXI);
- dallo scambio di corrispondenza emerge che la Cassa ha proposto, a titolo transazionale, di accogliere le richieste dell'attrice e di ripristinare l'assicurazione __________ con effetto dal 1.3.2004, trasferendo l'interessata nell'assicurazione individuale. L'attrice, senza addurre motivi particolari, non ha aderito alla transazione;
- va tuttavia esaminato se le lettere della convenuta contenute nell'incarto possono essere assimilate ad un'acquiescenza;
- per l'art. 352 cpv. 1 CPC, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 23 LPTCA, la transazione conclusa tra le parti davanti al giudice o consegnata al giudice per essere registrata a verbale, come pure l'acquiescenza e la desistenza di una parte, pongono fine alla lite e hanno forza di cosa giudicata.
Per il cpv. 2 il giudice ne dà atto alle parti e stralcia la lite dal ruolo.
Giusta il cpv. 3 un processo finito per acquiescenza o per desistenza potrà essere riproposto sopra il medesimo oggetto soltanto nei casi previsti per la restituzione in intero (art. 346).
Le parti o i loro patrocinatori devono notificare al giudice le cause transate, come pure l'acquiescenza, la desistenza e i compromessi concernenti liti pendenti (cpv. 4);
- l'essenza dell'acquiescenza non è la creazione, tramite negozio giuridico, di una nuova situazione di diritto materiale che renda non più litigiose le domande di causa. Si tratta di un atto processuale che pone termine alla lite per ragioni di diritto processuale, a prescindere dal fatto che la parte acquiescente riconosca o meno le ragioni della controparte, ma unicamente perché un processo può continuare solo se l'attore mantiene le domande o il convenuto le contestazioni.
Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere, seppure con largo margine di apprezzamento per ogni singola fattispecie, l'acquiescente come un soccombente totale o parziale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352, N. 12). L'acquiescenza consiste in una dichiarazione unilaterale con la quale, dinanzi al giudice, il convenuto aderisce alla pretesa della controparte oppure la riconosce esplicitamente. Essa concretizza l'intenzione, che deve risultare in modo chiaro e preciso, di porre termine al processo senza una pronuncia di merito, cedendo incondizionatamente al volere della parte istante, senza sollevare eccezioni e senza controbattere (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352, N. 13).
I motivi della distinzione di cui all'art. 352 cpv. 3 CPC sono individuabili nel fatto che probabilmente il legislatore ticinese non ha inteso estendere le norme concernenti l'annullamento civile della transazione alla desistenza e all'acquiescenza, poiché quest'ultime, trattandosi di atti unilaterali, non soggiacciono direttamente all'influenza della controparte e la norma ha anche quale scopo di porre in risalto la responsabilità della parte che desiste o acquiesce (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352 N. 11);
- con sentenza del 23 aprile 2003 nella causa A., inc. 4P.215/2002, il TF a proposito dell'acquiescenza ha affermato:
" 3.2.1 Il titolo V del Codice di procedura civile ticinese, "Fine del processo senza sentenza", verte sulla lite che diviene senza oggetto (art. 351 CPC/TI), sulla transazione, sull'acquiescenza e sulla desistenza (art. 352 CPC/TI) nonché sul ritiro dell'azione (art. 253 CPC/TI). Giusta l'art. 352 cpv. 1 CPC/TI l'acquiescenza di una parte pone fine alla lite e ha forza di cosa giudicata; il cpv. 2 aggiunge che il giudice ne dà atto alle parti e stralcia la lite dal ruolo. Il testo di questa disposizione e il suo inserimento sistematico nel titolo V del Codice di procedura civile è chiarissimo: l'acquiescenza pone fine al processo da sé, per ragioni di ordine processuale, non potendo - per forza di cose - il processo continuare se la parte convenuta non mantiene le sue contestazioni (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 352 CPC). In una simile evenienza il giudice non emana alcun giudizio di merito, giacché il processo termina, appunto, "senza sentenza": egli deve limitarsi a dare atto alle parti dell'avvenuta acquiescenza e stralciare la lite dal ruolo. Il decreto di stralcio che vi fa seguito ha pertanto carattere prettamente dichiarativo (cfr. Rep. 1992 pag. 203 concernente il caso analogo della transazione). Infine, può essere utile rammentare che l'acquiescenza passa in giudicato al pari di una sentenza di merito, tant'è che un nuovo processo può essere avviato sul medesimo oggetto soltanto se vi sono motivi che giustificano la restituzione in intero (art. 352 cpv. 3 CPC/TI).
