Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2004.57

 

ir/gm

Lugano

23 giugno 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

visto il "ricorso" del 1 giugno 2004 formulato da

 

 

RICO1

rappr. da: RAPP1

 

 

contro

 

 

 

 

CON1

 

 

in materia di assicurazione contro le malattie

 

letti ed esaminati gli atti;

 

richiamato il decreto 2 giugno 2004 con il quale il Tribunale ha assegnato alla parte ricorrente un termine di 20 giorni per completare il proprio ricorso;

 

vista la lettera del 22 giugno 2004 del rappresentante del ricorrente del seguente tenore:

"                                       Con la presente ci riferiamo al Suo decreto del 2 giugno u.s., confermandoLe che - dopo analisi - è emerso che la fattispecie è effettivamente retta dalla LCA, alla quale pure le CGA della parte convenuta fanno riferimento.

 

Il nostro cliente provvederà quindi ad adire le sedi civili onde far valere i suoi diritti, di modo che La preghiamo di voler cortesemente stralciare la procedura dai ruoli. (…)" (cfr. Doc. III)

 

rilevato che la causa è di conseguenza divenuta priva di oggetto;

 

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

 

 

decreta                          1.   la causa è stralciata dai ruoli;

 

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

 

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

 

                                                                               Il giudice delegato

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Ivano Ranzanici