3.2.2 L'art. 87 CPC/TI impone al giudice di applicare d'ufficio il diritto federale, quello ticinese, quello dei Cantoni confederati e i trattati con l'estero. Per diritto ticinese s'intende, evidentemente, anche il diritto processuale cantonale (cfr. Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 87 CPC). Ne discende che, in concreto, la Corte ticinese avrebbe dovuto applicare d'ufficio l'art. 352 cpv. 2 CPC/TI, dando atto alle parti - una volta constatata l'acquiescenza - della fine del processo e stralciando la causa dai ruoli. La norma citata permette infatti al giudice che ha scorto nell'incarto un atto di acquiescenza, anche tacita, di stralciare la causa senza ulteriori formalità, senza nemmeno dover interpellare colui che acquiesce (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 352 CPC). In altre parole, contrariamente a quanto ritenuto nel giudizio impugnato, il fatto che la ricorrente avesse chiesto soltanto lo stralcio per decadenza dell'oggetto della lite - e non per acquiescenza - non impediva al giudice di constatare d'ufficio la fine del processo. Tanto più che, come già esposto, nella motivazione dell'atto d'appello la ricorrente si era soffermata diffusamente su questo aspetto processuale.
3.2.3 Giovi infine rilevare anche l'erroneità dell'osservazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale il giudizio di condanna del Pretore potrebbe giustificarsi per il fatto che non è provato che la riconsegna dei titoli sia avvenuta senza condizioni. L'elemento costitutivo dell'acquiescenza non è, infatti, l'adempimento dell'obbligo posto in causa bensì la dichiarazione unilaterale con la quale, dinanzi al giudice, parte convenuta aderisce alla pretesa della controparte oppure la riconosce esplicitamente (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 352 CPC). Lo scritto del 2 settembre 1999, al centro della presente vertenza, soddisfa questi requisiti; in esso la ricorrente ha infatti ammesso l'obbligo di restituire all'opponente determinati partecipazioni societarie, precisate nella petizione. Poco importa se, nel frattempo, essa abbia già dato seguito a tale impegno; si tratta di una questione che attiene piuttosto all'esecuzione delle decisioni passate in giudicato, siano esse di acquiescenza - attestate da un decreto di stralcio - oppure sentenze di merito.
3.3 Dalle considerazioni che precedono si deve dedurre che, in applicazione delle pertinenti norme di procedura civile, una volta constatata l'acquiescenza parziale della ricorrente il giudice avrebbe dovuto procedere allo stralcio della causa, anch'esso parziale. Un giudizio di merito non entrava in linea di conto. La sentenza impugnata, nella misura in cui ha avallato la pronunzia di condanna del primo giudice, si avvera dunque arbitraria. Ciò comporta l'annullamento dei dispositivi III e IV.";
- in concreto la Cassa, dopo aver ricevuto la documentazione prodotta in sede di osservazioni dall'attrice, con gli scritti del 27 agosto 2004 e del 21 settembre 2004, ha proposto una transazione, senza tuttavia aderire incondizionatamente alle richieste dell'assicurata, proponendo infatti l'accoglimento della petizione, a condizione che l'interessata "regoli i premi corrispondenti al periodo assicurativo, alle condizioni applicabili agli assicurati individuali." (cfr. doc. XI e XV);
- l'attrice malgrado sia concorde nel ritenere che l'unica assicurazione complementare per la quale è chiesto il ripristino retroattivo è la __________ (doc. XVII), malgrado l'assicuratore sia disposto a versare le prestazioni ininterrottamente dal 1.3.2004 (a condizione, naturalmente, che l'assicurata paghi i premi, doc. XV) e malgrado la Cassa, non appena ricevuta la documentazione prodotta dall'attrice il 10 agosto 2004, abbia proposto una transazione ragionevole, ha rifiutato ogni e qualsiasi accordo, senza far valere alcun motivo e senza proporre alcunché;
- in concreto, poiché la Cassa ha posto delle condizioni alla conclusione della transazione, condizioni del resto comprensibili (ossia, pagamento dei premi da parte dell'assicurata e passaggio nell'assicurazione individuale), non vi è acquiescenza;
- tuttavia, interpellata in merito dal TCA per rispondere ad alcune domande l'assicuratore ha affermato:
"(…)
A nostro parere, con il suo scritto, datato 22 ottobre 2004 e allegato alla lettera suddetta, l'attrice non è in grado di influenzare, in qualsiasi maniera, il seguito della procedura e, di conseguenza, di esigere una sentenza sul merito.
In effetti, è incontestabile che la proposta di transazione avanzata dalla convenuta corrisponde espressamente alla domanda principale dell'intimata, vale a dire il ristabilimento retroattivo della copertura d'assicurazione complementare __________ al 1° marzo 2004 (cf. conclusione n° 1 della domanda del 25 maggio 2004 e cifra 3 della scrittura depositata dalla convenuta il 20 agosto 2004).
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, la dichiarazione unilaterale tramite la quale la convenuta riconosce la pretesa della parte avversa e intende mettere termine al processo, senza pronuncia di merito, costituisce un'acquiescenza (B. COCCHI/F. TREZZINI, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 12 e 13 ad art. 352 e decreto del TF non pubblicato 4P.215/2002).
Nella fattispecie, l'articolo 352 CPC è applicabile a titolo sussidiario, come previsto dall'articolo 23 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni. E' quindi d'obbligo ammettere che per il suo contenuto, la proposta della convenuta del 20 agosto 2004 deve essere assimilata ad un'acquiescenza, tanto più che una tale dichiarazione non è sottoposta ad alcuna condizione di forma (B. COCCHI/F. TREZZINI, op. cit., n. 14 ad art. 352 e decreto precitato).
Considerato che, da una parte, il giudice deve applicare d'ufficio le regole di procedura cantonale (B. COCCHI/F. TREZZINI, op. cit., n. 2 ad art. 87 e decreto precitato) e che, dall'altra, l'acquiescenza è un atto, come già detto, unilaterale il quale, per definizione, produce effetto per una sola volontà (P. ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, Berne 1997, p. 141), il disaccordo espresso dall'attrice è denudato di ogni portata giuridica.
Ne consegue che, dal punto di vista della convenuta, la causa può essere solamente stralciata dal ruolo, conformemente all'art. 352, capoverso 2 CPC. Rimane riservata la questione dei costi e delle spese che, in base all'articolo 151 CPC, applicabile in virtù del rinvio dell'articolo 23 già citato, appartiene al Tribunale precitato tranciare.
Alla luce di quanto precede, l'insistenza dell'attrice a voler ottenere una sentenza sul merito si rivela fuori luogo e perfino temeraria.
Per tutti questi motivi, la convenuta considera che una risposta allo scritto del 28 luglio 2004 nonché la produzione dei documenti richiesti sono superflue e prega rispettosamente il Tribunale di riferirsi ai suoi precedenti scritti, per quanto concerne i costi e le spese." (doc. XXIII)
- con lo scritto dell'8 novembre 2004 la Cassa ha espressamente riconosciuto le pretese dell'attrice ed ha aderito alle sue richieste, ossia il ripristino con effetto "al 01.03.2004 del contratto assicurativo secondo la LCA n° __________, a favore della Signora AT 1 " chiesto con la petizione del 25 maggio 2004 (doc. I), con tutti gli obblighi e diritti che ne derivano;
- pertanto, conformemente all'art. 352 cpv. 2 CPC la causa, per quanto concerne la domanda principale, va stralciata dai ruoli per acquiescenza della convenuta, mentre il TCA deve entrare nel merito della richiesta dell'attrice circa le spese, eventuali tasse di giustizia, ripetibili ed equa indennità di parte (doc. I);
- a questo proposito va rammentato da una parte che la procedura, innanzi al TCA, è di regola gratuita (cfr. art. 20 cpv. 1 LPTCA), e dall'altra che la parte acquiescente è soccombente e dunque deve all'attrice, rappresentata da persona cognita in materia, un'indennità per ripetibili (art. 22 LPTCA);
- il TCA fissa pertanto in fr. 300 (IVA inclusa) le ripetibili che la Cassa verserà all'assicurata alla luce della natura della procedura, del suo esito e della sua valenza finanziaria;
- secondo l'art. 47 cpv. 4 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione;
- con lettera del 14 agosto 2003 l'UFAP ha rammentato al TCA l'obbligo di trasmettere tutte le sentenze inerenti il diritto privato emesse, precisando che l'ufficio federale delle assicurazioni private non ha la facoltà di ricorrere contro le stesse;
- alla luce della LSA e dello scritto dell'UFAP, s'impone la notifica anche della presente sentenza all'autorità di sorveglianza;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è stralciata dai ruoli per acquiescenza.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. CV 1 verserà a AT 1 fr. 300 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Intimazione alle parti ed all'UFAP, Berna.
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terzi implicati |
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Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici